Regione Molise
Determinazione del Direttore di Area 19 ottobre 2015, n. 109
Regolamento del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro della Regione Molise (d.lgs. 81/08 -art. 7)
B.U.R. 31 ottobre 2015, n. 35

IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA
 

VISTO Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) adottato in esecuzione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia), in seguito coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
TENUTO CONTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2007 licenziato in esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro". (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008);
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ed in particolare l’art. 4 della suddetta legge che demanda a un D.P.C.M. la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 27 dell’abrogato D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626
VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6/2/2008: “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
CONSIDERATO CHE il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro della Regione Molise ha condiviso il Regolamento allegato (all. A), redatto secondo il dettato di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del suindicato D.P.C.M. con cui viene disciplinata la composizione dei Comitati regionali di coordinamento, e dell’art. 1, comma 4 e all’art. 2, comma 4 in merito alle funzioni dello stesso;
RICORDATO l’art. 117 della Costituzione italiana, che inserisce tra le materie di legislazione concorrente anche quella relativa alla tutela e alla sicurezza del lavoro;
VISTO l’art. 7 del predetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che contempla i Comitati regionali di coordinamento;
RITENUTO di dover adottare l’allegato Regolamento che disciplina le attività del citato Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro della Regione Molise;
 

PRENDE ATTO
 

dell’allegato Regolamento Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro della Regione Molise (all. A)
 

D E T E R M I N A
 

• Le premesse sono parte integrante del presente atto
• di adottare l’allegato Regolamento che disciplina le attività del citato Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro della Regione Molise
 

IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA
AREA TERZA ALBERTA DE LISIO

 

Allegato A

Regolamento del Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 - art. 7)
(D.P.C.M. DEL 21/12/2007)


ART. 1 - ISTITUZIONE

Il Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 7 del Decreto Legislativo 81/08 della Regione Molise è stato istituito -con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 febbraio 2012 n. 27 ai sensi del DCPM 21 dicembre 2007.

 

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 7 del Decreto Legislativo 81/08 (di seguito Comitato).

 

ART. 3 - COMPOSIZIONE

1. Ai sensi del comma 2 - art. 1 - del DPCM del 21/12/2007, il Comitato è presieduto del Presidente della Giunta Regionale o da un assessore da lui delegato.
Inoltre, ai sensi dei commi 2 e 3 del succitato decreto, il Comitato è composto dai rappresentanti delle Istituzioni e Enti come appresso elencate:
Assessorato Regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali;
Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
Assessorato Regionale alle Politiche Agricole e Forestali;
Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute;
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM);
Agenzia Regionale per l'Ambiente del Molise (ARPAM);
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale de] Lavoro del Molise;
Ufficio Sanità Marittima Aerea di frontiera;
Associazione Province Italiane - Molise (U.P.I.-U.P.R.O.M.)
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Direzione Regionale dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
Rappresentanti delle OO.SS (n. 4);
Rappresentanti dei Datori di lavoro (n. 4);
2- I Componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su segnalazione dei rispettivi Enti, Organismi Istituzionali, Associazioni di categoria, che provvederanno ad indicarne anche i membri supplenti
3. E facoltà del Presidente invitare a partecipare ai lavori del Comitato, altri soggetti in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti che hanno sviluppato particolari know how nel campo della sicurezza ed ogni altra figura venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare, cosi come iscritti nell’ordine de! giorno, ovvero la possibilità di costituire gruppi di lavoro specifici, con espressione di parere non vincolante

 

ART. 4 - PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Presso il Comitato regionale di coordinamento è istituito un Ufficio Operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza, che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale. L’ufficio operativo provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, I settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse
ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l’efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati dì prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati, i piani operativi sono attuati da Organismi Provinciali composti da: Rappresentanti dei Servizi prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ASReM, Direzione territoriale del lavoro, INAIL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.

 

ART. 5 - DURATA DEL COMITATO

Il Comitato ha la stessa durata della Giunta Regionale e sarà ricostituito con le modalità previste dal DPCM del 21/12/2007.

 

ART. 6 - FINALITÀ E FUNZIONI

Il Comitato svolge compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dì prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e dalie Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Esso, ai sensi del DPCM del 21/12/2007, svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.

 

ART. 7 - SEDE DEL COMITATO

La sede del Comitato è fissata presso l'Assessorato Regionale ai Lavoro.
Le riunioni possono essere convocate, oltre che presso la sede amministrativa delle suddette Amministrazioni, anche in altra sede diversa dalle rispettive sedi legali.

 

ART. 8 - PERIODICITÀ DELLE SEDUTE

Il Comitato regionale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi, ai sensi del DPCM 21/12/2007.

 

ART. 9 - TERMINI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Il Comitato viene convocato dal Presidente, di norma sette giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza, mediante lettera oppure anche via fax o e-mail presso la sede dello stesso come individuata nell'art. 6 del presente regolamento.
La convocazione è corredata dall1 ordine del giorno della seduta ed eventualmente della documentazione relativa.
Ciascun membro del Comitato, prima che venga effettuata la convocazione, può concordare con il Presidente di inserire all'ordine del giorno specifici argomenti e può proporre la partecipazione di esperti.
Nella lettera di convocazione deve essere prevista anche la data della seconda convocazione.

 

ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento, da comunicare al Presidente e fermo quanto previsto al precedente articolo 3 comma 3.
In prima convocazione le sedute sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei componenti del Comitato.
In seconda convocazione il Comitato può deliberare qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti.
Nel corso della stessa seduta il Presidente, salvo che non vi sia apposita richiesta di un componente, del Comitato, non e obbligato a verificare la sussistenza del quorum.
Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
Allo scopo di acquisire elementi di conoscenza e valutazione delle materie di cui trattasi, alle sedute possono assistere, senza diritto di voto e con funzione consultiva, esperti su proposta dei membri de! Comitato.
Le sedute del Comitato sono aperte dal Presidente. Il Presidente accerta la validità della seduta come indicato dal presente articolo e dichiara quindi aperta la seduta.

 

ART. 11 - DETERMINAZIONI DEL COMITATO

Il Comitato assume le proprie determinazioni a maggioranza e quindi con la metà più uno dei voti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato.
Ogni componente del Comitato ha la facoltà di presentare emendamenti alle proposte di determinazione. Gli emendamenti sono esaminati e votati al termine della discussione generale delle proposte, prima dell'approvazione definitiva del testo.
Le determinazioni così adottate sono comunicate, a cura della Segreteria del Comitato, ai soggetti interessati.

 

ART. 12 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Di ciascuna seduta del Comitato viene redatto apposito verbale da approvarsi nella seduta successiva.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal funzionario verbalizzante della Segreteria del Comitato.
All'inizio di ogni seduta viene data lettura del verbale della riunione precedente per la relativa approvazione.

 

ART. 13 - SEGRETERIA DEL COMITATO

Le funzioni di segreteria, la verbalizzazione delle sedute e la predisposizione della documentazione di supporto alle attività del Comitato sono svolte dagli uffici dell'Assessorato al Lavoro - Ufficio Tutela delle condizioni di lavoro e gestione delle eccedenze dì personale.
Il presente regolamento è approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Può essere modificato su proposta dei due terzi dei componenti il Comitato.
Il presente regolamento dovrà essere adottato con Determina Dirigenziale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Campobasso, 26 giugno 2014

Letto, approvato e sottoscritto