Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 29 luglio 2016
Validità: 31.12.2018
Parti: Federreti, Fise-Acap e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Federazione Ugl Viabilità e Logistica
Settori: Trasporti, Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
Fonte: dottrinalavoro.it

Sommario:

  Dichiarazione comune delle parti sul mercato del lavoro
Art. 2 - Assunzione a termine
Art. 5 - Telelavoro
Art. 19 - Classificazione del personale
Art. 21 - Mutamento di mansioni
Artt. 24/11 Personale a tempo parziale
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Trasferte
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Trattamento di malattia
Art. 43 - Indennità
Art. 46 - Articolazione della contrattazione collettiva
Art. 48 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 48 bis - Ente bilaterale
Art. 49 - Diritti sindacali
Art. 50 - Appalti
Art. 52 - Igiene, sicurezza, salute e ambiente di lavoro
Art. 56 - Cessione, trasformazione e subentro della società
  Welfare
Previdenza complementare
Art. 15 - Permessi
Art. 17 - Aspettativa
Art. 34 - Congedi
Art. 53 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Nuovo articolo con numerazione da definire - Violenza di Genere
Nuovo Articolo con numerazione da definire - Dignità della persona, molestie e violenza nei luoghi di lavoro
Nuovo Articolo con numerazione da definire - Permessi Solidali
Nuovo Articolo con numerazione da definire - Tutela delle persone tossicodipendenti, degli etilisti e malati di AIDS
Nuovo Articolo con numerazione da definire - Tutela dei dipendenti disabili e loro familiari
Una tantum
Incrementi minimi tabellari
Corrispondenza OO.AA.-OO.SS.

Addì, 29 luglio 2016, tra Federreti, con la partecipazione delle aziende associate Fise-Acap, con la partecipazione delle aziende associate e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Federazione Ugl Viabilità e Logistica
Le Parti, con il presente accordo, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori 1 agosto 2013, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni.
Il contratto con le decorrenze specificate per i singoli istituti avrà scadenza il 31 dicembre 2018

Dichiarazione comune delle parti sul mercato del lavoro
Nel quadro di una particolare attenzione alle problematiche dell’occupazione e del mercato del lavoro le parti confermano che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro - come previsto nell’Accordo europeo Unice - Ceep - Ces del 18 marzo 1999 - e ritengono che gli istituti che disciplinano gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro debbano integrare tale forma rispondendo contestualmente ad obiettivi di funzionalità di sviluppo e crescita delle aziende e di appropriata tutela dei lavoratori interessati. Le parti convengono che a partire dal 2016 l’insieme dei lavoratori regolati da un rapporto di lavoro diverso da quello del “contratto a tempo indeterminato” non possa superare in ciascun mese il 20% (35% per le Società fino a 200 dipendenti) del personale a tempo indeterminato in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. Nella suddetta percentuale non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi della lettera g) del punto 2 dell’art. 2.
Per quanto attiene il c.d. “Lavoro Accessorio (Voucher) e a chiamata”, il “Lavoro intermittente” e la Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti le Parti si riservano di effettuare una fase di approfondimento e di monitoraggio entro il 31 dicembre 2016, nell’ambito dell’osservatorio nazionale, con riferimento anche alle soluzioni di altri comparti ai fini di una valutazione correlata alle peculiarità dell’attività svolta e dell’individuazione di soluzioni condivise. In attesa della definizione di quanto precede, troveranno applicazione nel settore esclusivamente gli istituti normati dal presente contratto.

