Tipologia: Accordo Quadro
Data firma: 17 ottobre 2008
Validità: 01.10.12008 - 31.12.2009
Parti: BPER, BPMT, BPKR e Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uilca-Uil, Ugl Credito
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Popolare di Crotone e Banca Popolare del Materano
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1
Art. 2 Inquadramenti del personale presso le succursali
Art. 1 bis Inquadramento presso gli uffici di direzione generale
Art. 1 ter Inquadramenti presso l’Ufficio Private 
Art. 3 Indennità di rischio
Art. 4 Divise ed indumenti di lavoro
Art. 5 Provvidenze ai lavoratori studenti 
Art. 6 Buono pasto
Art. 7 Premio di anzianità
Art. 8 Assegno speciale temporaneo
Art. 8 bis Indennità particolare e assegno di anzianità nel grado
Art. 9 Indennità chilometrica
Art. 10 Rimborso danni
Art. 11 Borse di studio
Art. 12 Provvidenze ai figli portatori di handicap
Art. 13 Indennità di reggenza
  Art. 14 Part time
Art. 15 Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 16 Addestramento e formazione
Art. 17 Formazione del personale
Art. 18 Sviluppo professionale del personale e percorsi professionali
Art. 19 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Art. 20 Assistenza sanitaria
Art. 21 Polizze cassieri
Art. 22 Polizza infortuni professionale ed extra professionale
Art. 23 Familiare di dipendente deceduto o cessato causa inabilità
Art. 24 Informazione e partecipazione e pari opportunità
Art. 25 Tutela della salute e delle condizioni igienico sanitarie
Art. 26 Premio di rendimento
Art. 27 Nucleo di manovra
Art. 28 Assemblee
Dichiarazione
Decorrenza e durata

Accordo Quadro del 17/10/2008

Accordo di armonizzazione dei contratti integrativi aziendali a seguito della fusione della Banca Popolare del Materano con la Banca Popolare di Crotone tra le Aziende: Banca popolare dell’Emilia Romagna - soc. coop. in veste di azienda capogruppo (di seguito, per brevità. “BPER’’); Banca Popolare del Materano - spa (di seguito, per brevità, “BPMT”); Banca Popolare di Crotone - spa (di seguito, per brevità, “BPKR’’); e le Organizzazioni Sindacali: Dircredito - FD, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uilca-Uil, Ugl Credito

Premesso che
- in data 17/7/2008 si è dato avvio alla procedura sindacale ex art. 19 del vigente CCNL per l’operazione di fusione tra BPMT e BPKR;
- successivamente si è aperto un confronto tra le aziende interessate e le Organizzazioni Sindacali sopra indicate, nel corso del quale le parti hanno convenuto sull’esigenza di pervenire ad un accordo di armonizzazione di trattamenti economici e normativi delle due banche, derivanti dai contratti integrativi aziendali di BPMT e BPKR, dalla data di fusione non più applicabili neppure in via di correntezza, per permettere alla banca di nuova costituzione di applicare, fin dalla sua costituzione, una normativa unitaria per il proprio personale dipendente pervenuto a seguito della fusione ovvero di nuova assunzione;
si è pervenuti al seguente accordo.

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo. 

Art. 14 Part time
L’azienda si impegna, a fronte di comprovate necessità personali o familiari di rilevante gravità e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, a valutare la concessione di un orario di lavoro a tempo parziale a tempo determinato o indeterminato.
In ogni Ufficio di Direzione Generale o in ogni Succursale può essere consentito un solo part-time.

