Categoria: 2016
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Tipologia: CCPL
Data firma: 2 agosto 2016
Validità: 01.08.2016 - 31.07.2019
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Palermo
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 3 Indennità per lavori speciali disagiati e in galleria
Art. 4 Indennità di guida
Art. 5 Indennità di reperibilità
Art. 6 Elemento variabile della retribuzione - EVR
Art. 7 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 8 Trasferta e località disagiate
Art. 9 Ferie
Art. 10 Mensa
Art. 11 Indennità di trasporto
Art. 12 Anzianità professionale edile
Art. 13 Cassa Edile
Art. 14 Quote di adesione contrattuale
  Art. 15 Dichiarazione di adesione al contratto
Art. 16 Borsa lavoro
Art. 17 Osservatorio
Art. 18 Carenza malattia
Art. 19 Formazione professionale e sicurezza sul lavoro
Art. 20 Quote sindacali
Art. 21 ITS
Art. 22 Appalti e subappalti/affidamenti
Art. 23 Contrattazione di sito
Impiegati
Art. 24 Premio di produzione impiegati
Art. 25 EVR
Art. 26 Indennità di trasporto
Art. 27 Mensa
Art. 28 Clausola di salvaguardia
Art. 29 Decorrenza e durata

CCPL Edilizia 2016-2019 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Palermo Contratto integrativo del CCNL edile

L'anno 2016, il giorno 2 del mese di agosto, tra Ance Palermo - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia […] e Feneal- Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […], visto l’art. 38 del CCNL 19/04/2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, si conviene e stipula il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Provincia di Palermo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 19/04/2010 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici, o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse.

Premessa
La lunga crisi economica che ha ridimensionato il settore delle costruzioni in termini di investimenti e conseguentemente in termini occupazionali, ha determinato una chiara e netta assunzione di responsabilità delle parti che attraverso iniziative anche comuni hanno voluto sensibilizzare le istituzioni preposte, al fine di adottare tutte le misure necessarie e i provvedimenti idonei al rilancio del settore edile.
Spesso il grido d'allarme, più volte sollevato, non ha sortito i risultati sperati, e, peggio, ha fatto emergere una imbarazzante incapacità della classe politica, che di fronte ad una indubbia capacità di sviluppo dell'economia cittadina legata al rilancio del settore edile, ha sprecato opportunità escludendo dalla propria agenda un serio piano infrastrutturale.
Questi sono stati gli anni dei grandi numeri, negativi: oltre 6.500 lavoratori che hanno perso la loro occupazione con conseguente abbassamento del livello di ricchezza, calo vertiginoso degli appalti pubblici e privati con un impressionante numero di imprese che hanno chiuso l'attività, ridimensionando negativamente un tessuto imprenditoriale territoriale importante.
Le parti riconfermano la loro già espressa volontà di trovare adeguate soluzioni al rilancio del settore attraverso la sinergia con l'apparato pubblico che oggi si appresta all'elaborazione di un programma di intervento infrastrutturale denominato "Patto per Palermo".
Rilancio che deve però essere accompagnato da trasparenza nelle procedure di gara, contrasto alle infiltrazioni mafiose, rispetto delle norme contrattuali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tutto ciò a fronte di oggettive difficoltà prodotte, e non ancora risoli dall'introduzione del nuovo codice degli appalti.
Per quanto prima espresso, Feneal / Filca / Fillea e Ance Palermo, sottolineano l'importanza degli EE.BB., Cassa Edile Cepima e Panormedil/CPT, garanti nel tempo di un rapporto strategico con i lavoratori e le imprese che ha contribuito ad elevare la qualità del lavoro attraverso anche le molteplici assistenze rivolte agli stessi attori che ne alimentano l'esistenza.
Le parti hanno concordato senza gravare sui costi contrattuali relativamente alla contribuzione degli enti bilaterali, di consolidare e di riorganizzare gli stessi allo scopo di determinare la continuità e il rafforzamento delle prestazioni e dei servizi rivolti alle imprese o ai lavoratori
Pertanto ritengono importante avere individuato come scelta "chiave" per una politica di decentramento e di avvicinamento al territorio, l'apertura degli sportelli Cassa Edile "Cepima", rispettivamente sul territorio madonita, Gangi, e sul versante opposto, Sancipirello, in una logica di partnership pubblico/privato a costo zero.
Ciò al fine di dare un miglior servizio ad imprese e lavoratori direttamente sul territorio o nell'area immediatamente vicina.
Questa nuova politica di governance sposata dalle parti unitamente al processo di informatizzazione delle procedure degli EE.BB., oggi più snelle, rappresentano l'inizio di un percorso nuovo nell'ottica di una bilateralità' a sostegno del settore.
Anche Panormedil/CPT ha contribuito ad elevare la qualità dei servizi resi alle imprese ed ai lavoratori grazie agli svariati protocolli realizzati, formando migliaia di lavoratori, anche nei territori di loro residenza e raggiungendo loro persino nel luogo di lavoro.
Oggi la complessa quanto utile realtà bilaterale territoriale conta e vanta una posizione di assoluta governance nei rapporti istituzionali per ciò' che attiene il settore.
Le parti, OO.SS. e Ance Palermo territorialmente competenti, per tutto quanto detto, riconfermano l'importanza del 2° livello di contrattazione, che attraverso la propria puntuale e articolata normativa intercalata alle esigenze del territorio, ivi comprese le fattispecie locali, ha contribuito a circoscrivere e arginare fenomeni di elusione contrattuale e di lavoro nero o grigio, mettendo al bando quelle imprese irregolari che fanno concorrenza sleale al tessuto produttivo locale sano.
Il presente contratto integrativo, vuole pertanto dare un contributo in questa direzione introducendo e rendendo operativo l'Osservatorio che attraverso l'analisi di diversi fattori e parametri consentirà alle parti di monitorare il settore.
In ragione di ciò, le parti, intendono proseguire nell'azione di confronto reciproco al fine di sostenere tale strumento e cercando di sensibilizzare la pubblica amministrazione affinché sostenga questo timido segnale di ripresa oggi in risalto al fine di renderla strutturale.
Seppur in un quadro di ripresa non ancora organica, ma considerata l'evoluzione del mercato del lavoro e dei relativi fabbisogni occupazionali, dei cambiamenti dei processi lavorativi, le parti hanno convenuto sull'opportunità di introdurre nuovi strumenti contrattuali, quali la carenza malattia, l'indennità di guida, e le nuove tipologie di lavori disagiati, in grado di regolamentare meglio i rapporti di lavoro.
Pertanto, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e Ance Palermo, ritengono utile la sottoscrizione del contratto integrativo della provincia di Palermo, rappresentando lo stesso un valido contributo al rilancio del settore.

