Tipologia: Accordo Provinciale
Data firma: 24 gennaio 2014
Parti: Ance, Confartigianato Imprese e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Lecco
Fonte: espelecco.it

Sommario:

  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
Procedure di elezione dei RLS Aziendali
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST
Regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato del RLST
 

Organismo Paritetico Provinciale (OPP)
Informazione
Formazione
Dichiarazione a verbale
Allegato I - Regolamento operativo RLST
Allegato II - Modello convocazione riunione elezione RLS


Accordo Provinciale 24 gennaio 2014

Addì 24 gennaio 2014 presso la sede di Ance Lecco, tra Ance Lecco, Confartigianato Imprese Lecco, Feneal-Uil Lecco, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil Lecco, visto
• il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
• l’Accordo 17 febbraio 1998 e s.m.i.
considerato
• che è necessario aggiornare le disposizioni del citato Accordo alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
• che l’applicazione del predetto Accordo ha evidenziato l’opportunità di riformularne alcune previsioni a vantaggio della chiarezza interpretativa per imprese e lavoratori;
• che le parti hanno costituito, il 4 ottobre 2013, l’“Associazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale della Provincia di Lecco RLST” (di seguito, “Associazione RLST”) finalizzata all’assunzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
le parti convengono di modificare il citato Accordo 17 febbraio 1998 e s.m.i. come segue:

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il ruolo e le attribuzioni del RLS sono disciplinate dagli articoli 47, 48, 49, 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché dall’art. 87 del vigente CCNL Edilizia Industria (Ance) e dall’art. 84 del vigente CCNL Edilizia Artigiana (Anaepa - Confartigianato Imprese).
I RLS restano in carica per tre anni, salva la facoltà dei lavoratori di revocare il mandato prima della scadenza.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
Si conviene di prevedere un rimborso, sia pure parziale, a favore delle imprese interessate a copertura economica delle ore di permesso retribuito di cui sopra da concedere sia ai fini della formazione che dello svolgimento dell’attività propria dei RLS per un importo forfettario pari a € 15,00 orarie, salvo eventuale conguaglio di fine anno a fronte di eventuali giacenze;
le imprese artigiane che non optino per l’intervento del RLST, in applicazione del CCNL 27/10/95, ne daranno informazione ai propri dipendenti che procederanno all’elezione del RLS

