Protocollo di Intesa
“Per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti pubblici”.
Empoli, 18 ottobre 2007 


 

L’anno 2007, il giorno diciotto (18) del mese di ottobre presso la sede del Circondario Empolese Valdelsa, alla presenza del Prefetto di Firenze
La Prefettura di Firenze
Il Circondario Empolese Valdelsa
La Direzione provinciale del Lavoro di Firenze
L’Azienda Sanitaria 11
I Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montatone, Montelupo Fiorentino Montespertoli e Vinci
Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL
 

CONCORDANDO
 

- sulla priorità e necessità di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e di garantire il rispetto della disciplina legislativa in ordine ai trattamenti economici e normativi dei rapporti di lavoro, alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro;
- sulla centralità della cultura della sicurezza, che trova nel D.lgs n° 626/94 formale riconoscimento normativo e valido strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che va promossa a tutti i livelli individuando gli elementi che ne impediscono la totale affermazione negli ambienti di lavoro, riducendone , talora , l’applicazione all’adozione di strumenti di natura meramente burocratica e formale con scarsi controlli sull’effettivo raggiungimento delle finalità previste;
- sull’esigenza di perseguire l’obiettivo di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche con un progressivo rafforzamento dell’efficacia delle azioni di prevenzione e controllo nel settore dei cantieri pubblici (e privati);
 

VISTA


- la legislazione relativa agli appalti per la realizzazione di opere ed in particolare:
• Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice degli appalti)
• Art. 18 della Legge 55/1990 e successive modifiche;
• Art. 10 del D.P.R. 252/1998;
• Art. 2 della Legge 266/2002;
• Art. 86 del D.Lgs. 276/2003;
• la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, n. 6 del 27 febbraio 2003;
• Avviso comune siglato al tavolo del Ministero del Lavoro dal Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, il 16.12.2003;
• Convenzione per l’obbligatorietà del Documento Unico di Regolarità Contributiva, siglato dalle parti sociali con INPS e INAIL il 15.04.2004;
• Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
• D.Lgs. 494/96, recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al DPR 222/03;
• Circolare ministeriale 129 del 21/04/00, relativa al C.C.N.L. del 26 maggio 1999;
• D.P.R. 34/00 che prevede l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
• Legge regionale 8/00, relativa al monitoraggio e alle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili;
• Protocollo d’intesa del 20.10.1997 tra Regione Toscana, associazioni regionali degli enti locali e parti sociali, concernente lo sviluppo e la diffusione delle iniziative per la trasparenza negli appalti e per la lotta al lavoro nero e le successivea integrazioni approvate con delibere della Giunta regionale n. 1088 dell’8.10. 2001 e n. 2 del 7.1 2002;
• Commi 909, 910, 911 della Legge Finanziaria 2007;
• Legge regionale 1/2005;
• Legge regionale sugli appalti pubblici n. 38/2007;
 

CONSIDERATO NECESSARIO


Promuovere azioni positive ed adottare intese dirette a:
- consentire condizioni efficaci e snelle di verifica della regolarità della sicurezza e della qualità del lavoro e delle prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti pubblici;
- determinare condizioni ambientali positive, a partire dalle stesse prassi seguite dai pubblici uffici, per la diffusione della regolarità e della qualità del lavoro, attivando procedure e azioni utili alla prevenzione ed al controllo sulle prestazioni negli appalti pubblici;
- rafforzare i processi di concertazione e condivisione interistituzionale come strumento e prassi di governance sociale del territorio circondariale;


STABILISCONO


Di dare luogo al seguente protocollo di intesa, articolato come segue:
 