Art. 2 - Assunzione a termine
L’articolo è sostituito con il seguente.
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) maggiori esigenze di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da maggio a ottobre e da dicembre a gennaio, ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative;
d) necessità derivanti da intensificazioni dell'attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) manutenzione straordinaria degli impianti;
f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l'avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi, prolungabile a 24 mesi per effetto di negoziazione a livello aziendale;
g) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero impegnato in attività formative, ovvero dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione in base al giudizio medico - legale
[…]
4. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione a tempo determinato vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi del traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell'art. 9.
5. In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo.
[…]
7. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
[…]
9. Tenuto conto delle peculiarità delle attività lavorative in esazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, le Parti stabiliscono che i contratti a termine stipulati, per la mansione di esattore, nel periodo maggio - ottobre sono esclusi dal computo del limite massimo di cui agli artt. 19 comma 2 e 21 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e al punto 8) del presente articolo. Sono altresì esclusi dal computo di detto limite, i contratti a termine stipulati, per la mansione di esattore, nei mesi concordati a livello locale in sostituzione e per la stessa durata del periodo maggio - ottobre.
[…]
Chiarimento interpretativo
Le parti si danno atto che, in relazione alle particolari connotazioni degli assetti organizzativi aziendali, alla disposizione contrattuale in ordine all'assegnazione di ferie e all'esigenza di programmare con congruo anticipo le assunzioni con contratto a termine necessarie per l'espletamento del servizio, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto le assunzioni con contratto a termine effettuate per ferie e/o permessi, anche prescindendo dall'indicazione nominativa del lavoratore da sostituire.

Art. 5 - Telelavoro
1. Compatibilmente con le necessità del servizio, è ammessa l’utilizzazione di forme di telelavoro con particolare attenzione alle lavoratrici madri e/o ai lavoratori padri nonché ai lavoratori che comprovino specifiche necessità di cura per sé e/o per soggetti del proprio nucleo familiare.
2. I costi relativi alle connessioni telematiche e le apparecchiature e i programmi necessari alla realizzazione di attività in telelavoro sono ad esclusivo carico aziendale.
3. L’organizzazione connessa alle attività prestate in locali aziendali e la definizione degli orari e delle prestazioni effettuabili in telelavoro sono oggetto di definizione congiunta del secondo livello aziendale di contrattazione.
4. Le Parti si incontreranno allo scopo di definire, entro dicembre 2016, un accordo quadro in materia.

Art. 29 - Ferie
[…]
15. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]
Personale a tempo determinato di esazione
Poiché la brevità della durata e la particolarità della prestazione del personale a tempo determinato di esazione non consentono l'effettivo godimento delle ferie, si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine rapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale di fatto prevista dal punto 7 del presente articolo per ogni mese di servizio.
Personale a tempo parziale
18. Allo scopo di garantire parità di condizioni rispetto al lavoratore a tempo pieno, il personale a tempo parziale ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo retribuito di ferie pari a 1/12 della sua prestazione minima annua per anzianità di servizio fino a 8 anni. Tale periodo viene aumentato del 25% della prestazione minima annua per anzianità di servizio di oltre 8 anni e fino a 15 anni e del 50% della stessa per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[…]

Art. 43 - Indennità
f) indennità di reperibilità
19. In relazione alle esigenze di servizio, la Società può richiedere al lavoratore, di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l'obbligo in tal caso di fornire alla Società le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L'obbligo della reperibilità deve sempre risultare da precedente disposizione scritta e la Società nel richiederla seguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale interessato.
Le Parti, a livello di unità produttiva, esamineranno in un apposito incontro le modalità applicative adottate, le professionalità impiegate, il numero dei lavoratori coinvolti, nel rispetto delle normative di legge vigenti.
20. La reperibilità può essere richiesta:
a. per un periodo limitato ad un massimo di 12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì per un massimo di 2 settimane anche non consecutive
b. per le intere giornate del sabato, domenica e festivi, per non più di due volte al mese salvo casi eccezionali.
21. A tutti i lavoratori coinvolti, ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso [...]
[…]

Art. 46 - Articolazione della contrattazione collettiva
Le Parti convengono che entro e non oltre il 31 dicembre 2016 il presente articolo dovrà essere riformulato recependo i contenuti dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e degli Accordi Interconfederali successivamente intervenuti.

