Cassazione Civile, Sez. 3, 10 agosto 2016, n. 16886  - Caduta da un'impalcatura priva di parapetto di protezione


Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA Data pubblicazione: 10/08/2016

 

Fatto

 

Nel giudizio promosso da D.P. nei confronti della s.r.l. Milanoverde e della s.r.l. Socemil per il risarcimento dei danni subiti in data 24.02.2006 mentre prestava attività di muratore per la società Milanoverde s.r.l. per lavori a questa appaltati dalla Socemil s.r.l., l'adito Tribunale di Milano, con sentenza n. 11956 in data 10.10.2011, condannava la Milanoverde s.r.l. al pagamento della somma di € 32.659,00 oltre interessi e spese, ritenendo che sussistesse la responsabilità della suddetta società ex art. 2043 e 2051 cod. civ. .
La decisione, gravata da impugnazione della Milanoverde s.r.l., era confermata dalla Corte di appello di Milano, la quale con sentenza n. 1576 in data 10.04.2013, rettificando la motivazione del primo giudice, riteneva che la responsabilità dell'appellante sussistesse a titolo contrattuale, trattandosi di infortunio sul lavoro.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Milanoverde s.r.l., svolgendo cinque motivi.
Ha resistito D.P., depositando controricorso, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta da parte della Socemil s.r.l..
 

