Categoria: Cassazione penale
Visite: 11624

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 agosto 2016, n. 35257 - Infortunio mortale di un lavoratore e mancanza di un sistema di protezione dei lavoratori dal pericolo di caduta di oggetti dall'alto


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 14/04/2016

 

Fatto


1. La Corte di appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale C.B., G.O.E. e M.C.B., accusati dell'omicidio colposo, con violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di D.Z.M., sono stati condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno, condizionalmente sospesa, oltre al pagamento delle spese processali, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili costituite Omissis, con attribuzione di provvisionale, oltre alla refusione delle spese legali sostenute dalle stesse.
2. Agli imputati si addebita di avere provocato la morte di D.Z.M., lavoratore dipendente, con mansioni di operaio, della ditta P.F. Costruzioni s.r.l., distaccato presso la società B.F. Costruzioni s.r.l., che era subappaltatrice della s.r.l. Europa 2000 costruzioni s.r.l.
In particolare, la vittima, dopo avere caricato la forca della gru condotta dal collega A.P. con blocchi di cemento meramente posizionati su una pedana di legno e non bloccati in alcun modo, mentre si trovava vicino alla molazza, cioè alla macchina che serve per impastare la calce nei cantieri, veniva colpita alla testa da un blocco forato in cemento che si era staccato durante il sollevamento in alto, per mezzo della gru, della pedana, che aveva urtato contro la passerella dell'impalcatura dell'ottavo piano dell'edificio in costruzione, così causando la caduta del blocco di cemento in questione che, precipitato, appunto, dall'alto, colpiva al capo il malcapitato, che, in conseguenza, decedeva.
I tre imputati sono chiamati a rispondere della violazione dell'art. 589, comma 2, cod. pen., nelle seguenti qualità e per i profili di colpa per ciascuno indicati : 
G.O.E., in qualità di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. E - F, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la Società Cooperativa Edilizia "Santo Bambino" a r.l., impresa committente - per avere violato gli artt. 2087 cod. civ. e 92, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, poiché non verificava con opportune azioni di coordinamento e controllo la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
C.B., in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "Europa 2000 Costruzioni s.r.l.", impresa affidataria per la costruzione di 40 alloggi destinati a civile abitazione;
e M.C.B., legale rappresentante della B.F. Costruzioni s.r.l., impresa sub-appaltatrice della "Europa 2000 Costruzioni s.r.l." e fruitrice del distacco di manodopera dalla P.F. Costruzioni s.r.l., impresa distaccante, alle cui dipendenze vi era la vittima, D.Z.M.;
C.B. e M.C.B. - per avere violato gli artt. 2087 cod. civ. e 114, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, n. 81, poiché nelle immediate vicinanze dei ponteggi e dei luoghi ove vengono impastati i calcestruzzi e le malte e vengono eseguite altre operazioni a carattere continuativo, non provvedevano a proteggere in modo sufficiente il posto fisso di lavoro dove sono ubicate la molazza e la ghiaia cementizia.
Ritenuti sussistenti i profili di colpa contestati a ciascuno degli imputati, nelle qualità indicate, il giudice di primo grado ne ha affermato la penale responsabilità, con valutazione integralmente confermata in appello.
3. Ricorrono in cassazione i tre imputati a mezzo dei rispettivi difensori, denunziando violazioni di legge e difetti motivazionali.
3.1. La difesa di C.B. appunta le proprie censure su asseriti difetti motivazionali.
3.1.1. In particolare, a proposito della violazione della regola cautelare prevista nel piano di sicurezza, sulla quale si sofferma la sentenza impugnata (p. 6), del divieto di sollevare ghiaia, pietrame, laterizi ed altro materiale minuto direttamente con la piattaforma, dovendosi invece utilizzare cassoni metallici, sottolinea il ricorrente che la sentenza avrebbe omesso, malgrado specifica censura difensiva, di valutare la condotta abnorme sia della vittima che del gruista, in violazione della richiamata regola.
3.1.2. E, anzi, sullo specifico punto la sentenza sarebbe anche contraddittoria poiché riferisce (p. 14) che l'istruttoria non ha consentito di accertare con sicurezza che nel cantiere per il sollevamento dei mattoni si utilizzassero cassoni metallici, tanto più che il cassone metallico presente era pieno di materiale di risulta: sicché, dando atto la stessa sentenza della esistenza del cassettone, discenderebbe la prova dell'abnormità della condotta dei due operai che, negligentemente, pur avendo il cassone a disposizione, non lo hanno svuotato e non lo hanno utilizzato, così disattendendo la regola richiamata.
