Cassazione Penale, Sez. 4, 05 agosto 2016, n. 34458 - Incendio all'interno della cisterna durante la rimozione del bitume. Comportamento del tutto prevedibile del lavoratore


 

 

 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: D'ISA CLAUDIO Data Udienza: 07/04/2016

 

Fatto


1. Con sentenza emessa in data 18.4.2013 dal Tribunale di Lucca l'imputato P.A. veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 c. I, 2 e 3 cod.pen., commesso il 26.8.2010 in danno di DF.C. e di D.L. e condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, unitamente al responsabile civile P. Manutenzioni srl, in favore della parte civile.
1.1 Il giudice ricostruiva i fatti attraverso le molte testimonianze raccolte e i documenti acquisiti: il 26.8.2010 i due lavoratori DF.C. e D.L., dipendenti della srl P. Manutenzioni, di cui il P.A. era il legale rappresentante, stavano pulendo l'interno di una cisterna, adibita al trasporto di bitume, per procedere poi alla riparazione di una lesione della stessa, da saldare dall'interno non essendo possibile l'intervento dall'esterno, quando il materiale, con cui stavano asportando il bitume, aveva preso fuoco cagionando loro delle gravi ustioni. I due lavoratori erano entrati nella cisterna scendendovi con una scaletta, senza essere muniti di cinture di sicurezza o di strumenti che ne consentissero il recupero e senza essere assistiti, all'esterno, da personale che potesse intervenire in caso di problemi. Avevano iniziato ad asportare il bitume solidificato sul fondo della cisterna scaldandolo con la fiamma ossidrica ed asportandolo con uno straccio imbevuto di diluente, quando all'improvviso, forse a causa dei vapori del diluente o per qualche manovra errata, era divampato un fuoco che li aveva investiti. Essi erano rimasti intrappolati all'interno della cisterna perché il fuoco si era sviluppato nei pressi dell'uscita, e solo quando le fiamme si erano praticamente spente erano riusciti ad uscire, in particolare venendo il DF.C. spinto dal D.L. su per la scaletta mentre quest'ultimo, non era stato capace di uscire da solo avendo le mani ustionate ed era stato aiutato da un altro operaio accorso sul posto: essi avevano quindi riportato entrambi gravi lesioni che avevano causato una malattia di lunga durata.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale, sulla base della prova testimoniale e di quella documentale, il giudice di primo grado riteneva dimostrato che l'infortunio si era verificato per una grave violazione della normale prudenza e diligenza e delle norme antinfortunistiche attribuibile al datore di lavoro P.A., in quanto i due operai rimasti lesi erano privi di una formazione/informazione specifica circa quella lavorazione ed i suoi rischi, erano privi dei necessari dispositivi di protezione individuale, ed avevano applicato delle modalità operative assai pericolose che, però, erano abitualmente utilizzate in azienda, con il consenso o, quanto meno, con l'avallo del datore di lavoro. In particolare, il giudice riteneva non credibile la tesi difensiva del P.A., secondo la quale quella modalità lavorativa, cioè l'uso della fiamma per sciogliere il bitume, era stata una iniziativa del DF.C., da questi praticata all'insaputa dal datore di lavoro e in modo per lui del tutto imprevedibile: anche i testi della difesa, ad esempio F. e P., avevano ammesso di avere visto il compagno lavorare in tal modo, e non era, quindi, credibile che il datore di lavoro ne fosse completamente all'oscuro, dal momento che lui stesso aveva riferito che, nella ditta, si usava il cannello collegato alla bombola di gas per sciogliere il bitume solidificatosi nelle tubazioni di scarico delle betoniere in collaudo, così rendendo plausibile che gli operai usassero quello stesso metodo anche per sciogliere rapidamente il catrame dentro le cisterne da riparare. Inoltre, il documento di valutazione dei rischi dell'azienda non indicava le modalità lavorative da adottare per rimuovere croste di bitume solidificato, ed anche il consulente del P.A. aveva ammesso che, in certi casi, era necessario operare nel modo seguito dai due infortunati: la loro era, dunque, una modalità lavorativa normale, per lo meno in certi casi, e quindi prevedibile, e, poiché era naturalmente soggetta ad un forte rischio di incendio, il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare misure idonee per limitare tale pericolo, sia formando adeguatamente il personale che vi veniva addetto, sia munendolo di idonei DPI. Era evidente che, con tali accorgimenti, peraltro doverosi (cioè la previsione del rischio specifico, l'adozione di corrette modalità operative, la formazione del personale, la fornitura dei mezzi di protezione idonei e infine il divieto di procedere in assenza delle condizioni di sicurezza), l'infortunio non si sarebbe verificato: sussisteva quindi il nesso causale tra la condotta omissiva del P.A. e l'evento lesivo, che determinava la responsabilità di tale imputato ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen..
