PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 20 febbraio, presso la Prefettura di Mantova, gli Enti Promotori e le Stazioni Appaltanti indicati in calce promuovono e sottoscrivono il presente protocollo;
 

VISTI
 

la Direttiva del Ministero dell’Interno 23 giugno 2010 “controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, che ha individuato le linee di indirizzo per svolgere un proficuo controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo della realizzazione delle opere pubbliche;
il Protocollo d’Intesa 7 luglio 2011 per la predisposizione di controlli antimafia preventivi promosso dalla Prefettura di Mantova e sottoscritto dalla Provincia di Mantova, dai Comuni mantovani, da ASL Mantova, da AIPO e dalla CCIAA di Mantova, riguardante appalti di opere pubbliche di valore superiore a 1.500.000 euro;
l’Avviso Comune per la promozione di una cultura della legalità in chiave di contrasto della criminalità organizzata di Confindustria Lombardia e di Cgil, Cisl e Uil Lombardia dell’11 aprile 2012;
il documento congiunto di Confindustria di Mantova e Cgil, Cisl e Uil di Mantova del 2 luglio 2012, in cui le parti convengono di definire un protocollo provinciale per la legalità e sicurezza nell’esecuzione degli appalti dei lavori di ricostruzione post sisma;
l’atto di indirizzo in materia di tutela delle condizioni di appalto pubblici e privati posti in essere da Enti ed Aziende nell’ambito della Provincia di Mantova, sottoscritto il 9 luglio 2012;
la comunicazione della Commissione UE 394/2008 “Uno small business act per l’Europa” e i provvedimenti che ne richiamano i principi nella disciplina statale degli appalti pubblici quali la legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” articolo 13 riguardante il coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, e la legge 7 agosto 2012, n. 135 art. 1 comma 2 che sancisce che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese;
la legge 1 agosto 2012 n. 122 e s.m.i. “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” con cui - all’articolo 5 bis – vengono istituiti, presso le Prefetture delle province interessate alla ricostruzione, elenchi (white list) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori individuati dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 23 giugno 2010 sopra richiamata;
le “Linee Guida antimafia” adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 4, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla citata legge 1° agosto 2012, n. 122, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.262 del 9 novembre 2012, nonché le successive integrazioni delle linee guida suddette, pubblicate nelle Gazzette Ufficiali del 21 gennaio 2013 e 29 aprile 2013, che prevedono forme di prevenzione rafforzata delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle località interessate dagli eventi calamitosi, estese alle fasi di avvio lavori, di affidamento e di cantierizzazione delle opere, a carico dei diversi soggetti a vario titolo competenti;
la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che, oltre a confermare l’istituzione, presso ogni Prefettura, di elenchi (white list) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, precisa - all’art. 1 comma 17 - che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 

CONSIDERATO CHE
 

È volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, particolarmente in relazione alle opere che saranno poste in essere per la ricostruzione post-sisma sul territorio mantovano;
L’attuazione dei principi di tutela della legalità e della sicurezza sul lavoro è da perseguire sia in fase di selezione dell’impresa esecutrice sia in fase di successiva esecuzione del contratto, anche al fine di combattere effetti distorsivi della concorrenza, favorendo la selezione del mercato verso imprese regolari;
È volontà comune delle parti firmatarie di addivenire ad un unico documento organico, che delinei procedure finalizzate a rendere efficace il controllo sulla idoneità tecnica delle imprese che assumono ed eseguono i lavori, nella consapevolezza che la capacità e la serietà dell’esecutore sono il presupposto necessario per attuare adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;
 

RIAFFERMATA
 

la necessità che il contrasto al fenomeno del lavoro irregolare, delle infiltrazioni mafiose e il rispetto della disciplina legislativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia attuato anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo di legalità;
l’opportunità di un sistema integrato di scambio informativo tra le Pubbliche Istituzioni deputate ad attività di verifica e controllo, le Amministrazioni Pubbliche firmatarie e le Parti Sociali, in particolare con l’ausilio degli organismi paritetici;

 