Art. 1 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è regolato dall'art. 5 del CCNL 19/04/2010
L'orario di lavoro contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana.
Nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro su sei giorni lavorativi per le giornate lavorate di sabato è dovuta ai lavoratori una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.
Ai sensi dell'art. 38 comma 3 par. a) del CCNL 19/04/2010, eventuali differenziazioni dell'orario di lavoro nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali potranno essere stabilite con accordo aziendale.
Previo accordo aziendale, dove sussistono le condizioni, limitatamente ai cantieri in estensione, l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero potrà coincidere con il raggiungimento del sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall'impresa all'apertura dello stesso.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 19/04/2010.

Art. 2 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19/04/2010 si intendono per lavori in alta montagna quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.
Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.
L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel comune costituente la loro abituale dimora.

Art. 3 Indennità per lavori speciali disagiati e in galleria
Oltre alle indennità previste al Gruppo A) - Lavori vari dell'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, agli operai che lavorano in condizioni di disagio in discariche di rifiuti solidi urbani e in impianti di depurazione, purché in esercizio va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità del 12 50% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) par. a) dell'art. 24.
Ai sensi dell'art. 20 del CCNL 19 aprile 2010, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 19 aprile 2010.
Tali indennità, per i lavori da effettuarsi nella provincia di Palermo, sono fissati nella misura massima prevista ai punti a), b) e c) del punto B) dell'art. 20 del citato CCNL.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) è prevista un'ulteriore indennità del 19%.
Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%. Per la verifica dell'efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all'interno delle gallerie, la RSU e le OO.SS. potranno chiedere un controllo almeno trimestrale, avvalendosi dell'ausilio dei tecnici di Panormedil-CPT.
Al personale addetto ai lavori per la realizzazione di gallerie con la tipologia "scatolare chiuso" verranno corrisposte le medesime maggiorazioni previste per i lavori in galleria, cosi come descritte dall'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, qualora queste lavorazioni vengano riconosciute come tali nel contratto di appalto.

Art. 5 Indennità di reperibilità
Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del CCNL 19/04/2010, ai lavoratori cui viene richiesto per iscritto di essere reperibili al di fuori dell’orario normalmente praticato dovrà essere corrisposta una indennità da concordarsi con accordo sindacale aziendale.