1.2 La Corte d'appello di Firenze, adita dall'imputato e dal responsabile civile, facendo proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado e ritenendo infondati i motivi posti a base dei gravami di merito, in parziale riforma, rideterminava, riducendola, la pena inflitta in primo grado al P.A..
2. Propongono ricorso per cassazione sia il P.A. che la P. MANUTENZIONI srl, quale responsabile civile.
2.1 Con il primo motivo il P.A. denuncia violazione di legge per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ammissione alla prova, con sospensione del processo, di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen.. A tal fine si rappresenta che in corso di causa le persone offese DF.C. e D.L. erano state risarcite ed avevano revocato la costituzione di parte civile per cui si formulava innanzi alla Corte d'appello l'istanza in parola avendo ottenuto la disponibilità di un'associazione di volontariato ad accoglierlo per il percorso rieducativo ed avendo l'istante adempiuto alla prescrizioni impartite dall'ASL.
2.2 Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sulla individuazione del nesso causale. Innanzitutto con i motivi di appello si era segnalato il fatto che un significativo numero di operai, dipendenti della P. MANUTENZIONI srl, aveva descritto, con riferimento all'infortunio de quo, una prassi lavorativa completamente diversa da quella ipotizzata dal DF.C. (imputato e nel contempo parte civile, in quanto ritenuto titolare di una posizione di garanzia quale preposto nei confronti dell'altra p.o. D.L., ma poi assolto) che mirava, da un lato ad escludere la propria responsabilità, e dall'altro ad addebitarla integralmente al P.A.. La motivazione dell'impugnata sentenza non rende conto su quanto dedotto con l'appello in ordine al comportamento processuale del DF.C. e del teste G..
Ciò posto il ricorrente rileva che, come accertato nel corso del processo, le due procedure possibili e lecite di rimozione del bitume dalla cisterna erano: 1) uso di spatola con o senza solvente; 2) uso di fiamma per sciogliere il bitume con rimozione mediante spatola o cenci. Esse alternativamente eseguite non avrebbero mai potuto determinare l'evento, perché il bitume si incendia a temperature troppo elevate per determinare l'innesco e non ottenibili mediante fiamma e perché da solo il solvente non determina né fiamma, né altro pericolo. Solo l'errato utilizzo di fiamma combinato con un solvente infiammabile è pericoloso in un luogo chiuso, perché tale da creare fiamme fuori controllo, ed è ciò che ha determinato nel caso di specie l'evento dannoso. Innanzitutto, si sottolinea che nell'azienda esistevano linee guida scritte e specifica valutazione del rischio; infatti, nel documento di valutazione del rischio, a firma dell'imputato, avente data certa ed anteriore ai fatti di causa, era stato previsto a pag. 92 e ss. tra le varie cautele anche l'utilizzo di imbracature di sicurezza, la presenza di un operatore di sorveglianza avanti l'accesso del luogo confinato e, per quanto concerne il rischio incendio, e calore, l'utilizzo di mezzi anti scintilla, laddove si formassero vapori infiammabili.