Parte Prima - Sistema Informativo

Art. 1 - Concertazione
I Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ritengono:
1.1 che il tavolo della “concertazione preventiva” con le imprese aggiudicatane degli appalti e le OO.SS. debba essere l’occasione sia per garantire ogni possibile scambio di informazione sulla conduzione dei cantieri edili, sia per privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della sicurezza dei lavoratori;
1.2 che la concertazione preventiva dovrà favorire la sottoscrizione di un accordo sindacale con la/le imprese che si aggiudicheranno la realizzazione delle opere e che, a tale proposito, le committenze pubbliche firmatarie si impegnano a convocare un’apposita riunione fra le parti.
Tale confronto, che avverrà con la/le imprese che si aggiudicheranno la realizzazione delle opere, avrà per temi: l’organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (comprese eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell’arco della settimana, i riposi, le ferie, e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali, così come la formazione e la sicurezza;
1.3 che le condizioni stabilite nell’accordo devono essere estese a tutti dipendenti di qualunque azienda si trovi ad operare nell’opera appaltata;
1.4 (Grandi opere - sopra soglia comunitaria) che le C.C.P.P. firmatarie del presente accordo si impegnano a convocare un apposito incontro con le imprese aggiudicatarie e i sottoscrittori del presente accordo per tutte quelle opere di rilevanza per il Circondario Empolese Valdelsa, entro poche settimane dall’aggiudicazione della gara, per proporre la firma di un accordo che oltre alle tematiche del punto successivo proponga l’istituzione di un Gruppo Tecnico di Coordinamento per la sicurezza formato dal rappresentante per la Committenza, Dipartimento della prevenzione, Coordinatore per la sicurezza, Direttore Tecnico del Cantiere e O.O.S.S. territoriali, col compito di verificare l’applicazione dell’accordo, di promuovere la formazione permanente sulle questioni della sicurezza e del monitoraggio del fenomeno infortunistico con incontri e sopralluoghi, con cadenza da decidere nell’accordo.

Art. 2 - Informazione
2.1 - I Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e il Circondario concordano di estendere la notifica preliminare di cui all’art. 11 del D.Leg.vo 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni a tutti i lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000, indipendentemente da quale sia il rapporto uomini - giorno riferito al lavoro. Tale notifica sarà trasmessa, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara, oltre che all’Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti, anche alle OO.SS. firmatarie del presente protocollo ed alla Cassa Edile di Firenze e/o alla Cassa Edile Regionale Toscana, secondo lo schema che si allega al presente accordo, sotto la lettera A).

 

Parte Seconda - Salute e Sicurezza

Art. 3 - Formazione Addetti
3.1 I Comuni del Circondario e il Circondario, gli altri Enti firmatari e le OO.SS. ritengono fondamentale l’applicazione delle norme contenute nel D.lgs 626/94. L’impresa affidataria è pertanto impegnata per un programma di formazione e informazione agli addetti, di predisposizione, attuazione e controllo del piano della sicurezza e dei contenuti, fatti salvi gli obblighi di legge dei decreti citati in premessa, da svolgere in collaborazione con la Scuole Edile di Firenze e/o il Comitato paritetico della Toscana, allo scopo di favorire l’attività di formazione.
3.2 I Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, si impegnano a far stipulare alla/alle imprese che si aggiudicheranno la realizzazione delle opere uno specifico rapporto convenzionale con la scuola edile di Firenze e/o con il Comitato tecnico paritetico della Toscana, da attivarsi da parte dell’impresa affidataria dei lavori, a proprie spese, al fine di assicurare, per tutta la durata dei cantieri, una “formazione permanente” sui medesimi, con l’ eventuale presenza periodica di un “tutor di cantiere”, con le funzioni di affiancamento ed assistenza formativa alle maestranze che operano all’interno dei programmi costruttivi delle singole opere edili.
3.3 I Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e il Circondario si impegnano a promuovere incontri periodici con le figure aziendali delle imprese operanti in cantiere preposte al controllo ed alla progettazione della sicurezza, i Responsabili dei lavoratori della Sicurezza (RLS), le OO.SS. e l’ Unità responsabile per la sicurezza della ASL 11, al fine di monitorare, analizzare e contribuire alla risoluzione delle problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le fasi produttive.
Tali incontri non si sostituiscono alle riunioni di coordinamento con le Imprese, che il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori deve organizzare per svolgere le sue funzioni.