3.1.3. Ulteriore contraddittorietà rilevante vi sarebbe rispetto alla informazione fornita dalla sentenza di primo grado (p. 12), in cui si legge che è provato attraverso testi e documenti che i laterizi in quel cantiere venivano sempre sollevati con cassoni metallici, il cui mancato impiego il 3 giugno 2009 è da addebitare ad una iniziativa occasionale dell'addetto alla gru A.P..
3.1.4. Ulteriore comportamento abnorme rilevabile dagli atti consisterebbe, secondo il ricorrente, nell'avere il gruisa, nonostante la irregolarità dell'operazione di carico dei mattoni, suonato, prima dell'ascesa, una sirena, che significava che tutti gli operai dovevano mettersi al riparo sino a che il carico non fosse giunto al piano in cui era previsto: ebbene, l'operaio, poi deceduto, non si metteva in sicurezza ed anche in questo caso la Corte di appello avrebbe omesso di motivare a proposito di tale antecedente causale che costituirebbe fatto eccezionale, sopravvenuto e sufficiente da solo a produrre l'evento.
3.1.5. Ribadendo che l'infortunio sarebbe occorso per condotta esclusiva di persone diverse dall'imputato, si censura, poi, in asserito stretto collegamento con i profili già segnalati, omissione di motivazione quanto alla circostanza, oggetto di gravame, che presso la ditta si sarebbero tenute frequenti riunioni di coordinamento fissate dal geometra G.O.E., che sollecitava i dipendenti, redigendo verbale, al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza.
3.1.6. Si censura, infine, la sentenza, richiamando massime di legittimità stimate pertinenti, per avere omesso di valutare la rilevanza, in tesi, dirimente, rispetto alla posizione di C.B., amministratore unico e legale rappresentante della "Europa 2000 Costruzioni s.r.l.", della intervenuta delega di funzioni, delega che, pur senza esimere il rappresentante legale dall'alta vigilanza, trasferisce tuttavia al delegato la gestione del rischio quanto alla concrete e minute conformazioni delle singole lavorazioni.
3.2. La difesa di G.O.E. e di M.C.B., dopo avere svolto una premessa a proposito della ritenuta ingiustizia della decisione, che sembrerebbe, a detta dei ricorrenti, fondarsi su una incostituzionale responsabilità oggettiva, e dopo avere richiamato la veste in cui gli imputati sono chiamati a rispondere e gli addebiti mossi, svolge tre censure.
3.2.1. In primo luogo, richiamati brevi stralci di dichiarazioni testimoniali ed il contenuto delle foto scattate dai Carabinieri al momento del sopralluogo, ritiene provato sia che il posto di lavoro a terra della vittima, vicino alla molazza per impastare la calce, fosse sufficientemente protetto dalla caduta di oggetti dall'alto sia che vi fosse a disposizione nel cantiere un cassone vuoto, per dedurne che il giudice di merito avrebbe mal valutato le prove su tali due aspetti fattuali e, in conseguenza, avrebbe erroneamente escluso la eccezionalità e la imprevedibilità, invero sussistenti, della imprudente condotta della vittima e del gruista. Entrambi operai "formati" ed esperti, avrebbero il primo, D.Z.M., arbitrariamente preparato il pericoloso carico ed il secondo, A.P., usato imprudentemente la gru, mentre avrebbe dovuto, invece, rifiutarsi di sollevare un carico instabile. In maniera imperdonabilmente imprudente D.Z.M., poi, malgrado l'allarme azionato con la sirena da A.P., sarebbe rimasto a cinque metri di distanza dalla molazza, che era adeguatamente riparata, per di più senza indossare il casco, così violando l'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, che impone anche al lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza.
Le abnormi condotte di D.Z.M. e di A.P. costituirebbero, in definitiva, interruzione del nesso causale.
3.2.2. Si censura, poi, la sentenza per non avere adeguatamente motivato il diniego delle generiche, pur richieste dalla difesa, che aveva sottolineato la incensuratezza degli imputati, il comportamento processuale, le modalità del fatto e la quasi esclusiva responsabilità della vittima, non essendo sufficiente a tal fine il generico richiamo operato dalla Corte territoriale alla gravità del fatto.
3.2.3. Si denunzia, infine, l'omessa motivazione, sotto il profilo della mancanza assoluta di requisito fisico, a proposito della non concessione del beneficio della non menzione della condanna, pur invocata nell'atto di appello proposto nell'interesse di G.O.E. e di M.C.B..
3.3. Tutte le difese concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Deve darsi atto che con atto firmato e sottoscrizione autenticata dal difensore, depositato in Cancelleria il 17 marzo 2016, le parti civili Omissis hanno revocato la costituzione, esclusivamente nei confronti di C.B..
 