Procedure di elezione dei RLS Aziendali
Imprese fino a 15 lavoratori
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLS potrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L’elezione deve avvenire in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, la cui convocazione deve essere comunicata dai lavoratori per iscritto al datore di lavoro ed alle OO.SS. con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, con trasmissione del modello in allegato al presente accordo.
La data e l'orario della convocata riunione devono tener conto del normale funzionamento dell’attività aziendale.
Prima di procedere all’elezione del RLS, con il supporto delle OO.SS., qualora presenti alla riunione, i lavoratori devono individuare tra di loro il segretario del seggio elettorale, al quale compete la direzione delle operazioni di voto e la stesura del verbale di elezione.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti, purché trattisi di lavoratori non in prova e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dopo lo spoglio delle schede, risulterà eletto il lavoratore che ha raggiunto il maggior numero di voti, senza la necessità di raggiungere alcun quorum.
Il segretario del seggio provvede, quindi, alla stesura del verbale d’elezione che dovrà sottoscrivere e nel quale si dovranno indicare:
- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei partecipanti;
- il risultato degli scrutini;
- l’indicazione del lavoratore eletto.
Il mancato rispetto della presente procedura comporta l’inefficacia della nomina stessa.
Imprese oltre i 15 lavoratori
Premesso che in tali aziende o unità produttive il RLS è uno, lo stesso andrà designato, ove possibile, tra i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) nel corso di una riunione della RSU stessa con redazione del relativo verbale.
La designazione deve essere successivamente ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori occupati nell’azienda o unità produttiva, convenendo che, nel frattempo, il RLS designato è titolare dei diritti e facoltà riconosciutigli dal D.Lgs. n. 81/08.
Laddove le RSU non siano state ancora costituite - ed indipendentemente dal fatto che sussistano o no le RSA - la procedura di designazione è la stessa prevista per le aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori e le operazioni, in tal caso, sono attivate dalle OO.SS. territoriali.
Il verbale di riunione ed il nominativo del RLS eletto vengono inoltrati dalle OO.SS. locali alle Associazioni competenti per territorio firmatarie del presente accordo ed all’OPP.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST
Per le imprese o unità produttive nelle quali non sia stato eletto o nominato il RLS vengono designati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che opereranno su base Territoriale coincidente con l’attuale configurazione della Provincia di Lecco. 
Il RLST viene designato dalle OO.SS. di categoria territoriali, sulla base esclusiva di criteri di competenza, professionalità ed esperienza e la nomina deve essere ratificata dai lavoratori interessati nel corso di apposite assemblee.
Dello svolgimento delle assemblee, nonché degli esiti delle stesse, deve essere redatto apposito verbale, copia del quale verrà trasmessa a cura delle OO.SS. alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo.
Il nominativo del RLST verrà formalmente comunicato alle stesse Associazioni imprenditoriali, oltre che all’Associazione RLST, entro 10 giorni dall’avvenuta ratifica.
La durata dell’incarico si intende triennale, salva la facoltà dei lavoratori interessati e/o dell'Organizzazione sindacale di riferimento del singolo RLST, di revocare il mandato prima della scadenza e ferma restando l’automatica decadenza dall’incarico medesimo a fronte di qualsiasi violazione del presente accordo. In particolare, oltre alla revoca del mandato di cui sopra, la clausola di decadenza si applicherà qualora il RLST faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione - o comunque in violazione del segreto industriale - di notizie o documenti che abbia ricevuto nello svolgimento delle proprie attribuzioni, ovvero, nell’esercizio delle sue funzioni, svolga attività di carattere sindacale o abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.
Alla scadenza del triennio il RLST può essere riconfermato nell’incarico dai lavoratori in apposite assemblee, secondo la procedura già indicata per la nomina e successiva ratifica.
Per il RLST è previsto un iter formativo obbligatorio della durata di 120 ore in collaborazione con l’ESPE, secondo gli specifici schemi didattici indicati dal Formedil nazionale e che si concluderà con l’espressione di un giudizio di idoneità tecnica circa l’acquisizione delle capacità professionali richieste per l’espletamento delle funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Si conviene di individuare quali requisiti indispensabili all’espletamento delle proprie funzioni:
- l'atto formale di nomina relativo al conferimento del mandato ad assolvere l'incarico di RLST conseguente alle elezioni assembleari, con ovvia connessione e coincidenza alla durata dello stesso mandato elettivo, salva l'ipotesi di revoca anticipata più sopra richiamata;
- l'avvenuta frequenza dello specifico corso di formazione - ed eventuali aggiornamenti di legge e/o contrattuali - con conseguente attestazione dell'acquisizione delle competenze tecnico-professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di legge.
Lo svolgimento dell'attività del RLST, nel rispetto delle norme di legge e di contratto, avverrà nei termini e con le modalità riportati nell'allegato Regolamento operativo che costituisce parte integrante del presente accordo, precisando inoltre che per ogni riunione ed incontro dovrà essere redatto apposito verbale con immediata consegna di copia all’Impresa.
Mensilmente dovrà essere redatto un rapporto sull’attività svolta nel periodo da trasmettere all’Associazione RLST, cui viene attribuito l’obbligo di verifica e controllo dell’operato dei RLST

Regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato del RLST
Il rapporto di lavoro prevede l’assunzione, con contratto di lavoro dipendente a termine della durata massima di 3 (tre) anni, con l'inquadramento nella qualifica di impiegato, al 4° livello del CCNL dell'Industria edile e sarà regolamentato - in termini normativi ed economici - dal citato CCNL dell'Industria edile e dal Contratto Integrativo Provinciale per la Provincia di Lecco vigenti pro-tempore, fatto salvo il Regolamento Operativo allegato al presente Accordo
Allo scadere del rapporto a termine iniziale, qualora perdurino i requisiti di cui al precedente paragrafo ed il RLST venga riconfermato dalle Assemblee dei lavoratori il rapporto di lavoro con il RLST verrà trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, con assegnazione dell’inquadramento al 5° livello del CCNL dell'industria edile, solo a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio d’amministrazione dell’Associazione RLST sul suo operato nel corso dell'Incarico precedente, in merito al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal presente Accordo e dall'allegato Regolamento Operativo.
Nel corso di tale valutazione, il Consiglio d'amministrazione dell’Associazione RLST potrà chiedere al Presidente dell'Associazione RLST di riferire in merito ad eventuali incongruenze ed inadempimenti del RLST rispetto agli obblighi contrattuali.
Il tetto per i rimborsi chilometrici, in caso di utilizzo da parte del RLST del proprio automezzo per l'effettuazione delle trasferte per l'espletamento delle proprie funzioni, è fissato a 3.300 euro per anno solare. I rimborsi saranno erogati solo a fronte di presentazione di idonea documentazione e di verifica formale e sostanziale, da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero della Commissione da questo istituita, dei verbali redatti ai sensi del presente Accordo e dell'allegato Regolamento operativo.
L'Associazione RLST metterà a disposizione del RLST i locali, la documentazione e le attrezzature d'ufficio necessarie allo svolgimento dell'Incarico affidato, mentre rientrerà nei compiti del RLST ogni attività di segreteria.
Qualsiasi modifica od integrazione al trattamento economico ed ai rimborsi chilometrici spettanti al RLST deve essere determinata dalle parti firmatarie del presente accordo.
Il contratto di lavoro subordinato stipulato tra l'Associazione RLST ed il RLST deve prevedere l’espressa accettazione, integrale ed inderogabile, da parte del RLST
delle disposizioni contenute nel presente Accordo, ed, in particolare, la previsione che la revoca e la decadenza dall'Incarico costituiscono giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, e che il mancato rinnovo dell’incarico al termine della naturale scadenza del medesimo costituisce giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
Qualora le assemblee dei lavoratori designino per il ruolo di RLST un nominativo diverso da quello precedentemente incaricato, l'Associazione RLST potrà procedere all'assunzione del nuovo RLST non prima della cessazione definitiva del rapporto di lavoro del RLST uscente.
Premesso che attualmente i RLST, giusto l’Accordo del 17 febbraio 1998 e s.m.i., risultano assunti in capo all'ESPE., l’ESPE procederà alla cessione dei contratti di lavoro individuali all’Associazione RLST, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 e seguenti del codice civile.