Art. 4 - Sicurezza Cantieri
4.1 I Comuni del Circondario e il Circondario garantiscono che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al D.lgs 494/96 e richiederanno al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e/o al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, una particolare attenzione ai contenuti ed alle articolazioni degli stessi piani di sicurezza. In particolare, i Comuni, tramite i Coordinatori per la sicurezza, opereranno affinché:
a) il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza collegati, previsti da D.lgs 494/96, siano redatti seguendo i criteri indicati dal DPR 222/03 sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Copia dei piani operativi dovrà essere consegnata al Coordinatore in fase di esecuzione, prima dell’inizio dei relativi lavori;
b) venga inserito nel disciplinare d’incarico del Direttore dei Lavori, responsabile dell’Ufficio della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’obbligo di contattare l’Unità Funzionale competente dell’ASL di Empoli, prima dell’inizio dei lavori e di ogni fase critica di cantiere;
c) vengano raccolte e conservate le seguenti informazioni relative ai cantieri:
1) nominativi delle ditte con organico impegnato nel cantiere per fase lavorativa;
2) ore lavorate in cantiere per ogni ditta;
3) nominativi delle figure della prevenzione aziendale (RLS, RSSP, Medico competente);
4) infortuni accaduti nel cantiere con relazione integrativa;
5) copia del piano di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza;
6) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizione del coordinatore;
7) schede contenenti le informazioni essenziali per ogni azienda impegnata nei cantieri;
8) relazione annuale d’azienda, sul programma di accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori, redatta dai medici competenti;
d) sia sempre garantita in cantiere la presenza di un numero congruo di addetti incaricati della attuazione delle misure di emergenza e dei provvedimenti in materia di pronto soccorso;
e) l’impresa aggiudicataria dell’appalto si impegni a promuovere il coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di tutte le ditte presenti in cantiere;
f) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) delle imprese siano
messi a conoscenza, da parte dei propri datori di lavoro, del PSC e del POS, nelle fasi dove sono chiamati ad intervenire, prima dell’inizio dei relativi lavori. Durante le riunioni di coordinamento dovranno essere presenti anche i rappresentanti dei lavoratori o l’eventuale rappresentante del coordinamento dei RLS;
g) tutti i lavoratori impegnati nel cantiere debbano essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica, rilasciato dal medico competente della sua impresa. Ogni lavoratore assunto dovrà essere sottoposto sia a visita medica preventiva, (prima di essere avviato al lavoro), sia a successivi controlli sanitari, con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali ai quali è esposto. Un medico del dipartimento della prevenzione competente per il territorio svolgerà azione di promozione perché sia attivato il coordinamento dei medici competenti delle varie imprese.

Art. 5 - Ruolo del servizio di tutela della salute nei luoghi di lavoro della ASL 11
5.1 I Comuni del Circondario e il Circondario promuoveranno un rapporto con le strutture dell’Azienda sanitaria 11, fermo restando il suo compito di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, compreso il controllo delle modalità formative e quanto previsto dalla Legge 03.08.2007 n. 123, affinché le stesse forniscano assistenza ed informazione alle imprese, ai lavoratori ed a tutti i soggetti impegnati nel cantiere.

Art. 6 - Accoglienza lavoratori
6.1 I Comuni del Circondario e il Circondario si impegnano a garantire, ove fosse necessario, che i lavoratori “in trasferta” e/o non residenti dipendenti di tutte le imprese, a vario titolo operanti nel cantiere, abbiano idonee “sedi alloggiative” e relative mense di cantiere. A tal fine le imprese interessate dovranno fornire apposite “autocertificazioni” alle stazioni appaltanti. Dette strutture dovranno osservare le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; in ogni caso le imprese dovranno comunicare al Committente il domicilio dei dipendenti fuori sede, ove non siano provviste di campi base.

 