In sostanza, si afferma il rispetto delle regole cautelari ritenute violate secondo il seguente riepilogo:
1) in relazione all’aver consentito l’accesso in luogo chiuso con fiamme vive in assenza di qualsiasi dispositivo di protezione e di respirazione assistita: si nota che era pratica vietata dall'azienda che prevedeva che, laddove vi fossero dai vapori infiammabili, dovevano essere utilizzati attrezzi che non creavano innesco;
2) in relazione all'assenza di un altro lavoratore presso l'accesso in funzione di controllo: si fa notare che tale circostanza era prevista in senso diametralmente opposto perché il documento è chiaro nel prescrivere che «per nessun motivo la persona di sorveglianza deve entrare nello spazio confinato, salvo che un'altra persona la sostituisca», per tanto non può essere rimproverato al datore di lavoro di non aver previsto tale situazione di pericolo;
3) in relazione all'assenza di una procedura operativa: si consideri che il rimprovero appare ingiustificato appunto perché esisteva una procedura chiara da seguire nella fattispecie con indicazione di obblighi e divieti perentori, soprattutto in relazione al rischio specifico che un luogo chiuso può determinare;
4) in relazione all'aver omesso di prendere misure adeguate per proteggere i lavoratori: invero, come si evince dal documento, venivano presi in considerazione molti aspetti quali «deve essere disinserito, così come ogni impianto elettrico deve essere disinserito dall'interruttore principale ed e necessario apporre cartelli "lavori in corso"»; si tratta di misure che tendono a tutelare il lavoratore anche a fronte di ipotesi di incidente marginali, ma comunque previste;
5) in relazione all'aver omesso di prendere precauzioni per gas e vapori irrespirabili: sul punto va notato che le misure di prevenzione fanno riferimento sia alla necessità di adeguata ventilazione sia alla necessità di strumentazione idonea ad analizzare l'aria e comunque si tratta di un profilo di responsabilità che non interessa alla vicenda in oggetto;
6) in relazione all'omessa previsione di regole cautelari che impediscano che generatori di calore possano trasmettere calore a corpi che raggiungano temperature di innesco; ancora una volta si tratta di una violazione, pur contenuta nel capo di imputazione che, da un lato, non assume rilevanza rispetto alla dinamica dell'incidente e, dall'altro, si contraddice con l'esistenza del documento di valutazione del rischio che prende in esame chiaramente i punti contestati in tema di omessa previsione: insomma, l'indicazione di usare attrezzi antiscintilla in presenza di vapori infiammabili è chiara.
La violazione dell'assenza di un sistema di sollevamento dei lavoratori per estrarli dal luogo confinato non assume rilevanza nella determinazione dell'evento. Il punto chiave è che, secondo le regole cautelari dell'impresa, solo il DF.C., operaio esperto e capofficina, doveva recarsi all'interno della cisterna lasciando sull'accesso l'apprendista D.L. in funzione di controllo, ed il primo si sarebbe dovuto collegarsi a con una cintura di sicurezza al secondo. Invece il DF.C. impone a D.L., apprendista a lui affidato, di scendere con lui e di aiutarlo con il solvente, mentre egli si dava da fare con la fiamma per sciogliere il catrame. Due operazioni incompatibili poste in essere nonostante il divieto del datore di lavoro e durante l'assenza di quest'ultimo.
Quanto alla omessa adozione di un argano collegato alle cinture di sicurezza si deduce che non v'è alcuna norma di cui al D.lvo 81/2008 che richiede un argano per il recupero di un soggetto in luogo confinato, si tratta di un rimprovero formulato dal P.M. anche quale colpa generica ma che è privo di riferimento normativo qualificabile come colpa specifica.
Si rappresenta che, comunque, nel caso di specie anche l'utilizzo di un argano non avrebbe consentito di evitare i danni perché la fiammata è stata repentina e le ustioni non sono state determinate dalla permanenza nella cisterna dalla quale gli operai sono usciti immediatamente tanto che i corpi sono stati adagiati su di un pancale riposto su un muletto che stazionava in funzione di presidio.
Osservazione simile viene fatta per le cinture di sicurezza, previste dal documento di valutazione del rischio, ed il cui utilizzo non è stato disposto dal DF.C., in quanto, se viene meno il soggetto posto in funzione di controllo cui possono essere affidati i riferimenti delle cinture di sicurezza, le stesse non servono a niente anzi divengono elemento di minore mobilità in un ambiente chiuso.
Pertanto, si osserva, le violazioni cautelari non consistono nell'utilizzo combinato di solvente e fiamma e omesso uso dell'argano, ma nell'utilizzo combinato di solvente e fiamma e omessa presenza in posizione di controllo all'accesso. E, dunque, si tratta di due violazioni che non possono essere addebitate all'imputato, perché egli, nella predisposizione del documento di valutazione del rischio, descrive prassi lavorative che non consentono tali violazioni.
Inoltre, la sentenza impugnata, al fine di sostenere la tesi della responsabilità del datore di lavoro, aggiunge che questi era a conoscenza delle violazioni del DF.C., conoscenza desunta, però, in maniera apodittica, travisando non tanto la lettura della prova quanto la stessa logica dei fatti. Nessun teste ammette di aver fatto uso di fiamma e solvente per pulire il bitume, nemmeno il D.L., che rievoca un solo fatto analogo, è in grado di dire se venne usato il solvente unitamente alla fiamma.