Diritto


1. La Corte di appello - premesso che nella citazione introduttiva il D.P. aveva dedotto dì essere caduto mentre «prestava la propria attività di muratore presso la società Milanoverde s.r.l. presso il cantiere di via Broglio 8 - Milano» chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della suddetta convenuta «per 1'infortunio patito sul posto di lavoro» - ha ritenuto che, fondatamente, la società appellante lamentasse che il Tribunale, allorché aveva affermato la responsabilità della stessa società ex artt. 2043 e 2051 cod. civ., aveva accolto la domanda sulla base di presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli prefigurati dall'originario attore. E' tuttavia pervenuta, ugualmente, alla conferma della condanna a carico della Milanoverde, osservando che dagli atti di causa emergevano plurimi elementi deponenti nel senso che effettivamente si era trattato di un infortunio sul lavoro, come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio.
A tali effetti la Corte territoriale ha evidenziato le incongruenze e le contraddizioni emergenti da due deposizioni testimoniali e, in specie, dalla testimonianza del capocantiere G., secondo cui il D.P. sì sarebbe trovato casualmente nel cantiere, nonché l'implausibilità della tesi, prospettata con dette deposizioni, secondo cui il D.P. si era trattenuto nel cantiere pur non avendovi trovato la persona che era andata cercare; nel contempo, ha ritenuto significative vuoi la circostanza che, nell'immediatezza dei fatti, il D.P., accompagnato in ospedale dal G., avesse riferito dì essere caduto in casa (verosimilmente per nascondere - stante anche la presenza del capocantiere - che si era trattato di un infortunio sul lavoro, non essendovi altrimenti motivo di nascondere la presenza di un estraneo nel cantiere), vuoi, anche, la puntualità con cui, in sede di interrogatorio, il D.P. aveva riferito circa la natura dei lavori appaltati alla società e a lui affidati.
Sulla base di tali premesse e della considerazione che era pacifica la caduta del D.P. da un'impalcatura, priva di parapetto di protezione, la Corte di appello ha escluso che fosse stata fornita la prova incombente sulla società datrice di lavoro della riconducibilità del danno a fatto ad essa non imputabile e, cioè di avere adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza; ha, altresì, confermato le conclusioni del primo giudice in ordine alla riferibilìtà dei danni lamentati dal D.P. al sinistro, osservando che gli esiti dell'evento erano stati adeguatamente ricostruiti dalla c.t.u. svolta in prime cure.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 163 cod. proc. civ. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Al riguardo parte ricorrente lamenta che l'accertamento operato dalla Corte di appello circa la sussistenza di un rapporto di lavoro contravvenga al disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. dal momento che nell'atto introduttivo del giudizio sarebbe mancata un'esplicita domanda in tal senso, nonché la precisa allegazione in fatto della circostanza, essendosi il D.P. limitato a enunciare che l'evento si era verificato mentre «prestava la propria attività di muratore», senza provare la circostanza; ne risulterebbero, così, alterati gli elementi dell'azione, petitum e causa petendi, nonché l'assetto istruttorio, in quanto in tale sede non si era mai trattato di un presunto rapporto di lavoro, contestato dalla società, essendo stati assunti a tal fine, non già le prove offerte dalle parti, ma meri indizi presunti e/o dedotti dal giudice del gravame.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. (ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Al riguardo parte ricorrente deduce che le circostanze assunte come significative dalla Corte di appello - e cioè la permanenza del D.P. sul cantiere per un lasso di tempo tale che non poteva spiegarsi se non con l'esecuzione di un'attività lavorativa, nonché la puntualità delle dichiarazioni dell'attore in sede di interrogatorio - non sono sufficienti a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. con riguardo all'art. 2697 e 2730 cod. civ. (ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Al riguardo parte ricorrente deduce che gli argomenti assunti dalla Corte di appello, per un verso, sono insufficienti ai fini della prova del rapporto dì lavoro,' per altro verso, assegnano valore a sé favorevole alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, senza considerare il valore "confessorio" delle dichiarazioni rese in ospedale dal D.P..
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Al riguardo parte ricorrente lamenta che sia stata erroneamente affermata una responsabilità del datore di lavoro, sebbene il D.P. non avesse fornito, né offerto di provare la pericolosità dell'ambiente di lavoro e la sussistenza del nesso causale tra danno e situazione di pericolo, avendo, anzi, il teste G. riferito che il ponteggio era munito di paratacchi nella parte laterale per evitare cadute.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per non essersi la Corte di appello pronunciata sulle istanze istruttorie non accolte dal Tribunale ma ribadite in appello e, segnatamente, sull' autorizzazione all'acquisizione di documentazione relative al concluso procedimento penale e sulla richiesta di prova per interpello e testimoni.
2. I primi tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per l'evidente connessione, pongono in discussione che l'evento si sia verificato in costanza di attività lavorativa, precondizione della responsabilità del datore e, anzi, il primo motivo profilando, anche, l'assenza di un'espressa indicazione in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio.
2.1. Al riguardo - premesso che l'interpretazione del giudice dì merito circa il contenuto o l'ampiezza della domanda integra un accertamento in fatto, insindacabile in cassazione, salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. 21 giugno 2007 n. 14486) - si osserva che, nella specie, da un lato, la contestazione in ordine all'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio appare meramente labiale e, dall'altro, che la qualificazione della domanda e la conseguente sussunzione della pretesa dedotta in giudizio nell'ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro risultano perfettamente aderenti alle pur scarne enunciazioni in fatto riportate in citazione, come ritrascritte nella decisione impugnata.
