Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 19 novembre 2009
Parti: Sistema Commercio e Impresa, Confsal, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Commercio, Turismo
Fonte: ebitenpiemonte.it


Accordo interconfederale nazionale per la costituzione di un Organismo Bilaterale denominato Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, in sigla EBITEN, e degli EBITEN regionali/provinciali competenti per territorio
(Ex art. 2, comma 1, lett h, D.lgs. 276/2003; art 2, comma 1, lett ee), D.lgs. 81/2008 s.m.i.; art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 s.m.i.)


In data 19 novembre 2009, presso la sede della Confsal a Roma in Via Trastevere, 60 tra le sotto elencate organizzazioni sindacali: Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominata in sigla Sistema Commercio e Impresa con sede a Crema in Via Olivetti, 17 […], Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi lavoratori, in sigla Confsal con sede a Roma in Viale Trastevere, 60 […], Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato, in sigla Fesica - Confsal con sede a Roma in via Angelo Emo, 89 […], Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri, in sigla Confsal - Fisals con sede a Roma via Angelo Emo, 89 […]

Premesso che:
- le Parti convengono nell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo;
- l’Associazione Datoriale e le Organizzazioni Sindacali sopra indicate ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire con un impegno comune e costante;
- l’art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. 276/2003 definisce gli “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- l’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/08 definisce gli “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- l’art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 prevede che “sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.”;
- l’articolo 30 del D.lgs. 106/09 inserisce al D.lgs. 81/08 i seguenti commi:
> art. 51 comma 3-bis - “gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.”;
> art. 51 comma 3-ter. - “ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”;
e considerato che le Parti attraverso il presente accordo interconfederale intendono sviluppare un sistema di bilateralità in grado di razionalizzare in un unico strumento operativo tutte le attività previste dalla normativa vigente in capo agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, prioritariamente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo un servizio snello ed efficace, si concorda di costituire, a mezzo di atto notarile, ai sensi dei seguenti articoli:
- art. 2, comma 1, lett. h), D.lgs. 276/2003;
- art. 2, comma 1, lett. ee), D.lgs.81/2008 s.m i.;
- art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 s.m.i.;
un organismo bilaterale denominato Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, in sigla EBITEN, che a sua volta si articolerà in enti bilaterali regionali e provinciali competenti per territorio; tali organismi bilaterali svolgeranno su tutto il territorio nazionale ogni attività prevista dalla normativa vigente in capo agli “enti bilaterali” e agli “organismi paritetici”, prioritariamente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
L’EBITEN e le sue diramazioni regionali/provinciali competenti per territorio inoltre svolgeranno le attività previste dai rispettivi statuti e dai CCNL che ad essi faranno esplicito riferimento in quanto costituiscono lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’EBITEN e le sue diramazioni regionali/provinciali competenti per territorio attueranno ogni utile iniziativa ed, in particolare, le attività che verranno svolte a titolo esemplificativo ma non esaustivo saranno:
- programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- provvedere al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- provvedere al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
- ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL - agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86
- attivare una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
- ricevere ed elaborare, ai fini statistici, i dati fomiti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
- svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
- svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi);
- promuovere attività di ricerca e studio finalizzata alla legge 125/91;
- istituire gli Osservatori Regionali secondo le direttive nazionali;
- promuovere la costituzione di Sportelli Bilaterali di Servizi e coordinarne l’attività;
- costituire le Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione delle controversie individuali e collettive;
- promuovere, organizzare ed attivare servizi finalizzati a favorire rincontro tra la domanda e offerta di lavoro organizzando anche sportelli di orientamento ai giovani e non;
- collaborare con il fondo interprofessionale per la formazione continua Formazienda;
- promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza, dell’assistenza e di gestione del TFR secondo le intese tra le organizzazioni nazionali firmatarie dei CCNL;
- programmare le attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- promuovere e realizzare lo sviluppo di azioni formative e non inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- dare assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- svolgere l’attività di collaborazione ex art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08 s.m.i.;
- svolgere o promuovere attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 52 n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività istituendo, a tal proposito, specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti;
- effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi al fine di garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- trasmettere al Comitato di cui all’articolo 7 del D.lgs. 81/08 una relazione annuale sull’attività svolta;
- comunicare alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, D.lgs. 81/08 i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione andrà effettuata nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
- comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
L’attuazione degli scopi sociali avverrà con le necessarie gradualità a fronte delle emergenti esigenze dei settori di attività, delle disponibilità economiche e della obiettiva fattibilità di ogni singolo punto, previsti dai CCNL di riferimento.