Regione Trentino – Alto Adige
Provincia Autonoma Trento
Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1
Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)
B.U.R. 24 aprile 2014, n. 16 - s.s. n. 1



IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale provinciale e locale

Art. 1
Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte sino alla misura massima di 1,1 punti percentuali.
La Giunta provinciale, tenuto conto degli effetti derivanti da modificazioni alla disciplina dell'IRAP previste a livello nazionale, stabilisce entro un mese dall'entrata in vigore di questa legge la misura della riduzione in modo da assicurare un gettito dell'IRAP equivalente a quello previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016. Se entro la data di adozione di questo provvedimento le modificazioni a livello nazionale previste dal programma di Governo non sono ancora definite, la Giunta provinciale fissa la misura della riduzione in via provvisoria, con possibilità di modifica entro il 30 settembre 2014, per le aliquote IRAP riferite al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ed entro il 31 gennaio 2015 per le aliquote riferite al periodo d'imposta successivo.
2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:
a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale compreso tra il 95 e il 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;
b) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro della lettera a) in forza dell’attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e se i giovani neoassunti rappresentano almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
c) di 1,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.
3. Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 2, lettera c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 2, lettera c), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 2, lettera a).
4. Per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2015 l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,9 per cento.
5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 15, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
b) articolo 27, comma 3, e articolo 27 ter della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
c) articolo 12, commi 1, 6, 7, 8, 9 e 9 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.
6. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nel periodo d'imposta successivo, della riduzione di 0,46 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.
7. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nei due periodi d'imposta successivi, della riduzione di 1,38 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.
9. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3.

Art. 2
Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
1. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2014 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, di 0,33 punti percentuali per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 28.000 euro. Se entro la data di adozione del provvedimento risultano apportate a livello nazionale modificazioni alla disciplina dell'IRPEF comportanti minori entrate perii bilancio provinciale superiori a quelle dell'applicazione di questo articolo, la Giunta provinciale non adotta il provvedimento di riduzione dell'aliquota di cui al primo periodo e resta confermata l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista a livello statale.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 28.000 euro rimane in ogni caso invariata l'aliquota prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3.

Art. 3
Fondo per la riduzione della pressione fiscale
1. Sul bilancio della Provincia è istituito il fondo per la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese e dei cittadini, utilizzato per la contabilizzazione delle relative agevolazioni fiscali e alimentato dai risparmi di spesa conseguenti alle misure realizzate in attuazione dell’articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), nonché da economie di spesa anche derivanti dagli interventi di riordino o riduzione degli incentivi nei confronti del sistema produttivo.
2. Il fondo è quantificato in 37 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014 e in 19 milioni di euro per l'esercizio 2015, ed è finalizzato alle maggiori agevolazioni IRAP disposte dall'articolo 1 per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 e alla riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF disposta dall'articolo 2 per l'esercizio finanziario 2014. Con le manovre di approvazione dei prossimi bilanci il fondo può essere alimentato da ulteriori economie di spesa, finalizzate all'ulteriore contenimento della pressione fiscale e tariffaria nei confronti dei cittadini e delle imprese, fermo restando il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 79 dello Statuto speciale.
3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per il 2014 e di 19 milioni di euro per il 2015 sull'unità previsionale di base 95.5.210.

Art. 4
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di tributi locali
1. All'articolo 2 della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater sono abrogati;
b) il comma 3 quater 1 è sostituito dal seguente:
"3 quater 1. A decorrere dal 2014, una quota, del fondo perequativo disciplinato dall'articolo 6 può essere determinata in relazione al maggior gettito dei tributi erariali spettante alla Provincia derivante da nuove attività economiche o dallo sviluppo di attività preesistenti; tale quota è ripartita tra gli enti locali della comunità in cui è stato originato il gettito. Il maggior gettito tributario è valutato avendo a riferimento la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) afferente il territorio di ciascuna comunità."
c) nel comma 3 septies le parole: "dell’articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale".
2. All'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono inserite le parole: "o della Provincia";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione."
3. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente capo:
"Capo III bis
Disposizioni in materia di tributi locali"
4. Nel capo III bis della legge provinciale sulla finanza locale, dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
"Art. 21 bis
Disposizioni in materia di imposta comunale unica (IUC) per l’anno 2014
1. Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale, per l’anno 2014 in provincia di Trento l'imposta comunale unica, relativamente alla componente TASI, è disciplinata dalla normativa statale come integrata da quest'articolo.
2. Sono esenti dall'imposta comunale unica, relativamente alla componente TASI:
a) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
b) gli immobili individuati dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:
1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell’imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
3. Sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti dell’immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa.
4. I comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), possono disciplinare eventuali riduzioni determinate anche in relazione alla capacità contributiva della famiglia.
5. Con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'aliquota massima per il 2014 stabilita dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147 del 2013 è fissata nella misura dell’1 per mille. Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari a 50 euro. Il comune può ridurre fino a zero l’aliquota e aumentare la detrazione fino alla piena concorrenza dell'imposta dovuta. È altresì facoltà del comune, con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, assimilare ad abitazione principale ai fini dell'applicazione della TASI i fabbricati per i quali la disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP) prevede l’assimilazione ad abitazione principale o la facoltà di assimilazione in capo ai comuni.
6. Ai fini dell'applicazione dei tributi locali comunali, comunque denominati, di natura immobiliare, la categoria catastale F3 è esente. Nelle more dell'accatastamento definitivo dei fabbricati iscritti nella medesima categoria F3 i tributi stessi sono applicati secondo la fattispecie delle aree fabbricabili, calcolando quale base imponibile la superficie del sedime."
5. All'articolo 8 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "I comuni possono disporre che siano esenti" sono sostituite dalle seguenti: "Sono esenti";
b) nel comma 1 le parole: "L’esenzione può essere disposta anche limitatamente ad alcuni tra i soggetti individuati da questo comma." sono soppresse;
c) il comma 4 è abrogato.

Capo II
Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale

Art. 5
Disposizioni generali in materia di contenimento di spesa per gli enti indicati nell’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale
1. Gli obblighi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica posti a carico della Provincia, degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell’articolo 79 dello Statuto speciale sono definiti da questa legge, dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), e dalla restante disciplina provinciale, anche attuativa. Tali obblighi tengono luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale.

Art. 6
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento di spese della Provincia, dei suoi enti strumentali e degli enti locali
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Dall’anno 2014 le direttive adottate ai sensi dell'articolo 75 quater, comma 2 bis, della legge sul personale della Provincia, nonché le altre direttive adottate per definire le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione, tengono conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 bis, della presente legge in materia di costituzione di un centro di servizi condivisi.
2 ter. Le società controllate direttamente dalla Provincia applicano l'articolo 1, commi 563, 564 e 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) secondo quanto previsto dalla Provincia con proprio atto di indirizzo, adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'articolo 53, comma 1 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) sì applica solo a seguito dell'espletamento della predetta procedura di mobilità."
2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "di almeno il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 60 per cento".
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"7 bis. Fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, quest'articolo non si applica per gli acquisti e le locazioni effettuate per esigenze del corpo forestale, dei corpi dei vigili del fuoco, per quelli necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e per i servizi sociali e sanitari svolti a garanzia dei livelli essenziali di assistenza."
4. All’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "Con riferimento agli enti locali la disciplina degli obblighi relativi al patto di stabilità interno è funzionale al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli obiettivi complessivi fissati dalla normativa con riferimento agli enti locali." sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unioni di comuni. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali è determinata la ripartizione di quest'obiettivo per ciascun ente interessato. Gli enti locali adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale.
1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il progetto sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.
1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.";
c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"a) misure di contenimento della spesa del personale per gli enti locali, da attuare secondo le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale:
1) fatto salvo quanto previsto dai numeri da 2) a 7), a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell’anno precedente; a tal fine il Consiglio delle autonomie locali rileva con cadenza almeno semestrale la spesa disponibile per nuove assunzioni e la ripartisce tra i diversi enti, per le assunzioni di loro competenza, secondo criteri che tengano conto dei fabbisogni espressi dagli enti medesimi e comunque nel rispetto del principio di sostenibilità della spesa;
2) gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, oppure se il relativo onere è sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea. Gli enti in questione possono sostituire mediante mobilità tutte le unità di personale cessate dal servizio di ruolo. Resta fermo quanto previsto da questa legge in materia di segretari comunali. Sono in ogni caso ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette; gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attività di pianificazione sociale;
3) nella fase di attivazione delle gestioni associate obbligatorie di cui all'articolo 8 bis, per l'esercizio di servizi e funzioni, gli enti capofila possono assumere personale a tempo indeterminato per la copertura della dotazione approvata dalla convenzione di servizio solo attraverso mobilità di personale dagli enti aderenti; gli enti aderenti sono tenuti a trasferire o mettere a disposizione il proprio personale già addetto alle funzioni o ai servizi oggetto di gestione associata; nella fase a regime è ammessa, prioritariamente mediante mobilità, la sostituzione del personale compreso nella dotazione approvata dalla convenzione, previa verifica dell'impossibilità di una riduzione;
4) per le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006 le comunità possono assumere, in base a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012, per dotarsi dell'organico adeguato al modello di riorganizzazione delle funzioni definito a livello del rispettivo territorio, e prioritariamente con mobilità dalla Provincia;
5) i comuni e le loro forme associative non possono assumere personale di polizia locale a tempo indeterminato e determinato, fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
6) a decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono procedere ad assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell’orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti; sono ammesse assunzioni di personale stagionale nel limite di spesa dell'anno 2012;
7) limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente, le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni; le posizioni lavorative dichiarate eccedentarie ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013 non possono essere ripristinate nella dotazione organica del datore di lavoro mediante il ricorso al turn over, né sostituite con mobilità. Se dopo l'entrata in vigore di questa disposizione sono adottate norme statali, che modificano le predette condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tali norme si applicano in deroga a questa disposizione. Le comunità, i comuni e le loro forme associative possono applicare la normativa statale in materia anche assumendo oneri a proprio carico.";
d) la lettera d) del comma 3 è abrogata;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Per assicurare il contenimento delle spese di funzionamento e il rispetto degli obiettivi fissati per ciascun ente ai sensi del comma 1 bis, gli enti locali possono effettuare spese a calcolo di importo non superiore a duemila euro senza ricorrere a sistemi telematici di negoziazione, per acquistare beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello proposto per prodotti comparabili nei mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").";
f) i commi 5 bis e 6 sono abrogati.
5. Il comma 3 bis dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.
6. Le sanzioni previste dal comma 3 ter dell’articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono sospese fino a quando non sarà diversamente disposto con revisione dell'ordinamento delle comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 7
Modificazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di compensi degli amministratori in organismi partecipati dagli enti locali
1. Nel comma 4 dell’articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento regionale in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, il patto di stabilità di cui al comma 3 individua altresì i limiti dei compensi attribuibili dalle società di capitali partecipate dagli enti locali agli amministratori degli enti locali medesimi per la carica di componente degli organi di amministrazione societari" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo periodo di questo comma, l'assunzione da parte dell'amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione in società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico delle società, se queste sono sottoposte a controllo pubblico o se la carica di componente dell'organo di amministrazione è garantita statutariamente o da accordi tra i partecipanti alla società. Per la società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento si applicano le modalità di determinazione dei compensi previste nel protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale."
2. Il comma 1 si applica alle nomine fatte dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8
Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità
1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, promuove la conclusione di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento. L'intesa prevede in particolare, anche in deroga alla vigente disciplina:
a) la revisione dei casi in cui la normativa vigente prevede la proroga o la sospensione dei tempi connessi alle fasi di progettazione, appalto e realizzazione dell'opera, limitandoli a quelli di assoluta straordinarietà;
b) i criteri e le condizioni per la riprogrammazione delle opere ammesse a finanziamento, con salvaguardia delle spese già sostenute, permettendo l'utilizzo parziale di risorse destinate agli interventi soppressi o riprogrammati per nuovi interventi urgenti legati all'erogazione di servizi essenziali obbligatori o per integrare finanziamenti già disposti per opere aventi tali caratteristiche; i criteri possono disciplinare anche i casi in cui la ri programmazione è condizionata all’affidamento della procedura di appalto all'agenzia prevista dall’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
2. Se necessario ai fini di quest'articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di programmazione.
3. Al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio provinciale, anche a fronte di possibili manovre statali di riduzione della pressione fiscale, la Giunta provinciale può disporre la sospensione delle procedure di finanziamento delle opere dei comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento ma non ancora oggetto di concessione. In esito alla riprogrammazione di cui al comma 1 può altresì essere disposta la decadenza dei finanziamenti relativi ad interventi non rientranti nelle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 9
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport), e altre disposizioni in materia di finanza locale
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:
"1 bis. Per il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 il termine previsto dal comma 1 è fissato al 30 giugno."
2. I commi 3 bis e 3 bis 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale sono sostituiti dai seguenti:
"3 bis. Nell'ambito del fondo previsto dal comma 1 la Giunta provinciale istituisce un apposito fondo per lo sviluppo dei territori delle comunità, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e di comunità e destinati a interventi di sviluppo territoriale realizzati dalle comunità e dai comuni. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo e del suo riparto tra i diversi territori; i criteri individuano anche gli strumenti per valutare la coerenza degli interventi con la programmazione provinciale. La Giunta provinciale può integrare il fondo con risorse aggiuntive destinate ai comuni, ad altri enti locali e ai loro organismi rappresentativi; in ogni caso la Giunta, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti. Se gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi di questo comma non consentono di raggiungere gli obiettivi di sviluppo locale previsti dalla programmazione provinciale e di comunità a causa di sopravvenuti mutamenti del quadro sociale o economico la Provincia, su richiesta dell'ente beneficiario, può modificare la destinazione delle risorse finanziarie residue, a condizione che i nuovi interventi perseguano comprovate finalità di sviluppo locale.
3 bis 1. Una quota del fondo per lo sviluppo dei territori delle comunità può essere destinata a progetti di investimento dei comuni e delle comunità aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. In tal caso la Provincia è autorizzata a concedere contributi annui ai comuni e alle comunità, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, erogati da Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell'articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, o dalla società prevista dall'articolo 25 bis, comma 4 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, con successivo recupero in rate annuali a valere sui finanziamenti spettanti ai medesimi enti ai sensi della normativa provinciale in materia di finanza locale. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina le modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, i requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di recupero, in quote annuali, dei contributi, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei progetti. Nel caso di contributi concessi ai comuni le risorse sono assegnate nei limiti dell'ammontare delle disponibilità residue delle quote del fondo per gli investimenti programmati dei comuni nonché, se queste disponibilità non sono sufficienti, mediante anticipazione di somme a valere sugli stanziamenti del fondo per gli esercizi successivi, nei limiti del 70 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'ultimo riparto. Nel caso di contributi concessi alle comunità le risorse sono assegnate nei limiti definiti con deliberazione della Giunta provinciale avendo a riferimento i trasferimenti provinciali spettanti alle comunità, inclusi quelli attribuiti ai sensi dell'articolo 1 bis 1 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico) della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4."
3. Dopo l'articolo 36 bis della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:
"Art. 36 ter
Disposizioni per il finanziamento di interventi degli enti locali disciplinati da leggi di settore
1. Fatto salvo quanto disposto da questo articolo, cessano di essere finanziate a valere sulle disposizioni di settore le opere e gli interventi degli enti locali finanziati ai sensi delle disposizioni di seguito elencate:
a) articolo 8 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani);
b) articolo 8, comma 3 - a eccezione degli interventi previsti dall'articolo 54 (Interventi per il centesimo anniversario della Prima guerra mondiale) della legge provinciale n. 27 del 2010 -, e articolo 20, comma 4 bis, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali);
c) articoli 5, 8 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali);
d) articolo 2 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport);
e) articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);
f) articolo 39 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali);
g) articolo 2 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura);
h) articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci);
i) articolo 5 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino);
j) articoli 61, 64, 65 e 67 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);
k) articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n, 8 (legge provinciale sulla promozione turistica);
l) articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera);
m) articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini);
n) articolo 9 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica);
o) articoli 78 e 80 della legge urbanistica provinciale;
p) articolo 6 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (legge provinciale sugli insediamenti storici);
q) articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale);
r) articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013);
s) articolo 17.1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche);
t) articoli 17 quinquies e 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
u) articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)."
4. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non supera il limite fissato dai regolamenti previsti dall'articolo 26 e comunque non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità."
5. All'articolo 2 bis della legge provinciale n. 21 del 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "alle spese di gestione e" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Alle spese di gestione relative agli impianti indicati nel comma 1 si provvede con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b bis), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)."
6. Le finalità già perseguite dalle disposizioni indicate nel comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale sono perseguite mediante finanziamenti eventualmente disposti nell'ambito del fondo disciplinato dal comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale, come sostituito dal comma 2 di questa legge, anche in deroga ai limiti previsti dalle medesime disposizioni. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste ulteriori disposizioni di specificazione di quanto previsto da quest’articolo.
7. Le disposizioni indicate nel comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale continuano ad applicarsi per le opere, gli interventi e le attività per le quali è già intervenuta la concessione del relativo contributo. Al di fuori di questi casi la Giunta provinciale, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può prevedere a carico dei fondi della finanza locale il riconoscimento di spese già sostenute dall'ente locale prima della data di entrata in vigore di questa legge, se queste spese avrebbero potuto essere riconosciute in caso di concessione del contributo.
8. Per coordinare gli interventi di edilizia scolastica di competenza comunale con la programmazione dell'offerta scolastica e formativa del primo ciclo di istruzione, in attesa della revisione degli indirizzi del piano previsto dall'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), che deve avvenire entro il 30 settembre 2014, i procedimenti di concessione dei finanziamenti a favore degli enti locali relativi a tali opere sono sospesi fino alla predetta data. Se i finanziamenti attengono a opere di particolare rilevanza o urgenza è comunque possibile dar corso al procedimento di concessione del finanziamento previa valutazione di coerenza con la programmazione provinciale da parte della struttura provinciale competente in materia.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5, 6 e 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 10
Disposizione transitoria in materia di applicazione della tariffa per il servizio idrico
1. Per contribuire agli interventi di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, ferma restando la competenza provinciale definita dall’articolo 35 (Disposizioni concernenti il ciclo idrico) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, ed in attesa della ridefinizione dei rapporti finanziari con lo Stato, per gli anni 2013 e 2014, la Provincia provvede con propri fondi al pagamento delle somme corrispondenti alla componente tariffaria UI1 definita dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che non trova diretta applicazione in ambito provinciale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 11
Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge sui contratti e sui beni provinciali le parole: "e degli atti di liberalità o a titolo gratuito a favore della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: ", degli atti di liberalità o a titolo gratuito a favore della Provincia e degli acquisti effettuati in luogo della procedura espropriativa, quando sui beni oggetto di acquisto grava un vincolo preordinato all'esproprio".
2. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:
"6 ter. Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all’ente originariamente titolare."
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo III
Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di società pubbliche