Organismo Paritetico Provinciale (OPP)
All'interno dell'ESPE - quale Ente Unico per la formazione e la sicurezza e come da suo Statuto - è costituita la Commissione Sicurezza Cantieri (CSC) alla quale - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.- sono attribuiti i compiti e le funzioni dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPP), ed in particolare:
- prima istanza di riferimento per la composizione di controversie insorte tra le parti (imprese, lavoratori e/o loro rappresentanti per la sicurezza) in ordine ai diritti dei lavoratori in materia di informazione, formazione e rappresentanza ed ai doveri dei medesimi previsti dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro in tema di igiene, salute e sicurezza del lavoro;
- promozione e realizzazione, attraverso l'ESPE, dell’attività di formazione in materia di sicurezza ed individuazione di eventuali fabbisogni formativi;
- tenuta ed aggiornamento degli elenchi nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- elaborazione di strategie di carattere generale in materia di prevenzione e protezione, di documentazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con gli organi di vigilanza, mettendo a disposizione delle imprese e dei soggetti interessati le risultanze di questo lavoro.
L’OPP svolgerà le proprie funzioni nel contesto di tutti i comparti produttivi delle imprese, compresi cantieri, magazzini ed uffici.

Informazione
Per contribuire all’assolvimento degli obblighi del datore di lavoro previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la CSC, in occasione di importanti innovazioni tecniche e normative o per sensibilizzare gli operatori su argomenti di particolare interesse per la sicurezza, trasmette (preferibilmente in via telematica) a tutte le Imprese ed a tutti i lavoratori della Provincia di Lecco, iscritti presso la Cassa Edile delle Provincie di Como e di Lecco la propria pubblicazione “Cantieri Lecchesi”

Formazione
Nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., delle ulteriori disposizioni normative in materia, in particolare gli Accordi della conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012, nonché delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle indicazioni didattiche del Formedil, i compiti di programmazione e di attuazione delle iniziative formative dei lavoratori e dei loro rappresentanti, per le imprese della Provincia di Lecco iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco, sono affidati alla Commissione Sicurezza Cantieri, in concerto con l’ESPE di Lecco per gli aspetti organizzativi ed esecutivi.
L’attività formativa verrà svolta, sotto la verifica tecnica della CSC, secondo le indicazioni didattiche esistenti, privilegiando, ove possibile, l’organizzazione di moduli formativi di quattro ore. Fermo restando che i contenuti delle azioni formative potranno essere modificati e articolati in relazione alle diverse professionalità dei lavoratori ed alle tipologie di lavorazioni delle imprese, queste ultime potranno concordare con gli Enti paritetici la programmazione di attività formative specifiche da effettuarsi anche con forme di collaborazione.
La formazione dei RLS si esplicherà attraverso un corso della durata di 32 ore - come da Accordo Provinciale 07/04/05, in applicazione di specifiche intese nazionali - articolato su più moduli indipendenti tra di loro, con i contenuti didattici esistenti a livello nazionale (ad es. quelli indicati dal Formedil).
Al termine di ogni corso, gli Enti paritetici rilasceranno agli interessati - intendendo sia i lavoratori che le rispettive imprese - una certificazione attestante la frequenza alla singola iniziativa formativa.
Le parti si riservano di effettuare verifiche periodiche sul conseguimento degli obiettivi oggetto della presente intesa.

