Regione Liguria
Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2014, n. 601
Approvazione schema protocollo di intesa con Direzione Regionale del Lavoro e avvio sistema di trasmissione on line notifiche preliminari di cantiere - D.L.gs 81/08, L.R. 31/07.
B.U.R. 18 giugno 2014, n. 25

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare:
- l’art. 99, che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti;
- l’art. 54, che dispone che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti ed amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo, possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi, ovvero le Aziende Sanitarie Locali e le Direzioni Territoriali del Lavoro;
- la legge regionale 13 agosto 2007, n. 31, recante “Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni”, ed in particolare l’art. 19;
- la deliberazione n. 1069 del 31 luglio 2009 con cui la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 19 della citata l.r. 31/07, ha approvato un progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato tra l’altro a fornire un supporto alle attività di controllo connesse con la realizzazione di opere di competenza e/o finanziate dalla Regione e promuovere l’attività di formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, che prevede, tra l’altro lo svolgimento dell’attività A)2: Attività di monitoraggio, prevenzione e controllo – Sistema di trasmissione on line delle DIA e delle notifiche preliminari;
- il decreto n. 4021 del 23.12.2008 del Settore Sistemi Informativi e Telematici con cui è stato affidato a Datasiel S.p.A. l’incarico di progettare e realizzare un applicativo informatico per la trasmissione on line delle DIA e delle notifiche preliminari di cantiere;
- il decreto n. 4427 del 16.12.2010 con cui è stato approvato il piano attuativo della convenzione quadro sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna ai fini del riuso della soluzione tecnologica del “Progetto SICO” per la dematerializzazione della notifica preliminare di cantiere e dei titoli edilizi nell’ambito territoriale regionale di competenza;
VISTO inoltre il documento “Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012” del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed in particolare il punto 2.1 che prevede la “Realizzazione nelle regioni e province autonome di programmi per la notifica on line dei cantieri edili”;
CONSIDERATO che:
- il predetto Comitato di Coordinamento, preso atto dell’avvenuta messa in linea dell’applicativo informatico per l’invio della notifica preliminare di cantiere nella Provincia della Spezia a partire dal 1 giugno 2012, ha ritenuto opportuna l’emanazione di un provvedimento regionale che disponga che l’invio in via esclusiva tramite l’applicativo su tutto il territorio regionale assolva all’obbligo di invio sia alle A.S.L. che alle D.T.L. territorialmente competenti, prevedendo altresì la condivisione dei dati tramite cooperazione applicativa tra il sistema regionale e la procedura informatizzata del Ministero del Lavoro attualmente in fase di sviluppo, non appena quest’ultima sarà disponibile;
- l’applicativo regionale per l’invio della notifica preliminare di cantiere risponde all’esigenza di agevolare l’adempimento degli obblighi posti a carico dei committenti e dei responsabili dei lavori e consentire alle strutture riceventi la fruibilità immediata del dato tramite consultazione, archiviazione e gestione delle notifiche stesse, nonché l’interoperabilità con gli altri sistemi, ed in particolare con l’applicativo in corso di sviluppo da parte del Ministero del Lavoro, secondo criteri di economia, completezza e razionalità, in funzione dell’efficace svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
RITENUTO pertanto opportuno, in esito a quanto concordato nel corso del predetto Comitato di Coordinamento:
- approvare lo schema di protocollo di intesa con la Direzione Regionale del Lavoro, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, ai fini dell’utilizzo sul territorio regionale dell’applicativo per l’invio delle notifiche preliminari di cantiere;
- estendere l’utilizzo sul territorio regionale dell’applicativo per l’invio delle notifiche preliminari di cantiere, dando atto che l’invio delle notifiche on line costituirà assolvimento dell’obbligo sia nei confronti delle A.S.L. liguri che delle D.T.L. liguri, e che i dati saranno condivisi tramite cooperazione applicativa con la procedura informatizzata del Ministero del Lavoro, non appena quest’ultima sarà disponibile;
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative Edilizia, Lavori Pubblici, Giovanni Boitano, e dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini , Claudio Montaldo

DELIBERA

per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
- di approvare lo schema di protocollo di intesa con la Direzione Regionale del Lavoro, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, ai fini dell’utilizzo sul territorio regionale dell’applicativo per l’invio delle notifiche preliminari di cantiere, dando mandato all’Assessore alle Politiche Abitative Edilizia, Lavori Pubblici, e all’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, di sottoscrivere il predetto protocollo di intesa con le modalità previste all’art. 15 comma 2 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., apportando al testo le eventuali modifiche non sostanziali che venissero ritenute opportune, nel rispetto dei principi della presente deliberazione nonché della normativa di riferimento citata in precedenza;
- di estendere l’utilizzo sul territorio regionale dell’applicativo per l’invio delle notifiche preliminari di cantiere a partire dal 01 giugno 2014, dando atto che l’invio delle notifiche on line costituirà assolvimento dell’obbligo sia nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali liguri che delle Direzioni Provinciali del Lavoro liguri, e che i dati saranno condivisi tramite cooperazione applicativa con la procedura informatizzata del Ministero del Lavoro, non appena quest’ultima sarà disponibile;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
 

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

 

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E IL MINISTERO DEL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DELLA LIGURIA - PER LA TRASMISSIONE INFORMATIZZATA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI AVVIO LAVORI NEI CANTIERI
Tra
 

La Regione Liguria, con sede in Genova, via Fieschi 15, rappresentata dall’Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici Giovanni Boitano, e dall’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo, in forza della delibera di Giunta Regionale prot. N. ......... del .........

e

il Ministero del Lavoro – Direzione Regionale del Lavoro della Liguria, con sede in ........... in persona del legale rappresentante ........................, munito dei necessari poteri a quanto infra.