Art. 12
Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di storni di fondi
1. All'articolo 33 della legge provinciale n. 19 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea del comma 4 le parole: "viabilità, trasporti e piste ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "viabilità, trasporti, immobili provinciali e piste ciclabili";
b) dopo la lettera e bis) del comma 4 è inserita la seguente:
"e ter) articolo 22 ter della legge provinciale di contabilità, in materia di fondo unico per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia."

Art. 13
Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di garanzie fideiussorie in favore di enti strumentali della Provincia
1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 1997 le parole: ", secondo comma," sono soppresse.

Art. 14
Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali
1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia nonché da quest'articolo.
2. Nel rispetto della normativa europea la Giunta provinciale individua le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali europei, nonché il comitato di sorveglianza, che esercitano le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; la Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità, la collaborazione e la reciproca informazione tra esse. La Giunta provinciale individua anche l'organismo intermedio, nel caso di programmi presentati dallo Stato in qualità di autorità di gestione e approvati dalla Commissione europea.
3. I programmi dei fondi strutturali, proposti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di partenariato dello Stato e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione. Tali programmi sono raccordati con la programmazione provinciale.
4. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e che assicura il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati, sono stabilite:
a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delie iniziative finanziate con i fondi strutturali;
d) eventuali altri elementi necessari, anche di raccordo, per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea;
e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall’autorità di gestione sono realizzati in collaborazione con la stessa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con la normativa europea.
5. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.
6. La Provincia assicura, in coerenza con la disciplina europea, la partecipazione e il coinvolgimento delle parti economiche e sociali più rappresentative nell'attuazione di questo articolo al fine di conseguire un'efficace ricaduta dei fondi strutturali sul sistema economico trentino.
7. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all’attuazione delle iniziative finanziate.
8. Per consentire alla Provincia di concorrere all’eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia può certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti con i programmi dei fondi strutturali.
9. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia può avvalersi di società di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
10. La Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede in Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al Fondo sociale europeo.
11. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);
b) articolo 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
c) articoli 6 e 67 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
d) articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
e) articolo 59 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
f) articolo 9 (Disposizioni in materia d'iniziative cofinanziate dall'Unione europea) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
g) comma 2 dell'articolo 120 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);
h) articolo 33 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.
12. Le disposizioni abrogate dal comma 11 continuano ad applicarsi relativamente ai programmi e ai progetti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 15
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), e abrogazione di disposizioni in materia di programmazione
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 della legge sulla programmazione provinciale sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per elaborare il programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale, assicurando opportune forme di partecipazione, approva delle linee guida che, sulla base delle caratteristiche strutturali del contesto economico e sociale della provincia, definiscono le principali strategie e gli obiettivi generali di sviluppo per la legislatura. Le linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle linee guida le rappresentanze delle istituzioni locali, delle parti economico-sociali, delle organizzazioni professionali, delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale e del volontariato possono far pervenire alla Giunta provinciale proposte e osservazioni scritte sul documento. Nel medesimo periodo chiunque può presentare osservazioni, scritte e motivate, nel pubblico interesse.
3. La Giunta provinciale, sulla base delle linee guida e previo esame delle osservazioni e delle proposte pervenute, elabora la proposta di programma di sviluppo provinciale e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali.
4. La Giunta provinciale, acquisiti i pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva con provvedimento motivato il programma di sviluppo provinciale."
2. All'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 bis le parole: "e, di norma, contestualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e contestualmente”;
b) nel comma 3 bis le parole: "relazione programmatica" sono sostituite dalle seguenti: "relazione programmatico-finanziaria";
c) alla fine del comma 3 bis sono inserite le parole: in tal caso la relazione svolge anche le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità provinciale).";
d) il comma 4 è abrogato.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;
b) articolo 30 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;
c) comma 12 dell’articolo 18 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

Art. 16
Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)
1. All'articolo 21 della legge provinciale n. 16 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "a cadenza annuale" sono soppresse;
b) nel comma 2, dopo le parole: "di sviluppo del SINET (PGSS)" sono inserite le seguenti: ", avente una durata non superiore a tre anni e aggiornabile annualmente";
c) nel comma 3 le parole: "nell'anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo di riferimento";
d) nel comma 3 le parole: "Il piano quantifica altresì" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi successivi alla sua scadenza il piano quantifica inoltre, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale,";
e) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Con la deliberazione di approvazione o di aggiornamento del piano la Giunta provinciale può disporre l’impegno della spesa, anche pluriennale, in relazione alle sole iniziative di cui si prevede l’avvio nell’anno di adozione del provvedimento e nei limiti delle somme necessarie al loro completamento.";
f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Per assicurare la continuità della gestione del SINET e la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili, all'inizio di una nuova legislatura provinciale, in attesa dell'approvazione del programma di sviluppo provinciale e della definizione della strategia provinciale per lo sviluppo della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale, la Giunta provinciale può approvare un piano stralcio, anche di durata annuale, con i contenuti indicati nel comma 3."
2. All'articolo 22 della legge provinciale n. 16 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Il comitato si riunisce con cadenza bimestrale. Il comitato può istituire tavoli di lavoro, individuati in base alle criticità emergenti nello sviluppo del SINET anche al fine di ridurre le dipendenze tecnologiche da software o servizi controllati da singole entità.";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. L'attività del comitato è resa pubblica attraverso il sito istituzionale della Provincia."

Art. 17
Fondo per la realizzazione di opere pubbliche
1, A seguito della riprogrammazione delle opere effettuata in sede di manovra finanziaria di assestamento 2014 la Giunta provinciale è autorizzata a istituire un fondo da utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, fermo restando il rispetto degli obiettivi previsti dall’articolo 79 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal fondo relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, a favore di capitoli di spesa compresi in un elenco riportato in un apposito allegato del documento tecnico. Alle somme iscritte in bilancio ai sensi di quest'articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, si applica l'articolo 27 ter, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
2. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche interessate dalla riprogrammazione delle opere effettuata in sede di manovra finanziaria di assestamento 2014 continua a produrre gli effetti previsti dall'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), se queste opere sono riprogrammate entro il 31 dicembre 2016.
3. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sull'unità previsionale di base 95.5.210.

Art. 18
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)
1. Nel comma 2 dell'articolo 27 ter della legge provinciale di contabilità le parole: "a seguito delle variazioni previste da" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi di".
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 51 bis della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:
"4 ter. A decorrere dall'anno 2013 la Provincia può applicare il comma 3 con riferimento all'omesso pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate."
3. All'articolo 59 della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma, dopo le parole: "non superiore a lire 20.000" sono inserite le seguenti: "e di somme dovute a titolo di espropriazione o di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri), quando l'indennità dovuta al singolo beneficiario è di importo non superiore a dieci euro";
b) il sesto comma è abrogato.
4. Il terzo comma dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità, come modificato dalla lettera a) del comma 3, si applica alle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea previste dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri), riconosciute ai beneficiari con provvedimento notificato prima della data di entrata in vigore di questa legge solo in caso di titolo di spesa non estinto.

Art. 19
Modificazione dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)
1. Alla fine del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le parole: "La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)."

Art. 20
Modificazioni dell’articolo 2 ter della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles)
1. All'articolo 2 ter della legge provinciale n. 16 dei 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 le parole: "copia conforme della documentazione giustificativa della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "copia della documentazione giustificativa della spesa in formato elettronico,";
b) nel comma 3 le parole: "in copia conforme all'originale" sono sostituite dalle seguenti: "in copia, trasmessa per via telematica secondo le disposizioni vigenti".

Art. 21
Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 9 agosto 2013, n, 16, relativo all'utilizzo delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale
1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 2013 le parole: "rispetto agli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale" sono soppresse.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede, con le modalità previste nella tabella B, con la somma di 673.000 euro per l'anno 2014.