Altrettanto incongruo è l'argomentare della Corte del merito che desume la consapevolezza delle violazioni del DF.C. dal fatto che il D.L., trattandosi di un apprendista, si limitava ad affiancare gli altri operai e, quindi, non poteva né scendere da solo nella cisterna, né rimanere fuori in funzione di controllo. Si tratta di una deduzione priva di riferimenti.
2.3 Con il terzo motivo si denuncia l'illogicità della motivazione in ordine alla posizione di garanzia del P.A. ed al comportamento abnorme del DF.C.. E' indubbio che il metodo di pulizia del bitume usato dal DF.C. fosse estremamente imprudente, la Corte del merito sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità in materia di atto abnorme del lavoratore, pur ammettendo che il comportamento del DF.C. sia stato molto imprudente, era svolto, comunque, nell'ambito delle mansioni e che tale metodologia abbreviava i tempi, dimenticandosi però che la circostanza, secondo cui l'attività abnorme sia finalizzata alla esecuzione di mansioni affidate, non esclude di per sé sola la stessa abnormità della condotta del dipendente.
2.4 Con il quarto motivo si denuncia illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed in particolare sull'entità della pena e sul diniego della concessione della sospensione condizionale della pena.
3. Il Responsabile Civile denuncia manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla omessa dotazione in azienda di un argano per sollevare gli operai da luoghi confinati in caso di pericolo. In sostanza si ripercorrono le stesse argomentazioni prospettate dall'imputato.
3.1 Con il secondo motivo si censura la Corte d'appello per la mancata assunzione di una prova decisiva circa la rinnovazione del dibattimento per risentire quei testi, Omissis, ritenuti dalla difesa poco attendibili sulla base dell'assunto che i profili di colpa dell'imputato emergono anche da altre circostanze, non tenendo conto però che proprio sulla base di tutte quelle dichiarazioni rilasciate dai predetti testimoni che i giudici del merito hanno ritenuto come provate le altre circostanze sulle quali hanno fondato la sentenza di condanna.
Con memoria depositata nei termini, la Difesa del P.A. ha chiesto un rinvio della trattazione del ricorso, ritenendo significativo rappresentare che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha esercitato azione penale per il delitto di calunnia nei confronti dei due principali testimoni d'accusa, la persona offesa DF.C. ed il collega di lavoro Omissis. Si evidenzia come i contenuti accusatori ex art. 368 cod. pen. riguardino proprio le condotte contestate al P.A. nel processo che occupa la Corte di legittimità
 

Diritto
 

4. I motivi esposti, di cui alcuni non consentiti nel giudizio di legittimità, sono, comunque, infondati e determinano il rigetto dei ricorsi.
4. 1 In via preliminare, quanto alla richiesta di rinvio del procedimento, su conforme parere del Procuratore Generale di udienza, essa va rigettata per una duplice ragione: a) inesistenza di una situazione di pregiudizialità tra il presente procedimento e quello iscritto nel registro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca; b) gli elementi di responsabilità a carico del ricorrente delineati dai giudici del merito sono basati su ulteriori elementi probatori a prescindere dalle dichiarazioni rese dai testi DF.C. e DC..
4. 2 Infondata è la denunciata violazione di legge formulata con il primo motivo del ricorso del P.A..
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova va ricordato che il nuovo art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto nel sistema processuale penale dall'art.4, comma 1, lett. a), della I. 28 aprile 2014, n. 67, prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta, oralmente o per iscritto, "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 o 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio", dovendo conseguentemente essere ritenuta tardiva la richiesta formulata oltre detti specifici momenti processuali.
Ebbene, questa Corte di legittimità, con una giurisprudenza ormai costante - che il Collegio condivide e intende ribadire- ha chiarito che, deve ritenersi tardiva, in assenza di una specifica disciplina transitoria, l'istanza di sospensione proposta successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, pur se tale dichiarazione sia anteriore all'entrata in vigore della predetta L. n. 67 (cfr. in ultimo sez. 3, n. 27071 del 24.4.2015, Frasca, rv. 263815). 
Nello specifico, in casi analoghi a quello che ci occupa, è stato affermato che nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, (sez. 3, n. 22104 del 14.4.2015, Zheng, rv. 263666, nella cui motivazione si è condivisibilmente evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi d impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior"). E, ancora, che nei processi pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'imputato non può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di dare ingresso ad una procedura strutturalmente alternativa ad ogni tipo dì giudizio su una determinata imputazione (sez. 2, n. 18265 del 16.1.2015, Capardoni ed altri, rv. 263792).