Art. 19 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Nel quadro delle garanzie rivolte alla sicurezza del lavoratore vengono attuati i seguenti provvedimenti in funzione delle caratteristiche degli ambienti di lavoro:
1 Prevenzione
L'azienda si impegna ad informare le OO.SS. aziendali sulle misure di prevenzione adottate per tutelare l'incolumità dei propri dipendenti da attività criminose.
L'azienda porterà tempestivamente a conoscenza delle OO.SS. aziendali i provvedimenti prescelti o da adottare presso le sedi di lavoro. Le OO.SS. aziendali mediante un componente per ogni organizzazione, possono effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro e formulare eventuali osservazioni.
A) Tutele fisica dei lavoratori negli sportelli aperti al pubblico
Gli sportelli aperti al pubblico saranno protetti con sistemi tendenti a disincentivare il compimento d'atti criminosi.
In relazione a quanto sopra la Banca, tenuto conto delle condizioni di fatto localmente esistenti, vincoli ambientali o condominiali, adotterà presso ogni dipendenza due o più delle seguenti misure di sicurezza:
- Bussola anti rapina
- Vigilanza armata esterna
- Allarme silenzioso collegato con le forze dell’ordine
- Sistema biometrico di rilevazione delle impronte digitali.
Allo scopo di ricercare le forme più idonee per la protezione dei lavoratori l’Azienda esaminerà anche le proposte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in materia di sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
B) Tutela fisica dei lavoratori negli uffici interni
L'accesso agli Uffici della Direzione Generale viene controllato dal personale addetto alla guardiania con l’utilizzo di appositi strumenti di rilevazione delle presenze.
Il trasporto valori fra la Direzione Generale e le dipendenze (e viceversa) e il trasporto valori da e per la Banca d'Italia vengono effettuati, di nonna* tramite apposita società specializzata.
L’azienda provvede all’effettuazione del servizio trasporto valori ed in particolare per il carico degli ATM il cui rifornimento non possa avvenire dall’interno della succursale, tramite apposita società specializzata, salvo casi eccezionali.
C) Tutela del lavoratore colpito da eventi criminosi
L’azienda assumerà gli oneri delle visite mediche o di ricoveri ospedalieri presso enti pubblici sanitari del dipendente colpito da eventi criminosi.
L’Azienda assumerà direttamente a proprio carico gli oneri delle cure mediche specialistiche o per terapie riabilitative, fino alla cessazione dal servizio, per il lavoratore colpito in servizio da eventi criminosi, eventualmente non previsti tra le prestazioni degli enti assistenziali o tra i sinistri indennizzabili da coperture assicurative, oppure previste parzialmente con esborsi a carico dell’assistito. e ciò fino a quando tali oneri saranno assunti interamente dagli organismi sanitari competenti.
L’azienda, a richiesta del dipendente colpito da eventi criminosi, ne predisporrà il trasferimento compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Banca.
L'azienda conserva il posto di lavoro ed il trattamento retributivo nel termine massimo previsto dall'art. 52 del CCNL 08/12/2007, maggiorato di 6 mesi, in caso di infortuni conseguenti ad eventi
criminosi.
Lo sportello che subisce una rapina sarà chiuso al pubblico immediatamente e sino al termine della giornata lavorativa salvo che non ricorrano le condizioni per il ripristino delle attività prima di tale termine.
Gli eventuali danni riscontrabili ad oggetti personali o furti che il dipendente dovesse subire durante il verificarsi di atti criminosi verso la Banca saranno risarciti dall’azienda fino al limite massimo di curo 800,00
D) Ulteriori interventi aziendali
In caso di rapina, il cassiere ò sollevato da responsabilità economica anche per le somme superiori ai massimali stabiliti dalle norme di servizio qualora sia stata correttamente rispettala la regolamentazione vigente presso la banca;
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per morte o inabilità permanente conseguente ad infortunio per motivi di servizio o in conseguenza di eventi criminosi, viene riconosciuta agli aventi diritto un indennizzo pari ad una mensilità per ogni anno mancante al raggiungimento dei limiti di età che danno diritto alla pensione di vecchiaia del dipendente con un massimo di 15 mensilità e, comunque, non oltre l’importo massimo di euro 50.000,00=. Nel caso di morte del dipendente l’indennizzo di cui al comma precedente viene riconosciuto esclusivamente al coniuge, purché non sia legalmente separato o divorziato, o ad altri familiari fiscalmente a carico al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; a tal fine, la Banca, potrà contrarre un’apposita polizza assicurativa con premio a proprio carico.
Raccomandazione
Le OO.SS. raccomandano all’azienda di adottare le soluzioni idonee tendenti a disincentivare il compimento di atti criminosi presso i locali della Cassa centrale.
L’Azienda accoglie la raccomandazione di cui sopra.