Capo IV
Disposizioni in materia di erogazione di provvidenze pubbliche e di semplificazione amministrativa

Art. 22
Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)
1. Nel capo I della legge provinciale sulle politiche sociali, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
Disposizioni generali in materia di erogazione di prestazioni a carico del bilancio provinciale
1. L'erogazione di sostegni economici o di benefici economici comunque denominati a persone fisiche o a nuclei familiari a carico del bilancio provinciale avviene anche mediante buoni nominativi per l'accesso ai servizi loro necessari.
2. Nell'ambito della presa in carico ai sensi dell'articolo 16 o di altri meccanismi di definizione di progetti individualizzati disciplinati dalla deliberazione prevista dal comma 4 sono definiti gli impegni che il beneficiario assume per sé e per il suo nucleo familiare, al fine di valorizzare le attitudini personali e la costruzione o la ricostruzione di reti sociali mediante la partecipazione a iniziative o attività di cittadinanza attiva o ad altre iniziative che hanno finalità analoghe.
3. Quest'articolo si applica nelle materie di competenza della Provincia con riguardo all'erogazione di prestazioni disciplinate da questa legge e da altre disposizioni provinciali individuate nella deliberazione prevista dal comma 4, a eccezione delle prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi della normativa statale.
4. I criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2 di questo articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche a integrazione delle discipline di settore. Prima di procedere alla redazione della deliberazione, la Provincia avvia un confronto sui relativi contenuti con i soggetti no profit coinvolti nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La deliberazione disciplina, tra l'altro, la revoca del beneficio in relazione al mancato rispetto degli impegni presi nell'ambito della presa in carico o dei progetti individualizzati previsti dal comma 2, o la sua riduzione in proporzione alla gravità del mancato rispetto degli impegni. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1.1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro).
5. Le prestazioni sociali, assistenziali, sanitarie e socio sanitarie a carico del bilancio provinciale, la cui erogazione è condizionata alla residenza in provincia di Trento, possono essere erogate anche in favore di quanti hanno maturato il requisito di residenza continuativa richiesto per l'accesso alle prestazioni nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda e sono residenti in provincia di Trento alla medesima data, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la deliberazione individua le prestazioni a cui questa disposizione si applica, anche in deroga a quanto previsto dalle specifiche norme di settore."

Art. 23
Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)
1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa è abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:
"Art. 9 ter
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e percezione non dovuta di vantaggi economici
1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono assoggettate ai controlli previsti dal capo V del medesimo decreto con le modalità definite dalla Giunta provinciale.
2. Fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, se dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione d'informazioni dovute l'amministrazione dispone:
a) la decadenza totale dal beneficio concesso, quando la non veridicità riguarda l'insussistenza di un requisito costituente presupposto necessario alla sua ammissione;
b) la decadenza parziale dalla parte non dovuta del beneficio, quando la non veridicità riguarda un elemento rilevante solo ai fini della determinazione della sua entità.
3. Fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, non è disposta la decadenza dal beneficio se gli elementi non veritieri emersi dai controlli non sono determinanti ai fini della concessione del beneficio.
4. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 316 ter, comma 2, del codice penale, quando è disposta la decadenza di benefìci economici già erogati l'amministrazione avvia le procedure per il recupero integrale o parziale delle somme erogate.
5. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle leggi di settore, nei casi, con i termini e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale il provvedimento di decadenza dal beneficio di natura economica può disporre che la persona che ha reso dichiarazioni non veritiere o ha omesso informazioni necessarie, oppure l’ente da essa rappresentato, sia escluso dall'accesso a un beneficio della stessa tipologia di quella per cui sono state fomite dichiarazioni non veritiere.
L'esclusione non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di decadenza.
6. Il comma 5 si applica con riferimento alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà non veritiere, per le quali non è ancora stata disposta la decadenza dai benefici alla data di approvazione della deliberazione prevista dal predetto comma."
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:
"4 bis. Dal Io gennaio 2015 sono effettuate esclusivamente tramite lo sportello unico telematico tutte le comunicazioni tra le imprese e i comuni concernenti i procedimenti individuati ai sensi del comma 4, nonché le comunicazioni relative a procedimenti, anche di competenza di altre pubbliche amministrazioni, che le imprese possono avviare tramite lo sportello."

Capo V
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 24
Misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale
1. Per contenere la spesa per il personale e compatibilmente con il mantenimento dell’efficienza dell'apparato amministrativo la Provincia può elaborare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano di riduzione della dotazione complessiva del personale, in relazione e per le finalità previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. Con il piano di riduzione della dotazione complessiva del personale la Provincia rileva le eccedenze di personale e informa preventivamente il Consiglio provinciale per il tramite della competente commissione permanente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito ai motivi tecnico-organizzativi e di carattere finanziario alla base delle eccedenze, nonché al numero, alla collocazione, alle figure e alle qualifiche professionali del personale eccedente.
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione prevista dal comma 2, a richiesta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procede all'esame congiunto dei contenuti del piano. La procedura è conclusa, in ogni caso, decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2.
4. Conclusa la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 la Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, dispone la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La risoluzione del rapporto di lavoro è subordinata all'acquisizione dall'ente pensionistico di appartenenza della certificazione del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché del diritto alla pensione nel sistema contributivo spettante ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n, 135 del 2012.
5. Se la disciplina statale lo prevede, la Provincia può assumersi oneri per l'applicazione di quest'articolo.
6. Il diritto al trattamento di fine rapporto matura al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni. Le posizioni cessate non possono essere ripristinate nella dotazione organica. Se sono dichiarati eccedenti dipendenti con qualifica di dirigente e di direttore, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro è conseguentemente rideterminato il loro numero massimo stabilito dall’articolo 15, comma 3 bis, e dall'articolo 29, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).
8. Se dopo l’entrata in vigore di questo articolo sono adottate disposizioni statali, che modificano le procedure, le condizioni e i criteri per l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge n. 95 del 2012 alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può attuare la normativa statale sopravvenuta anche in deroga alle procedure, alle condizioni e ai criteri previsti da questo articolo.
9. Gli enti strumentali pubblici individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, possono applicare quest'articolo se questo è previsto dalla Giunta provinciale, secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite.
10. Alla spesa di cui al comma 5 si fa fronte con i risparmi di spesa di cui al comma 4.

Art. 25
Ricambio generazionale
1. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico e di quello dei propri enti strumentali pubblici, compresi quelli della scuola e della sanità, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, la Provincia può autorizzare il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino al collocamento a riposo, alla riduzione dell'orario di lavoro In misura compresa tra un minimo e un massimo dell’orario di lavoro a tempo pieno, stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 5, quando il dipendente:
a) ha un’età anagrafica non inferiore a sessanta anni o gli restano non più di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia;
b) ha prestato servizio con orario di lavoro a tempo pieno in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda oppure, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, ha prestato servizio a tempo parziale nell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda.
2. La riduzione dell’orario autorizzata ai sensi del comma 1 non può essere revocata.
3. Per il periodo mancante fino al collocamento a riposo l'amministrazione di appartenenza assume a proprio carico i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, integrando la contribuzione per la differenza tra l'imponibile corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale svolto al momento della domanda e l'imponibile effettivo, compresa la quota a carico del dipendente.
4. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle misure previste da quest'articolo sono impiegate per la copertura finanziaria delle spese per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.
6. Gli enti strumentali pubblici individuati dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, possono applicare quest'articolo se questo è previsto dalla Giunta provinciale, secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite.
7. I comuni, le comunità e i loro consorzi e unioni possono applicare questo articolo, con oneri a proprio carico, stabilendone le specifiche direttive e condizioni.

Art. 26
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)
1. Nel comma 7 dell'articolo 13 bis le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2015" e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".
2. Nel comma 7 bis dell'articolo 13 bis le parole: "30 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2014" e le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite, dove ricorrono, con le seguenti: "30 giugno 2015".
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"7 bis. L'istituzione di nuovi servizi a seguito della soppressione di agenzie non si computa nella riduzione prevista dal comma 7."
4. All'articolo 31 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Per omogeneizzare il trattamento economico dei responsabili degli uffici di gabinetto, quando l'incarico di responsabile è conferito a personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti pubblici, per la durata dell’incarico, al dipendente spetta, oltre al trattamento economico in godimento, anche l'indennità prevista dall'articolo 94 del testo coordinato e modificativo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, sottoscritto in data 25 gennaio 2007, nel testo volta a volta in vigore, nonché la quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali. Inoltre spetta loro, a titolo di assegno personale, una somma per coprire l'eventuale differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento, comprensivo delle voci legate all'anzianità di servizio, e il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nel livello base della categoria D, prima posizione retributiva, incluso, per il personale in possesso di laurea quadriennale o specialistica, l'elemento aggiuntivo della retribuzione. Al predetto personale non è corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario.";
b) alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "Il trattamento economico da corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti pubblici è quello previsto dal comma 3."
5. All'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica,
operativa, amministrativa e contabile" sono inserite le seguenti: "e in relazione alla valutazione dei vantaggi organizzativi ed economici".
b) nel comma 1 le parole: "L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale " sono sostituite dalle seguenti: "L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale, che ne stabilisce le finalità";
c) nel comma 1 le parole: "L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente istituita con legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, rimane disciplinata dalla predetta legge provinciale per quanto riguarda i profili previsti dal comma 4, lettere a), d), e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad eccezione della disciplina delle funzioni di amministrazione attiva e l'Agenzia del lavoro restano disciplinate dalle relative leggi istitutive":
d) nel comma 2 dopo le parole: "a questa legge" sono inserite le seguenti: ", o dalle relative leggi istitutive,";
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dai relativi atti organizzativi, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia. Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto organizzativo può modificare la denominazione dell'agenzia.";
f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9.1. Con regolamento sono apportate le abrogazioni alle leggi provinciali istitutive delle agenzie non disciplinate da questa legge necessarie per adeguarle a quanto previsto dal comma 3. Se gli atti organizzativi adottati o modificati secondo quanto previsto dal comma 3 riguardano compiti o attività già individuati dalla legge provinciale istitutiva dell'agenzia l'efficacia di questi atti organizzativi decorre dalla data fissata dal regolamento."
6. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le seguenti:
"d bis) si occupa di studio, ricerca, progettazione, organizzazione, valutazione, sostegno e supporto tecnico-amministrativo nel settore del benessere organizzativo, dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali; in quest'ambito offre anche supporto all'attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento;
d ter) svolge attività di formazione sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali."
7. La Giunta provinciale con deliberazione approva o modifica gli atti organizzativi delle proprie agenzie per definire le relative funzioni e attività. Fino alla data di approvazione di queste deliberazioni continuano ad applicarsi gli articoli 39, 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 octies e 39 novies della legge provinciale n. 3 del 2006, nel testo vigente prima delle modificazioni ad essi apportate dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
8. All'articolo 39 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento di attività e di compiti di amministrazione attiva, consultiva e di controllo relativi all'utilizzo delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso e in materia di energia, è istituita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE).";
b) nel comma 2 le parole: "e svolge le seguenti funzioni e attività:" sono soppresse;
c) le lettere da 0a) a g ter) del comma 2 sono abrogate;
d) i commi 3 e 4 sono abrogati.
9. All'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "e degli enti locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali," sono sostituite dalle seguenti: "e dei soggetti previsti dal comma 3";
b) nel comma 1 le parole: "L'intesa può prevedere che le funzioni dell'agenzia siano attivate in tempi diversi.” sono soppresse;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. L'agenzia, nello svolgimento delle attività e dei compiti individuati nell'atto organizzativo, opera come:
a) centrale di committenza per l'espletamento, anche con modalità telematiche, di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;
b) centrale di acquisto per l’acquisizione di servizi e forniture, a sensi dell'articolo 1, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
1 ter. Oltre a quanto previsto dal comma 1 bis, l'agenzia gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
1 quater. Quando l'agenzia cura lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la Provincia esercita tutte le funzioni attribuite all'amministrazione aggiudicatrice dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l'agenzia svolge i propri servizi.";
d) i commi 2, 2 bis, 3 bis, 4, 6 e 7 sono abrogati;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'agenzia svolge le attività e i compiti individuati nell'atto organizzativo, entro i limiti stabiliti dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, a favore:
a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1;
b) dei comuni, delle comunità e delle loro aziende speciali;
c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) degli altri soggetti aggiudicatoci individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 3 della legge provinciale sui lavori pubblici.";
f) il comma 3,1 è sostituito dal seguente:
"3.1 Nell'atto organizzativo sono individuati i soggetti, anche diversi da quelli previsti nel comma 3, che possono utilizzare il mercato elettronico istituito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.";
g) nel comma 5 le parole: "delle convenzioni previste dal comma 3.1., in riferimento ai comuni e alle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale dei comuni e delle comunità";
h) nel comma 8 le parole: "o al consorzio" sono soppresse;
i) nel comma 8 le parole: "La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del consorzio beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici e informatici." sono soppresse.
10. All'articolo 39 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "e svolge le seguenti funzioni e attività:" sono soppresse;
b) le lettere a), b) e c) del comma 2 sono abrogate.
11. Il comma 2 bis dell’articolo 39 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:
"2 bis. L'agenzia svolge inoltre le competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali."
12. Il comma 2 dell’articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogato.
13. All'articolo 39 novies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "e svolge le seguenti funzioni e attività:" sono soppresse;
b) le lettere da a) ad h) del comma 2 sono abrogate;
c) nel comma 3 le parole: "attività indicate al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "attività indicate nell'atto organizzativo".
14. Il trattamento economico previsto dall'articolo 31 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applica anche agli incarichi già in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, a decorrere dalla loro data di assegnazione.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4 e 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 27
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in materia di personale
1. Dopo il comma 3.2 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
"3.3. Se a un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della Provincia o di un suo ente pubblico strumentale è conferito un incarico di direttore o di dirigente con contratto a tempo determinato da parte di enti pubblici o di società di capitali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), il dipendente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, è posto in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico e degli eventuali rinnovi purché non sia attribuito un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante mediamente a un dipendente provinciale cui è applicabile il contratto collettivo della dirigenza e dei segretari comunali del comparto autonomie locali. Se l'incarico è conferito da un ente pubblico il periodo di aspettativa è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio. Il dipendente posto in aspettativa è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale di cui all'articolo 63."
2. All'articolo 19 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "del quale non può far parte più di una persona che ricopra o che abbia ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "del quale possono far parte al massimo due persone che abbiano ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali";
b) alla fine del comma 10 sono inserite le parole: "Il rimborso delle spese avviene nei limiti previsti per il personale provinciale con qualifica di dirigente."
3. Nel comma 1 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia le parole: "entro 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".
4. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 la Provincia può sostenere azioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012, volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle agenzie e degli enti previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), delle scuole d'infanzia equiparate, dei centri di formazione professionale paritari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP); le misure di cui al presente comma per le scuole d'infanzia equiparate, per i centri di formazione professionale paritari e per le APSP riguardano solo l'accesso al fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FOREG). A tal fine la Giunta assegna a questi enti le somme stanziate sulla base di parametri correlati al numero e alle figure professionali del personale. Tali risorse devono essere utilizzate in conformità ai criteri contenuti nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi decentrati cui i contratti possono demandare la disciplina di alcuni aspetti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 la Provincia, inoltre, sostiene le azioni di miglioramento dell'efficienza adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, degli articoli 8 bis e 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010. Le delibere attuative del presente comma sono approvate previo parere della competente commissione
permanente del Consiglio provinciale."
5. All'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 le parole: "la Provincia procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella misura di un'assunzione ogni cinque cessazioni dal servizio" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno";
b) nel comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco e del nucleo elicotteri, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale. Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi relativi al patto di stabilità interno."
6. All'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) per l'anno 2014, in 213.816.000 euro;
b) per l'anno 2015, in 209.365.000 euro;
c) per l'anno 2016, in 203.739.000 euro.";
b) le lettere a), b) e c) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:
"a) per l'anno 2014, in 490.194.000 euro;
b) per l’anno 2015, in 485.694.000 euro;
c) per l'anno 2016, in 483.694,000 euro.";
c) nel comma 8 le parole: "la spesa di 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa massima di 350.000 euro".
7. Le graduatorie la cui scadenza, in base alla normativa provinciale, è fissata nel corso del 2014 sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 28
Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999, sono inserite le parole: "; s'interpreta, inoltre, nel senso che il rimborso delle spese legali è riconosciuto anche nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 29
Disposizioni in materia di dipendenti dagli enti di gestione dei parchi con funzioni di sorveglianza
1. Con decorrenza fissata dalla Giunta provinciale il personale dipendente dai parchi naturali provinciali inquadrato nella figura professionale di guardaparco, che esercita le funzioni di sorveglianza ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), è trasferito alle dipendenze della Provincia e inquadrato nelle qualifiche forestali.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati il contingente di personale da trasferire, i criteri e le modalità di trasferimento; l'inquadramento del personale nelle qualifiche di agente o di assistente forestale è disposto sulla base di uno specifico accordo sindacale, che tenga conto tra l'altro dell'anzianità di servizio maturata. Con la stessa deliberazione sono disposte le necessarie variazioni di bilancio e il conseguente adeguamento di pari importo della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 (Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25) della legge provinciale n. 16 del 2013.
3. Dalla data prevista al comma 1 il personale non inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi di quest'articolo rimane alle dipendenze degli enti parco per lo svolgimento prevalente di compiti tecnico-gestionali. Gli enti parco interessati, sentite le organizzazioni sindacali, individuano la nuova figura professionale di inquadramento del personale che rimane alle loro dipendenze.
4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogata; continua ad applicarsi, comunque, fino alla data prevista dal comma 1.