Va, poi, evidenziato che parte ricorrente - pur formalmente denunciando l'inversione dell'onere della prova in punto di dimostrazione dell'adempimento contrattuale - non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ. nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. e, cioè, non lamenta che il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, né individua, nella decisione impugnata, le affermazioni che si assumono in contrasto con le norme di diritto enunciate in rubrica. Invero la circostanza, su cui si incentrano le doglianze, secondo cui mancava la prova della dipendenza del sinistro dell'esistenza di un rapporto di lavoro, non significa affatto che la parte debitrice sia stata esentata dal relativo onere, ma, al contrario, che tale onere è stato ritenuto positivamente assolto sia pure in via induttiva, per il tramite di presunzioni semplici. Invero la relativa dimostrazione può anche essere indiretta, e cioè offerta mediante la logica concatenazione di circostanze - quali quelle valorizzate dalla Corte di appello e sopra sintetizzate sub 1. - che, in base al criterio di normalità, assunto a
parametro dì valutazione, consente la prova presuntiva vuoi dell'esistenza del rapporto di lavoro, vuoi, soprattutto, per quanto qui rileva, del verificarsi del danno a causa e in dipendenza delle mansioni affidate alla vittima.
Valga considerare che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che se adeguatamente motivato - come è avvenuto nella specie - sfugge al controllo di legittimità (Cass. 15 dicembre 2006, n. 26935). Invero, ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime dì gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi, di volta in volta, provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso e che quest'ultima non è sindacabile in sede di legittimità purché adeguatamente e congruamente motivata (cfr.Cass. 13 marzo 2009, n. 6181). E ciò per l'ovvia considerazione che un medesimo fatto, in un determinato contesto, può apparire tale da autorizzare una presunzione e in un altro no.
In tale contesto, nella specie, le dichiarazioni rese dal D.P. in sede di interrogatorio non sono state inammissibilmente assunte come prove a favore dello stesso originario attore in ordine ai fatti posti a fondamento delle domande; piuttosto si è valorizzata la puntualità delle circostanze riferite dal danneggiato in ordine al tipo di lavorazioni in corso e in concreto svolte, per desumerne elementi indiziari concorrenti con gli altri assunti dal complesso delle risultanze probatorie, sul rilievo logico che una conoscenza così particolareggiata non potesse provenire da un visitatore "occasionale" del cantiere.
In realtà le assunte violazioni di legge si basano e presuppongono una diversa ricostruzione delle risultanze procedimentali, di cui parte ricorrente si duole, non condividendo la fondatezza della valutazione critica condotta dal giudice di merito; mentre palesemente inammissibile è la censura motivazionale, giacché, al di là del mero riferimento nella rubrica del secondo e del terzo motivo al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., risultano assolutamente inosservati i canoni per la deduzione del vizio, quali elaborati da Sez. unite n. 8053 del 2014.
I motivi all'esame vanno, dunque, rigettati.
4. Relativamente al quarto motivo si osserva che la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'articolo 2087 cod. civ.. Tale responsabilità è esclusa soltanto in caso di dolo o di rischio elettivo del lavoratore, e cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. L'eventuale colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia 
non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare dì aver fatto tutto il possìbile per evitare il danno.
In particolare incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno - a causa dell'attività svolta - l'onere di provarne l'esistenza, al pari della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale tra l'uno e l'altro. Spetta, invece, al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 07 maggio 2015, n. 9209).
Ciò premesso e ribadito che il riferimento all'art. 2087 cod. civ. determina la qualificazione della fattispecie di causa come inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con ogni conseguenza di regime giuridico, anche in relazione al riparto degli oneri di allegazione e prova nei termini su precisati, si osserva che la Corte non si è discostata dai principi sopra indicati, allorché ha rilevato che era fatto pacifico che il lavoratore era caduto dall' impalcatura priva di riparo (circostanza non smentita dal mero "stralcio" della deposizione G., riportato in ricorso e dal riferimento del testimone all'apposizione di paratacchi laterali ai ponteggi).
In realtà il motivo, al pari dei precedenti, pur surrettiziamente prospettando violazione di legge, si esaurisce in valutazioni in fatto, spendendo argomenti non dirimenti rispetto alle plausibili argomentazioni svolte nella decisione impugnata.
5. Relativamente al quinto motivo, è assorbente la considerazione in tema di nova in appello, occorre tenere distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni (come, del resto, è reso palese dalla struttura dell'art. 345 cod. proc. civ., che separatamente disciplina le une dalle altre), con la conseguenza che le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione. (Cass. 27 aprile 2011, n. 9410) . Invero la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (Cass. 14 ottobre 2008, n, 25157).
Nella specie - in disparte il rilievo dell'assenza di specifiche deduzioni in ordine alla decisività della prova - la ricorrente si limita a dedurre di avere riproposto in appello le istanze già dedotte in primo grado, senza allegare, né tantomeno dimostrare di avere tempestivamente articolato tali istanze e di averle reiterate in sede di precisazione conclusioni in primo grado, formulando, poi, uno specifico motivo di gravame, al fine del relativo accoglimento.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 guater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.400,00 (di cui £ 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali; ai sensi dell'art.13 co. 1 guater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma 5 maggio 2016