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Tipologia: Accordo interconfederale RLST
Data firma: 30 giugno 2106
Parti: Anpit, Unica/Cidec e Cisal Terziario/Cisal
Settori: Commercio, Servizi
Fonte: cnel.it
 


Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 D.lgs. 81/08)

In data 30 giugno 2106, presso la sede Enbic in Roma via Cristoforo Colombo 115, le sotto elencate organizzazioni datoriali e sindacali: Anpit: (Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario) […], Unica: (Unione Nazionale Italiana delle micro e piccole imprese del commercio, servizi e artigianato) […], con l'Assistenza di Cidec: (Confederazione Italiana Esercenti Commercianti) […], Cisal Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori con Merci, Servizi, Terziario il Turismo) […], con l'assistenza di Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) […]

Premesso che:
- le Organizzazioni datoriali e sindacali sopra indicate in data 2 agosto 2012 hanno costituito l’Ente Nazionale Bilaterale Confederale in sigla ENBIC, ritenendo la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire con un impegno comune;
- al fine di dare applicazione a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., le parti considerano indispensabile sviluppare una attenta politica per la prevenzione e per l’attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso l’istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza Territoriali e di sito produttivo.
- ENBIC, in base all’art. 51 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- ENBIC può supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ENBIC, attraverso i propri RLST, può effettuare dei sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, purché disponga di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST così come più ampiamente descritto nell'art.48 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., deve dare rappresentanza a tutti quei lavoratori che non possono far riferimento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS aziendale;
- l’RLST deve essere percepito da tutti come persona dedicata alla prevenzione, al benessere, alla tutela della salute dei lavoratori e all'integrità dell'azienda
si concorda che:
salvo quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52 del D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. che costituiscono parte integrante del presente accordo:
1 - Ai fini dell’applicazione del presente accordo sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, nella sede aziendale o nell’unità produttiva;
2 -1 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali - RLST saranno designati da ENBIC anche su indicazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Accordo e delle proprie articolazioni territoriali, tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ed adeguatamente formati.
ENBIC ne darà comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, se del caso attraverso le proprie articolazioni territoriali.
3 - Il RLST può accedere ai luoghi di lavoro previo preavviso alla direzione aziendale di almeno 24 ore salvo il caso di infortunio grave;
4 - Se l’azienda, rispettati i termini sopra indicati, ostacola l’accesso al RLST, questi chiede l’intervento di ENBIC nazionale che ne dà tempestiva notizia alle autorità competenti,
5 - Il numero degli RLST deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 47 comma 7 del D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.
6 - 11 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare (ex art. 48 comma 7, D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.) in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza che gli assicura adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata del percorso formativo deve essere di almeno 64 ore iniziali, fatto salvo il riconoscimento di crediti formativi inerenti il livello di formazione già acquisita.
Tale percorso formativo deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di designazione con un aggiornamento annuale di 8 ore.
7 - La prescritta formazione dell’RLST è erogata attraverso l'Associazione dei Formatori e degli Esperti in Sicurezza - AIFES - soggetto formatore ed associazione professionale riconosciuta dal MISE, in possesso di idonei registri professionali per i rappresentanti della sicurezza territoriali e di sito produttivo.
8 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37 D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di nonna, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i,
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro 0 dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
9 - Il RLST è tenuto sia al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e suoi allegati, sia al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
10 - L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
11 - L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile anche con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative, attività di proselitismo, di propaganda. Egli inoltre non può promuovere assemblee;
12 - L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo ruolo è disciplinato dall’art. 47 D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.
Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. e dalla Contrattazione Collettiva di riferimento;
13 - Gli RLST devono compilare e aggiornare per ciascuna azienda una scheda denominata “Check List” predisposta da ENBIC da inviare all’articolazione di ENBIC competente per territorio;
14 - L’RLST durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato;
15 - L’RLST redige una relazione annuale sulla attività svoltala inviare all’articolazione di ENBIC competente per territorio e comunque a ENBIC nazionale;
16 - Per quanto concerne la previsione dell'art, 49. D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
17 - Nei contesti di cui al comma 2 dell'articolo 49, D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
18 - La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, dell'art. 49, D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni dì cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
19 - Per consentire all'RSL territoriale e di distretto produttivo di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività, si prevede un contributo definito "Contributo Territoriale per la Sicurezza”.
Al fine di facilitare il calcolo per le aziende e per uniformarne il valore del servizio viene proposto un contributo annuo pari ad un importo di € 30,00 (trenta) per ciascun addetto, occupato presso l’azienda, fatte salve diverse valutazioni dell'Ente. L'importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario suo conto corrente intestato a Enbic (*** ) con la causale "nome azienda - contributo territoriale sicurezza"
20 - Solo le aziende in regola con il versamento della quota di cui all’ art. 19 potranno avvalersi del RLST;
21 - Al fine di conseguire una maggiore diffusione dei Rappresentanti per la sicurezza, laddove i lavoratori intendano eleggere l’RLS all’interno dell’azienda, ENBIC promuoverà per territorio di competenza corsi per RLS Aziendali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08.