Tipologia: Regolamento OPRA
Data firma: 17 maggio 2012
Parti: Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato Emilia-Romagna
Fonte: eber.org

Sommario:

  Regolamento OPRA
Art. 1 - Attività OPRA
Art. 2 - Attività OPTA
Art. 3 - Adesioni
Art. 4 - Informativa imprese aderenti
Art. 5 - Utilizzo informazioni
Art. 6 - RLST
Art. 7 - Elezione RLST
Art. 8 - Funzioni e obblighi RLST
  Art. 9 - RLSA
Art. 10 - Formazione
Art. 11 - Scheda Formativa RLS
Art. 12 - Opzione RLSA
Art. 13 - Opzione RLST
Art. 14 - Perdita requisiti impresa con obbligo adesione
Art. 15 - Perdita requisiti impresa con facoltà di adesione
Regolamento elezioni Rappresentanti Sicurezza

Regolamento OPRA
Il presente regolamento è stato predisposto dalle Parti Sociali per dare attuazione operativa ai contenuti dell'Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011 e allo Statuto OPRA

Art. 1 Attività OPRA
L'OPRA interviene nelle seguenti attività:
• promuovere, monitorare e coordinare l'attività degli organismi paritetici territoriali;
• individuare in ambito regionale, con l'apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell’osservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti;
• raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
• ricevere dalle OO.SS. i nominativi dei RLST assegnati ai bacini;
• provvedere agli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
• promuovere e programmare l'attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;
• proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
• interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l'adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l'attività di vigilanza;
• effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
• fornire, anche sulla base delle indicazioni del OPNA, orientamenti applicativi;
• comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte dall'OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA;
• attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare. Raccogliere i verbali dell'attività degli OPTA e verificarne i contenuti almeno trimestralmente
• Presentare, periodicamente, alle Parti Sociali un rapporto sull'attività svolta da parte degli RLST

Art. 2 Attività OPTA
Gli OPTA intervengono nelle seguenti attività:
• promuove la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro. Individua i fabbisogni e gli obiettivi della formazione degli RLS e proponendoli in sede di OPRA.
• L'OPTA procede all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti previsti dalla legge e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
• L'OPTA è la sede in cui di norma si esplicano gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle norme vigenti in tema di informazione e consultazioni (art. 50, comma 1, lett. b), c), d), e) del d.lgs. 81/2008 e smi); al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale e nazionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.
• L'OPTA, inoltre, può fornire alle ASL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene,
sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
• L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall'Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011.

Art. 3 - Adesioni
Al sistema per la sicurezza attivo presso l'OPRA appartengono:
a) Le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dell'artigianato sottoscritti dalle Parti costituenti EBER, escluse le imprese dell'edilizia e dell'autotrasporto (fino a nuova definizione contrattuale), di cui all'AI Regionale del 13 gennaio 2011 e successive integrazioni in applicazione dell'Atto di indirizzo alla bilateralità sottoscritto dalle Parti nazionali il 30 giugno 2010, aderiscono al sistema bilaterale mediante versamento mensile con F24 ad EBNA e implicitamente aderiscono al sistema per la sicurezza attivo presso l'OPRA.
La perdita dei requisiti per tali imprese dell'adesione al sistema della sicurezza promosso presso l'OPRA viene regolato dal successivo art. 14
b) Le imprese non artigiane aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie dell'AI regionale del 23 dicembre 2011 applicativo del D.Lgs n. 81/08 e dell'autotrasporto (fino a nuova definizione contrattuale), aderiscono al sistema della sicurezza promosso dalla bilateralità artigiana mediante versamento annuale su DM10 con codice W150 delle quote fissate.
EBER fornirà alle OO.AA. appena disponibile, l'elenco delle imprese versanti con W150; l'adesione viene perfezionata incrociando i dati delle imprese con quelli delle Associazioni.
La perdita dei requisiti per tali imprese dell'adesione al sistema della sicurezza promosso presso l'OPRA viene regolato dal successivo art. 15

