Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 22 marzo 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Fiis-Confcommercio e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Commercio, Impianti sportivi
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 1992

Sommario:

 Premessa
Art. - Procedure per il rinnovo del CCNL
Titolo III - Relazioni sindacali a livello aziendale
Premessa
Art.14 - Materie di contrattazione aziendale
Art. 15 A) - Contratti a tempo determinato
Art. 17 - C) Contratti di formazione e lavoro (CFL)
• Premessa
• Normativa
Titolo V - Diritti sindacali
Art. 20 - Diritti sindacali
 Dichiarazione sulla previdenza integrativa
Dichiarazione a verbale (Sicurezza lavoro)
Art. - Una tantum
Art. 83 - Paga base nazionale
• Tabella A - Paga base dal 1 gennaio 1996
• Tabella B - Paga base dal 1 marzo 1997
Art. 84 - Aumenti retributivi mensili
Art. - Trattenuta contributi sindacali
Art. - Decorrenza e durata del contratto
Allegato
Progetto standard di formazione e lavoro (Facsimile)

Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi ottobre 1992

Tra Fiis (Federazione Imprenditori Impianti Sportivi) Confcommercio e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Roma, 22 marzo 1996

Titolo III - Relazioni sindacali a livello aziendale
Premessa

Le parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa generale al presente contratto si danno reciprocamente atto che la contrattazione aziendale, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93, che s'intende integralmente richiamato, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti.
[…]

Art.14 - Materie di contrattazione aziendale.
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 25 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- determinazione di turni feriali ai sensi dell'art. 42, parte II;
- part-time;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità uomo-donna secondo quanto previsto all'art. 4, parte I;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/70 "Statuto dei lavoratori";
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
[…]
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, la eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure d'interesse aziendale, sempreché non siano previste nella classificazione di cui all'art. 2, parte II, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 6, parte I, le parti riporteranno nell'apposita Commissione di cui all'art. 6.b), parte I, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
La contrattazione dovrà svolgersi con le RSU, con l'intervento, per i lavoratori, delle Associazioni sindacali facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione imprenditoriale competente.

Art. 15 A) - Contratti a tempo determinato.
[…]
All'atto della richiesta di 'nulla osta' per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione alla Fiis, nonché una dichiarazione d'impegno relativa all'applicazione del presente CCNL, nonché all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
[…]

Art. 17 - C) Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Normativa
[…]
Ai lavoratori assunti con CFL si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
[…]
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1) e di 20 ore per i contratti di tipo b).
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla legge n. 451/94 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello d'inquadramento.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 2 e il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
[…]

Titolo V - Diritti sindacali
Art. 20 - Diritti sindacali.

In materia di diritti sindacali, si fa riferimento a quanto disposto dalla legge n. 300 del 20.5.70 e successive disposizioni vigenti nonché all'Accordo sottoscritto il 22.3.96 tra Fiis-Confcommercio e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil per la costituzione delle RSU allegato al presente CCNL.

Dichiarazione a verbale (Sicurezza lavoro)
Le parti, considerata l'adozione della Direttiva n. 89/391 CEE del 12.6.89 e l'emanazione del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di recepire integralmente in sede di stesura i contenuti dell'accordo interconfederale sulla sicurezza, in corso di stipula tra Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil del settore terziario, distribuzione e servizi il cui testo sarà riportato in allegato al presente CCNL.