Visti :
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare:
- l’art. 99, che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti;
- l’art. 54, che dispone che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti ed amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo, possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi, ovvero le Aziende Sanitarie Locali e le Direzioni Territoriali del Lavoro;
- la legge regionale 13 agosto 2007, n. 31, recante “Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni”, ed in particolare l’art. 19;
- la deliberazione n. 1069 del 31 luglio 2009 con cui la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 19 della citata l.r. 31/07, ha approvato un progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato tra l’altro a fornire un supporto alle attività di controllo connesse con la realizzazione di opere di competenza e/o finanziate dalla Regione e promuovere l’attività di formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, che prevede, tra l’altro lo svolgimento dell’attività A)2: Attività di monitoraggio, prevenzione e controllo – Sistema di trasmissione on line delle DIA e delle notifiche preliminari;
- il decreto n. 4021 del 23.12.2008 del Settore Sistemi Informativi e Telematici la Regione ha affidato a Datasiel S.p.A. l’incarico di progettare e realizzare un applicativo informatico per la trasmissione on line delle DIA e delle notifiche preliminari di cantiere;
- il decreto n. 4427 del 16.12.2010 con cui la Regione Liguria ha approvato il piano attuativo della convenzione quadro sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna ai fini del riuso della soluzione tecnologica del “Progetto SICO” per la dematerializzazione della notifica preliminare di cantiere e dei titoli edilizi nell’ambito territoriale regionale di competenza;
Visto inoltre il documento “Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012” del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed in particolare il punto 2.1 che prevede la “Realizzazione nelle regioni e province autonome di programmi per la notifica on line dei cantieri edili”;
Considerato che:
- il predetto Comitato di Coordinamento, preso atto dell’avvenuta messa in linea dell’applicativo informatico per l’invio della notifica preliminare di cantiere nella Provincia della Spezia a partire dal 1 giugno 2012, ha ritenuto che, quando il sistema andrà a regime, sia opportuna l’emanazione di un provvedimento regionale che disponga che l’invio in via esclusiva tramite l’applicativo su tutto il territorio regionale assolva all’obbligo di invio sia alle A.S.L. che alle D.T.L. territorialmente competenti, prevedendo altresì la condivisione dei dati tramite cooperazione applicativa tra il sistema regionale e la procedura informatizzata del Ministero del Lavoro attualmente in fase di sviluppo, non appena quest’ultima sarà disponibile.
- l’applicativo regionale per l’invio della notifica preliminare di cantiere risponde all’esigenza di agevolare l’adempimento degli obblighi posti a carico dei committenti e dei responsabili dei lavori e consentire alle strutture riceventi la fruibilità immediata del dato tramite consultazione, archiviazione e gestione delle notifiche stesse, nonché l’interoperabilità con gli altri sistemi, ed in particolare con l’applicativo in corso di sviluppo da parte del Ministero del Lavoro, secondo criteri di economia, completezza e razionalità, in funzione dell’efficace svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

 

Articolo 1

1. Per i cantieri situati nel territorio di competenza della Regione Liguria, l’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 81/08 nei confronti delle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro della Liguria e delle competenti Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria, è assolto mediante l’inserimento dei dati e delle notizie previste dall’allegato XII del citato D.Lgs. 81/08 esclusivamente attraverso il sistema informativo sviluppato dalla Regione Liguria.
2. La Direzione Regionale del Lavoro e le Direzioni Territoriali del Lavoro, in quanto destinatarie per legge delle notifiche, hanno accesso a tutti i dati e le notizie relative ai cantieri compresi nel rispettivo ambito territoriale regionale o provinciale, non appena acquisite dal sistema.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 99, gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono avere accesso ai dati di cui sopra.
4. Nelle more del funzionamento del canale di cooperazione applicativa per la condivisione delle notifiche preliminari con il sistema del Ministero del Lavoro, la Regione Liguria garantisce alla Direzione Regionale e alle Direzioni Territoriali del Lavoro oltre all’accesso ai dati la messa a disposizione degli stessi nel formato e secondo le modalità definite di concerto con la Direzione Regionale del Lavoro.
5. Una volta entrato a regime il canale di cooperazione applicativa con il sistema del Ministero del Lavoro, l’obbligo di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 81/08 si riterrà assolto nei confronti delle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro della Liguria e delle competenti Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria mediante l’inserimento dei dati e delle notizie previste dall’allegato XII del citato D.Lgs. 81/08 attraverso il sistema informativo sviluppato dalla Regione Liguria in cooperazione applicativa con il sistema del Ministero del Lavoro.

 

Articolo 2

1. Nessun onere finanziario aggiuntivo deriva a carico delle parti per l’attività di cui all’articolo 1 del presente protocollo. Eventuali altri oneri che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente intesa formeranno oggetto di specifica valutazione tra i soggetti interessati.

 

Articolo 3

1. Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.

 

Articolo 4

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività a seguito del presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.

 

Articolo 5

1. L’avvio operativo delle attività previste dal presente protocollo avverrà successivamente alla sottoscrizione del medesimo e comunque non oltre il 1 giugno 2014.

Genova, .............

Per la Regione Liguria
L’Assessore Giovanni Boitano
L’Assessore Claudio Montaldo

Per la Direzione Regionale del Lavoro