PROTOCOLLO D’INTESA

tra
 

la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, con sede in Milano, Via Mauro Macchi, 11

e

il Comitato Paritetico Territoriale - Province di Milano e Lodi, con sede in Milano, Via Newton, 3
 

VISTI

- gli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, contenenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi, e il D.P.R 12.04.2006, n. 184 che regola le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l’art. 11, comma terzo, D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, che stabilisce che gli Organismi Paritetici nel settore delle costruzioni, istituiti ai sensi del D.lgs. 19 settembre 2004, n. 626, hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza;
- il D.lgs. 30.06.2003, n. 196, che disciplina la materia della protezione dei dati personali e, in particolare gli artt. 18 e ss. del Capo II dello stesso Decreto, che dettano regole ulteriori per i soggetti pubblici;
- il Protocollo d’Intesa tra Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e ASLE-RLST sottoscritto in Milano in data 7 novembre 2006;
- la richiesta di accesso alle notifiche preliminari ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.lgs. 494/1996, presentata in data odierna dal Comitato Paritetico Territoriale — Province di Milano e Lodi (Allegato A),
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente Protocollo ha per oggetto la disciplina della trasmissione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari di cui all'art. 11, comma terzo, del D.lgs. 494/1996 da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano (di seguito D.P.L.) al Comitato Paritetico Territoriale di Milano per la prevenzione infortuni, 1'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini delle province di Milano e Lodi (di seguito C.P.T.), nella sua qualità di organismo paritetico del settore delle costruzioni.

 

Art. 2

I dati oggetto di trasmissione sono “dati comuni”, cioè non sensibili né giudiziari, in quanto le notifiche preliminari contengono informazioni relative ai cantieri edili quali la data della comunicazione, l’indirizzo del cantiere, il nome e l’indirizzo del committente, del responsabile dei lavori e del coordinatore sulla sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera, la natura dell’opera, la data presunta d’inizio dei lavori in cantiere, la durata presunta dei lavori, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere, l’identificazione delle imprese già selezionate, l’ammontare complessivo presunto dei lavori.
Tali dati risultano altresì accessibili al pubblico in quanto copia della notifica deve obbligatoriamente essere affissa in maniera visibile presso il cantiere.

 

Art. 3

Il C.P.T. accederà con cadenza quindicinale alle notifiche preliminari in possesso della D.P.L. I dati relativi a tali documenti verranno inseriti in una banca dati consultabile via internet.
La consultazione della banca dati è subordinata all’utilizzo di una chiave d’accesso (password), da considerarsi assolutamente incedibile.
Le chiavi d’accesso potranno essere fomite esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) soggetti autorizzati dal C.P.T.;
b) soggetti autorizzati dalla D.P.L..
Le chiavi d’accesso potranno essere fomite ed utilizzate unicamente per scopi istituzionali e/o statutari perseguiti dalle parti.

 

Art. 4

Per l’adempimento delle finalità di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’art. 3 del presente Protocollo d’intesa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, 29 e 30 del D.lgs. 196/2003 il C.P.T. provvederà a nominare per iscritto il soggetto responsabile preposto al trattamento dei dati, ed eventuali incaricati al trattamento stesso, notiziando per iscritto la scrivente Direzione.

 

Art. 5

Il C.P.T., in qualità di gestore della banca dati, nell’esercitare il diritto di accesso in questione, si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Titolo V, Capo I e II, del D.lgs. 196/2003 ed, in particolare, ad adottare tutti i sistemi di sicurezza necessari al fine di preservare l’integrità fisica dei dati e di garantire la protezione degli stessi da accessi non autorizzati, rispondendo di ogni eventuale danno arrecato da soggetti da essa nominati responsabili del trattamento dei dati.

 

Art. 6

Decorsi sei mesi dall’avvio della procedura di acquisizione e trattamento dei dati relativi alle notifiche preliminari, le parti si riservano di effettuare verifiche sullo svolgimento della stessa e sulle possibili problematiche emerse in sede di applicazione del presente protocollo, anche alla luce delle eventuali indicazioni fomite dall’Amministrazione centrale e locale di appartenenza.

Milano, lì 8 marzo 2007

Allegato
A) richiesta di accesso alle notifiche preliminari ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.lgs. 494/1996, presentata dal Comitato Paritetico Territoriale - Province di Milano e Lodi. [omissis]


Fonte: cptmilano.it