CONVENGONO

Art. 1 - Appalti di opere pubbliche

1. Le parti firmatarie si impegnano a sensibilizzare tutti i Comuni del territorio, e in particolare quelli danneggiati dagli eventi sismici e interessati ai lavori di ricostruzione, in ordine:
a) ai contenuti dell’atto di indirizzo sottoscritto il 9 luglio 2012, quali linee guida per la stipula di appalti pubblici e privati, con particolare riferimento alla preferenza - qualora compatibile con la natura dei lavori - per la gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del massimo ribasso;
b) all’esigenza, nel caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso, di adottare, ove consentito dalla legge, i meccanismi automatici di esclusione delle offerte anomale;
c) all’opportunità che nei bandi di gara vengano definite modalità di individuazione della migliore offerta non discriminatorie o penalizzanti per le piccole e medie imprese, in coerenza con le previsioni dell’art. 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” e dell’art. 1 comma 2 della legge 7 agosto 2012 n. 135;
d) all’opportunità di compiere serie ed efficaci verifiche sulle imprese indicate affidatane dei lavori, sulla base di quanto previsto dall’art. 90 comma 9 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro);
e) all’opportunità che, nell’azione di controllo, le amministrazioni comunali si avvalgano dei dati in possesso della Cassa Edile, recependo nei propri regolamenti urbanistici l’impegno a rilasciare i titoli abilitativi subordinatamente al controllo dell’idoneità dell’impresa affidataria, coniugando in questo modo l’efficacia e la terzietà del controllo con la semplificazione degli adempimenti amministrativi.
2. Al fine di agevolare la stipula di appalti come convenuto in premessa, le Stazioni Appaltanti nelle relative gare o affidamenti includeranno le seguenti clausole:
a) clausola di esclusione delle imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta obbligatoriamente inviata dalle stazioni appaltanti -avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall’Azienda Sanitaria Locale- pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali: gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie; utilizzo e sfruttamento manodopera straniera clandestina; impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali;
a tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994; art. 16 della L. n. 689/1981; art. 162 bis del cod. pen.);
b) clausola con previsione dell’obbligo, a carico dell’appaltatore, di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riferimento ai subcontratti non rientranti nell’ambito di applicazione del comma 12 dell’art. 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e relativi ai settori di seguito indicati, nonché agli ulteriori settori eventualmente individuati, con ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione :
• trasporto di materiali a discarica conto terzi;
• trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• noli a caldo
• autotrasporto conto terzi;
• guardiania dei cantieri;
c) clausola che impegna l’impresa ad effettuare, ai fini della valutazione di congruità, la denuncia per cantiere, da inserire subordinatamente all’implementazione del sistema informatico regionale Edilconnect e all’introduzione generalizzata, per tutti gli organismi bilaterali del settore edile, della valutazione di congruità stessa, come elemento imprescindibile ai fini del rilascio del DURC.
3. Al fine di migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori e della legalità, le Stazioni Appaltanti dovranno, nel caso in cui ricorrano al criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuire un peso non inferiore al 20% del punteggio complessivamente attribuito all’offerta tecnica all’insieme dei seguenti elementi
- alle proposte migliorative ai fini della sicurezza di cantiere;
- alla disponibilità di personale e attrezzature specializzati in relazione alle caratteristiche dei lavori da affidare;
- al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature;
definendo nei bandi di gara apposite griglie in coerenza con gli elementi sopraindicati.
4. I bandi di gara dovranno specificare che il contratto di lavoro di riferimento economico e normativo, per i lavoratori operanti nelle costruzioni, appartenenti alle imprese a vario titolo impegnate nell’esecuzione dei lavori previsti in contratto (appaltatrice, subappaltatrice o subcontraente) è il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini.
5. Le Stazioni Appaltanti si impegnano, nel rispetto delle leggi finanziarie vigenti, a mettere in atto tutte le azioni per l’osservanza dei termini di pagamento, che in ogni caso dovranno essere conformi al D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192, affinché le imprese esecutrici non siano gravate dagli oneri di eventuali ritardi di pagamento.
6. Le Amministrazioni Pubbliche si impegnano ad estendere il presente Protocollo d’Intesa alle società controllate e partecipate in misura maggioritaria.
7. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicheranno il D.L. n. 74/2012, convertito dalla legge n. 122/2012, ed il D.Lgs. n. 159/2011.

 

Art. 2 - Appalti privati e assegnazioni

1. I principi di cui al presente protocollo dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, anche agli appalti privati sovvenzionati da contributi pubblici post sisma, in nome dell’esigenza di presidiare la sicurezza e la legalità sul territorio, a prescindere dalla natura giuridica del committente, e di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche destinate ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
2. Per favorire una maggiore qualificazione del settore edile nella provincia di Mantova, le parti firmatarie si impegnano, attraverso azioni congiunte con i Comuni, a farsi promotrici di una corretta informazione dei committenti privati rispetto alle loro responsabilità ed ai doveri in tema di salute, sicurezza e legalità nei cantieri temporanei e mobili.
3. Le imprese esecutrici così individuate, per gli appalti privati sovvenzionati da contributi pubblici post sisma, dovranno avvalersi, nei settori indicati al precedente articolo 1 comma 2 lettera b) del presente Protocollo, esclusivamente di imprese subcontraenti iscritte nelle White List istituite presso le Prefetture.

