Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2016, n. 31495 - Infortunio durante l'operazione di carico di un veicolo incidentato in autostrada per la rottura del cavo del verricello: responsabilità di chi aveva l'obbligo di manutenzione di esso


Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: D'ISA CLAUDIO Data Udienza: 12/05/2016

 

Fatto


G.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Tolmezzo in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
In sintesi il fatto, come ritenuto dai giudici del merito, per una migliore comprensione dei motivi del ricorso.
La mattina del 20 ottobre 2009 lungo l'autostrada A23, nel territorio del comune di Tarvisio, sulla carreggiata sud vi era stato un incidente stradale. Durante l'operazione di recupero del mezzo incidentato (il guidatore aveva perso il controllo del veicolo ed era andato a collidere contro la cuspide del guardrail), in particolare durante l'operazione di carico del veicolo sopra il pianale del mezzo di soccorso della società gestita dal ricorrente, accadeva che si rompeva il cavo del verricello ed il veicolo incidentato (un furgone), scivolava dal pianale in basso, acquistando velocità andando così ad investire C.R., dipendente di Autostrade per l'Italia S.p.a., che per ragioni di servizio stava svolgendo in quel momento alcune operazioni di pulizia del manto stradale. Il C.R. riportava lesioni con malattia superiore ai 40 giorni. Il Tribunale evidenziava, sulla base delle dichiarazioni testimoniali ed accertamenti tecnici eseguiti, il difetto di manutenzione del cavo e la diretta efficacia causale della violazione delle norme cautelari di cui all'art. 71 co. 4 ed 87 d.lvo 81/2008 circa l'obbligo in capo al G.R. di manutenzione mensile del verricello e della morsettatura uni N13; in particolare, il cavo del verricello il giorno dell'infortunio era in evidente stato di usura, presentava formazione di ruggine, ovalizzazione della sezione, nonché una rottura in corrispondenza dei morsetti di fissaggio del capo morto, lato gancio irregolare con trefoli sfilacciati, con la morsettatura del capo morto inadeguata rispetto alla normativa uni N13411. Osservava che oggettivamente era prevedibile il rischio del verificarsi dell'evento che si era prodotto attesa anche la posizione della parte offesa al momento dell'incidente e che l'investimento non si sarebbe verificato se il cavo fosse stato in condizioni tali da sostenere il peso del veicolo incidentato, in relazione al quale era omologato. Il Tribunale, comunque, considerava anche il comportamento negligente della persona offesa che aveva stazionato dietro il carro e di tanto ne teneva conto ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Con i motivi di appello l'imputato contestava la cattiva manutenzione del cavo e, comunque, evidenziava che non risultava in alcun modo provato che la rottura di esso potesse essere attribuibile ad un suo cattivo stato di manutenzione, anziché, con buona probabilità, al peso del veicolo incidentato e all'impuntamento di qualche organo di questo che aveva causato sovraccarico dinamico sul cavo, oltre alla operazione precedente di caricamento del mezzo che avevano verosimilmente contribuito a stressare il cavo stesso, considerato che il peso del mezzo era difforme in aumento rispetto a quanto consentito in sede di immatricolazione e che si doveva considerare anche l'attrito dell'avantreno danneggiato.
Si prospettava, inoltre, che l'infortunio occorso al C.R. era da imputarsi alla Società Autostrade in quanto il dipendente medesimo lavorava senza protezione sufficiente e, comunque, non gli era stata fornita alcuna preparazione in materia infortunistica tenuto conto del fatto che, negligentemente, si era venuto a trovare immediatamente a ridosso della rampa di carico del carro soccorso, senza indossare il casco protettivo con alle sue spalle il furgone incidentato del peso di circa 4 tonnellate, pur in presenza di segnali di pericolo posti sul retro delle sponde del mezzo.
La Corte d'appello, faceva proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado che confermava, ritenendo infondati i motivi del gravame di merito.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della persona offesa nella causazione dell'infortunio con conseguente interruzione del nesso di causalità in riferimento agli addebiti mossi all'imputato. Sul punto si denuncia vizio di motivazione. Si precisa che, in caso di sinistro stradale, le competenze e le modalità operative dei dipendenti della società Autostrade d'Italia spa sono tali da consentire loro di operare in piena autonomia. Il teste V., ufficiale di P.G. relativamente alle mansioni del C.R. ebbe ad affermare che" in questi casi (incidenti stradali n.d.r.) gli ausiliari (ruolo ricoperto dalla persona offesa n.d.r.) non rispondono funzionalmente né alla polizia né ai mezzi di soccorso con i quali, in ogni caso, collaborano ognuno con la propria competenza". Quindi il C.R. doveva possedere tutte le competenze, le informazioni e quant'altro necessario per operare in assoluta sicurezza, senza rispondere ad alcuno dei soggetti presenti. Se questi avesse adottato la minima prudenza non si sarebbe mai dovuto porre sul retro del carro soccorso nel momento in cui si stava caricando il veicolo incidentato e non sarebbe mai stato investito da questo.
Si assume che risulta non controllabile e non prevedibile il rischio di un guasto o di una rottura o un qual si voglia incidente tecnico nell'effettuazione della manovra di carico di un mezzo incidentato, di per se pericolosa, ma la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la prevedibilità della presenza del dipendente della società Autostrade, atteso che si appalesa del tutto illogico l'aver evidenziato che il C.R. stava svolgendo il suo lavoro di pulizia della sede stradale, in quanto, come emerge dalla prova testimoniale non era per niente necessario pulire quel tratto di autostrada già chiuso per lavori in corso e, quindi, già chiusa al traffico veicolare. Pertanto, per il ricorrente risulta pacifico che l'attività lavorativa del C.R. fosse assolutamente imprevedibile, abnorme ed inimmaginabile e, comunque, inutile al momento delle operazioni di caricamento del mezzo incidentato. Si ribadisce, ancora, che i soggetti intervenuti dopo l'incidente, operavano autonomamente senza prendere ordini l'uno dagli altri e viceversa, per cui non vi era nessuno, tanto meno l'autista del carro soccorso, che dovesse sorvegliare il comportamento del C.R.. Per altro è rimasto altresì provato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa che essa non aveva ancora frequentato corsi di formazione ed informazione circa l'attività di intervento in caso di incidente stradale da parte degli ausiliari. E, dunque, delle due l'una: se C.R. avesse frequentato i corsi sulla sicurezza organizzati dal suo datore di lavoro non avrebbe dovuto trovarsi a ridosso del carro soccorso, ma si sarebbe dovuto mantenere ad una distanza di sicurezza, per contro se il datore di lavoro non li aveva ancora organizzati e quindi la formazione del dipendente non era adeguata, sarà la società Autostrade per l'Italia a dover rispondere dell'infortunio.
 