Parte Terza - Legalità e Trasparenza

Art. 7 - Prevenzione infiltrazione criminalità organizzata
7.1 Al fine di prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque parte dell’esecuzione dell’opera, i Comuni del Circondario e il Circondario si impegnano:
• a trasmettere alla Prefettura di Firenze, prima della conclusione della gara, i nominativi e le generalità delle imprese che hanno partecipato alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
• ad inviare alla stessa, sulla base di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 118 del D.Leg.vo n. 163/2006 e successive modificazioni, rispetto alle informazioni cui è obbligato l’appaltatore nei confronti del committente, “per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura”;
• a curare, in qualità di committente, la puntuale applicazione di quanto previsto dai commi 3 e 6 dell’art. 118 del D.Leg.vo n. 163/2006;
• ad inserire nel bando di gara e nel capitolato di appalto ed in sede di stipula del relativo contratto una “clausola risolutiva espressa” con la quale si stabilisce l’automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale, oltre che nelle ipotesi già contemplate, pure nei casi in cui, dagli accertamenti svolti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle società e nelle imprese interessate;
• a prevedere, qualora ricorrano i medesimi presupposti, la revoca dell’autorizzazione al sub-contratto o al sub-affidamento;
• a curare la puntuale applicazione della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 6 del 27 febbraio 2003, con particolare riguardo all’indicazione secondo cui, qualora ci si avvalga più volte di un identico “nolo a caldo” nell’ambito dello stesso appalto e tale circostanza non sia giustificata da fatti oggettivamente verificabili, la stazione appaltante potrà richiedere all’aggiudicatario di fornire adeguate motivazioni, accompagnate - se del caso - dalla produzione degli opportuni
atti a corredo o dalla redazione di nuovi elaborati a modifica ed integrazione di quelli già esistenti in precedenza;
• ad inviare, in caso di acquisizione, alla Prefettura di Firenze copia della predetta documentazione;
• a valutare ai fini dell’applicazione del descritto sistema sanzionatorio anche le “informazioni atipiche” di cui al comma 9 dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998;
• a richiedere l’assunzione degli stessi impegni ad eventuali concessionari o contraenti generali, nonché agli affidatari diretti ed indiretti di questi ultimi.

Art. 8 - Normativa Contrattuale
8.1 Le parti precisano che il contratto di lavoro economico e normativo per i lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere civili, chiamati in qualsiasi forma di dipendenza dall’impresa (impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici, impresa con contratti di sub-affidamento) sarà quello collettivo nazionale per i lavoratori imprese edili ed affini. Per le parti dell’opera che non riguardino i lavori civili, i contratti applicati ai dipendenti delle imprese realizzatrici dovranno essere i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori di appartenenza dell’azienda.
8.2 Si precisa che le imprese impegnate nella realizzazione delle opere appaltate dai Comuni del Circondario dovranno aprire la propria posizione presso la Cassa Edile della Provincia di Firenze o in alternativa presso la Cassa Edile regionale della Toscana.
8.3 Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o di altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:
a- estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale) con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere;
b- registro delle presenze debitamente vidimato INAIL;
c- fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
d - copia delle denuncie e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
e- estremi del CCNL e del contratto Integrativo Provinciale applicato ai dipendenti;
f- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
g - copia dei contratti stipulati a qualsiasi titolo per la realizzazione delle opere.
8.4 Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o di altro incaricato, l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. In caso di accertata irregolarità si dovrà provvedere alla segnalazione al committente, attuando quanto previsto dal D.lgs 494/96.

Art. 9 - Rilevazione dei lavoratori occupati e tessera di riconoscimento
Tutte le imprese che a vario titolo sono presenti in cantiere dovranno comunicare al Committente, il giorno precedente l’inizio del lavoro, il nominativo del lavoratore assunto, al quale verrà rilasciato un badget completo di foto e dati anagrafici, oltre ai dati identificativi dell’azienda di appartenenza che garantisca un riscontro immediato sulle presenze effettive nel cantiere al momento del controllo.

Art. 10 - Cartellonistica
I Comuni, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere, così come previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, cureranno che sia aggiornata la pubblicazione del cartello recante le generalità ed i nominativi delle imprese presenti all’interno dell’opera, compreso il numero di iscrizione alla cassa Edile della Provincia di Firenze.

Art. 11 - Regolarità contributiva
11.1 Le parti firmatarie del presente protocollo convengono sull’opportunità di prevedere interventi mirati alla repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali in tema di contributi.
11.2 I Comuni del Circondario Empolese Valdelsa utilizzano il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) come sistema di certificazione per tutti i lavori di propria competenza.
11.3 Nei bandi di gara dovrà essere richiesto, a pena di esclusione, l’obbligo da parte della ditta aggiudicataria dell’iscrizione Inps, Inail e Cassa Edile di Firenze o Cassa Edile Regionale Toscana, nel caso di aziende applicanti il contratto edile; negli altri casi, solo INPS e Inail. Gli stessi dati dovranno essere comunicati successivamente anche da parte di ogni impresa subappaltatrice e la relativa prescrizione dovrà essere inserita nei capitolati.
11.4 Si precisa inoltre che le imprese impegnate nelle opere promosse dai Comuni del Circondario e dal Circondario stesso dovranno aprire la propria posizione presso l’Ente Cassa Edile della Provincia di Firenze o, in alternativa, presso la Cassa Edile Regionale Toscana.