Art. 30
Modificazioni di disposizioni connesse alla riorganizzazione di organi collegiali
1. Alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell’articolo 81 le parole: "provvedono rispettivamente il comitato per i prodotti geneticamente non modificati di cui all'articolo 82 e" sono sostituite dalla seguenti: "provvede";
b) nel comma 1 dell'articolo 83 le parole: "la sottopone al l’istruttoria del comitato, corredandola di un'apposita relazione illustrativa. Il comitato" sono soppresse;
c) nel comma 3 dell’articolo 83 le parole: "il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente";
d) nei commi 1 e 4 dell'articolo 84 le parole: "il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente";
e) nel comma 1 dell'articolo 88 le parole: "del comitato e" sono soppresse.
2. Alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all’Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell’articolo 26 le parole: ", su parere obbligatorio del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio" sono soppresse;
b) nel comma 3 dell’articolo 26 le parole: "al comitato" sono soppresse;
c) nel comma 5 dell'articolo 26 le parole: "In caso di accertata variazione dei requisiti per l'iscrizione, i comitati segnalano la variazione al dirigente del servizio competente in materia per i conseguenti adempimenti." sono soppresse;
d) nel comma 6 dell'articolo 26 le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4," sono soppresse;
e) nel comma 2 dell'articolo 27 le parole: ", su parere del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio" sono soppresse.
3. Alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n, 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma dell'articolo 2 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
b) nel quinto comma dell'articolo 2 le parole: ", su proposta della commissione zootecnica" sono soppresse;
c) nel primo comma dell'articolo 3 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
d) nel quarto comma dell'articolo 3 le parole: "commissione zootecnica di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
e) nel secondo comma dell'articolo 4 le parole: ", previo parere della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono soppresse;
f) nel terzo comma dell'articolo 4 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
g) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole: "commissione zootecnica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
h) nei commi 3, 4 e 6 dell'articolo 6 le parole: "commissione zootecnica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura”;
i) nel comma 5 dell'articolo 6 le parole: ", su proposta della commissione zootecnica provinciale" sono soppresse;
j) nel primo comma dell'articolo 7 le parole: "commissione zootecnica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
k) nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 7 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
l) nella lettera b) del terzo comma dell'articolo 7 le parole: "alla predetta commissione" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
m) nel primo comma dell'articolo 8 le parole: "commissione zootecnica di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
n) nella lettera c) del quarto comma e nel quinto comma dell’articolo 8 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
o) nel nono comma dell'articolo 8 le parole: "dalla commissione di cui all'articolo 11. La commissione medesima" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. Questa struttura";
p) nel secondo comma dell'articolo 10 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all’articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
q) nel terzo comma dell'articolo 10 le parole: "la commissione zootecnica provinciale, integrata a termini del precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
r) nel primo comma e nel decimo comma dell’articolo 12 le parole: ", su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11," sono soppresse;
s) nel dodicesimo comma dell'articolo 12 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
t) nel primo e nel secondo comma dell’articolo 13 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
u) nel primo comma dell’articolo 14 le parole: "dalla commissione zootecnica provinciale come integrata a termini del terzo comma dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
v) nel secondo comma dell'articolo 14 le parole: "alla commissione zootecnica provinciale, su modello conforme a quello prescritto dalla commissione medesima" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, su modello conforme a quello prescritto dalla struttura stessa";
w) nel primo comma dell'articolo 16 le parole: "su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono soppresse;
x) nel secondo comma dell'articolo 16 le parole: "La predetta commissione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
y) nel terzo comma dell'articolo 16 le parole: "commissione zootecnica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";
z) nel quarto, nel sesto e nel decimo comma dell’articolo 17 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura".
4. Nel comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione), le parole: "sentita la commissione prevista dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione provinciale per la protezione degli animali di affezione".
5. Alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (legge provinciale sull'immigrazione), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 2 a 6 sono abrogati;
b) nel comma 3 dell'articolo 10 le parole: "sentito il parere della consulta, di cui all'articolo 2," sono soppresse;
c) nel comma 4 dell'articolo 16 le parole: ", sentito il parere del comitato esecutivo della consulta," sono soppresse.
6. L'articolo 17 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e le lettere z), aa) e bb) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, modificativi della legge provinciale sull'immigrazione, sono abrogati.
7. Alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma dell'articolo 5 le parole: "previo parere del comitato per l'informatica nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e" sono soppresse;
b) il quinto comma dell'articolo 5 è abrogato;
c) l’articolo 7 è abrogato.
8. Il capo I della legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), e gli articoli 44 e 45 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, sono abrogati.
9. Gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport), e il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono abrogati.
10. L'articolo 6 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), e le lettere tt) e uu) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, sono abrogati.
11. Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), sono abrogati.
12. Alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 3 bis le parole: ", sentito il comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia di cui all'articolo 18" sono soppresse;
b) l'articolo 18 è abrogato.
13. L'articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, modificativo della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, è abrogato.
14. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) le parole: "su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, formulata" sono soppresse.
15. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale) le parole: "del comitato per lo sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo".
16. Nel comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti) le parole: "comitato per la qualificazione della spesa pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo".
17. Alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell'articolo 6 le parole: "su proposta del comitato per la finanza locale," sono soppresse;
b) nel comma 2 dell’articolo 6 bis le parole: ", sentito il comitato per la finanza locale" sono soppresse;
c) nel comma 2 bis dell'articolo 6 bis le parole: ", su proposta del comitato per la finanza locale" sono soppresse;
d) nel comma 5 dell’articolo 7 le parole: ", sentito il comitato di cui all'articolo 26," sono soppresse;
e) nel comma 4 dell'articolo 11 le parole: "su proposta del comitato per la finanza locale," sono soppresse;
f) nel comma 1 dell'articolo 12 le parole: "su proposta del comitato per la finanza locale," sono soppresse.
18. Alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole: "reso dal comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis, appositamente integrato dal presidente del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione istituito dall'articolo 23 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) o suo delegato, e da un altro componente da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "reso dal comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), integrato dai componenti del comitato per gli incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg recante il Secondo regolamento stralcio di attuazione dell’articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali";
b) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole: "11 comitato può avvalersi di uno o più esperti tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della legge provinciale sulla ricerca." sono soppresse;
c) nei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 5 le parole: "comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per la ricerca e l'innovazione integrato ai sensi del comma 1";
d) nel comma 2 bis dell'articolo 24 le parole: "comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sulla ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca".
19. Nel comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) le parole: "comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis".
20. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) è abrogato.
21. All'articolo 20 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sulla ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca";
b) nel comma 3 le parole: "comitato di valutazione della ricerca previsto dall'articolo 24 della legge provinciale sulla ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca".
22. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 (Progetto per l'imprenditorialità giovanile) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 le parole: "del comitato per lo sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo".

Capo VI
Disposizioni in materia di infrastrutture e di lavori pubblici

Art. 31
Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e altre disposizioni in materia di società
1. La Giunta provinciale, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e al relativo documento tecnico per utilizzare le risorse derivanti dalla cessione della quota detenuta dalla Provincia nella società istituita ai sensi dell’articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della banda larga), comma 11 ter, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), comma 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Queste risorse sono destinate alle finalità dell’articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti).
2. Le somme non ancora versate già autorizzate sull'unità previsionale di base 74.15.210 del bilancio provinciale per gli esercizi 2011 e 2012 sono destinate alle finalità dell’articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 2012.
3. La Giunta provinciale è autorizzata a convertire le somme dell'articolo 25, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010 in contributi in conto capitale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale.
4. Nel comma 4 dell’articolo 25 della legge provinciale n. 27 del 2010, relativo alle società controllate, le parole: "1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: "1 e 3".

Art. 32
Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione dell'aeroporto di Verona - Villafranca (AEROGEST s.r.l.)
1. In relazione alla partecipazione della Provincia alla società di gestione dell'aeroporto di Verona - Villafranca, prevista dalla legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11 (Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona - Villafranca e di Trento), la Provincia è autorizzata anche a promuovere la costituzione e a partecipare, mediante conferimento delle azioni detenute in Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., a una società a responsabilità limitata denominata "AEROGEST s.r.l.", con sede in Verona, avente lo scopo di gestire la partecipazione dei soci pubblici nella società Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., per determinarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici.

Art. 33
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)
1. Nel comma 13 dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo le parole: "l’affidamento di concorsi di progettazione" sono inserite le seguenti: "e di concorsi di idee".
2. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "e, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, agli incarichi
di progettazione e di altre attività tecniche" sono soppresse;
b) nel comma 3 le parole: "e incarichi" sono soppresse.
3. Nel comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo le parole: "nel regolamento di attuazione." sono inserite le seguenti: "Per determinare i corrispettivi da porre a base delle procedure di affidamento degli incarichi previsti da questo articolo si applica la normativa statale."
4. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"Art. 21 bis
Concorso di idee
1. Per predisporre il documento preliminare di progettazione o lo studio di fattibilità di un'opera pubblica le amministrazioni aggiudicatrici possono indire un concorso di idee.
2. In caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di idee.
3. I concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria sono svolti nel rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall’articolo 33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall’amministrazione aggiudicatrice e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di una procedura di affidamento dell’incarico di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati, se in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare direttamente al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione se tale facoltà è prevista nel bando e se il soggetto è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare."
5. All'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 le parole: "per i lavori d'importo superiore a 50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori d'importo superiore a 100 milioni di euro";
b) alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "Esso si applica a partire dalla data di applicazione del sistema di garanzia globale previsto dalla disciplina statale e secondo quanto previsto da quest'ultima."
6. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici sono abrogati.
7. Dopo il comma 4 dell’articolo 42 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede, salvo diverse motivazioni, sentito l'affidatario e anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, nonché ai subappaltatori e ai cottimisti, dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
4 ter. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi del comma 4 bis e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 pubblica nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari."
8. All'articolo 49 della legge provinciale sul lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 6 le parole: "o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano" sono sostituite dalle seguenti: "o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Ai fini dell'applicazione del comma 6 la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, se determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene anche una definizione di equilibrio economico-finanziario che fa riferimento a indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.";
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10 bis. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, e dichiara che questi atti sono legittimi, efficaci e validi."
9. All'articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:
"2 ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
2 quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto entro un congruo termine fissato dal bando, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi di questo comma il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può prevedere, inoltre, che in caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione dello stralcio funzionale.";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per le concessioni da affidare con procedura ristretta il bando può prevedere che, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è indetta una consultazione preliminare con i soggetti invitati a presentare le offerte, per verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della sua finanziabilità; inoltre può prevedere che a seguito della consultazione l’amministrazione aggiudicatrice possa adeguare gli atti di gara, aggiornando il termine di presentazione delle offerte. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione e dei contributi pubblici."
10. Dopo il comma 21 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"21 bis. Per assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 4 bis."
11. Nel comma 3 dell'articolo 58.22 della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo le parole: "la procedura del concorso di progettazione" sono inserite le seguenti: "o del concorso di idee".
12. Il comma 4 bis dell’articolo 42 della legge provinciale sui lavori pubblici, inserito dal comma 7 del presente articolo, si applica anche ai contratti in corso.
13. I commi 2 ter, 2 quater e 4 bis dell’articolo 50 e il comma 21 bis dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici, inseriti dai commi 9 e 10 del presente articolo, non si applicano alle procedure il cui bando è già stato pubblicato o la cui lettera di invito è già stata inviata alla data di entrata in vigore di questa legge, né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte, alla medesima data, sono state già dichiarate di pubblico interesse secondo quanto previsto dall’articolo 50 quater, comma 19, della legge provinciale sui lavori pubblici.

