Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 22 gennaio 1999
Validità:01.07.1998 - 31.12.2001
Parti: Asshotel, Fiepet, Assoviaggi, Fiba, Assocamping e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confesercenti
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL Turismo 6 ottobre 1994

Sommario:

 Premessa
Mercato del lavoro
• Apprendistato

• Lavoro a tempo parziale
• Lavoro ripartito
• Lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato
• Casi di ammissibilità
• Individuazione qualifiche
• Percentuale di lavoratori assumibili
• Informazione
• Formazione
• Campo di applicazione
Orario di lavoro
Secondo livello di contrattazione
• Premio di risultato
• Materie della contrattazione
• Clausole di uscita
• Retribuzione onnicomprensiva
• Dichiarazione congiunta
• Lavoratori studenti
• Archivio dei contratti
Organismi paritetici
Enti bilaterali
 • Organi sociali
• Agenzie di viaggio
• Scopi
• Contribuzione
• Centri di servizio
• Sostegno al reddito
• Revisione statutaria
• Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Sicurezza sul lavoro
Conciliazione e arbitrato
Previdenza complementare
Retribuzione
• Calcolo dei ratei
Vitto e alloggio
Confronto istituzionale
Classificazione del personale
Lavoro parasubordinato
Ammortizzatori sociali
Aziende stagionali
Porti turistici
Decorrenza e durata
Tabella A
Tabella B

Il giorno 22 del mese di gennaio 1999, visto il protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL Turismo del 6.10.94, l'accordo per il rinnovo della parte retributiva 19.7.96, il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.98 si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte normativa e retributiva del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo

Mercato del lavoro
Apprendistato
Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione Paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le Parti assegnano agli enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

L'art. 38 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente:
1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
[…]
Dopo l'art. 44 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è inserito il seguente:
1) L'impegno formativo dell'apprendista è garantito in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.

Titolo di studioOre di formazione
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore100
diploma universitario e diploma di laurea 80

2) La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
3) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[…]

Lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato
Informazione.

1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda e offerta di lavoro l'impresa che ricorra ai contratti di cui al presente articolo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b) il numero e i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, entro i 5 giorni successivi;
c) entro il 20 febbraio di ogni anno, anche per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi e dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2) La comunicazione di cui alla precedente lett. c) sarà inviata anche all'ente bilaterale. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazione di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
3) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (schema tipo allegato al CCNL Turismo 6.10.94).

Formazione.
1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e a richiedere i relativi finanziamenti. Le parti richiedono che le iniziative formative promosse dal sistema degli enti bilaterali possano godere della priorità di cui al comma 2 dell'art. 5, legge n. 196/97.

Campo di applicazione.
1) La nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro temporaneo è applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente accordo.
2) Al fine di favorire la migliore conoscenza delle norme e il conseguente utilizzo degli istituti, nonché di agevolare le imprese nell'adempimento delle formalità amministrative, le suddette organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza.

Orario di lavoro
L'art. 76 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente.
1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per 1 o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 71 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 71 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 71 non dovrà darsi luogo a riduzione della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 71 non potrà superare le 4 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di 6 settimane consecutive.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro 12 settimane a far data dall'inizio del periodo di maggio prestazione lavorativa.
5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a 12 e 24 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 72 del CCNL Turismo 6.10.94 è elevato a 116 ore.
6) Qualora a livello aziendale o internazionale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di 2 volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi, al fine di procedere a un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
[…]

L'art. 77 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente.
1) Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
2) Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario e una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
3) Tutto ciò permesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'art. 71, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
5) In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
[…]
7) Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.
8) Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 72 del CCNL Turismo 6.10.94 è elevato a 128 ore.
[…]

Secondo livello di contrattazione
1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
[…]
5) I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. In considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa territoriale, le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.
6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti.
8) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello si svolge:
a) a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;
b) a livello territoriale per le aziende che occupano sino a 15 dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di 15 dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;
c) a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
9) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.

Materie della contrattazione.
1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del protocollo 23.7.93, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, al 2° livello di contrattazione, territoriale o aziendale, sono demandate le seguenti materie, oltre a quelle esplicitamente indicate dal presente accordo:
a) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 71, 78 e 324);
b) intervallo per la consumazione dei parti (art. 80);

d) regolamentazione nastro orario stagionali (art. 169);
e) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 256);
f) ripartizione orario di lavoro giornaliero (art. 348);
g) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
h) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300;

j) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
k) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
l) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
m) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE, n. 635, del 13.12.84 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
n) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in 1 dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
o) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 76;
p) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 72 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
q) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 79;
r) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
s) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 76;
t) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 77;
u) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 54.

3) Le seguenti materie restano demandate all'esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) l'elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, al fine della sua concreta attuazione;
b) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale e in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
c) programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente contratto fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 6, dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro, nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro e al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, legge 28.2.87 n. 56;
d) contratti a termine e aziende di stagione (artt. 174, 175, 176, 212, 218, 219);

h) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per e quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 63;
i) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
j) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'art. 40;
k) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;


4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate all'esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
a) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;

d) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;


5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate all'esclusiva competenza della contrattazione dell'unità produttiva.
a) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 89);

c) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 256);
d) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
e) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;
f) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
g) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
h) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
i) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei 3 o più turni giornaliere avvicendati nell'arco delle 24 ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 76;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 72 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 79;
o) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 76;
p) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 77;
q) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della presentazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 54.

6) Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che l'elencazione delle materie della contrattazione integrativa, come sopra individuate, costituirà oggetto di verifica più approfondita in sede di stesura del testo contrattuale.

Organismi paritetici
Enti bilaterali
Con decorrenza dall'1.6.99, la disciplina contrattuale degli enti bilaterali è modificata come segue.

Agenzie di viaggio.
1) Con decorrenza dall'1.1.99 gli enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6.10.94.

Scopi.
1) Gli scopi sociali degli enti bilaterali saranno integrati come segue:

- monitoraggio del ricorso al lavoro temporaneo e al contratto a tempo determinato;
- attivazione, in seno all'ente bilaterale nazionale della funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, fermo restando che lo stesso potrà continuare a organizzare lo svolgimento d'attività formative in favore di tutti i lavoratori.

Centri di servizio.
1) I centri di servizio, oltre alle attività previste dal CCNL, possono svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.

Sicurezza sul lavoro
Le parti, nel ribadire l'applicabilità dell'accordo confederale 18.11.96 al settore Turismo, convengono di apportare le conseguenti modifiche allo statuto dell'ente bilaterale nazionale al fine di costituire l'apposita sezione di cui al punto 12 del citato accordo. Il testo del suddetto accordo sarà allegato al CCNL Turismo.

Confronto istituzionale
Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare le condizioni di sviluppo del settore.

Classificazione del personale
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione Europea e dell'area del Mediterraneo e alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto. Tale Commissione elaborerà, conseguentemente, anche indirizzi per la definizione dei contenuti delle attività formative destinate agli apprendisti.

Lavoro parasubordinato
Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con un apposito accordo.

Aziende stagionali
Le parti nel darsi atto che con il presente accordo sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti e istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un'apposita Commissione Paritetica.

Porti turistici
Le parti, preso atto delle problematiche indotte dall'applicazione ai porti turistici del decreto del Ministero della Marina Mercantile 2.2.82, si impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.