Art. 4 - Informativa imprese aderenti
Le imprese a diverso titolo aderenti al sistema della sicurezza promosso presso l'OPRA devono fornire idonea informativa volta a:
1. Censire le imprese per bacino, settore produttivo e/o contrattuale (verifica modulistica)
2. Determinare la dimensione occupazionale dell'impresa nel computo art. 4 D.Lgs 81/08
3. Quantificare e qualificare i rischi presenti in azienda, utilizzando la documentazione aziendale relativamente a:
a. la valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione,
b. le sostanze e i preparati pericolosi, 
c. le macchine e agli impianti,
d. l'organizzazione e agli ambienti di lavoro,
e. gli infortuni e alle malattie professionali,
nel rispetto dei contenuti di cui agli arti. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
I punti da a. a d. sono oggetto di comunicazione tramite sic.01, mentre il punto e. sarà oggetto di comunicazione al comunicarsi degli eventi.
Le informazioni sono organizzate in schede predisposte dall'OPRA, in accordo con OPNA, allegate al presente regolamento che le imprese che dovranno far pervenire in via telematica all'OPRA,
Tali informazioni saranno inviate all'OPRA, in prima istanza, entro l'anno di prima adesione, e a regime le imprese dovranno comunicare le eventuali variazioni.
L'OPRA, anche attraverso la propria articolazione territoriale (OPTA), potrà procedere a verifiche sulla veridicità e l'attualità dei dati ricevuti anche su iniziativa degli RLST.
Le imprese potranno delegare le proprie Associazioni, firmatarie dell'accordo del 23 dicembre 2011, a presentare la documentazione richiesta; la data di ricevimento da parte di OPRA del Sic-01 è il riferimento dell'avvenuta comunicazione ed è data di realizzazione del DVR.
In caso di mancato invio della documentazione richiesta nei tempi sopra previsti l'OPRA interesserà l'OPTA di riferimento per le opportune azioni da adottare.

Art. 5 - Utilizzo informazioni
Le informazioni relative alle imprese aderenti, sono strettamente vincolate agli adempimenti posti in capo agli Organismi Paritetici (OPRA e OPTA) e all'attività degli RLST dalla vigente normativa, dai contratti e dagli Accordi Interconfederali.
Dati aggregati potranno essere divulgati dall'OPRA e dagli OPTA per fini informativi e promozionali dell'attività svolta o su richiesta di interlocutori istituzionali. Altre forme di divulgazione, anche su richiesta, andranno concordate con le Parti Sociali Regionali.

Art. 6 - RLST
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti, computati secondo quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 81/08, del sistema e, salvo diverse scelte dei lavoratori.
Le OO.SS firmatarie dell'accordo del 23 dicembre 2011, sulla base degli accordi tra loro sottoscritti, forniranno all'OPRA un elenco di RLST, suddivisi per ogni OPTA, accreditati a svolgere le attività previste dalla vigente normativa all'interno delle imprese aderenti al sistema bilaterale.
Tali RLST non potranno essere individuati all'interno di imprese con meno di 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
L'OPRA provvederà a comunicare alle imprese aderenti gli RLST di riferimento con i relativi recapiti e le funzioni ad essi assegnate dalla vigente normativa.
Ogni OPTA è chiamata a definire le forme più adeguate per informare i lavoratori sui loro RLST, i loro recapiti e le loro compiti di rappresentanza.
Gli RLST stanno in carica tre anni, eventuali sostituzioni di RLST in corso di mandato saranno effettuate dalla O.S. di appartenenza con comunicazione all'OPRA che provvederà operativamente a dare corso alle formali sostituzioni.
Il RLST è operativo solo al termine del percorso formativo obbligatorio.
Al fine di rendere certa la disponibilità degli RLST assegnati alle attività previste, le OO.SS. regionali provvederanno congiuntamente a comunicare annualmente all'OPRA e all'OPTA gli RLST nel numero e nei nominativi.
L'attività svolta dagli RLST è completamente a carico delle OO.SS. designatane.

Art. 7 - Elezione RLST
Gli RLST sono eletti da tutti i lavoratori delle imprese aderenti al sistema durante apposite assemblee unitarie preferibilmente aziendali o inter-aziendali, convocate secondo quanto previsto dai CCLN di riferimento e programmate nel periodo specificatamente identificato, su liste fornite dalle OO.SS., nelle modalità che si andranno a realizzare in ogni bacino secondo gli indirizzi dati dalle Parti a livello regionale.
Le elezioni sono organizzate a livello di bacino e, al fine di dare la maggiore visibilità a tale evento partecipativo e assicurare la migliore partecipazione, le elezioni avverranno durante un periodo ben definito.
L'elenco delle imprese, i cui lavoratori sono chiamati a tali elezioni, saranno predisposti a cura dell'OPTA e messi a disposizione delle Parti Sociali locali.
Le OO.SS. regionali definiranno al proprio interno un insieme generale di indirizzi da utilizzarsi per l'esercizio di tale momento partecipativo in sede locale, in cui si precisino:
• Formazione delle liste unitarie
• Definizione del periodo elettorale
• Convocazione assemblee
• Svolgimento elezioni
La proclamazione degli eletti avverrà unitariamente.
Tali modalità saranno assunte dalle Parti e allegate al presente Regolamento di cui ne saranno parte integrante. 