Art. 34
Modificazioni dell'articolo 72 (Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25
1. Il comma 1 dell’articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:
"1, La Provincia istituisce l'osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, per assicurare il monitoraggio delle fasi di realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero nel territorio provinciale e l'integrazione intermodale delle connesse infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche, anche in relazione alla salvaguardia dell'ambiente, della tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro, all'efficacia delle relazioni con la popolazione e delle esigenze di trasparenza, informazione e partecipazione."
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:
"1 bis. Per realizzare le finalità del comma 1 la Provincia può promuovere accordi e partecipare all'attuazione di interventi comuni con gli organismi pubblici, riconosciuti a livello locale o nazionale, operanti per i medesimi fini, in un’ottica di cooperazione e coesione istituzionale, trasparenza e coerenza di azione."
3. Nel comma 2 e nel comma 3 dell’articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012
le parole: "un comitato scientifico" sono sostituite dalle seguenti: "un comitato tecnico-scientifico".
4. Nel comma 3 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 dopo le parole: "relaziona annualmente alla Giunta" sono inserite le seguenti: "e al Consiglio".
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:
"3 bis. L'osservatorio è tenuto, almeno una volta all'anno, a relazionare riguardo all'attività svolta attraverso una presentazione pubblica in forma assembleare."
6. Il comma 4 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:
"4. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:
a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di infrastrutture;
b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio;
c) un rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
d) cinque componenti designati dai comuni del territorio provinciale e dalle comunità interessati dal corridoio del Brennero, ed in particolare due designati rispettivamente dai comuni di Trento e Rovereto e tre designati congiuntamente dagli altri enti locali;
e) un rappresentante del ministero competente in materia di infrastrutture;
f) un rappresentante del soggetto gestore dell’infrastruttura ferroviaria;
g) un rappresentante del Museo delle scienze di Trento;
h) un esperto in materia di infrastrutture di trasporto designato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di infrastrutture;
i) un esperto di chiara fama, designato dalle minoranze del Consiglio provinciale."
7. Dopo il comma 4 dell’articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:
"4 bis. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico si applica quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)."
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo VII
Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro

Art. 35
Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)
1. All'articolo 8 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "l'apertura, l’ampliamento della superficie e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "l'apertura e l'ampliamento della superficie";
b) nel comma 4 le parole: "per il trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'apertura";
c) nel comma 4 le parole: "Il trasferimento è autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "L'apertura è autorizzata".
2. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "l'apertura, l'ampliamento della superficie e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: 'l’apertura e l'ampliamento della superficie".
3. All'articolo 10 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 le parole: "e il trasferimento di sede" sono soppresse;
b) nel comma 3 le parole: "sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto";
c) nel comma 4 le parole: ", a prescindere dalle quote di superficie assegnate ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei criteri urbanistici stabiliti dall'articolo 13";
d) nel comma 4 le parole: "Nei centri commerciali al dettaglio la percentuale di ampliamento si applica a ciascun settore merceologico rappresentato all’interno del centro." sono soppresse;
e) il comma 5 è abrogato;
f) nel comma 6 le parole: "i commi 2 e 3 e l'articolo 11 nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "i commi 2, 4 e l'articolo 11 nel caso di apertura o ampliamento";
g) il comma 8 è abrogato.
4. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: ", trasferimenti o nuove aperture" sono sostituite dalle seguenti: "o aperture".
5. Nel comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 dopo le parole: "presenze nel mercato" sono inserite le seguenti: "e sono in possesso del requisito della regolarità contributiva previsto dall'articolo 15, comma 1".
6. All'articolo 17 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "il riconoscimento," sono soppresse;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
7. All'articolo 18 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;
b) nella lettera e) del comma 1 le parole: "anche di vasto assortimento merceologico, purché non estranei al tema o alle caratteristiche tradizionali e tipiche della manifestazione" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti a una merceologia specifica o che richiamano un tema specifico o una tradizione".
8. Nella sezione V del capo II della legge provinciale sul commercio 2010, dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:
"Art. 20 ter
Hobbisti
1. Per i fini di questa legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o in spazi dedicati. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'articolo 21.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Provincia, per i residenti in un’altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.
3. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare; non è cedibile o trasferibile; è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino di ogni hobbista è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica.
4. I comuni possono istituire mercati riservati agli hobbisti prevedendo, con proprio disciplinare, le modalità di assegnazione dei posteggi. La partecipazione dei soggetti in qualità di hobbisti è consentita anche nei mercati e nelle sagre, fiere e manifestazioni, purché siano loro riservati aree o spazi dedicati.
5. Con regolamento sono stabiliti i requisiti e i limiti per lo svolgimento dell'attività di hobbista. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce:
a) le caratteristiche del tesserino identificativo e le indicazioni per la sua vidimazione;
b) le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo;
c) gli indirizzi generali per l'istituzione dei mercati riservati agli hobbisti e per l’individuazione delle aree o degli spazi loro dedicati al di fuori dei mercati riservati.
6. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non sono considerati hobbisti, inoltre, i soggetti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera h)."
9. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "L'apertura e l'ampliamento".
10. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole:
"in relazione al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è dedicata, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della manifestazione fieristica, alla provenienza degli espositori e dei visitatori" sono soppresse.
11. Prima del comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:
"01. La vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo previsto dall'articolo 20 ter o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla vendita in corso di svolgimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1.800 euro."
12. All'articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: "per favorire l'insediamento" sono inserite le seguenti: "e la permanenza";
b) nell'alinea del comma 2 le parole: "o trasferiscono le attività" sono sostituite dalle seguenti: "servizi commerciali" e le parole: "o che integrano attività già presenti," sono soppresse;
c) nel comma 3, dopo le parole: "di prima necessità" sono inserite le seguenti: "nonché di pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri se aperti al pubblico";
d) nel comma 3 le parole: "alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alla localizzazione disagiata",
13. Nel comma 2 bis dell’articolo 64 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "nel rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, e".
14. Nel comma 7 dell’articolo 72 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "dall’articolo 13 le condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 13 le condizioni per l'apertura e l'ampliamento".
15. All'articolo 73 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 le parole: ", al trasferimento di sede" sono soppresse;
b) nel comma 5 le parole: "L'apertura di medie strutture di vendita all’intemo delle strutture di
cui a questo comma è consentita unicamente mediante trasferimento di medie strutture di
vendita già attivate sul territorio comunale." sono soppresse;
c) nel comma 5 le parole: "o il trasferimento" sono soppresse.
16. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 e il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)".
17. In relazione alla complessità delle procedure e delle attività necessarie a localizzare le aree destinate all’insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio e ad adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale i termini previsti dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 13, comma 3, della legge provinciale sul commercio 2010 sono prorogati fino al 31 dicembre 2014. Se i comuni e le comunità non provvedono entro il 31 dicembre 2014 la Provincia attiva l'intervento sostitutivo previsto dall’articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige).
18. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 36
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)
1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:
"3 ter. Gli interventi di cui al comma 1 non devono produrre effetti distorsivi della concorrenza del mercato provinciale in cui sono concessi."
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono inserite le parole: "Se gli obblighi e i vincoli fissati ai sensi di questo comma riguardano i livelli occupazionali, il mantenimento e l'aumento degli stessi deve essere assicurato dall'impresa beneficiaria applicando ai propri dipendenti i contratti previsti dal comma 6, lettera c)."
3. Il comma 3 dell’articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.
4. All'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.
b) nel comma 3 bis le parole: "dei costi indicati nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis";
c) il comma 4 è abrogato;
d) nel comma 5 le parole: "contributi in conto capitale fino al 50 per cento dei costi inerenti le spese indicate nel comma 3, purché sostenute nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa" sono sostituite dalle seguenti: "contributi, fino a un importo massimo di 50.0 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa";
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest’articolo individuando, in particolare, i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3, 3 bis e 5.";
f) nel comma 7 le parole: "le agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 6 sono concesse" sono sostituite dalle seguenti: "l'agevolazione prevista dal comma 6 è concessa".
5. Nel comma 1 bis dell’articolo 24 sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo le parole: "formalizzati giuridicamente." sono inserite le seguenti: "La misura massima del contributo è elevata al 50 per cento dei costi sostenuti nel caso di assunzioni mediante contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, o di proroga del contratto stesso."
6. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:
"6. Le imprese che hanno acquisito la proprietà di aree disciplinate in questa sezione, o che hanno ottenuto su di esse un diritto di superficie, possono, per la realizzazione degli impianti aziendali o per finanziare la propria attività, stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto le aree in questione, previa acquisizione del benestare della Provincia nel quale si specificano, in particolare, gli obblighi della società di locazione finanziaria."
7. All'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) del comma 3 le parole: ", anche in relazione all'erogazione da parte della società degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 di questa legge nonché di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 15" sono soppresse;
b) dopo la lettera e) del comma 3 è inserita la seguente:
"e bis) nel caso di affidamento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, le procedure per la concessione dei contributi previsti da questa legge e le modalità per la loro erogazione, nonché gli elementi da comunicare alla Provincia per l'adozione del provvedimento concessorio.";
c) il comma 7 bis è sostituito dal seguente:
"7 bis. Nel caso di affidamento delle funzioni relative alla concessione dei contributi a Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, alla gestione dei fondi previsti dagli articoli 24 e 24 bis si applica il presente articolo, in quanto compatibile. In tal caso il fondo previsto dall'articoli 24 può essere utilizzato anche per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 20 e 21.";
d) dopo il comma 7 bis è inserito il seguente:
"7 ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, Trentino sviluppo s.p.a. può agevolare le imprese insediate negli immobili di sua proprietà, o dei quali ha la disponibilità, richiedendo loro un importo inferiore al valore di mercato quale corrispettivo del contratto di locazione o di prestazione di servizi."
8. All'articolo 34 ter 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "I fondi sono gestiti da istituti bancari" sono inserite le seguenti: "o da società di locazione finanziaria";
b) nel comma 1 le parole: "Ai sensi dell'articolo 15 l'istruttoria può essere affidata ai confidi di cui all'articolo 34 quater o loro consorzi e agli istituti bancari convenzionati, secondo quanto previsto dalla predetta deliberazione." sono soppresse;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. La Giunta provinciale, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale, può affidare lo svolgimento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti previsti da quest'articolo ai soggetti gestori dei fondi di rotazione e agli altri soggetti previsti da questa legge ai quali possono essere affidate le funzioni relative alla concessione di contributi.";
d) nella lettera b) del comma 3 le parole: "tra la Provincia e gli istituti creditizi" sono sostituite dalle seguenti: "tra la Provincia e i gestori dei fondi di rotazione".
9. L'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dal comma 4, si applica alle domande presentate dopo l'approvazione della deliberazione prevista dal comma 5 bis dello stesso articolo 24 quater.
10. Le sanzioni previste in caso di cessazione dell'attività prima dell'estinzione del vincolo di destinazione nei contratti di vendita o di costituzione del diritto di superficie di aree a prezzo agevolato stipulati sulla base delle leggi provinciali o regionali di incentivazione alle imprese vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sugli incentivi alle imprese possono essere rideterminate, su richiesta dell'Impresa interessata. In tal caso la sanzione applicata è pari al 30 per cento del corrispondente valore dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) stabilito dal comune per l'anno 2010, e rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ridotto proporzionalmente al periodo già trascorso tra l'instaurazione del vincolo di destinazione e la cessazione dell'attività.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 provvede Trentino sviluppo s.p.a. con il proprio bilancio.

Art. 37
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)
1. All'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "1 diritti di sicurezza sociale previsti da questa legge, compresi quelli individuati in attuazione dell'articolo 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, sono collegati a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro. Il documento degli interventi di politica del lavoro prevede, con riguardo all'erogazione degli interventi di competenza provinciale, strumenti per il perseguimento delle finalità dell'articolo 7 bis, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).";
b) nel comma 5 le parole: "fermo restando che i trattamenti medesimi sono erogati" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che i trattamenti possono essere erogati".
2. All'articolo 4 ter della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "istituti scolastici di ogni ordine o grado" sono sostituite dalle seguenti: "istituzioni scolastiche e istituzioni formative";
b) nel comma 3, dopo le parole: "possono essere promossi dall'Agenzia del lavoro" sono inserite le seguenti: "anche previa intesa con le organizzazioni datoriali e gli ordini professionali provinciali," e le parole: "dagli istituti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative".
3. All'articolo 4 quater della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "La Provincia attiva in via sperimentale fino all'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia può riconoscere";
b) nel comma 2 le parole: "Il beneficiario dev'essere in possesso dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) previsto per l'erogazione di borse di studio finanziate dall'Agenzia del lavoro sul fondo valorizzazione giovani." sono soppresse.
4. Nella lettera e) del terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sul lavoro le parole: "formativi ammessi ai contributi del fondo sociale europeo o" sono soppresse.
5. La lettera d) del primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale sul lavoro è sostituita dalla seguente:
"d) da sei rappresentanti degli imprenditori di cui uno del settore industriale, uno del settore commercio, uno del settore agricolo, uno del settore artigianato, uno del settore turismo, designati dalle organizzazioni sindacali e professionali provinciali di categoria maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione, designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore;".
6. Nel sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale sul lavoro le parole: "concernenti l'erogazione dell’indennità regionale a favore dei lavoratori inseriti nelle liste provinciali di mobilità" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti l'erogazione dell'indennità integrativa dell'assicurazione sociale per l'impiego e delle misure anticrisi".
7. All'articolo 9 della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del primo comma è sostituita dal seguente:
"a) due esperti in materia di lavoro proposti dall'assessore al quale è affidata la materia del lavoro, uno dei quali con funzione di presidente;"
b) nella lettera b) del primo comma la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "due".
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 bis della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:
"3 bis. La Provincia formula proposte al comitato per promuovere modalità di esercizio delle funzioni ispettive che tengano conto delle caratteristiche dimensionali delle imprese e dell'eventuale stagionalità dell'attività."
9. La commissione provinciale per l'impiego deve essere nominata nella composizione modificata dal comma 5 di questo articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

Art. 38
Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto che ha realizzato l'attività formativa formale e non formale documenta il percorso svolto anche al fine della certificazione delle competenze e delle abilità operative acquisite dall'apprendista secondo le modalità previste dalla normativa vigente."

