Cassazione Civile, Sez. 6, 12 settembre 2016, n. 17937 - Responsabilità della proprietaria dell’immobile ove si verificò l’infortunio sul lavoro


Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 12/09/2016

 

FattoDiritto


La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 10.3.2014, la Corte d’appello di Napoli rigettava entrambi i gravami proposti rispettivamente da D.G. e da G.E., intesi ad ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell’originaria domanda di regresso proposta dall’INAIL nei loro confronti in relazione al pagamento dell’importo di euro 70.634,53, erogato agli aventi diritto in sede assicurativa.
Rilevava la Corte, per quel che residua nel presente giudizio, che le prove formate nel giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione erano liberamente utilizzabili come elementi di prova e che doveva conferirsi rilevanza alla circostanza che la ricorrente, unitamente a G.E., era proprietaria dell’immobile e del suolo su cui erano in corso i lavori a seguito dei quali era deceduto l’operaio A.R.. Inoltre, non era condivisibile la tesi secondo la quale i lavori di copertura del “turrino” del fabbricato, per i quali era stato installato il montacarichi, erano stati eseguiti su iniziativa di G.V., essendo la stessa stata smentita dalle altre risultanze documentali che avevano consentito di ritenere accertato che i coniugi G.E. erano l’una proprietaria e l’altro committente dei lavori ed erano stati denunziati per violazione dei sigilli nella loro qualità di custodi del bene sottoposto a sequestro penale. Aggiungeva che la disponibilità giuridica e materiale del bene comportava il potere dovere di intervento, che avrebbe dovuto essere ostativo all’intervento dell’utilizzatore, datore di lavoro, e che pertanto si rivelava superflua la prova per testi articolata. Peraltro, anche se l'operaio avesse operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente o avesse agito con dolo, sempre nell’ambito delle proprie mansioni, in ogni caso, per la configurabilità della responsabilità indiretta dei proprietari di un immobile o del committente, era necessario il ricorrere di un mero rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata determinasse una situazione che rendesse possibile o anche solo agevolasse la consumazione del fatto illecito e quindi la produzione dell’evento dannoso. Ciò era ravvisabile nel comportamento omissivo di controllo e di intervento degli appellanti, custodi del fabbricato di loro proprietà, oggetto di reiterate violazioni di sigilli.
Per la cassazione della indicata decisione ricorre la D.G., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INAIL. Gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, osservandosi che vi era stata presunzione con riguardo all’esistenza di un contratto di appalto per la D.G., sicché non poteva sostenersi l’addebitabilità alla predetta dell'uso improprio ed arbitrario di un montacarichi per un turrino mai commissionato, non potendo ravvisarsi alcun nesso di occasionalità per ricondurre la responsabilità alla proprietaria, essendovi stata un ingerenza abusiva unica dell’operaio e del datore di lavoro idonei a cagionare l’evento dannoso.
Con il secondo motivo, viene denunziata violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., sul rilievo che la declaratoria di non doversi procedere per avvenuta estinzione dei reato in sede penale non era vincolante come giudicato e che il giudice civile doveva interamente rivalutare il fatto alla luce degli elementi di prova acquisiti, che non consentivano di ritenere esistente il rapporto contrattuale dell’appalto tra la D.G. e G.V., essendosi proceduto nei confronti della prima penalmente solo per ragioni formali. Si sostiene che la prova dedotta e reiterata in sede di gravame era ammissibile, perchè con la stessa si intendeva provare la condotta dell’appaltatore e quella dello stesso operaio deceduto che rendevano asseritamente evidente la mancanza di colpa di essa ricorrente.
I due motivi vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto.
Il punto centrale della controversia è se la responsabilità della D.G., proprietaria dell’immobile ove ebbe a verificarsi l’infortunio sul lavoro che causò la morte di A.R., possa, ai fini dell’azione di regresso dell’INAIL, ricondursi alla presunzione che da tale circostanza, ossia dalla proprietà del bene, e da quella relativa alla custodia dell’immobile affidata alla predetta in conseguenza del sequestro penale dello stesso - cui era conseguito il procedimento penale per violazione dei sigilli - potesse farsi discendere la prova anche della veste sostanziale di committente dei lavori affidati in esecuzione a G.V..
In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore, (cfr. Cass. 27.5.2011 n. 11757).