Diritto


1. Appare opportuno affrontare complessivamente, procedendo in ordine logico, le questioni poste nei ricorsi.
1.1. Rileva il Collegio che nella doppia decisione conforme costituita dalle pronunzia di merito le posizioni di garanzia dei tre imputati appaiono correttamente individuate e ben descritte (v. pp. 7-8 della sentenza di appello e pp. 10-11 di quella del Tribunale), così come il nesso causale tra le omissioni e l'evento ed i profili di colpa.
In particolare, la colpa è stata congruamente individuata nella insufficiente protezione del posto di lavoro della vittima mediante tettoia di adeguata estensione dal rischio di caduta di oggetti dall'alto, poiché la "bocca" della molazza di fronte alla quale il lavoratore doveva necessariamente collocarsi non era riparata dalla tettoia (così alla p. 10 della sentenza di appello ed alle pp. 6-7 e 13 di quella di primo grado); così come scoperta era la posizione in cui era la ghiaia a terra (v. p. 10 della sentenza appello e pp. 14-15 di quella di primo grado): in pratica, cioè, la previsione, pur correttamente prevista "sulla carta" dall'imputato G.O.E. nel piano per la sicurezza e coordinamento, non era però nei fatti attuata (cfr. p. 9 della sentenza appello e pp. 12-13 di quella di primo grado).
In sostanza, come si trae dalle sentenze di merito, C.B. e M.C.B., nelle ravvisate qualità di cui alla contestazione, avrebbero dovuto predisporre un adeguato sistema di protezione dei lavoratori dal pericolo di caduta di oggetti dall'alto - si stava infatti costruendo un palazzo di nove piani - e G.O.E. avrebbe dovuto vigilare sulla effettiva, concreta, attuazione di tale sistema (cfr. p. 14 della sentenza di appello e p. 17 di quella di Io grado).
E, dunque, sta nella omessa procedimentalizzazione delle procedure del tipo di quelle poste in essere dalla persona offesa, nella sottovalutazione del rischio (tettoia di dimensioni insufficienti, posizionamento della malta e dell'acqua fuori dal raggio di protezione della tettoia) e nella omessa vigilanza (circa il mancato uso dei cassoni, pur presenti nel cantiere, per il trasporto di materiali in aria e circa la movimentazione inadeguata e pericolosa di materiali instabili e pesanti) che sta il rimprovero che le sentenze di merito addebitano agli imputati.
Della delega di funzioni invocata da C.B. (cfr. punto n. 3.1.6. del "ritenuto in fatto") non si apprezza la sussistenza dei poteri decisori e di spesa.
Si osserva inoltre che il ricorso nell'interesse di G.O.E. e M.C.B. fornisce un'informazione non confermata dagli atti, in quanto parla di distanza del lavoratore morto dalla molazza di cinque metri, mentre la sentenza di secondo grado (p. 5) e quella del Tribunale (p. 3) parlano di soli due metri, come verificato dai Carabinieri.
1.2. E' ben noto che l'imprudenza delle vittima non esclude la responsabilità di chi è tenuto a prevenire ed a vigilare, essendo le norme in materia di infortuni tese, per definizione, a prevenire comportamenti anche colposi del lavoratore, dovuti a stanchezza, distrazione indotta dalla ripetitività delle mansioni aut similia. Il comportamento di A.P. e di D.Z.M., come descritto nelle sentenze di merito, per quanto imprudente, non è certo tale da interrompere il nesso causale.
1.3. Quanto alla eventuale cooperazione causale di altre persone rimaste fuori dal processo (nei ricorsi si fa riferimento alla condotta del collega dell'operaio, A.P., che manovrava la gru che ha, prima, caricato i mattoni non legati, anziché utilizzare i cassoni o altro sistema più sicuro, e, poi, ha urtato contro il palazzo), essa non toglie, comunque, rilevanza alle condotte degli odierni imputati.