Art. 12 - Clausola risolutiva
Con le imprese aggiudicatarie verrà stipulato un contratto di appalto che, oltre a contenere gli impegni e gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere la clausola di risoluzione del contratto in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla cassa Edile della Provincia di Firenze o alla CERT (Cassa Edile regionale Toscana) e di gravi o ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza; prima della stipula del contratto ogni impresa dovrà dimostrare di avere preso conoscenza del Piano della Sicurezza e coordinamento (PSC) e dichiarare la correlazione con il piano operativo (POS). Il POS dovrà contenere inoltre le modalità di formazione dei lavoratori. Il controllo sulle modalità formative dovrà essere espletato dal Coordinatore della sicurezza.

Art. 13 - Comitato per la sicurezza
Per ogni lavoro appaltato dai Comuni del Circondario e il Circondario di importo superiore ad euro 800.000, ai fini del monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza, sarà costituito un “comitato per la sicurezza” del quale faranno parte:
- il responsabile dei lavori;
- il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione;
- un rappresentante per ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere;
- un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di ciascuna impresa
presenti nel cantiere, o in mancanza, un rappresentante territoriale.

Art. 14 - Tavolo paritetico permanente
14.1 I soggetti firmatari istituiscono “il tavolo paritetico permanente” (TPP) per la verifica del presente accordo, che si riunirà con cadenza semestrale o dietro richiesta di uno dei soggetti componenti.
Agli incontri partecipano, oltre agli enti aderenti, istituzioni ed imprese eventualmente invitate.
14.2 In fase di realizzazione dell’opera si conviene che le OO.SS. di categoria e la stazione appaltante si incontrino, con cadenza da definirsi in rapporto all’entità ed alla durata dell’opera, per attivare un confronto sulle seguenti materie:
- salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione di opere, ivi comprese le percentuali infortunistiche e le eventuali modifiche apportate ai piani di sicurezza;
- regolarità contributiva e contrattuale delle imprese impegnate nella realizzazione dell’opera;
- stato di avanzamento lavori e eventuali modifiche progettuali che incidano sull’andamento, la struttura e la progettazione della sicurezza dei processi produttivi;
- livelli occupazionali, programmazioni eventuali altre opere e relativa mobilità di personale;
- attivazione da parte dell’impresa aggiudicataria, in corso d’opera, di sub-appalti e sub-contratti per la realizzazione di parte dell’opera.

Art. 15 - Dichiarazione Finale
15.1 Il contenuto di questo Protocollo si applica integralmente agli appalti di lavori pubblici promossi dai Comuni del Circondario e dal Circondario di importo pari o superiore a euro 800.000 e secondo le seguenti specificazione per gli altri: Appalti di importi inferiori a 800.000 euro non trovano applicazione i punti 1, 3.2, 7 e 14.
15.2 l contenuto del presente protocollo rappresenta comunque, a prescindere dall’importo, un punto di riferimento al quale rifarsi.
15.3 Le informazioni contenute nella scheda allegato A) dovranno invece essere comunicate per tutti gli appalti superiori a 150.000,00 euro.
Il contenuto del presente protocollo dovrà essere richiamato nei relativi capitolati speciali di appalto e negli incarichi ai coordinatori per la sicurezza, al fine di garantire il pieno rispetto da parte degli interessati.
15.4 Appalti privati - Le parti, avvertendo l’esigenza di estendere l’attenzione anche al settore dei lavori privati, comprese le opere realizzate a scomputo e le
opere autorizzate con DIA, considerano il DURC strumento di certificazione fondamentale e concordano di attivarsi per la corretta applicazione dello stesso nel settore lavori privati, tenuto conto anche della L.R. 31.1.2005 n. 1.
15.5 In allegato la scheda di trasmissione relativa agli appalti.
15.6 “Il presente protocollo è da intendersi aperto ad eventuali adesioni di altri soggetti interessati”.

Allegati


Fonte: start.e.toscana.it