Art. 8 - Funzioni e obblighi RLST
L'attività degli RLST è subordinata ad una adeguata formazione nel rispetto della normativa vigente (art. 48 c. 7):
Le OO.SS. designatane forniranno adeguata documentazione per l'attività formativa eventualmente già svolta e si renderanno comunque garanti per l'assolvimento della formazione.
Gli RLST eserciteranno il loro mandato in via continuativa ed esclusiva per gli impegni presi dalla O.S. a cui appartengono in rapporto al sistema.
Nell'ambito degli indirizzi sull'attività dati da OPRA e OPTA gli RLST programmano la loro attività ordinaria composta da:
a) Accessi alle imprese ex art. 50 c. 1 lett. a) d.lgs. 81/08 e smi;
Detta attività è programmata almeno mensilmente e tiene conto anche degli indirizzi convenuti a livello locale in materia di monitoraggio e contrasto all'elusione della normativa sulla sicurezza. Tale attività, anche al di fuori della programmazione periodica, è comunicata per iscritto all'OPTA, alle Parti datoriali e alle imprese con un preavviso di almeno 6 gg.
Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
L'accesso all'impresa svolta dal RLST potrà avvenire anche in assenza dell'Associazione datoriale cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, previa comunicazione preventiva secondo le modalità sopra definite.
b) attività di informazione e consultazione per le imprese e art. 50, c. 1, lett. b), c), d), e) del d.lgs. 81/08 e smi
Fermi restando gli obblighi previsti per l'impresa dalla vigente normativa di informazione (art. 37) e di consultazione (art. 50), tale attività si intende svolta, con l'invio all'OPRA dell'apposita modulistica, in sede di bacino per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione e/o da soggetti qualificati e specificatamente incaricati dal datore di lavoro.
Per lo svolgimento di tale attività in sede di bacino può essere predisposto un apposito orario di apertura in collaborazione con la struttura secondo quanto previsto dalla Convenzione EBER - OPRA.
c) Partecipare ad incontri con la struttura OPTA relazionando sull'attività svolta e quella programmata.
d) Utilizzare il sistema informativo a disposizione per
a. verificare gli adempimenti informativi posti in capo all'Organismo Paritetico,
b. raccogliere ed organizzare i dati relativi alle visite aziendali
c. predisporre le informative sull'attività e sui monitoraggi da inoltrare ai livelli superiori del sistema paritetico
e) segreto Industriale e privacy
a. Ogni RLST è tenuto, per tutte le informazioni di cui viene in possesso nell'esercizio del suo incarico, al segreto industriale e alla privacy.
Tali attività possono essere svolte in collaborazione con la struttura di bacino.

Art. 9 - RLSA
Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti II RLST opera qualora non sia stato eletto il RLSA. In tali imprese va comunque salvaguardato il diritto ad avere un rappresentante interno.
OPRA, nel momento in cui riceve da parte delle imprese in cui è stato eletto il RLSA, le richieste di restituzione della quota sicurezza attraverso l'invio del modulo da esso predisposto, invia gli elenchi di tali aziende agli OPTA affinché svolgano le opportune verifiche in merito alle corrette modalità dì individuazione ed elezione degli RLSA.

Art. 10 - Formazione
L'OPRA è responsabile per l'attività formativa nei confronti degli RLST e a tale proposito predispone programmi formativi atti alle esigenze di attività e in osservanza alle prescrizioni normative.
Il programma è predisposto dall'OPRA in sede di bilancio di attività, sentite le esigenze in sede OPTA e con queste organizza il calendario di attività.
Relativamente a quanto previsto dalla vigente normativa, Art. 37 c. 12 D.Lgs. 81/08, in materia di formazione dei lavoratori e dei rappresentanti (RLS) saranno redatte delle linee guida, sia sulla base degli indirizzi Conferenza Stato Regioni che in accordo con gli organismi di vigilanza, a cui l'offerta formativa si dovrà attenere per il rispetto della prescrizione normativa citata.