1.4. Deve escludersi, ad avviso del Collegio, la denunziata contradittorietà della sentenza per avere il giudice di secondo grado ritenuto (alla p. 14), difformemente da quello di primo grado (alla p. 12), che non vi è prova che nel cantiere si utilizzasse sempre il cassone per trasportare in alto oggetti mobili: entrambe le decisioni, a ben vedere, danno per assodato che i cassoni vi fossero - ciò che è il punto centrale della questione. Infatti, essendo incontestabile che il sollevamento dei blocchi di cemento mediante inserimento in cassoni, anziché mediante mera sopraelevazione senza alcun tipo di fissaggio, sarebbe stato incommensurabilmente più sicuro, il mancato impiego degli stessi, nella concreta situazione emersa, è addebitabile, oltre che alla imprudenza dei lavoratori (non tale tuttavia da interrompere il nesso di causalità), alla mancata vigilanza degli odierni imputati.
1.5. Quanto al tema incentrato sul non avere la vittima indossato il casco, non risponde al vero che la sentenza di secondo grado eluda il problema posto dalla difesa, poiché, invece, lo affronta (precisamente, alle pp. 14, 17 e 18). Ebbene il dato che non lo indossasse è pacifico (v. al riguardo anche p. 18 della sentenza di primo grado): la Corte territoriale osserva al riguardo, correttamente, che è assolutamente prevedibile che il lavoratore, per una serie di ragioni, che elenca (sottovalutazione del rischio, eccesso di sicurezza, scarsa informazione), sottovalutando il rischio, trascuri di indossare il casco ma, al contempo, evidenzia che questo rischio il datore di lavoro e coloro che rivestono una posizione di garanzia sono tenuti a governare (p. 18 della sentenza di appello): affermazione indubbiamente esatta, tenuto conto che il casco è, per definizione, dispositivo individuale eludibile, mentre la tettoia è una barriera non eludibile.
2. Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella sentenza di secondo grado (alla p. 21), si rinviene adeguata motivazione, che non elude i motivi di appello, incentrata su gravità del fatto, grado della colpa, mancata adozione di cautele di tipo basilare atte a prevenire
quanto accaduto, conoscenza del rischio per averlo previsto e valutato nel piano sicurezza ma senza dare attuazione in concreto allo stesso, assenza di profili positivi per il riconoscimento di un'attenuazione di pena.
3. Conformemente a quanto segnalato dai ricorrenti, deve prendersi atto, invece, che la sentenza impugnata nulla osserva a riguardo del beneficio della non menzione, che pure era stato espressamente chiesto dalle difese (all'ultima pagina degli atti di appello): la rilevata omissione di pronunzia impone la soluzione in dispositivo.
4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al punto concernente l'applicazione dell'art. 175 cod. pen; con rinvio alla Corte d'Appello di Catania.
5. Gli imputati G.O.E. e M.C.B. vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, spese che si liquidano come in dispositivo.
Infine, attesa la dichiarazione di rinunzia, di cui si è detto (al par. n. 4 del "ritenuto in fatto"), confermata in udienza, vanno revocate le statuizioni civili disposte nel giudizio di merito nei confronti dell'imputato C.B..
 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione dell'art. 175 cod. pen; con rinvio alla Corte d'Appello di Catania.
Condanna gli imputati G.O.E. e M.C.B., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili tutte, difese dall'Avv. ..., liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Revoca le stazioni civili nei confronti dell'imputato C.B..
Così deciso il 14/04/2015.