4. 3 Parimenti infondate sono le denunce di vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del nesso causale e della posizione di garanzia in capo al P.A. di cui ai motivi secondo e terzo, nonché di quelle oggetto del primo e secondo motivo del ricorso del responsabile civile.
Infatti, nel merito delle censure articolate con i suddetti motivi di impugnazione - concernenti l'addebito di lesioni colpose - osserva il Collegio come attraverso ciascuna delle doglianze avanzate il ricorrente si sia limitato a circoscrivere il proprio discorso critico ad una discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, deducendo i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva configurazione dell'intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la Corte d'appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova laddove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione rilevante che non esistente nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della Corte di Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa valutazione delle risultanze processuali (V. ex multis: Sezione 2, n. 23419/2007, Rv 236893).
Da ciò consegue che " gli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dal testo vigente dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc.pen., non possono essere che quelli concernenti atti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice del merito (Sezione 4, n. 35683/2007, Rv. 237652).
Sotto altro profilo, con riguardo alla valutazione e all'interpretazione delle risultanze obiettive, tecniche e testimoniali valorizzate dai giudici del merito - di cui il ricorrente P.A. contesta la correttezza -, osserva il Collegio come il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzione dei fatti che possano condurre ad eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico ed argomentato (Sezione 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Sezione 6, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano elementi obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, nella specie ragionevolmente e plausibilmente esclusi.
Tale principio, vale ribadire, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, rimanendo estraneo, alle prerogative del giudice di legittimità, il potere di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. , n. 6402/1997, Rv. 207944).
In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice del merito, non è consentito a questa Corte prendere in considerazione, sub specie di vizio di motivazione, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente secondo il proprio soggettivo punto di vista (Sezione 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Sezione 1, n. 1083/1998, Rv. 210019), sempre che sia da escludere la residualità di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, come nella specie puntualmente accaduto in termini ragionevolmente plausibili.
Per il caso che occupa il Collegio, infatti, entrambi i giudici del merito hanno coerentemente elaborato le informazioni probatorie tratte dalle fonti di prova complessivamente acquisite, pervenendo ad una ragionevole e pienamente plausibile ricostruzione (V. parte narrativa) della scansione dei fatti rilevanti ai fini del processo (sotto il profilo della modalità lavorativa adottata nel frangente dai dipendenti dell'imputato, certamente pericolosa, e da questi se non approvata quanto meno non impedita, e della mancata formazione ed informazione dei lavoratori, in una alla mancata previsione e gestione del rischio conseguente a quella lavorazione), contestualmente escludendo ogni possibile o ragionevole verosimiglianza della spiegazione alternativa sostenuta dai ricorrenti, sulla base di un discorso giustificativo del tutto immune da vizi di indole logica o giuridica.
In breve, nel caso di specie, tanto la motivazione dettata dal primo giudice quanto quella redatta dalla Corte d'appello (che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo: cfr. Sez. 1, n. 8868/2000. Rv. 216906 e segg. conformi), risultano aver ricostruito i profili della responsabilità penale dell'imputato sulla base di un discorso giustificativo completo ed esauriente, logicamente argomentato, immune da vizi d'indole logica e giuridica e, come tale, idoneo a sottrarsi integralmente alle censure in questa sede sollevate sia dall'imputato che dal responsabile civile.
Con riguardo all'elaborazione del discorso probatorio fondato su elementi di prova critica, peraltro, è appena il caso di richiamare l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascun indizio singolarmente considerato, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa (sia pure di portata possibilistica e non univoca) di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma ed integra gli altri; di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice.
L'assenza di alcuna manifesta illogicità nella motivazione compendiata dalla Corte territoriale induce, pertanto, a ritenere destituiti di fondamento i motivi di doglianza sollevati dal P.A., tanto in relazione alla eccepita sussistenza del nesso causale quanto a quella della posizione di garanzia delineata nel capo d'imputazione.