Capo VIII
Disposizioni in materia di turismo e di agricoltura

Art. 39
Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"
1. Nel comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: "la gratuità della partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "la copertura, in tutto o in parte, della quota di partecipazione".
2. Nel comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 dopo le parole: "realizzata secondo un piano di formazione" sono inserite le seguenti: "Per coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale in scienze naturali, in scienze geologiche, in scienze forestali e in scienze biologiche, il piano di formazione può tener conto delle specifiche competenze già in possesso del candidato, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 1, lettera c)."
3. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 40 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituita dalla seguente:
"h) i criteri e le modalità per la determinazione, da parte della Giunta provinciale, delle quote di partecipazione alle prove attitudinali, ai corsi e agli esami."

Art. 40
Modificazioni dell'articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)
1. All'articolo 22 bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "si applica, se compatibile, la disciplina prevista da questa legge per i sentieri alpini, ivi compresa quella relativa agli interventi finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano, se compatibili, l'articolo 21 e, per i tratti individuati come tracciati alpini, il capo V";
b) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: i percorsi sono individuati, a soli fini
ricognitivi, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo".

Art. 41
Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 è inserita la seguente:
"d bis) alla realizzazione dei tratti di collegamento necessari al completamento dei percorsi in mountain bike previsti dall'articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nonché all'eventuale cura e mantenimento della rete provinciale di questi percorsi, limitatamente ai tratti per i quali non ci sono altri soggetti impegnati a provvedere alla loro manutenzione;".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 42
Modificazioni dell’articolo 35 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)
1. Al comma 5 dell'articolo 35 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea le parole: ", a condizione che lo statuto della fondazione preveda" sono sostituite
dalle seguenti: lo statuto della fondazione deve prevedere";
b) nella lettera b) le parole: "e nel collegio dei revisori dei conti" sono soppresse;
c) alla fine della lettera b) sono inserite le parole: "e di nominare il revisore unico scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che hanno maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni".

Art. 43
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura)
1. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale sull’agricoltura le parole: "maggiorate degli interessi a un tasso pari a quello per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere, vigente il 31 dicembre dell'anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca" sono sostituite dalle seguenti: ", maggiorate degli interessi legali".
2. Nel comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "ai consorzi medesimi o" sono soppresse.
3. Nel comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale sull'agricoltura, dopo le parole: "L'approvazione dei progetti" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici),".
4. Nel comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: "L'approvazione da parte della Provincia" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici,".
5. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 41 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "maggiorate degli interessi a un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorate degli interessi legali".

Capo IX
Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali

Art. 44
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), e della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:
"3 bis. Nell'ambito dei compiti indicati nel comma 2, lettera d), ferma restando l'applicazione della normativa statale relativa alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, il dipartimento di prevenzione esercita le funzioni d'indirizzo necessarie per l'effettuazione di queste verifiche e il controllo a campione sulla loro corretta effettuazione."
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:
"7 bis. Per l'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2 e 5, gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali individuati nell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti che non perseguono finalità lucrative e che erogano detti servizi, immobili di loro proprietà e le relative attrezzature per lo svolgimento di servizi sanitari e socio-sanitari, sulla base di convenzioni e anche a titolo gratuito. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:
"1 bis. La Giunta provinciale, nell'ambito delle direttive previste dall’articolo 7, comma 1, lettera c), definisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche i criteri per l'affidamento alle cooperative indicate nell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di servizi di sanitarizzazione e riuso degli ausili sanitari, anche con le modalità di cui all'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali."
4. Dopo l'articolo 53 bis della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:
"Art. 53 ter
Assistenza sanitaria per gli studenti universitari residenti fuori provincia
1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, d'intesa con l'Università degli studi di Trento, garantisce agli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati dall'Ateneo trentino e non residenti in provincia di Trento, servizi di medicina generale anche con le modalità di cui all'articolo 44, comma 7."
5. Il comma 3 quater dell’articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute è abrogato.
6. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute sono inseriti i seguenti:
"3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. È fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.
3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento."
7. L'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale e il comma 6 dell’articolo 62 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono abrogati.
8. In via transitoria e in relazione a quanto disposto dall'alveolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute, continuano ad essere messi a disposizione a titolo gratuito i beni e le attrezzature già messi a disposizione in base a convenzione stipulata secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 3 quater, della legge provinciale sulla salute, anche a seguito dell'abrogazione della disposizione citata.
9. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale n. 3 del 2007 sono abrogati.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 45
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate dal comma 1, quando costituiscono requisito d'idoneità per lo svolgimento di specifiche mansioni secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, se il lavoratore non è sottoposto a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)."
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 è inserito il seguente:
"6 bis. Su richiesta dell'interessato o di chi lo rappresenta, nei verbali redatti in esito agli accertamenti delle condizioni di invalidità, previsti da quest'articolo e dalla legge provinciale n. 7 del 1998, è annotata l'esistenza dei requisiti necessari al rilascio del contrassegno invalidi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Il contrassegno invalidi è rilasciato direttamente dal comune in base ai verbali."
3. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 è inserito il seguente:
"Art. 12 bis
Semplificazione in materia di stabilimenti termali
1. Ferma restando la necessità di acquisire l'autorizzazione per l'istituzione e la soppressione di attività e servizi sanitari, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), nella provincia di Trento cessa di applicarsi l'articolo 17 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l’esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).
2, All'Azienda provinciale per i servizi sanitari spettano i controlli sulla permanenza dei requisiti qualitativi dell'acqua termale utilizzata dagli stabilimenti a fini terapeutici."

Art. 46
Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)
1. All'articolo 44 della legge provinciale n. 29 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del primo comma è abrogata;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La commissione opera presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dura in carica cinque anni, a decorrere dalla nomina."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 47
Modificazione dell'articolo 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)
1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti che non perseguono finalità lucrative immobili di loro proprietà e le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, sulla base di convenzioni e anche a titolo gratuito, provvedendo alle spese concernenti questi immobili e attrezzature, a condizione che il rappresentante legale non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 48
Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)
1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sul volontariato è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Centri di servizio
1. La Provincia e gli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione dei centri di servizio istituiti ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 266 del 1991 immobili di loro proprietà, per lo svolgimento di attività di sostegno e qualificazione dell'attività delle organizzazioni di volontariato previste da questa legge, sulla base di convenzioni e anche a titolo gratuito. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizioni degli immobili da parte dei suoi enti strumentali."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 49
Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani)
1. La rubrica del capo II della legge provinciale sui giovani è sostituita dalla seguente: "Disciplina del servizio civile universale provinciale".
2. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sui giovani, dopo le parole:
Il servizio civile universale provinciale" sono inserite le seguenti: ”, di seguito denominato anche servizio civile provinciale,".
3. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sui giovani sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine dell'alinea sono inserite le parole: "e delle altre finalità di questa legge";
b) nella lettera a), dopo le parole: "la diffusione dell’informazione sul servizio civile" sono inserite le seguenti: "e sulle politiche giovanili".
4. L'articolo 19 della legge provinciale sui giovani è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Linee guida per il servizio civile
1. La Provincia, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta linee guida per il servizio civile, in coerenza con il programma provinciale di sviluppo, per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative al servizio civile in ambito provinciale.
2. Le linee guida per il servizio civile sono approvate dalla Giunta provinciale, hanno durata corrispondente alla legislatura e possono comunque essere aggiornate quando se ne ravvisa la necessità. La Giunta provinciale disciplina anche gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23, i criteri e le modalità per determinare il numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile provinciale."
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 50
Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità)
1. All'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "entro centoventi giorni dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili" sono soppresse;
b) nel comma 1 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La procedura selettiva è conclusa entro centoventi giorni dalla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura; le funzioni della consigliera di parità continuano ad essere svolte dalla consigliera in carica fino alla nomina della nuova consigliera."
2. In prima applicazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità la consigliera di parità è nominata entro il 30 giugno 2014.

Art. 51
Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)
1. Alla fine della lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul benessere familiare sono inserite le parole: ", e non è cumulabile con altri benefìci previsti dalla normativa statale per le medesime finalità".
2. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sul benessere familiare è inserito il seguente:
"Art. 7 bis
Contributi
1. La Provincia, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concedere a soggetti pubblici e a soggetti privati non lucrativi contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie fino all’80 per cento della spesa ammissibile.
2. La Giunta provinciale disciplina le modalità di attuazione di quest'articolo e in particolare specifica le tipologie di soggetti ammessi al beneficio."
3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare sono inserite le parole: “l’intervento non è cumulabile con altri benefìci previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;".
4. All'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) del comma 3 è inserita la seguente:
"c bis) i marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare;";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Per i fini di quest’articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione."
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 52
Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 6 del 2009 è inserito il seguente:
"3 bis. Per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominate, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento la Provincia può concedere in uso a enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro beni del patrimonio indisponibile provinciale ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)."
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le tipologie e le caratteristiche dei soggiorni socio-educativi;";
b) la lettera d) è abrogata.

Art. 53
Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"
1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente:
"e bis) il diniego del contributo in caso di mancata produzione, unitamente alla domanda, di idonea documentazione attestante il patrimonio finanziario e immobiliare detenuto all’estero dal richiedente;"
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:
"2.1.11 canone sostenibile è rideterminato dal mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggiornamento:
a) in presenza di una invalidità permanente pari o superiore al 75 per cento riconosciuta in corso d'anno, se ha determinato una diminuzione del reddito netto valutato ai fini dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) uguale o superiore al 25 per cento; la predetta diminuzione deve inoltre determinare una variazione dell'ICEF superiore a 0,03 punti rispetto a quello risultante nelle dichiarazioni rese nell'ultima verifica sostenuta;
b) nel caso di uscita di un componente dal nucleo familiare, anche a seguito di provvedimento di separazione dell'autorità giudiziaria, se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 0,13."
3. Alla lettera a) del comma 2 ter dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "ai sensi dell’articolo 5, comma 5 bis," sono inserite le seguenti: "o il provvedimento di assegnazione previsto dall'articolo 9, comma 1,";
b) dopo le parole: "incrementato del 30 per cento;" sono inserite le seguenti: "in caso di superamento del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza, il canone di mercato si applica dal primo gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito;".
4. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "componente ultrasessantacinquenne" sono inserite le seguenti: il requisito anagrafico può essere maturato fino allo scadere dell’anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca".
5. Nel comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo" sono inserite le seguenti: "o è prevista nell'ambito di progetti di coabitazione supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari".

Art. 54
Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata
1. La Giunta provinciale adotta un piano di interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015-2018, secondo le disposizioni di quest'articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Il piano sostituisce, per il quadriennio considerato, il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.
2. Per gli interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie e nubendi possono essere concessi contributi, per la durata massima di venti anni, sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite con la deliberazione prevista dal comma 8.
3. Per l'anno 2015 la Provincia può inoltre concedere contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili oggetto di intervento, sulla base di una specifica graduatoria approvata dalla comunità. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri e modalità per l’applicazione di questo comma.
4. Le risorse disponibili sono ripartite tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 8; i criteri tengono conto della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità delle risorse già ripartite e non utilizzate.
5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base della graduatoria approvata dalle comunità. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 8.
6. In relazione alle caratteristiche del loro territorio le comunità possono ripartire tra i vari tipi di intervento le risorse assegnate ai sensi del comma 4. Le risorse non ancora utilizzate dopo l'esaurimento della graduatoria possono essere nuovamente destinate alla concessione di contributi per chiunque realizzi gli interventi previsti dal comma 2 secondo l'ordine di graduatoria.
7. Le comunità possono riservare le risorse in questione, in tutto o in parte, agli interventi previsti dal comma 2 e a quelli di nuova costruzione realizzati dalle cooperative edilizie previste dall’articolo 43 della legge provinciale n. 21 del 1992 su immobili da destinare a prima casa di abitazione dei propri soci. Le cooperative edilizie possono acquistare dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA s.p.a.) gli immobili oggetto di risanamento se presentano le caratteristiche individuate con la deliberazione prevista dal comma 8.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi da 1 a 6, escluso il comma 3, e in particolare:
a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;
b) il limite minimo e massimo dell'indicatore ICEF per l’accesso al contributo;
c) la determinazione della spesa minima e massima ammissibile;
d) le modalità di determinazione del contributo e la percentuale di contribuzione;
e) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;
f) il termine massimo entro il quale devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati a pena di decadenza del contributo;
g) i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato sui mutui;
h) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
i) i casi e i criteri di rideterminazione o di revoca del contributo.
9. La Giunta provinciale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli istituti di credito per anticipare, a coloro che realizzano interventi di recupero sulla prima casa di abitazione, l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. L'anticipo è assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia può riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).
10. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere delia competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 9, compresi i requisiti per l'accesso all'anticipazione, i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato, anche tenendo conto della capienza dell’imposta sui redditi del beneficiario riferita agli anni precedenti alla domanda, nonché i criteri per la definizione dei limiti e delle modalità d'intervento degli enti di garanzia e degli obblighi di recupero.
11. Nel territorio della Val d'Adige i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati dal predetto territorio con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dai relativi protocolli operativi.
12. Alia copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 55
Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituita dalla seguente:
"b) avere la residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno due anni;".
2. Al comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "che hanno acquistato da enti pubblici immobili" sono inserite le seguenti: "anche se oggetto di recupero";
b) la parola: "compresi" è sostituita dalle seguenti: "comprese le tipologie di recupero ammissibili nonché".
3. Nel comma 1 dell’articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014”.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 56
Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)
1. Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 1998 la parola: "ultrasessantacinquenni" è sostituita dalle seguenti: "che hanno maturato il requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale e".
2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "non avere superato i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non aver maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione sociale".
3. All'articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cessazione di alcune prestazioni alla maturazione del requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale";
b) nel comma 1 le parole: "compie il sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "matura il requisito anagrafico per accedere alla pensione sociale".
4. Nel comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "dal primo giorno del bimestre di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno del mese".
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio. 