Art. 11 - Scheda Formativa RLS
I Rappresentati dei Lavoratori per la sicurezza, siano essi territoriali che aziendali, operanti nelle imprese aderenti all'OPRA, riceveranno una scheda in cui verrà annotata, a cura dell'OPTA, la formazione sulla sicurezza ricevuta, purché svolta nelle modalità riconosciute, questo in attesa di una piena realizzazione di quanto disposto in materia del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
La scheda, strettamente personale, rende efficace, nel sistema, tutta la formazione svolta ai diversi livelli dello stesso, evitando così inutili e costose ridondanze.

Art. 12 - Opzione RLSA
I lavoratori delle imprese fino a 15 dipendenti procedono all'elezione del RLS interno manifestando tale intenzione con una comunicazione all'impresa e alle OO.SS. territoriali, sottoscritta da almeno il 50% + 1
Entro 30 giorni, a cura delle OO.SS., verranno indette le elezioni da svolgersi nei locali dell'impresa secondo le modalità definite dai CCNL e dagli accordi interconfederali.
Le modalità di elezione saranno definite dalle OO.SS., assunte dalle Parti, e allegate al presente Regolamento di cui ne saranno parte integrante.

Art. 13 - Opzione RLST
L'impresa con più di 15 dipendenti computati secondo quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 81/08, i cui lavoratori non siano nella possibilità di eleggere il proprio rappresentante la sicurezza per mancanza di candidature, dovrà inviare una dichiarazione all'OPRA, attestante tale impossibilità e la richiesta di adesione al sistema paritetico per la sicurezza promosso in sede OPRA.
L'OPRA interesserà le OO.SS. sul territorio.
Trascorsi 30 giorni, nei quali potrà essere fatta opposizione da parte delle OO.SS., si ritiene che nulla osti allo svolgimento della rappresentanza per la sicurezza di tali lavoratori dal RLST promosso in sede OPTA.
I lavoratori delle imprese di cui all'art. 2 a) con più di 15 dipendenti hanno nel RLST il rappresentante per la sicurezza ed esercitano in alternativa la scelta del RLS interno con le procedure previste all'art. 12
I lavoratori di tali imprese saranno debitamente coinvolti alle elezioni degli RLST regolate all'art. 6.

Art. 14 - Perdita requisiti impresa con obbligo adesione
L'impresa i cui dipendenti provvedano alla elezione del RLS interno perde i requisiti per aderire al sistema promosso dalla bilateralità artigiana per l'attuazione del D.Lgs 81/08 a seguito della comunicazione dell'avvenuta formazione ai sensi della vigente normativa.
Le Parti Sociali, quantificano in 12€ per dipendente la quota annuale da rifondere all'impresa che si trova in tale situazione.
Il rimborso, avverrà a conclusione della contabilizzazione delle quote mensili versate per l'anno.
Il verbale di elezione, redatto nelle modalità previste dagli accordi, corredato dalla certificazione dell'avvenuta formazione sono i documenti necessari per richiedere il primo rimborso, anche in dodicesimi, della quota prevista.
Per ottenere il rimborso della quota per gli anni successivi sarà sufficiente fornire la documentazione dell'avvenuta formazione annuale, prevista dalla vigente normativa.
L'OPRA riscontra la formazione obbligatoria relativa agii RLSA eletti all'interno delle imprese aderenti alla bilateralità artigiana quale elemento propedeutico alla perdita dei requisiti.

Art. 15 - Perdita requisiti impresa con facoltà di adesione
L'impresa, che non provveda l'anno successivo al rinnovo dell'adesione nella modalità sopra descritta, è fuori dal sistema della sicurezza promosso presso l'OPRA a far data dal 1° marzo con conseguente cessazione degli adempimenti assolti in sede OPRA.
I dipendenti di tali imprese cessano di avere la propria rappresentanza in materia di sicurezza dagli RLST attivi presso l'OPTA competente.

Bologna 17 maggio 2012


Regolamento elezioni Rappresentanti Sicurezza
CGIL CISL UIL
Emilia Romagna
Parte integrante regolamento OPRA

Elezione RLST
Gli RLST designati dalle OO.SS. sulla base di propri accordi, sono eletti dai lavoratori di cui saranno rappresentanti per la sicurezza.
Le elezioni si svolgono ogni 3 anni nel trimestre gennaio - marzo dopo la definizione del numero degli RLST che viene effettuato al 30 ottobre di ogni anno.
Gli RLST che decadono o si dimettono nel triennio sono sostituiti dall'O.S. di riferimento senza alcuna elezione.