Ciò che la Corte d'appello ha posto in evidenza, con riferimento al nesso causale, è che l'incendio, all'interno della cisterna, si è verificato a causa dell'uso contemporaneo, in un luogo confinato, di una sostanza infiammabile e di una fiamma, circostanza questa (come emerge dalle fonti di prova indicate dai giudici del merito) a conoscenza del datore di lavoro, e che le lesioni ai lavoratori sono state determinate, o, comunque, aggravate, dalla mancata osservanza delle norme regolanti il lavoro in spazi confinati ed in particolare di quelle che impongono di munire il lavoratore che si introduce in detti spazi di un'attrezzatura che consenta di estrarlo rapidamente (cintura di sicurezza agganciata ad un argano esterno) e di quelle che impongono di assisterlo tramite un altro lavoratore posizionato all'esterno della cisterna.
Quanto alla censura riguardante la causa sopravvenuta che ha eliso il nesso causale tra la condotta addebitata all'imputato e l'evento dannoso, determinato dal comportamento abnorme dei due lavoratori rimasti ustionati ed, in particolare di quello del DF.C., per la sua posizione di superiore gerarchico rispetto al D.L., si rammenta che, in tema di cause sopravvenute da soli sufficienti a determinare l'offesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che possano considerarsi tali quelle che diano luogo ad una serie causale, sebbene non del tutto autonoma rispetto a quella riferibile all'agente, che si atteggi in termini di assoluta anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità (Sez. 4, sentenza n. 13939 del 30.01.2008, Rv. 239593).
In particolare è stato chiarito (Sez. 4 sentenza n. 2767 del 10.11.2009, Rv. 246695) che la condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità dell'imprenditore, poiché il datore di lavoro è destinatario della applicazione delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il lavoratore compia scelte irrazionali che, se effettuate, possano pregiudicare l'integrità psico-fisica; l'imprenditore è esonerato da responsabilità soltanto nel caso in cui il comportamento del dipendente o di colui che viene a trovarsi, in ragione della sua attività lavorativa, nell'area di rischio, sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile ( e non anche nel caso in cui l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni).
Con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che presenti efficacia interruttivo del rapporto causale esistente tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'evento lesivo soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, sentenza n. 14440 del 5.03.2009, Rv. 243881). In tale senso è abnorme soltanto la condotta del dipendente infortunato che esuli dai limiti di attribuzione proprie del segmento di lavoro ad esso attribuito, non insistendo nell'area di rischio della lavorazione svolta.
Orbene, per il caso che occupa il Collegio, condivide l'argomentazione dei giudici di merito secondo cui l'attività di riparazione della cisterna contemplava l'uso della fiamma ossidrica e che prima di procedere alla riparazione era necessario rimuovere i residui di bitume per cui era senz'altro prevedibile che l'uso contestuale della fiamma e del solvente potesse determinare una situazione di pericolo di incendio e, che, comunque quella operazione rientrava nelle specifiche mansioni dei due operai.
In ogni caso, quand'anche sussista una condotta colposa del lavoratore, questa non potrà comunque spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti destinatari di obblighi di di sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, sentenza n. 12115 del 3.05.1999, Rv. 214999), in quanto le disposizioni prevenzionistiche hanno la funzione primaria di eliminare o, almeno, ridurre i rischi per l'incolumità fisica del lavoratore intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell'attività di impresa, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro.
Il ricorrente, tenta, ma inutilmente, per altro ricadendo nella rappresentazione di una diversa ricostruzione del fatto, di colpevolizzare il DF.C. che avrebbe assunto l'iniziativa di procedere alla rimozione dei residui di bitume con la fiamma ed il solvente, contravvenendo a specifiche disposizioni del datore di lavoro, ma resta il fatto che non erano state approntate da quest'ultimo le misure di prevenzione dirette a parare l'errore del lavoratore che, come rilevato, era del tutto prevedibile.
4.4 Relativamente alle censure che riguardano la quantificazione della pena e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si rammenta, quanto alla prima, che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, invece, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004, Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena pecuniaria inflitta, è stato dal giudice di secondo grado correttamente esercitato, che ha ridotto la pena applicata in primo grado.
Relativamente alla censura riguardante la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena la motivazione sul punto resa dalla Corte d'appello è insindacabile da parte del Collegio essendosi posto in evidenza che il P.A. ha già riportato "una condanna per un reato dello stesso genere, relativo ad un infortunio di natura diversa ma subito sempre da un lavoratore addetto alla pulizia delle cisterne il che dimostra che l'imputato non ha riportato alcun effetto deterrente da tale condanna, né ha modificato il suo atteggiamento negligente ed inosservante degli obblighi derivanti dalla sua qualità di datore di lavoro".
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.
 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma all'udienza del 7 aprile 2016.