Art. 8 Trasferta e località disagiate
[…]
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio, al servizio mensa, come regolamentato dal successivo art. 10, ed inoltre al rimborso delle ulteriori spese per vitto, le quali ultime vengono forfettizzate in euro 14,00, da corrispondersi solo per i giorni di effettivo pernottamento.
[…]

Art. 10 Mensa
Ai sensi dell'articolo 48 del CCNL del 19 aprile 2010, le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire dì un pasto caldo nei cantieri può essere conseguito nei seguenti modi articolo:
a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla RSU sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso;
b) il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della RSU;
c) mediante tickets restaurant.
Per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi l'impresa, in alternativa alle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), potrà provvedere, ove le situazioni locali lo consentano, a:
d) istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.
Tale soluzione, in ogni caso, deve trovare l'adesione di almeno il 60% degli operai interessati e tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire della mensa aziendale perdono diritto al servizio di cui ai punti a), b) e c).
In ogni caso la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell'espletamento del normale orario di lavoro.
Il servizio di mensa aziendale verrà a cessare quando il numero dei dipendenti scenderà al di sotto delle 75 unità.
In tale caso, sarà ripristinato il servizio di cui ai punti a), b) e c).
[…]
È facoltà del datore di lavoro, in alternativa a quanto previsto ai punti a) b), c) e d) riconoscere lavoratore una indennità sostitutiva di pari valore.
[…]
In presenza di Consorzi, ATI e/o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI, o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato,

Art. 17 Osservatorio
Le parti concordano di istituire un osservatorio con i seguenti compiti:
1) monitoraggio negli appalti pubblici e privati dei parametri di congruità previsti dall'avviso comune del maggio 2007 al fine di limitare il fenomeno del lavoro nero o irregolare.
2) monitoraggio negli appalti pubblici e privati circa l'applicazione del contratto edile, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività, oggetto dell'appalto o della concessione, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, al fine di arginare il fenomeno dell'elusione contrattuale che determina anche un danno alle casse dell'ente
3) Incrocio dati con tutti gli enti previdenziali e le stazioni appaltanti.

Art. 19 Formazione professionale e sicurezza sul lavoro
L'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt gestisce, in applicazione del CCNL del 19 aprile 2010, la formazione professionale in edilizia e promuove il miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri attraverso una politica attiva della sicurezza e la formazione delle figure addette (RLS, RSPP, Addetti alle emergenze e ai ponteggi, etc.).
La misura del contributo stabilito dall'art. 91 del CCNL del 19 aprile 2010, dovuto all'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt è fissato nella misura complessiva dello 0,68%, di cui 0,48% per la formazione e 0,20% per la sicurezza, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive, a carico dei datori di lavoro.
È concessa una riduzione alle imprese pari al 50% dei contributi dovuti alla Cassa Edile (art. 13 comma 2), formazione professionale e sicurezza (comma 2 presente articolo) e RLST (comma 9 presente articolo) relativamente ai lavoratori assunti che hanno completato l'iter formativo, debitamente attestato, presso la Scuola Edile.
La riduzione contributiva per i detti lavoratori sarà concessa dalla Cassa Edile per un periodo di 12 mesi a condizione che non vi siano debiti contributivi nei confronti della Cassa Edile pena la decadenza del beneficio.
Le imprese beneficiarie invieranno alla Cassa Edile l'elenco nominativo e relativo numero di matricola dei lavoratori per i quali viene richiesta la suddetta riduzione.
Il Panormedil-CPT darà comunicazione alla Cassa Edile dei partecipanti ai corsi che hanno completato il corso e hanno conseguito l'attestato.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, (RLST), istituito con accordo interconfederale del 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti.
Esso svolge i compiti previsti dal protocollo integrativo al citato accordo interconfederale e dall'art. 87 del CCNL del 19 aprile 2010.
Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei RLST viene istituito un "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (Cepima) pari allo 0,03% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive.

Art. 22 Appalti e subappalti/affidamenti
Ai fine di individuare metodi e procedure di controllo relative alla regolarità contributiva, retributiva e di rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, si ritiene necessario che le parti (OO.SS, - imprese aggiudicatarie- affidatarie-subaffidatarie-subappaltatrici) calendarizzino incontri con cadenza almeno semestrale.

Art. 23 Contrattazione di sito
Le parti, relativamente agli appalti nei quali si applica la contrattazione di anticipo prevista per le grandi opere o per le opere strategiche, concordano di istituire i delegati di sito o di cantiere che avranno il compito di coordinare la rappresentanza sindacale delle diverse aziende e di indire congiuntamente o disgiuntamente dalle segreterie provinciali l'assemblea retribuita per tutti lavoratori impegnati nell'appalto a prescindere dalla dimensione aziendali e dal contratto applicato.

Impiegati
Art. 27 Mensa

[…]
Per i cantieri nei quali viene istituita la mensa, si applica il comma 2 del precedente art. 10.

Art. 28 Clausola di salvaguardia
Per quanto non regolamentato nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCNL del 19 aprile 2010 ed all'accordo nazionale del 1 luglio 2014.