Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetica, Federacconciatori Cna, Federestetica Cna, Casa, Federnas, Unamem e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Acconciatura ed estetica, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Sfera di applicazione
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Sistema di informazione
Art. 3 - Osservatori
Art. 4 - Sistema contrattuale
• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
• Livello nazionale di categoria
• Livello decentrato di categoria
• Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
Art. 5 - Accordo interconfederale
• Relazioni sindacali
• Protocollo per il regolamento del Fondo
• Occupazione femminile
• Tutela dei tossicodipendenti
• Lavoratori inabili
• Mercato del lavoro
• Allegato
Art. 6 - Formazione professionale
Art. 7 - Tutela dei dirigenti sindacali
Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 9 - Ambiente
Art. 10 - Assunzione
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Classificazione del personale
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 15 - Flessibilità orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro a tempo parziale
Art. 17 - Contratto a tempo determinato
 Art. 18 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi
Art. 19 - Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario delle festività
Art. 20 - Servizio militare
Art. 21 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 22 - Gravidanza e puerperio
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Minimi contrattuali
• Tabella A)
• Tabella B)
Art. 25 - Indennità di contingenza
Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 27 - Indennità di cassa
Art. 28 - Preavviso
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto
Art. 30 - Gratifica natalizia
Art. 31 - Disciplina del personale
Art. 32 - Norme e procedimenti disciplinari
Art. 33 - Lavoro accessorio
Art. 34 - Trapasso d'azienda
Art. 35 - Controversie individuali o collettive
Art. 36 - Congedo matrimoniale
Art. 37 - Apprendistato
• Retribuzione apprendista
• Progressioni percentuali
• Malattia e infortunio sul lavoro
• Norma transitoria
Art. 38 - Apprendisti ultraventenni
Art. 39 - Tirocinio
Art. 40 - Previdenza complementare
Protocollo a latere del CCNL 8 luglio 1996

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore acconciatura ed estetica

Roma, 8 Luglio 1996 La Confartigianato Acconciatori […], la Confartigianato Estetica […] con la partecipazione della Confartigianato - Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato […], la Federacconciatori Cna […], Assistita dal[…]la Cna […], la Federestetica Cna […] Assistita dal[…]la Cna […], la Confederazione Autonoma sindacati artigiani (Casa), […] con l'assistenza del Segretario Confederale […] e l'intervento del […] Rappresentante nazionale della categoria degli Acconciatori e delle Estetiste, la Federnas (Federazione Nazionale Acconciatori per Signora) e la Unamem (Unione Nazionale Acconciatori Maschili e Misti) aderenti alla Claai (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) […], assistiti dalla Commissione Sindacale Claai, […] La Federazione italiana lavoratori commercio alberghi-mense e servizi (Filcams-Cgil) […], con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […], la Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs) […] con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]

Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura ed estetica.

Art. 2 - Sistema di informazione
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, avuto riguardo all'attuale situazione dei comparti, concordano di attivare ad ogni livello, nel rispetto della reciproca autonomia, un sistema di relazioni sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, il consolidamento delle loro strutture e della loro autonomia.
La funzione dei settori dell'acconciatura e dell'estetica anche nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle imprese.
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali di settore concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento professionale di sviluppo dell'artigianato.

Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre, le organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani forniranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori le informazioni in loro possesso per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive produttive e occupazionali delle imprese artigiane dei settori, in relazione alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione ed alle linee di programmazione settoriali e generali.
Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno, ciascuno nella propria sfera di competenze, a favorire i processi di sviluppo delle aziende artigiane e alla ricerca nei settori all'interno di un progetto complessivo.

Livello decentrato
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo di servizi alle imprese, innovazione tecnologica);

- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;

- il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo. In alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza delle strutture nazionali.

Art. 3 - Osservatori
Le parti concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.

Compiti dell'osservatorio sono:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica dell'artigianato dei servizi alla persona nel territorio con particolare riferimento ai grandi centri urbani. Coordinamento ed indirizzo nell'attuazione delle Leggi 1142/70 e 1/90 in particolare per quanto riguarda la collocazione delle imprese sul territorio in relazione anche alle dimissioni delle stesse. Raccolta dei dati disaggregati per mestiere e per allocazione territoriale;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato CFL, occupazionale femminile, evoluzione figure professionali;
- l'acquisizione di informazioni relative ai regolamenti comunali.
L'incontro per questa materia avverrà di norma una volta all'anno a richiesta di una delle parti e dovrà tendere a promuovere iniziative idonee alla costituzione delle commissioni comunali ove a tutt'oggi non si è provveduto, alla loro operatività e alla realizzazione dei regolamenti previsti dalle L. 1142/70 e L. 1/90, nonché ad eliminare situazioni anomale che oltre a danneggiare la categoria, peggiorano le condizioni del servizio e non creano possibilità di sviluppo occupazionale attraverso una corretta interpretazione delle suddette leggi;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazione sopra descritto, nei confronti Enti Pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc;

- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione e formazione delle strutture di servizio alla persona;
- ambiente e nocività;
L'osservatorio, sulla base dei compiti stabiliti, potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Art. 4 - Sistema contrattuale
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti: relazioni sindacali di settore
• materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
• sistema di classificazione
• retribuzione
• durata del lavoro
• normative sulle condizioni di lavoro
• azioni positive per le pari opportunità
• altre materie tipiche dei CCNL
• costituzione di eventuali fondi di categoria

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata, concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL territoriali non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 5 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21/7/88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1992.

Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e dagli altri enti pubblici territoriali anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27/2/1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentati di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
[…]
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani. Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
[…]

Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20/5/1970, n.300.
[…]

Tutela dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossico dipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
[…]

Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Per i lavoratori portatori di handicap si,fa riferimento alla L. 104/92.

Art. 6 - Formazione professionale
Le parti potranno incontrarsi ai vari livelli qualora una delle stesse ne faccia richiesta. Il confronto su tale materia farà riferimento alla programmazione regionale derivante dalla legge quadro sulla istruzione professionale, e si dovrà tendere soprattutto alla realizzazione di corsi e programmi più idonei e funzionali, allo scopo di creare una migliore qualificata professionalità corrispondente alle esigenze che il servizio svolto dalle imprese artigiane deve soddisfare.
Le risoluzioni prese nella reciprocità delle autonomie, devono tendere a promuovere corsi ed iniziative riguardanti la formazione professionale.
I predetti corsi formativi, nell'ambito della citata programmazione regionale, dovranno essere concordati con le Organizzazioni Sindacali interessate per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti, nonché la formazione dei giovani apprendisti.
Non sono escluse iniziative concordate tra le parti che prevedano impegni diretti della categoria, anche con il coinvolgimento delle accademie artistiche per la realizzazione di strumenti finalizzati all'aggiornamento professionale e alla formazione dei giovani. Le iniziative di cui sopra devono però intendersi aggiuntive a rispetto a quanto per legge è demandato alle regioni in materia di formazione professionale e di apprendistato.
[…]
Le parti, a livello regionale, si impegnano altresì a predisporre proposte ed iniziative nei confronti dell'Ente Regione per l'erogazione di incentivi a sostegno dell'occupazione dei giovani e per la ridefinizione di percorsi formativi integrati con forme di lavoro dipendente prima di raggiungere la qualificazione professionale.

Art. 9 - Ambiente
Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il rappresentante di bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'Accordo Interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro.
In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati.
Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
Le parti concordano di costituire commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno.
Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti. Su richiesta dei rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative.
All'esame delle parti interessate saranno compresi i problemi relativi all'applicazione della Direttiva CEE n.86/188 riguardante la protezione di lavoratori contro i rischi dell'esposizione a rumore durante il lavoro.
Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in rapporto all'applicazione di Leggi Regionali o Nazionali, in materia o su espressa richiesta delle commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'osservatorio previsto dal presente contratto.

Art. 13 - Orario di lavoro
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata dello stesso è fissata in 40 ore settimanali a partire dal 1/6/92 distribuite su 5 giorni.
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
[…]

Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.
[…]

Art. 15 - Flessibilità orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 12 ore nell'anno.
A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle OO.SS. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente CCNL.

Art. 18 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
[…]

Art. 22 - Gravidanza e puerperio
Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 32 - Norme e procedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:

- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione alle apparecchiature dell'impresa;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza alle apparecchiature dell'impresa o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo ai provvedimenti disciplinari precedentemente elencati quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature;

g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
[…]

Art. 37 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nelle attività artigiane di acconciatura ed estetica è regolata dalle norme di legge, (L.25/1955 e relativo regolamento, D.P.R. 1668/1956, L.8.8.1985 n.443, L.56/1987) dall'Accordo Interconfederale del 21/12/83 e del 21/7/1988 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.
[…]
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano e nella regione Sicilia, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Protocollo a latere del CCNL 8 luglio 1996
Le parti firmatarie del CCNL 8.7.1996 convengono il recepimento del "Protocollo d'intesa di attuazione del D.L. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni" sottoscritto tra le Confederazioni Artigiane e Cgil, Cisl, Uil.
[…]