Art. 24 Informazione e partecipazione e pari opportunità
La banca e le OO.SS. aziendali concordano di costituire, possibilmente entro il 31/1/2009, una Commissione (composta da rappresentanti aziendali e da un rappresentante designato da ogni organizzazione sindacale aziendale) per una verifica congiunta di aspetti riguardanti i seguenti temi: - lavoro a tempo parziale
- nuove figure professionali
- sviluppo e percorsi professionali sistemi di valutazione del personale
La Commissione potrà riunirsi a cadenza semestrale o su richiesta di una delle parti.
[…]
Nota a verbale:
L’Azienda si rende disponibile a incontrare, per consultazione e confronto, gli Organismi Sindacali Aziendali su aspetti riguardanti i seguenti temi:
- condizioni riservate al personale in materia di affidamenti;
- formazione
In relazione all’articolo 12 del CCNL 11.2.2005, l’azienda provvederà a fornire alle RSA le necessarie informative per una verifica congiunta ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni che possano costituire ostacolo alla realizzazione delle pari opportunità e delle misure per la loro correzione.
Per l’esame dei problemi riguardanti la realizzazione delle pari opportunità potrà essere costituito apposito gruppo di studio a partecipazione mista di rappresentanti dell’azienda e di un rappresentante per ogni organismo sindacale aziendale.

Art. 25 Tutela della salute e delle condizioni igienico sanitarie
Per la disciplina della materia si richiamano le norme del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
Previa consultazione e prescrizione del medico aziendale, ai fini del D.Lgs. n. 626/94, la Banca farà sottoporre a visite sanitarie, a proprie spese, presso Enti pubblici specializzati quei lavoratori che dovessero richiederlo in relazione a particolari situazioni personali, condizioni dell’ambiente di lavoro e del ruolo ricoperto.

Art. 27 Nucleo di manovra
Il nucleo di manovra costituito per le sostituzioni di dipendenti assenti dal lavoro per ferie, malattie, infortuni, aspettative, permessi, etc, è composto da un numero adeguato di addetti con conoscenze ed esperienze adeguate ai ruoli normalmente da ricoprire.
L’adeguatezza dell’organico del nucleo di manovra sarà oggetto di verifica in occasione dell’incontro semestrale di cui all’art. 11 del CCNL 11.2.2005.
I componenti il nucleo di manovra non verranno utilizzati per coprire stabili carenze di organico
Raccomandazione: Le OO.SS. raccomandano all’Azienda di tenere in considerazione, per quanto possibile, rotazioni nell’organico del nucleo di manovra, in relazione ad eventuali richieste di inserimento di altri addetti.

Art. 28 Assemblee
La partecipazione alle assemblee del personale previste dall'art. 20 della legge 300/70 è consentita anche ai dipendenti di tutte le succursali foranee con raggruppamenti per aree geografiche (massimo cinque).

Dichiarazione
L’azienda valuterà particolari situazioni di disagio, a seguito di pendolarismo per trasferimento del lavoratore, su iniziativa aziendale, presso una dipendenza significativamente distante dalla propria residenza, in presenza di prestazioni lavorative non negative.
L’azienda, compatibilmente con le esigenze operative, favorirà l’avvicinamento o il trasferimento al luogo di residenza di coloro che ne facciano richiesta, tenendo conto dell’eventuale anzianità di servizio o dello stato di servizio. Tale richiesta potrà essere avanzata dopo almeno 3 anni di permanenza nel disagio.