Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 463.
Costituzione del Gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione del regolamento attuativo nell’ambito industria di cui all’art. 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 “Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto”.
B.U.R. 16 dicembre 2015, n. 64

LA GIUNTA REGIONALE
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano Vinti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 e la normativa attuativa della stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
 

DELIBERA
 

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare la costituzione del Gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione di un regolamento per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’industria, in attuazione all’art. 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 composto da:
- quattro rappresentanti del Servizio Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza - Progettazione ed attuazione della Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria tra cui designare il coordinatore del Gruppo di lavoro;
- un rappresentante del Servizio Politiche di sostegno alle imprese della Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria;
- un rappresentante del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza;
- un rappresentante del Servizio Urbanistica ed espropriazioni;
- un rappresentante del Servizio Affari giuridico-legislativi e istituzionali;
- due rappresentanti per ciascuna delle U.S.L. umbre;
- un rappresentante per ciascun Ordine ingegneri della provincia di Perugia, Ordine ingegneri della provincia di Terni, Ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di Perugia, Ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di Terni, Ordine dei geologi dell’Umbria, Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Terni, Ordine Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Perugia, Ordine Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Terni, Ordine degli agronomi e forestali della Provincia di Perugia e della provincia di Terni;
- tre tecnici designati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- cinque tecnici, di cui uno designato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (CONFINDUSTRIA), uno dalla Associazione delle piccole e medie imprese dell’Umbria (APMI UMBRIA), uno dalla Confederazione nazionale artigianato (CONFARTIGIANATO), uno dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ed uno dal Movimento cooperativo di produzione e lavoro;
- un tecnico rappresentante della Fillea CGIL (federazione italiana lavoratori legno edili e affini);
- un tecnico rappresentante della Filca CISL (federazione italiana lavoratori costruzioni e affini);
- un tecnico rappresentante della Feneal UIL (federazione nazionale lavoratori dell’edilizia industrie affini e del legno);
- un tecnico rappresentante per la Direzione regionale del Lavoro - Umbria;
- un tecnico rappresentante dell’INAIL;
- un tecnico rappresentante della Direzione regionale dell’Umbria dei Vigili del Fuoco;
3. di incaricare il dirigente del Servizio Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza - Progettazione ed attuazione di richiedere agli Enti e Servizi regionali di cui al precedente punto la designazione dei rappresentanti;
4. di rinviare a successivo atto del direttore della Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria la nomina dei componenti del Gruppo di lavoro tecnico su indicazione dei rispettivi Servizi ed Enti di appartenenza e l’individuazione del Coordinatore del Gruppo di lavoro;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
 

La Presidente
MARINI


(su proposta dell’assessore Vinti)


DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Costituzione del Gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione del regolamento attuativo nell’ambito industria di cui all’art. 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 “Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto”.
 

Premesso che:
- la Costituzione italiana all’art. 117 sancisce che sono materie di legislazione concorrente quelle relative a tutela e sicurezza del lavoro;
- la Regione Umbria si è avvalsa delle competenze in materia di sicurezza costituzionalmente assegnate ed ha implementato la promozione di iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei cantieri;
- la legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2004 “Norme per l’attività edilizia” e la successiva legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” costituiscono il quadro normativo entro cui si collocano tali iniziative;
- con proprio atto n. 1284 del 28 ottobre 2011 la Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto su proposta del Gruppo di lavoro all’uopo costituito con D.G.R. 851 del 26 luglio 2011;
- la legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 “Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto” che promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall’alto nello svolgimento di qualsiasi attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai due metri e che si svolgono, in particolare, nell’ambito dell’edilizia, dell’industria, dell’agricoltura e nell’allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici e musicali;
- l’art. 7, comma 2 della suindicata legge prevede che le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle singole attività siano dettate da specifici Regolamenti della Giunta regionale;
Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 5 avente per oggetto “Regolamento di attuazione di cui all’art. 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 (Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto) per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’edilizia”;
Ritenuto quindi, al fine di dare piena attuazione alla legge regionale n. 16/2013, di procedere alla definizione del regolamento attuativo nell’ambito industria con gli stessi sistemi e metodi di lavoro utilizzati per la stesura del regolamento nell’ambito edilizia e precisamente con la nomina di un Gruppo di lavoro tecnico che vedrà coinvolti tutti i soggetti interessati alla materia ed in particolare i rappresentanti della Regione Umbria, delle ASL, degli Ordini e Collegi professionali e da Anci, Ance, Confapi, Confartigianato, CNA, Movimento cooperativo di produzione e lavoro, Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL, Direzioni territoriali del Lavoro, Inail e Vigili del Fuoco e con la partecipazione dei membri ad un calendario di incontri coordinati da un rappresentante del Servizio opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza-progettazione e attuazione;
Ritenuto quindi di procedere alla stesura di un regolamento per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’industria, in attuazione all’art. 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla materia;
Tutto ciò premesso e considerato si propone:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)