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Per la copertura economico-finanziaria di tutte le attività del Sistema sicurezza è destinata una quota fissata nello 0,454% a carico di tutte le imprese iscritte alla CE, da calcolarsi nel rispetto dei criteri e delle modalità in atto per gli altri accantonamenti presso la CE delle Provincie di Como e Lecco, secondo le seguenti ripartizioni:
- 0, 1650% per il trattamento economico da erogare al RLST (Fondo Sicurezza);
- 0,04% per i rimborsi da garantire alle imprese per i permessi retribuiti da queste concesse ai RLS (Fondo RLS per imprese industriali);
- 0,2490% per la CSC.
La gestione del Fondo è affidata alla Cassa Edile che stabilisce forme e modalità di versamento e rimborso e ne dà apposita informazione alle Imprese.

Dichiarazione a verbale
In merito alla prevista designazione di un RLST di cui al presente Accordo, le Organizzazioni Imprenditoriali tengono a ribadire l’invito rivolto alle OO.SS. di privilegiare la scelta in direzione di persona non dipendente da Impresa aderente alle Associazioni stesse, bensì di soggetto, sia pure già in possesso di adeguata preparazione di base, a cui fornire opportuna formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione infortuni nel comparto delle costruzioni edili.

Allegato I - Regolamento operativo RLST
In applicazione delle norme di legge, della contrattazione collettiva nazionale e dell’Accordo 24 gennaio 2014, di cui il presente regolamento è parte integrante, si conviene quanto segue.
1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dall’Art. 50, D.lgs. 81/08 e s.m.i. :
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37, D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37, D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35, D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso, dopo aver espletato la procedura di cui al successivo §8, alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il RLST svolge la sua attività nelle Imprese e/o unità produttive interessate, ubicate nella zona di sua competenza
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e lo esercita nel rispetto delle seguenti modalità:
a) verifica preventivamente che nell’Impresa non sia già stato eletto il RLS;
b) prende preventivo contatto con il titolare/legale rappresentante o con il responsabile indicato dall’Impresa per concordare data ed orario della visita;
c) chiede all’Impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione la documentazione di cui al §1, lett. e);
d) chiede all'Impresa di far partecipare alla visita, ove non ostino impedimenti riconducibili a motivi organizzativi e/o di lavoro, il proprio RSPP.
4. Nel caso in cui i lavoratori richiedano un intervento con carattere di urgenza, il RLST lo effettua previa comunicazione del giorno e dell'orarìo prescelti per la sua visita all’Impresa ed al suo responsabile.
5. Il RLST opera secondo un piano di lavoro predisposto con cadenza mensile sulla base delle richieste dei lavoratori, delle OO.SS. dei lavoratori e delle Imprese e concordato con il Consiglio d’amministrazione dell'Associazione RLST Tale piano di lavoro deve essere predisposto in modo da consentire al RLST di visitare tutte le unità produttive ubicate nella zona di sua competenza e nelle quali non sia eletto, designato o comunque presente il RLS La ripetizione della visita ad un luogo di lavoro entro breve tempo deve essere giustificata da particolari situazioni e/o motivate richieste di intervento.
La visita e le cause che la determinano devono sempre e comunque essere preannunciate all'Impresa ed il RLST ne riporta notizia nel rapporto mensile di cui al successivo §7.
6. Il RLST stende un Verbale per ogni visita effettuata e ne consegna copia ai lavoratori ed all’impresa.
7. Il RLST al termine di ogni mese redige un rapporto dell’attività svolta che, corredato dalle copie dei Verbali di cui al precedente §6, consegnerà all’Associazione RLST
8. In caso di divergenze sorte con l’Impresa segnala la situazione all’Associazione RLST e solo se il successivo intervento di quest’ultimo non produce effetto dirimente, segnala il caso alle autorità competenti.
9. Per qualunque motivo e/o causa che dovesse incidere nello svolgimento della propria funzione, il RLST fa presente la questione all'Associazione RLST per il tramite delle OO.SS. dei lavoratori.

Allegato II - Modello convocazione riunione elezione RLS

 

Spett.

Impresa
____________

 

e p.c.

FeNEAL-UIL Lecco
Fax 0341363633
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FILCA-CISL Monza Brianza Lecco
Fax 0341275668
Fax 039 324919
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FILLEA-CGIL Lecco
Fax 0341488292
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OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE PER ELEZIONE RLS

Verificata la compatibilità dell'ora e della data prescelte con lo svolgimento delle attività aziendali, con la presente si comunica la convocazione della riunione finalizzata all'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che si terrà il giorno __________dalle ore _____________presso ____________

Distinti saluti.

I lavoratori
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