Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 agosto 2016, n. 17167  - Attività di pulizia della centrale termica e periodo di esposizione ad amianto


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 18/08/2016

 

Fatto


1. - La Corte d'appello di Perugia, con sentenza depositata in data 27 maggio 2010, ha accolto l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Terni tra l'appellante e M.M. e, per l'effetto, ha rigettato la domanda proposta da quest'ultimo, diretta ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8°, l. n. 257/1992 e successive modifiche, in conseguenza dell’esposizione all'amianto subita nei periodi indicati in ricorso.
2. - La Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda sul presupposto che non fosse stata provata l'esposizione all'amianto per il tempo previsto dall'art. 13 citato, dovendosi in primo luogo escludere i periodi 1°-31 dicembre 1988 e 1 gennaio-18 febbraio 1990, non contemplati dalla CTU e inclusi, ma senza motivazione, dal Tribunale di Terni; quindi, dalle 711 settimane complessive ha detratto le 132 settimane per le quali il lavoratore era stato collocato in cassa integrazione guadagni, nonché l'intero 1989 (durante il quale il lavoratore aveva lavorato come addetto alla pulizia della centrale termica dell'ospedale di Terni) e il periodo tra il 19 febbraio il 31 maggio 1990, (corrispondente al servizio prestato dal lavoratore presso lo stabilimento dell'Alcantara in Nera Montoro, sempre come addetto alle pulizie). Riguardo a questi ultimi due periodi ha infatti rilevato che le deposizioni testimoniali sulla base delle quali il consulente tecnico d'ufficio, mutando le sue precedenti conclusioni, aveva ritenuto sussistente l'esposizione all'amianto erano inattendibili, perché in contrasto sia con le dichiarazioni rese da altri testimoni sia con le risultanze documentali in atti. Ha quindi concluso ritenendo provata l'esposizione per complessive 513 settimane, insufficienti per il riconoscimento dei benefici.
3. Contro la sentenza, il M.M. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo, cui resiste l'Inps con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.
 

Diritto


1. - Con l'unico motivo la parte ricorrente censura la sentenza per "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2735 cod.proc.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., nonché vizio di motivazione - contraddittorietà/illogicità - in ordine ad un fatto decisivo per ii giudizio". Lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che vi sia stata esposizione all'amianto sia per il 1989 sia per il periodo dal 19 febbraio-31 maggio 1990. Ritiene infatti che le deposizioni dei testimoni Omissis, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, erano attendibili e decisive, avendo i testi riferito di aver visto nell'anno 1989 il M.M. recarsi tutti i giorni presso la centrale termica per i lavori di pulizia, mentre per quanto riguarda il periodo da febbraio a maggio 1990 vi era il documento rilasciato dal datore di lavoro, il cui contenuto non era mai stato contestato e con il quale si dava atto dell'attività di facchinaggio svolta dal M.M. presso il cantiere Alcantara S.p.A., nonché dell'attività di pulizia svolta presso la centrale termica dell'azienda ospedaliera di Santa Maria di Terni nel periodo dicembre 1988-settembre 1990.
2. - Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 5, cod.proc.civ. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. ex plurimis, Cass., sez. un., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148; Cass., 18 marzo 2011, n. 6288; Cass., 2 luglio 2008, n. 18119; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489). 
3. - Il vizio di violazione di legge invece consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. al riguardo, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394). Si aggiunge inoltre che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia (cfr. Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106).
4. - Alla luce di queste premesse, deve ritenersi che, nonostante la formale intestazione, i motivi proposti sono essenzialmente incentrati nella denuncia di difetti di motivazione, e se ne ha indiretta conferma nel rilievo che non si rinvengono nella loro illustrazione le specifiche affermazioni della Corte territoriale in contrasto con le norme che si assumono violate.
5. - Ora, è noto che l'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa all'amianto idonea ad attribuire il diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 8°, l. n. 257/1992 e successive modificazioni, deve essere compiuto dal giudice di merito avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè, nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., se colui che ha fatto richiesta del beneficio abbia non solo indicato e provato la specifica lavorazione praticata, ma abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale questa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limiti sopra indicati (vedi per tutte, Cass., 1° agosto 2005, n. 16118).
6. - La Corte territoriale, conformandosi a tali principi - sicché nessuna violazione delle norme in tema di oneri probatori è riscontrabile nella sentenza - , ha compiutamente esaminato i fatti di causa e le prove raccolte ed è pervenuto, attraverso un ragionamento congruo, esaustivo e aderente a quanto è emerso dall'istruttoria, al convincimento che il ricorrente nei periodi indicati non è stato esposto all'amianto per il periodo minimo indicato dalla legge. Tale accertamento è stato condotto sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte e degli accertamenti peritali disposti in primo grado e attraverso un giudizio di inattendibilità dei testi favorevoli al ricorrente avuto riguardo alle dichiarazioni rese da altri testimoni, pure colleghi del ricorrente presso la Cosp, - i quali hanno escluso che il M.M. lavorava quotidianamente presso lo stabilimento Alcantara nel periodo considerato, - e ha ritenuto che tali ultime dichiarazioni fossero compatibili con il documento rilasciato in data 1 luglio 2004 dal legale rappresentante della Cosp, oltre che con il contratto di appalto tra la società datrice di lavoro e l'Ospedale, in cui si prevedeva che le attività di pulizia della centrale termica fossero eseguite con cadenza quindicinale.
L'accertamento della Corte è dunque compiuto e coerente sul plano logico-giuridico, risultando così del tutto assolto l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso.
7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In ragione della obiettiva controvertibilità della controversia, attestata dai diversi esiti dei giudizi di merito, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 24 maggio 2016