Art. 48 - Sistema di relazioni sindacali
Testo attuale.
In sede di stesura contrattuale verranno analizzati eventuali integrazioni al sistema attuale.

Art. 49 - Diritti sindacali
Chiarimento a verbale (dopo il comma 28)
Le parti si danno atto che la normativa riportata alla presente lettera d) integra e specifica quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 così come integrato dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie che si intende integralmente richiamato nel presente articolo.
[…]

Art. 50 - Appalti
Nei contratti di appalto le aziende committenti verificheranno l’idoneità dell’appaltatore, previa acquisizione di tutta la documentazione di legge prevista dalla normativa sugli appalti pubblici.
L’azienda committente favorirà incontri tra le parti aziendali e sindacali per le informative relative alle condizioni occupazionali e di lavoro del personale.

Art. 52 - Igiene, sicurezza, salute e ambiente di lavoro
1. Le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modificazioni sono esercitate dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo le modalità e le procedure stabilite dall’Accordo interconfederale 22.6.1995.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, gli strumenti per l’espletamento delle funzioni del RLS sono stabiliti dalla contrattazione di 2° livello”.
2. All’atto della costituzione delle RSU o RSA in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori
eleggono all’interno della RSU o RSA i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei seguenti numeri:
-1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 50 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 51 a 250 dipendenti;
- 5 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a 1000 dipendenti;
- 7 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
3. Viene costituita in ogni singola azienda una Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro, composta da rappresentanti della Società e dai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
4. Ferme restando le distinte attribuzioni di cui alla vigente normativa in materia, alla Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro sono riconosciuti i seguenti compiti:
- promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l’adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione della sicurezza;
- esprimere pareri, sulla base di dati informativi forniti dalla Società, in occasione dell’introduzione di nuove apparecchiature e/o procedure le cui caratteristiche possono presentare particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza del lavoro;
- verificare il periodico aggiornamento del fascicolo “norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori sull’autostrada in presenza del traffico”;
- monitorare le iniziative di formazione realizzate dall’impresa, con particolare riguardo a quelle del personale che opera sull’asse autostradale e individuare, avuto riguardo alle peculiarità e alle tipologie produttive del comparto, ulteriori contenuti formativi rispetto a quelli previsti dalla parte prima, punto 3, dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e in applicazione del D.M. 4 marzo 2013 e s.m.i.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza quadrimestrale
5. Viene istituito tra le parti stipulanti il presente contratto un Osservatorio di comparto sulla sicurezza sul lavoro, composto pariteticamente da 5 membri, con il compito di analisi e studio della normativa nazionale e comunitaria in materia e di monitoraggio sulle iniziative e le buone pratiche in atto nel settore.
Per la Società Autostrade per l’Italia, in relazione delle peculiari configurazioni organizzative, la Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro svolgerà anche una funzione di monitoraggio dei diversi aspetti applicativi previsti dal citato Decreto legislativo al fine di assicurare l'omogeneità e l'univocità in ciascuna unità produttiva. Tale Commissione sarà composta, per la parte sindacale, da un numero pari a 8 da individuare tra i rappresentanti per la sicurezza eletti a livello di unità produttiva.
6. Le parti si danno atto che le disposizioni del presente articolo in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza integrano e specificano quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 che si intende integralmente richiamato.

Art. 34 - Congedi
A) Congedi e permessi di maternità / paternità
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia.
[…]
3. Nei primi 12 anni di vita del figlio, in materia di congedo parentale (astensione facoltativa) per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.
[…]
6. I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, ove il servizio lo consenta, anche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro il dodicesimo, nel limite di 5 giornate lavorative all’anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l’azienda, documentando debitamente l’assenza per malattia bambino attraverso certificato medico.
8. L’adozione e l’affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e paternità.
9. Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il periodo di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001.
[…]

Nuovo articolo con numerazione da definire - Violenza di Genere
Sulla base e ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs n. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di tre mesi. La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l’inserimento nel percorso di protezione.
Il periodo di congedo è retribuito con un’indennità pari all'ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione oraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia di congedi parentali.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La Società si impegna a garantire l’esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, la Società si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime del sopruso.

