Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 16/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).
B.U.R. 20 febbraio 2015, n. 7

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:
 

SOMMARIO

PREAMBOLO
Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009
Art. 2 - Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009
Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2009
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 79/R/2009
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2009
Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 79/R/2009
Art. 7 - Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 79/R/2009
Art. 8 - Entrata in vigore

 

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 27 novembre 2014;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014;
Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 gennaio 2015;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 2 febbraio 2014, n. 4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 83;
Considerato quanto segue:
1. la Regione Toscana dalla fine del 2006 utilizza per lo svolgimento delle procedure di gara il Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START), che nel tempo è stato diffuso anche tra le stazioni appaltanti del territorio regionale;
2. l’evoluzione della normativa in materia di contratti pubblici, ed in particolare le leggi sulla “spending review” hanno confermato il favore del legislatore statale sia per le modalità aggregate delle gare pubbliche, sia - in alternativa - per le modalità telematiche delle stesse procedure allo scopo di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e concorrenza;
3. in base all’esperienza maturata in questi anni si apportano alcune circoscritte modifiche al d.p.g.r. 79/R/2009 allo scopo di adeguare lo stesso alle esigenze emerse nell’utilizzo del sistema;
4. a seguito al crescente utilizzo del sistema anche da parte delle amministrazioni locali è emersa la necessità di omogeneizzare le modalità di utilizzazione del sistema stesso mediante l’adozione di regole unitarie stabilite dall’amministrazione regionale. Sono pertanto modificate in tal senso alcune disposizioni del d.p.g.r. 79/R/2009;
5. occorre dare immediata esecuzione alle disposizioni del presente regolamento al fine di evitare incertezze in rapporto all’applicazione delle disposizioni del regolamento stesso da parte delle stazioni appaltanti;
Si approva il presente regolamento:

 

Art. 1
Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “e le procedure di affidamento dei contratti esclusi di cui all’articolo 27 dello stesso d.lgs. 163/2006”;
2. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009 è inserita la seguente:
“n bis) registrazione: la procedura con cui l’operatore economico inserisce i propri dati identificativi nel sistema e a seguito della quale vengono associati all’operatore economico i codici di accesso necessari per l’identificazione;”.
3. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“o) identificazione: la procedura che consente l’accesso sicuro al sistema telematico di negoziazione mediante l’utilizzo dei codici di accesso;”
4. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/R2009 è sostituita dalla seguente:
“p) indirizzario: l’elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico di cui all’articolo 5;”.

 

Art. 2
Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009 le parole “sistemi delle singole amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “sistemi da parte delle amministrazioni”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009 la parola “singole” è soppressa.
3. Il comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009 è abrogato.

 

Art. 3
Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2009 le parole “dalle amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del dirigente responsabile della struttura competente in materia”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2009 è abrogato.

 

Art. 4
Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
Sottoscrizione dei documenti elettronici, comunicazioni e riferibilità delle attività (articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Le offerte, le dichiarazioni, gli atti ed i documenti di gara sono presentati dai concorrenti di norma con modalità telematica attraverso il sistema START e, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Nel contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario, per la determinazione e l’esecuzione della prestazione può essere fatto rinvio alla documentazione telematica originale conservata sul sistema.
2. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti sono tenuti a utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro della documentazione di gara.
3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni telematiche di documenti fra il concorrente e l’amministrazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
4. Le comunicazioni agli utenti avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse in una apposita sezione del sistema all’interno dell’area ad accesso riservato, con le modalità definite nelle norme tecniche di funzionamento di cui all’articolo 8. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto. L’amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
5. Le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 5 del d.lgs. 163/2006 sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente.
6. Le comunicazioni e le operazioni effettuate nell’ambito delle procedure di gara con modalità telematica sono riferibili all’utente sulla base della procedura di identificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o) e si intendono compiute nell’orario e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il sistema telematico garantisce la completa tracciabilità delle comunicazioni e delle operazioni effettuate.”.

 

Art. 5
Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. L’articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
Accesso al sistema (art. 47 l.r. 38/2007)

1. L’accesso all’area riservata del sistema è consentita solamente a seguito della procedura di identificazione.”.

 

Art. 6
Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Indirizzario (art. 47 l.r. 38/2007)

1. L’indirizzario è costituito dall’elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico e consente di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara svolte tramite il sistema telematico START per l’affidamento di forniture, servizi e lavori.
2. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni, promuove la realizzazione nel sistema START di un indirizzario unico regionale attraverso la definizione unitaria delle categorie merceologiche.
3. Agli operatori economici registrati nel sistema, che hanno indicato le categorie merceologiche di proprio interesse, il sistema telematico invia una segnalazione in occasione dell’avvio di nuove procedure, mediante bando o avviso, per le medesime categorie.”.

 

Art. 7
Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 18 le parole “20.000 euro” sono sostituire dalle seguenti: “40.000 euro”.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
 

ROSSI

Firenze, 16 febbraio 2015