 

Art. 3 - Sicurezza e regolarità nell’esecuzione dei lavori

1. Le Stazioni Appaltanti assicurano il costante monitoraggio del cantiere oggetto dell’appalto attraverso le figure professionali a ciò preposte, secondo la normativa vigente, che redigono appositi verbali di controllo durante l’esecuzione dei lavori.
2. Anche a tal fine, i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati, in modo visibile o immediatamente esigibile, di dispositivi di riconoscimento. Le modalità di riconoscimento, definite secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla pericolosità dei lavori, dovranno essere esplicitate negli atti di progetto.
3. Al fine di evitare fenomeni di "caporalato" e facilitare la regolarità nei rapporti di lavoro si conviene che le modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati saranno il bonifico bancario o altre forme che consentano comunque la "tracciabilità" del pagamento stesso.
4. Per le imprese inquadrate nel settore edile, l’iscrizione alla Cassa Operai Edili della provincia di Mantova del personale operaio dovrà avvenire a partire dal primo giorno di lavoro, a prescindere dalla durata del cantiere, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell’applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

 

Art. 4 - Qualificazione delle imprese edili

1. Le parti firmatarie, partendo dal presupposto che l’idoneità tecnico-professionale dell’esecutore dei lavori rappresenta un elemento determinante ai fini di un’efficace azione preventiva in materia di salute e sicurezza del lavoro, riconoscono la centralità della Cassa Operai Edili di Mantova in quanto Ente Paritetico cui già è demandato l’accertamento della regolarità contributiva delle imprese edili.

 

Art. 5 - Collaborazione degli Enti Paritetici

1. Durante l’esecuzione delle opere affidate, effettuate per conto delle Amministrazioni firmatarie, gli Enti Paritetici della provincia di Mantova, Cassa Edile, CPT e Scuola Edile metteranno a disposizione delle parti che sottoscrivono il presente Protocollo , oltre che delle imprese iscritte e dei relativi lavoratori, le risultanze delle proprie competenze per le problematiche relative alla regolarità nelle assunzioni dei prestatori di lavoro, per il pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, del contratto integrativo provinciale di settore e per le problematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Alle imprese nelle quali non si è provveduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà assicurata la designazione e presenza di rappresentanti territoriali (RLST) anche con lo specifico compito di favorire l’informazione sui rischi esistenti nelle varie fasi di esecuzione dei lavori.
3. Le parti prendono atto che, ove possibile, con riferimento ai processi formativi previsti dal presente Protocollo, sarà riconosciuto il ruolo operativo della bilateralità promanante dalle parti sociali firmatarie. Per le imprese presenti nei cantieri che non svolgono attività edile, in larga parte del comparto artigiano, si riconosce il coinvolgimento della bilateralità artigiana promanante dalle forme definite in sede di contrattazione collettiva.

 

Art. 6 - Informazioni alla Cassa Edile

1. Le Amministrazioni Pubbliche firmatarie, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere ai cantieri, provvederanno, a cura del Responsabile del Procedimento, a trasmettere tempestivamente alla Cassa operai Edili di Mantova i riferimenti delle notifiche preliminari e dei relativi aggiornamenti dei subappalti e delle forniture in opera riconosciuti.
2. Regione Lombardia consentirà alla Cassa Operai Edili di Mantova un accesso massivo alle notifiche preliminari telematiche, essendo soggetto già autorizzato alla visibilità del dato.

 

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ferma restando l’applicazione di eventuali diverse modalità di monitoraggio finanziario prevedibili per legge, alle opere oggetto del presente protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità finanziaria secondo le disposizioni delle normative vigenti.

 

Art. 8 - Verifica dell’applicazione

1. Le Amministrazioni Pubbliche firmatarie -ognuna per la parte di sua competenza - e le Parti Sociali istituiscono un "Tavolo Paritetico Permanente" (TPP) presso la Prefettura.
Le parti firmatarie, concordano di verificare la puntuale applicazione dell’accordo - che ha durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione- e le eventuali variazioni che si rendessero opportune attraverso il TPP, che si riunirà di norma a cadenza quadrimestrale o, dietro richiesta motivata di una delle parti, per il tempestivo esame di questioni che dovessero insorgere.

Letto e sottoscritto a Mantova il 20 febbraio 2014
 

il Prefetto di Mantova
per la Regione Lombardia Sede Territoriale di Mantova
per la Provincia di Mantova
per il Comune di Mantova
per l’ANCI Lombardia MILANO
per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova
per la Direzione Territoriale del Lavoro di Mantova
per l’A.I.PO
per l’Azienda Sanitaria Locale di Mantova
per Confindustria Mantova
per l’ANCE Mantova
per la CGIL Mantova
per la FILLEA-CGIL Mantova
per la CISL Mantova
per la FILCA-CISL Mantova
per la UIL Mantova
per la FENEAL-UIL Mantova
per l’ALER Mantova 
per la Cassa Operai Edili di Mantova
per la Scuola Provinciale Apprendisti Edili Mantova
per il Comitato Paritetico Prevenzione Infortuni in Edilizia nella provincia di Mantova per la CNA Mantova
per l’Unione Artigiani provincia di Mantova
per Casartigiani Mantova
per Confcooperative Mantova
per il Consorzio di Bonifica Garda Chiese
per il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio per il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po per il Consorzio del Mincio di 2°grado


Fonte: ssai.interno.it