Capo X
Disposizioni in materia di scuola, di cultura e di sport

Art. 57
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)
1. Nel capo II del titolo I della legge provinciale sulla scuola, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
Tutela della salute nell'ambito del sistema educativo provinciale
1. La Provincia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, promuove azioni sull'educazione alla salute e ai corretti stili di vita per gli studenti.
2. Fermo restando il divieto di fumare previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e comunque in ogni contesto scolastico o ricreativo in presenza di alunni. Per le violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n, 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."
2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 40 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "La Provincia può finanziare le attività della consulta, nei limiti delle risorse assegnate, a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112."
3. Nel comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sulla scuola dopo le parole: "con i percorsi del secondo ciclo" sono inserite le seguenti: ", anche con gli strumenti previsti dal comma 2,".
4. Il comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale sulla scuola è sostituito dal seguente:
"2. Le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione e formazione possono attivare i percorsi di alternanza scuola - lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 65, e possono realizzare altri percorsi integrati tra scuola e lavoro, comprendenti esercitazioni pratiche - anche attraverso periodi di stage, di tirocinio, compresi i tirocini estivi, e di formazione in azienda -, esperienze formative e il rafforzamento, nell'ultimo anno, delle discipline d'indirizzo, per consentire una transizione guidata tra percorsi e favorire l'accoglienza nel nuovo contesto formativo. Il soggetto che ha realizzato l'attività formativa documenta il percorso svolto, anche ai fini della certificazione delle competenze, secondo le previsioni dell'articolo 65. Alle esperienze di alternanza scuola - lavoro e di tirocinio, anche estivo, possono accedere, a partire dal primo anno, gli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, anche in deroga al limite relativo all'assolvimento dell'obbligo scolastico previsto per i tirocini estivi dall'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)."
5. Alla fine del comma 4 dell’articolo 58 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "e per promuovere i tirocini estivi per studenti previsti dall'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)",
6. Nel comma 4 dell’articolo 61 della legge provinciale sulla scuola le parole: "Sono iscritti al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. Possono essere iscritti al primo anno del primo ciclo" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando l'obbligo di iscrizione al primo anno del primo ciclo per i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età alla data prevista dalla normativa statale, possono essere iscritti".
7. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 della legge provinciale sulla
scuola sono inserite le parole: Dopo tre anni scolastici consecutivi in utilizzo il personale
docente perde la titolarità della cattedra o del posto presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione; questa disposizione si applica a valere dall’anno scolastico 2015 - 2016, anche con riferimento a chi è in utilizzo da almeno tre anni scolastici consecutivi alla data del 31 agosto 2015".
8. Il comma 4 bis dell’articolo 84 della legge provinciale sulla scuola è abrogato.
9. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 84 delia legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"4 ter. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può prevedere la corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso in misura forfettaria, tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati. Questo comma si applica anche ai concorsi già banditi e in fase di svolgimento alla sua data di entrata in vigore."
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"2 bis. Nei limiti della dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali è istituita, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, una dotazione organica provinciale speciale per la copertura dei posti disponibili e non vacanti, mediante assunzioni con contratto a tempo indeterminato."
11. Dopo il comma 3 dell’articolo 86 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"3 bis. Per qualificare l'insegnamento delle lingue straniere previste dai piani di studio provinciali è riconosciuta una dotazione di docenti di lingua straniera nella scuola primaria. La determinazione e l'assegnazione di quest'organico avviene secondo quanto previsto dal comma 1; l'accesso ai posti avviene mediante:
a) concorso al quale possono accedere aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale;
b) mobilità professionale di docenti a tempo indeterminato in possesso delle competenze linguistiche; la Giunta provinciale stabilisce, previa contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, i criteri e le modalità di attuazione di questa lettera."
12. All'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea del comma 1, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "e a tempo determinato";
b) nella lettera b) del comma 1 la parola: "provinciali" è soppressa;
c) nel comma 3 le parole: "assicurando comunque che almeno il 40 per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato sia selezionato con concorso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando comunque che almeno il 50 per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato sia selezionato con concorso pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 per l'accesso ai posti di lavoro per il personale docente con contratto a tempo determinato di competenza delle istituzioni scolastiche";
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. La Provincia assume o riammette in servizio personale docente a tempo indeterminato esclusivamente in presenza di posti vacanti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 92 ter. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via definitiva; il personale assunto o riammesso in servizio garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione."
13. All'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) i concorsi sono indetti in relazione ai posti vacanti e disponibili, individuati dalla Provincia sulla base di un fabbisogno almeno triennale per posti a tempo indeterminato;";
b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
"b bis) l'utilizzo da parte della Provincia della procedura concorsuale per posti a tempo indeterminato anche per le assunzioni a tempo determinato; il regolamento dispone l'applicazione di questa lettera ai concorsi banditi dopo il 31 agosto 2014;";
c) il comma 2 è abrogato.
14. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale sulla scuola è inserita la seguente:
"e bis) utilizzo di elenchi per i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;".
15. Dopo l'articolo 92 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"Art. 92 bis
Elenchi aggiuntivi per i docenti di sostegno
1. Per potenziare l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle fasce prima, seconda e terza, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 quinquies, nonché delle domande d'inserimento nell'ulteriore fascia prevista dall'articolo 92, comma 2 quater, possono chiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi da utilizzare solo dopo l'assunzione degli aspiranti docenti già inseriti negli elenchi vigenti."
16. Dopo l'articolo 92 bis della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"Art. 92 ter
Disposizioni particolari in materia di incarichi a tempo indeterminato
1. Per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche del personale docente inserito nella dotazione organica provinciale speciale prevista dall'articolo 85, comma 2 bis, la Provincia provvede ad assunzioni di docenti con contratto a tempo indeterminato secondo la disciplina di accesso prevista dall'articolo 89. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via provvisoria per un triennio; nel triennio la sede di assegnazione è riconfermata se disponibile.
2. Al termine del triennio previsto dal comma 1 al docente è assegnata una sede di titolarità definitiva. Se non c'è un posto vacante gli è attribuita una nuova sede di titolarità in via provvisoria."
17. Dopo il comma 1 dell’articolo 93 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"1 bis. La Giunta provinciale stabilisce i titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie d’istituto, tenendo conto anche dell’insegnamento effettivamente prestato con continuità da docenti nelle scuole provinciali a carattere statale di ogni ordine e grado e per periodi non inferiori a tre anni, stabilendo i casi in cui il servizio è prestato con continuità."
18. Dopo il comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale sulla scuola sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre armi scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il 
dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. L'assegnazione della sede avviene in via definitiva. A valere dall'anno scolastico 2015-2016 le operazioni di mobilità hanno cadenza annuale.
2 ter. Per consentire la programmazione delle assunzioni del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale la Giunta provinciale stabilisce la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità da altra provincia e la mobilità professionale all’interno del territorio provinciale; tale quota non può superare il limite del 25 per cento dei posti vacanti in relazione a ciascuna classe di concorso."
19. Dopo l'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente;
"Art. 94 bis
Idoneità psicofisica al servizio
1. Per attuare l'articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Provincia - sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale - disciplina con regolamento, in particolare, la possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita d'idoneità, di risolvere il rapporto di lavoro."
20. Dopo il comma 4 dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola sono inseriti i seguenti:
"4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.
4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerari età, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione."
21. Il comma 5 dell’articolo 100 della legge provinciale sulla scuola è abrogato.
22. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 110 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"1 ter. Le istituzioni scolastiche e formative forniscono i dati necessari al sistema informativo e al sistema statistico provinciale e nazionale, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale."
23. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 9 e 11 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 58
Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), e abrogazione dell’articolo 16 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali) della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5
"Art. 25 bis
Disposizioni particolari per il reclutamento del personale insegnante nelle scuole provinciali dell’infanzia
1. Nelle scuole provinciali dell'infanzia l'accesso ai posti di lavoro per il personale insegnante con contratto a tempo indeterminato avviene mediante concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico. I concorsi sono indetti per posti a tempo pieno e a tempo parziale in relazione ai posti vacanti individuati dalla Provincia sulla base di un fabbisogno almeno triennale. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione di questo comma.
2. La graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato formata in attuazione dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali) della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5, ha durata indeterminata. Questa graduatoria è utilizzata anche per le assunzioni in ruolo a tempo parziale, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali.
3. Dopo l'approvazione delle graduatorie dei concorsi previsti dal comma 1 la Giunta provinciale può continuare a utilizzare la graduatoria prevista dal comma 2 per la copertura di una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti individuati ai sensi del comma 1.
4. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale insegnante con contratto a tempo determinato, prevedendo l'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai concorsi previsti dal comma 1 nonché, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, delle graduatorie previste dal comma 5, fino alla loro scadenza.
5. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono prorogate fino al 31 agosto 2020.
6. Per assicurare la continuità didattica il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. Questo comma non si applica per il personale insegnante assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Per potenziare l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell'infanzia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, è prevista la presenza di insegnanti con competenze in lingua straniera, il cui numero è determinato dal piano annuale previsto dall'articolo 54, sentite le organizzazioni sindacali; l'accesso a questi posti avviene mediante:
a) concorso al quale possono accedere aspiranti insegnanti in possesso di titoli di accesso all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale;
b) mobilità professionale di insegnanti a tempo indeterminato in possesso di competenze linguistiche; la Giunta provinciale stabilisce, previa contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, i criteri e le modalità di attuazione di questa lettera.
8. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può prevedere la corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso in misura forfettaria, tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati."
2. Dopo l'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è inserito il seguente;
"Art. 25 ter
Idoneità psicofisica al servizio
1. Per attuare l'articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Provincia - sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale - disciplina con regolamento, in particolare, la possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita d'idoneità, di risolvere il rapporto di lavoro."
3. Nel comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, le parole: "Secondo criteri e modalità definiti dal piano annuale di cui all'articolo 54 anche in eccedenza alla dotazione organica, fino a cinque scuole equiparate per anno scolastico possono avvalersi di una unità di personale non insegnante con disabilità intellettiva di cui all'articolo 1, lettera a), della legge n. 68 del 1999, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 della stessa legge, che abbia svolto presso la scuola medesima due anni di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione)," sono sostituite dalle seguenti: "Secondo criteri e modalità definiti dalla Provincia, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dal piano annuale di cui all’articolo 54, può essere autorizzata l'assunzione fino a cinque unità di operatori d’appoggio a tempo pieno - o più di cinque se a tempo parziale ma comunque non oltre il limite di cinque unità a tempo pieno -, di persone con disabilità intellettiva di cui all'articolo 1, lettera a), della legge n. 68 del 1999, iscritte nell’elenco di cui all'articolo 8 della stessa legge, per ogni anno scolastico, in scuole equiparate, purché detto personale abbia svolto in scuole dell'infanzia, per due anni, un tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione)."
4. L'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2005 è abrogato a decorrere dalla data individuata dal regolamento previsto dall'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, come sostituito dal comma 1.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 59
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di validità delle graduatorie per l'assunzione del personale docente
1. Il comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:
"19.1 termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012-2013, 2013¬2014 e 2014-2015 sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2016. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle d’istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia."
2. Nel comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: "la costituzione di una fondazione" sono inserite le seguenti: ", attuando l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino),".

Art. 60
Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla dotazione organica del personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono inserite le parole: ". Questa dotazione può essere incrementata fino a un massimo di 200 unità in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell’infanzia e della formazione professionale a valere dall'anno scolastico 2014-2015".

Art. 61
Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)
1. All'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b), c) e d) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"b) due rappresentanti scelti fra il personale universitario docente e ricercatore;
c) tre rappresentanti della Provincia, esperti in materia di istruzione, di cui uno scelto tra i funzionari della Provincia e uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;
d) tre rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.";
b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere
b) e d), sono eletti con le modalità e per la durata previste per l'elezione nel senato accademico dell'Università degli studi di Trento e contestualmente all'elezione del medesimo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi eletti.";
e) nel comma 5 le parole: "Per i componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per i componenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1".
2. Nel comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:
"2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni; i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta."
4. In sede di prima applicazione di questo articolo per la prima nomina del consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria i membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e d) dell’articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991, sono designati rispettivamente dai senato accademico e dal consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento e durano in carica fino alle elezioni del senato accademico dell'Università successive all'entrata in vigore di questa legge.