Preparazione elezioni
Ogni bacino può individuare, nel trimestre indicato, il periodo più idoneo allo svolgimento delle elezioni. Il periodo è definito unitariamente dalle OO.SS locali sentite le OO.SS. regionali privilegiando una soluzione omogenea (ELECTION DAY).
Localmente si possono definire accordi volti a cogliere al meglio le locali esigenze, tali accordi possono intervenire sull'articolazione delle date delle assemblee aziendali e/o interaziendali
Le elezioni si svolgono su liste bloccate.

Formazione delle liste
Le liste degli RLST sono composte esclusivamente da soggetti compatibili con quanto previsto dall'AI regionale del 23 dicembre 2011, eventuali problematicità vanno poste alle OO.SS. del livello regionale che unitariamente si esprimono.
Il numero degli eleggibili non può superare quello definito dallo schema convenuto a livello regionale.

Definizione del periodo elettorale
Nel periodo normalmente compreso tra gennaio e marzo sono indette le assemblee per le elezioni a livello di bacino da parte delle OO.SS. locali, secondo le modalità stabilite dai CCNL e/o dagli accordi interconfederali vigenti.
Il periodo elettorale ha scadenza triennale e la sua individuazione viene comunicata alle parti datoriali in sede OPTA almeno 45 giorni prima.

Convocazione assemblee
Al fine di favorire la partecipazione e cogliere anche elementi caratterizzanti aree e settori produttivi, le assemblee possono essere indette secondo le modalità stabilite dai CCNL a livello:
a) Aziendale
b) interaziendale (per area e/o per settore produttivo)
Il calendario delle assemblee per le elezioni viene determinato dalle OO.SS. locali con la lista delle imprese fornito dall'OPTA e viene depositato in OPTA a disposizione delle OO.AA.; parallelamente alle imprese viene inviata la richiesta di assemblea allegando comunicazione da dare ai lavoratori.
La convocazione viene recapitata in azienda con un preavviso sulla data di convocazione secondo quanto stabilito dai CCNL.
La comunicazione ai lavoratori include anche l'indicazione del seggio elettorale in cui potranno esercitare il loro diritto di voto.

Svolgimento elezioni
Le elezioni si svolgono con le modalità di seguito previste.
Prima di procedere alle operazioni di voto le OO.SS. illustreranno brevemente il valore e il contesto in cui procedono alla elezione del proprio rappresentante per la sicurezza, verranno altresì presentati anche i candidati RLST.
Il seggio viene differentemente predisposto per modalità:
a) interaziendale; il seggio è composto da tre componenti, uno per O.S. locale, che predispone le votazioni sulla base degli elenchi, ordinati per impresa, dei lavoratori aventi diritto predisposto dall'OPTA sulla base dell'art. 7 Regolamento; al termine delle operazioni di voto, a seguito dello spoglio delle schede, viene redatto il verbale riportante gli aventi diritto, i votanti e i voti validi espressi.
b) aziendale; il seggio, che potrà essere insediato durante l'assemblea, o nei locali dell'azienda fuori dall'orario di lavoro, viene costituito dai lavoratori nominando tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni riportante gli aventi diritto, i votanti e i voti validi espressi.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Le OO.SS. locali, collazionati tutti i verbali delle assemblee elettorali trasmettono i risultati alle OO.SS. regionali che proclamano gli eletti con formale comunicazione all'OPRA per gli adempimenti previsti.

Elezione RLS aziendale
Gli RLS aziendali restano in carica tre anni, la loro elezione o rinnovo, avviene normalmente nel periodo localmente individuato per l'elezione degli RLST.
In caso di decadenza o dimissioni prima della scadenza naturale si procede a uova elezione.
Sulla base del regolamento OPRA, per le imprese aderenti al sistema, l'elezione del RLSA è indetta nelle modalità previste dall'art. 12 e si svolge secondo quanto previsto dai CCNL o, in subordine, da quanto qui previsto.
Tale Regolamento, sottoscritto dal Cgil Cisl e Uil firmatarie dell'AI del 23 dicembre 2011, è parte integrante del Regolamento OPRA così come previsto dall’art. 7 Regolamento OPRA.