Cassazione Penale, Sez. 4, 05 agosto 2016, n. 34461  - Addetto allo scarico dei tubi e non alla movimentazione dei pacchi: infortunio durante il loro spostamento. Comportamento abnorme del lavoratore o responsabilità del datore di lavoro?


 

"Non pare dubbio - e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione - che sebbene il lavoratore fosse adibito a scaricare e a legare i tubi zincati così da formarne un pacco che poi doveva essere spostato dall'addetto al carroponte, non era infrequente la esigenza di provvedere allo spostamento dei pacchi, così realizzati, per consentire di non arrestare la produzione anche in assenza dell'addetto al carroponte, come si ebbe a verificare nel caso in specie. Di conseguenza appare del tutto congruo ed esente da vizi logici il ragionamento dei giudice di merito che hanno ritenuto né imprevedibile nè eccezionale il fatto che F.H., che peraltro era stato addestrato all'uso del carroponte, si fosse posto ad utilizzarlo per spostare le fasce di tubi accatastate per consentire di fare posto ai nuovi pacchi."

Appare chiaro dunque che, "pure a fronte di una maldestra e non comandata attività del dipendente, peraltro del tutto funzionale a consentirgli di procedere con l'attività lavorativa sua propria, le cause dell'infortunio siano riconducibili ad una omessa predisposizione di cautele da parte del datore di lavoro, laddove le cataste non erano state predisposte con l'inserimento delle traversine in legno benché nel documento di valutazione del rischio ne fosse previsto l'impiego anche nei casi di stoccaggio provvisorio.
Il giudice evidenziava poi come non si trattasse di carenza occasionale e dava atto di come la inadeguata predisposizione e collocazione delle cataste di tubi, prive di traversine e sprovviste di selle di contenimento avesse inciso sulle manovre del dipendente, che tentava di fare spazio tra le cataste, e soprattutto sul rotolamento di una fascia di tubi dai quali rimaneva attinto procurandosi lesioni gravi."


 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/04/2016

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Trieste con sentenza pronunciata in data 26 Gennaio 2015 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine sezione distaccata di Palmanova che aveva riconosciuto la responsabilità del T.F. per il reato di lesioni colpose gravi subite dal proprio dipendente F.H. con violazione di disposizioni infortunistiche, sugli appelli proposti rispettivamente dall'imputato e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p., rideterminava la pena nei confronti dell'imputato nella misura di mesi uno di reclusione.
2. Avverso la suddetta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa del T.F. articolando due motivi di ricorso.
Con un primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di appello aveva escluso che la condotta del lavoratore, per la sua abnormità ed eccezionalità, avesse interferito con la serie causale così da rappresentare la causa esclusiva dell'evento, laddove lo stesso avrebbe dovuto limitarsi allo scarico delle sbarre e alla legatura dei pacchi, mentre la movimentazione dei pacchi era demandata ad altro operatore.
Questi. al contrario,aveva proceduto/con una scelta autonoma,ad una manovra inappropriata ed errata e contraria agli obblighi di salvaguardia e di diligenza che sullo stesso incombevano ai sensi dell'art.20 Decr.lgs. 81/2008 e dall'art.2104 cod.civ.
Con distinto motivo di ricorso si deduceva violazione di legge per avere il giudice di appello ritenuto che l'infortunio era collegato alla errata realizzazione delle cataste di tubi, mentre dalle fotografie in atti risultava che i pacchi erano contornati dai supporti in legno e dotati di regettatura e pertanto presentavano caratteri di stabilità e che pertanto l'infortunio rivava esclusivamente dalla errata manovra del dipendente.
Sull'appello incidentale della Procura Generale rilevava che non sussistevano i presupposti per un aggravio in appello del trattamento sanzionatorio.
 

Diritto


1. Non pare cogliere nel segno il primo motivo di ricorso il quale deduce assoluta carenza motivazionale da parte del giudice di appello il quale al contrario ha fornito adeguata risposta motivazionale ai motivi di gravame, sia in relazione al fatto che l'infortunio si sarebbe verificato al di fuori della postazione di lavoro del dipendente infortunato, sia in relazione al rilievo di un comportamento assolutamente eccentrico, imprevedibile, esorbitante del prestatore di lavoro, contrario agli obblighi sullo stesso gravanti anche in una prospettiva di autotutela rispetto ad iniziative pericolose e non dovute. 
2. Va preliminarmente osservato che in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, rv 229369, n. 24201/06); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074). 1.2 Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Precisazione, quella appena svolta, necessaria, avendo il ricorrente denunciato, con il secondo motivo di ricorso, anche il vizio di travisamento della prova. Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito
3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che la valutazione articolata dai giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell'Imputato. Invero quanto alla deduzione del comportamento abnorme del lavoratore è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n.16397). Non pare dubbio - e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione - che sebbene il lavoratore fosse adibito a scaricare e a legare i tubi zincati così da formarne un pacco che poi doveva essere spostato dall'addetto al carroponte, non era infrequente la esigenza di provvedere allo spostamento dei pacchi, così realizzati, per consentire di non arrestare la produzione anche in assenza dell'addetto al carroponte, come si ebbe a verificare nel caso in specie. Di conseguenza appare del tutto congruo ed esente da vizi logici il ragionamento dei giudice di merito che hanno ritenuto né imprevedibile nè eccezionale il fatto che F.H., che peraltro era stato addestrato all'uso del carroponte, si fosse posto ad utilizzarlo per spostare le fasce di tubi accatastate per consentire di fare posto ai nuovi pacchi. Deve pertanto essere rigettato il primo motivo di ricorso.
4. In relazione al secondo motivo di ricorso lo stesso in primo luogo presenta profili di genericità e l'assenza del requisito di autosufficienza in quanto deduce un travisamento della prova facendo riferimento all'esame di reperti fotografici non allegati al ricorso e dei quali non risulta indicata la esatta origine e collocazione dal fascicolo, così da rendere del tutto sfumato il rilievo avanzato in questa sede.
Il ricorso inoltre non muove al ragionamento del giudice di appello nessun tipo di rilievo in relazione al riconosciuto rapporto di causalità tra la non adeguata predisposizione della catasta di tubi e l'evento lesivo.
5. Sotto diverso profilo il giudice di appello, con ragionamento piano e coerente sotto il profilo logico giuridico, ha dato conto delle ragioni per le quali, pure a fronte di una maldestra e non comandata attività del dipendente, peraltro del tutto funzionale a consentirgli di procedere con l'attività lavorativa sua propria, le cause dell'infortunio siano riconducibili ad una omessa predisposizione di cautele da parte del datore di lavoro, laddove le cataste non erano state predisposte con l'inserimento delle traversine in legno benché nel documento di valutazione del rischio ne fosse previsto l'impiego anche nei casi di stoccaggio provvisorio.
Il giudice evidenziava poi come non si trattasse di carenza occasionale e dava atto di come la inadeguata predisposizione e collocazione delle cataste di tubi, prive di traversine e sprovviste di selle di contenimento avesse inciso sulle manovre del dipendente, che tentava di fare spazio tra le cataste, e soprattutto sul rotolamento di una fascia di tubi dai quali rimaneva attinto procurandosi lesioni gravi.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato mentre il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.
 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28.4.2016