Art. 62
Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca)
1. Nel comma 1 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca le parole: "e dei progetti realizzati dalle fondazioni ai sensi dell'articolo 22" sono soppresse.
2. Nel comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale sulla ricerca le parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 ter," sono soppresse.
3. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sulla ricerca è inserito il seguente:
"Art. 22 bis
Comitato per la ricerca e l'innovazione
1. È istituito il comitato per la ricerca e l'innovazione, quale organo di consulenza e di valutazione tecnico-scientifica della Provincia. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006."
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 63
Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine della lettera a) le parole: "e l'ampliamento" sono sostituite dalle seguenti: ", l'ampliamento e l'adeguamento anche tecnologico.";
b) alla fine della lettera c) sono inserite le parole: la Giunta provinciale può individuare gli strumenti per i quali i contributi sono ammessi anche per la riparazione o la manutenzione straordinaria".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 64
Modificazione dell'articolo 54 (Interventi per il centesimo anniversario della Prima Guerra mondiale) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27
1. Nel comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 27 del 2010 dopo le parole: "di iniziative culturali," sono inserite le seguenti: "che possono comprendere anche percorsi turistici e tracciati sportivi,".

Art. 65
Modificazioni dell'articolo 7 ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport)
1. All’articolo 7 ter della legge provinciale sullo sport sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "per la realizzazione o per l'acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "per la realizzazione di un compendio sportivo, per l'acquisizione o l'adeguamento e l'arredo";
b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "e di altri compendi sportivi. La Provincia e il Comune di Trento, mediante accordo di programma, individuano i compendi sportivi da realizzare o da adeguare e le modalità di attuazione di questo comma. L'accordo di programma è sottoposto a parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. L'accordo di programma, in luogo della messa a disposizione agli organismi prevista dal comma 1, può prevedere il trasferimento di parte del finanziamento dal comune a un ente pubblico strumentale della Provincia per il conseguimento delle medesime finalità.
1 ter. Nel caso di riprogrammazione degli interventi, ai fini del contenimento delle spese e dell'ottimizzazione delle risorse, il finanziamento può essere destinato a copertura di spese già sostenute per gli interventi oggetto di riprogrammazione."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le risorse già autorizzate dall'articolo 35 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sull'unità previsionale di base 35.20.220.

Capo XI
Disposizioni in materia di protezione civile, di ambiente, di territorio e di foreste

Art. 66
Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)
1. All'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "l'agenzia denominata "centrale unica di emergenza"" sono sostituite dalle seguenti: "la centrale unica di emergenza";
b) nel comma 2 le parole: " L'agenzia è incardinata nel dipartimento competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è disciplinata con apposito atto organizzativo della Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, che determina anche la data di operatività della centrale unica di emergenza." sono sostituite dalle seguenti: "Le competenze della centrale unica di emergenza sono svolte da una struttura provinciale di secondo livello, che costituisce un'articolazione del dipartimento competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi, disciplinata da un atto organizzativo della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006.";
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) nel comma 6 le parole: "nell’ambito dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito della centrale unica di emergenza";
e) nel comma 7 le parole: "per il funzionamento dell’agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della centrale unica di emergenza";
f) il comma 8 è abrogato.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:
"1 bis. Per la gestione di un'emergenza causata da eventi meteorologici eccezionali previsti dal sistema di allerta di protezione civile si applica il comma 1."
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 52 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituita dalla seguente:
"a) il Presidente della Provincia o l'assessore al quale sono affidate le competenze in materia di protezione civile, che svolge le funzioni di presidente;".
4. Il comma 2 dell’articolo 54 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle polizze assicurative stipulate con il contributo previsto dal comma 1 il massimale, a integrazione di eventuali assicurazioni obbligatorie, non può essere inferiore al trattamento applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)."
5. Nel numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 55 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla deliberazione".
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:
"2 bis. La Giunta provinciale può specificare le tipologie e le misure da applicare con riferimento alle agevolazioni previste dal capo III di questo titolo in relazione alla singola calamità dichiarata."
7. Nel comma 9 dell’articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "ai
proprietari dei veicoli a uso privato previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 285 del 1992" sono sostituite con le seguenti: "ai proprietari dei veicoli a uso privato, rientranti nelle tipologie previste dalla Giunta provinciale,".
8. All'articolo 82 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 12 le parole: "Fino alla data di operatività della centrale unica di emergenza istituita dall'articolo 23, stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006," sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale stabilisce la data di operatività della centrale unica di emergenza istituita dall'articolo 23; fino a tale data";
b) nel comma 13 le parole: "le modalità di acquisizione successiva da parte della centrale unica di emergenza degli esiti di queste iniziative" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di acquisizione successiva, da parte della Provincia, degli esiti di queste iniziative".
9. L'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 1, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'atto organizzativo che sopprime l'agenzia denominata "centrale unica di emergenza" e attribuisce alla struttura provinciale, ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), le relative competenze. L'atto organizzativo individua la struttura provinciale che subentra nei rapporti giuridici già facenti capo all'agenzia.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 67
Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)
1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 dopo le parole: "sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa legge." sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di eventuali criteri e soglie definiti dallo Stato per dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE."
2. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "per il periodo richiesto per il completamento del progetto," sono inserite le Seguenti: "previa verifica da parte della struttura provinciale competente della permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento positivo di VIA, con le modalità stabilite dal regolamento e";
b) le parole: ", in osservanza delle procedure stabilite dagli articoli 11, 12 e 13" sono soppresse.

Art. 68
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)
1. Alla fine del comma 5 quater dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, sono inserite le seguenti parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste previste da questo comma. Con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre stabiliti i criteri, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, per la selezione delle richieste da applicare quando l'insieme delle richieste presentate risulta incompatibile con la potenzialità dell'impianto e i criteri di ammissibilità delle richieste di deroga ai limiti di emissione indicati dalla tabella indicata da questo comma. La predetta deliberazione può disciplinare l'esclusione delle imprese che hanno ottenuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di un proprio depuratore."
2. Il comma 1 bis dell’articolo 71 bis e il comma 6 dell’articolo 74 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono abrogati.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 102 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono inseriti i seguenti:
"1 bis. In attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale a quanto previsto dal comma 1, quest'articolo disciplina le competenze della Provincia e dell'Agenzia per la depurazione, anche in deroga a quanto previsto da questo testo unico e, in particolare, dagli articoli 70, 71, 71 bis e 74. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano le disposizioni di questo testo unico e il suo regolamento di esecuzione.
1 ter. Dal 1° gennaio 2014 è costituito un bacino unico di conferimento per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilabili, corrispondente all'intero territorio provinciale.
1 quater. L'Agenzia per la depurazione sostiene le spese per la gestione delle discariche controllate, per il rinnovo delie attrezzature e dei mezzi meccanici e per la gestione post-operativa, e si rivale degli oneri sostenuti sui soggetti gestori della raccolta dei rifiuti. A tal fine la Provincia determina all'inizio di ogni anno l'importo della tariffa, sulla base dell’importo presunto delle spese in questione, al netto dei proventi dei rifiuti speciali assimilabili di cui all'articolo 74, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.
1 quinquies. La tariffa prevista dal comma 1 quater include anche le somme di cui all'articolo 71 bis, comma 1. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare i criteri per la destinazione di tali somme all'abbattimento dei costi di funzionamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
1 sexies. Le somme recuperate fino al 31 dicembre 2013 a copertura dei costi stimati per la gestione post-operativa delle discariche provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 36 del 2003, rimangono nella disponibilità dei soggetti che gestivano le discariche alla medesima data, e sono utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani dei bacini di conferimento, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale."
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest'articolo provvede l’Agenzia per la depurazione con il proprio bilancio.

Art. 69
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), in materia di energia
1. All'articolo 83 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) agli edifici di nuova costruzione;";
b) nella lettera b) del comma 1 le parole: "intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente esistenti prima di quella data" sono soppresse;
c) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: "In particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento definisce le ristrutturazioni importanti, nel rispetto della normativa europea."
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 84 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"3 bis. In materia di dotazione, di consegna e di allegazione dell'attestato di prestazione energetica e di informazione sui suoi contenuti, in caso di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso o gratuito e di stipulazione di un nuovo contratto di locazione, si applica la disciplina statale, anche con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi prescritti."

Art. 70
Sospensione dei procedimenti di rilascio di concessioni di acque pubbliche
1. Per garantire un elevato livello di sostenibilità paesaggistica e ambientale nell'utilizzo delle risorse idriche, la Giunta provinciale approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, un aggiornamento del piano approvato ai sensi dell’articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; l'aggiornamento è approvato in osservanza delle procedure previste dall'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), ed è volto a garantire che la realizzazione di impianti idroelettrici avvenga tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri e obiettivi:
a) raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione del corpo idrico;
b) preservare le esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistica e favorire il ripristino ambientale;
c) assicurare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, secondo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;
d) individuare, eventualmente, i tratti di corsi d'acqua considerati ottimali ai fini della produttività idroelettrica e dell'equilibrio ecologico e paesaggistico e quelli esclusi dalle utilizzazioni a scopo idroelettrico.
2. Fino all'approvazione dell'aggiornamento del piano ai sensi del comma 1, e comunque per un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, non possono essere presentate nuove domande di concessione di piccole derivazioni a scopo idroelettrico indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, che interessano le aste dei corsi d'acqua individuati dal punto IV della medesima lettera, il Noce, il Brenta e l'intero tratto provinciale del fiume Adige. Per lo stesso periodo sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle concessioni indicate nel periodo precedente, già avviati alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché i procedimenti di concessione per l'utilizzazione di acque ad uso diverso da quello idroelettrico, anche avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge, quando le derivazioni inerenti tali procedimenti sono incompatibili con quelle considerate dai procedimenti di concessione di derivazione a scopo idroelettrico sospesi ai sensi di questo comma. Decorso il periodo di sospensione, è valutata la coerenza delle domande oggetto dei procedimenti sospesi rispetto al piano aggiornato ai sensi del comma 1.
3. Il comma 2 non si applica - secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 - alle domande di rinnovo di concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questo articolo, alle concessioni di derivazioni afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 kW, e a quelle afferenti ai nuovi impianti di produzione idroelettrica realizzati mediante modesti adeguamenti di opere idrauliche e di derivazioni esistenti.
4. La Giunta provinciale assume le occorrenti misure organizzative per favorire l'aggiornamento del piano ai sensi del comma 1 antecedentemente al termine ivi previsto, al fine di favorire la presentazione delle domande inerenti ai bandi di gara del gestore dei servizi energetici.
5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può stabilire le necessarie disposizioni attuative per l'applicazione di questo articolo.

Art. 71
Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale perla protezione dell'ambiente)
1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 11 del 1995 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale, che stabilisce a chi spettano le funzioni di presidente. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre persone, di cui una designata dalle minoranze del Consiglio provinciale e almeno una scelta tra i funzionari della Provincia che hanno maturato un'esperienza di almeno cinque anni in materia finanziario-contabile.";
b) il comma 4 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità a carico del bilancio dell'agenzia. La misura dell'indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale tenuto conto dei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti, inoltre, compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, se non è goduto presso l'amministrazione di appartenenza."
2. Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 11 del 1995 le parole: "che vengono aggiornati all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni dei costi delle prestazioni nell'esercizio precedente." sono sostituite dalle seguenti: "che sono aggiornati periodicamente in ragione della variazione dei costi delle prestazioni."

Art. 72
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)
1. All'articolo 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 6 le parole: "dagli alvei demaniali" sono sostituite dalle seguenti: "e di materiali legnosi e vegetali dai beni che appartengono al demanio idrico provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 4,";
b) nel comma 7 le parole: "dagli alvei" sono sostituite dalle seguenti: "e dei materiali legnosi e vegetali dai beni che appartengono al demanio idrico provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 4,".
2. All'articolo 16 ter della legge provinciale sulle acque pubbliche sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1 la parola: "solo" è soppressa;
b) nel secondo periodo del comma 1 le parole: "si effettua solo la" sono sostituite dalle seguenti: "la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione è sostituita dalla";
c) alla fine del comma 1 sono inserite le seguenti parole: "Gli avvisi previsti da questo comma sono pubblicati per almeno quindici giorni anche agli albi dei comuni territorialmente interessati."

Art. 73
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), e della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili)
1. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera e) le parole: "e di percorsi ciclopedonali" sono soppresse;
b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e bis) la manutenzione ordinaria di percorsi ciclopedonali."
2. All'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi e le opere previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), comma 2 e comma 4, se realizzati dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazione idraulica e forestale, sono individuati e programmati nei piani degli interventi.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I piani degli interventi sono approvati dalla Giunta provinciale con la procedura definita nel regolamento.";
c) nella lettera a) del comma 3 le parole: "dall'articolo 10, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1";
d) la lettera b) del comma 3 è abrogata.
3. Il comma 4 quater dell’articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:
"4 quater. Le agevolazioni previste da quest'articolo non sono cumulabili con altre misure concesse per le stesse finalità dalla Provincia."
4. All'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 7 le parole: "da questo articolo o dall'articolo 96" sono sostituite dalle seguenti: "da questo capo";
b) il comma 9 è abrogato.
5. Nel capo III del titolo IX della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:
"Art. 97 bis
Clausola di salvaguardia
1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, se gli interventi previsti da questo capo si configurano come aiuti di Stato l'efficacia delle deliberazioni attuative è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."
6. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle piste ciclabili è sostituito dal seguente:
"4. Agli interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria previsti da questo articolo si provvede con il piano previsto dall'articolo 52 bis (Disposizioni per l'attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono svolti secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 85 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)."

Art. 74
Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)
1. Dopo la lettera I) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'energia è inserita la seguente:
"1 bis) lo svolgimento di compiti di studio, di valutazione e di proposta su specifici temi, quali il potenziamento delle reti, lo stoccaggio e la garanzia di approvvigionamenti energetici equilibrati per la popolazione, nonché la promozione di iniziative imprenditoriali nel campo delle energie rinnovabili con particolare riguardo a quelle che prevedono il ricorso agli strumenti del partenariato pubblico privato;".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale sull'energia è inserito il seguente:
"4 bis. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)."

Capo XII
Disposizioni finali

Art. 75
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle B e C.
3. Per l'anno 2014 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 76
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 aprile 2014

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

Tabelle
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