Anche se di regola solo l'appaltatore debba ritenersi responsabile dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera (tra le tante, Cass., Sez. 3A, 16 maggio 2006, n. 11371), tale principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all’art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'alt 1662 cod. civ.), sia quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l'appaltatore per i danni cagionati al terzo (cfr. Cass. 17.2.2012, n. 2363, anche per i richiami a numerosi precedenti).
Nella specie la valutazione compiuta dalla Corte dei merito risulta rispettosa delle norme che si denunciano come violate e falsamente applicate, posto che elementi indiziari convergenti nell'individuazione di una responsabilità dei coniugi G.E. e D.G.  sono stati individuati nelle circostanze di un precedente sequestro penale dell’immobile affidato ad entrambi in custodia, nell’ultimazione dei lavori di costruzione di un albergo nonostante l’apposizione dei sigilli, - cui era connesso il potere dovere di intervento rispetto ad un’asserita arbitraria ingerenza dell’appaltatore G.V. - che rendevano del tutto plausibile, secondo il ragionamento presuntivo, l’esistenza di un affidamento dei lavori in appalto ad un soggetto che altro non era che il mero esecutore di ordini dei proprietari. Questi ultimi, infatti, in virtù del dovere di custodia loro imposto in sede penale, non avrebbero potuto provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori.
Tanto è sufficiente per ritenere correttamente applicata la regola della prova per presunzioni, per effetto della quale dai fatti noti anzidetti si è risaliti al fatto ignoto, rappresentato dall’esistenza di un rapporto tra l’esecutore delle opere e la D.G. in virtù del quale era la seconda a dirigerne i lavori e a predisporre le cautele volte a scongiurare il verificarsi di eventi dannosi sul luogo di lavoro.
La prospettazione del vizio denunziato poggia, invece, sull’arbitraria e non corretta individuazione del contratto di appalto come fatto ignoto cui sarebbe stato collegata impropriamente l’ulteriore fatto ignorato della responsabilità del committente. L’errore di fondo consiste nell’avere individuata come risultato dell’applicazione della prova per presunzioni (asseritamente collegata ad un fatto ignoto - l’appalto) la dimostrazione che l’uso improprio ed arbitrario di un montacarichi fosse addebitabile alla D.G..
Ed invero, la responsabilità di quest’ultima è la conseguenza dell’applicazione dei principi di diritto validi in tema di addebitabilità dell’infortunio sul lavoro a responsabilità del datore di lavoro (anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'Incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell’ambito delle mansioni), laddove la presunzione è stata dal giudice del gravame tratta da circostanze fattuali note - sia pure ritenute elementi di prova in quanto tratte dal giudizio penale - che hanno condotto a ritenere provato, quale conseguenza delle prime, il ruolo di responsabili del cantiere e sostanzialmente di datori di lavoro di entrambi i coniugi che, in qualità di custodi giudiziari e proprietari, avevano avuto una diretta ingerenza nell’esecuzione del turrino attraverso il montacarichi che aveva determinato il decesso dell’operaio .
Va, peraltro, considerato che, in tema di prova per presunzioni, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Cass. 6.6.2012 n. 9108). Non è questa l’oggetto della doglianza, che, per quanto detto, si limita genericamente a censurare, in modo giuridicamente non sostenibile, la valutazione del giudice del gravame, senza prospettare alcuna deviazione da parte della stessa dei canoni di giudizio anzidetto riproducendo capi di prova dei quali si sostiene la illegittima mancata ammissione, del tutto inconferenti rispetto alla questione oggetto della presente impugnazione.
Va, poi, ribadito che spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La D.G. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sul rigetto del ricorso, rilevando che i rilievi svolti in memoria non sono idonei scalfire l'iter argomentativo seguito nella relazione, ponendosi la sentenza di legittimità citata ( Cass. 1234/2016) nel solco delle altre ivi richiamate, rispetto alle quali valgono le osservazioni svolte sulla correttezza del procedimento di valorizzazione delle presunzioni e della valutazione dell’irrilevanza delle ulteriori prove delle quali era chiesta l'ammissione.
Le spese del presente giudizio di legittimità cedono, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano, nei confronti delle parti costituite, come da dispositivo.
Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. I
Il rigetto dell’impugnazione comporta che venga disposto in conformità alla richiamata previsione.
 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 9.6.2016