Nuovo Articolo con numerazione da definire - Dignità della persona, molestie e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti in recepimento di quanto previsto dall'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25.1.2016 sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, e da Codice Etico in vigore nelle singole Società, ritengono inaccettabile ogni atto e comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Le parti si impegnano in sede di stesura a definire un codice nazionale di comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing.

Nuovo Articolo con numerazione da definire - Permessi Solidali
Nella contrattazione di secondo livello verranno definite modalità di “donazione” di ore di riposo e permessi, fermo restando i diritti di cui al Dlgs. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa impresa al fine di consentire loro di assistere figli e familiari in particolari condizioni di salute.

Nuovo Articolo con numerazione da definire - Tutela delle persone tossicodipendenti, degli etilisti e malati di AIDS
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. A coloro che fruiscono del predetto periodo di aspettativa, l'azienda si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del 50% per un massimo di 12 mesi, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.
In alternativa all’aspettativa di cui sopra, possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro, in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l’applicazione del lavoratore presso Uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra, nonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.
Saranno garantite, con riferimento alla Legge 162/90, le agevolazioni previste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero presso le strutture abilitate.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
In applicazione della Legge 135/90, le aziende si impegnano a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all’individuazione della patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l’inserimento nell’ambiente lavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

Nuovo Articolo con numerazione da definire - Tutela dei dipendenti disabili e loro familiari
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge in vigore per quanto attiene le persone disabili, nei confronti del lavoratore che abbia l'esigenza di assistere un parente, entro il primo grado, o il coniuge, purché conviventi, disabile in situazioni di gravità e non ricoverati a tempo pieno, o un figlio minore di anni 12, la Società, qualora entrambi i coniugi siano lavoratori dipendenti, concederà, dietro presentazione di idonea documentazione, compatibilmente con le esigenze di servizio e una volta esaurita la spettanza di cui all'art. 15, permessi frazionabili, con la corresponsione del 50% della retribuzione, sino ad un massimo di cinque giornate l'anno, al fine di consentire l'assistenza dei suddetti soggetti in caso di ricovero ospedaliero di durata superiore ad un giorno.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni riportate all’art. 33 della stessa legge così come integrato e modificato dagli articoli 19 e 20 della legge 53/2000, dagli articoli 33 e 42 del D.Lgs. 151/2001, nonché dalla legge 183/2010
3. Al fine di contemperare il diritto all’assistenza con le normali esigenze organizzative e tecniche produttive dell’impresa, al lavoratore che fruisce dei permessi, di cui al citato articolo 33 della legge 104/1992, il datore di lavoro potrà richiedere la programmazione delle giornate e/o degli orari in cui se ne prevede la fruizione. La programmazione dovrà essere comunicata di norma 7 giorni prima della fruizione.
4. Il lavoratore ha facoltà di modificare le giornate e/o gli orari in precedenza programmati per la fruizione dei permessi dandone immediato avviso qualora la programmazione indicata comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.
5. Qualora, nella stessa sede di lavoro o nello stesso comparto organizzativo, ci sia una concentrazione di lavoratori aventi diritto alla fruizione dei permessi, le Parti si incontreranno a livello locale al fine di verificare possibili soluzioni per la gestione dell’attività lavorativa interessata.
6. Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le Aziende si adopereranno per individuare, sentiti agli RLS, interventi atti a superare le c.d. «barriere architettoniche», anche attivando idonee iniziative previste dalle vigenti disposizioni di legge

Nel corso del mese di Settembre le parti si incontreranno per armonizzare quanto sopra concordato con le attuali previsioni contrattuali.