Diritto


I motivi esposti, di cui il primo non consentito in sede di legittimità, sono infondati e determinano il rigetto del ricorso.
E' indubbio che la doglianza circa l'efficienza del cavo involge una questione di mero fatto, ed il ricorrente pretende inammissibilmente che il Collegio debba ritenere la sua versione meritevole di considerazione a fronte di una ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito del tutto plausibile con riferimento a dati fattuali ineludibili (tra cui i risultati degli accertamenti tecnici che hanno evidenziato lo stato di usura e di cattiva manutenzione del cavo spezzatosi) ed ai risultati dell'istruttoria dibattimentale. Si rammenta che il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione (assegnatale dal legislatore) di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Non fondato è il secondo motivo concernente l'asserita condotta abnorme del lavoratore infortunato.
Innanzitutto va precisato che il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro non solo dei suoi diretti dipendenti, ma anche di tutti quelli, anche estranei alla attività lavorativa, che per una qualsiasi ragione vengono a trovarsi nell' "area" di lavoro o, per meglio dire, nel luogo ove, in ragione dell'attività lavorativa svolta, si crea una situazione oggettiva di rischio.
Nel caso di specie, per altro, non può certo il C.R., dipendente della Società Autostrade, considerarsi un estraneo al luogo ove operava il carro attrezzi, gestito dalla ditta dell'imputato, anzi vi era, certamente, una inevitabile comunanza di luogo tra gli addetti al carro attrezzi e la persona offesa in ragione del fatto che tutti erano intervenuti per lo stesso motivo: vale a dire l'incidente stradale poco prima verificatosi, i primi per recuperare il mezzo incidentato, gli altri, tra cui il C.R., per ripristinare la sede stradale.
Pertanto, a tutti gli effetti il C.R. va ritenuto un lavoratore che, in ragione della sua precipua mansione, si è venuto a trovare nell'area di quel rischio che doveva essere previsto e gestito dal ricorrente. 
Ciò precisato, si rammenta che, in tema di cause sopravvenute da soli sufficienti a determinare l'offesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che possano considerarsi tali quelle che diano luogo ad una serie causale, sebbene non del tutto autonoma rispetto a quella riferibile all'agente, che si atteggi in termini di assoluta anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità (Sez. 4, sentenza n. 13939 del 30.01.2008, Rv. 239593).
In particolare è stato chiarito (Sez. 4 sentenza n. 2767 del 10.11.2009, Rv. 246695) che la condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità dell'imprenditore, poiché il datore di lavoro è destinatario della applicazione delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il lavoratore compia scelte irrazionali che, se effettuate, possano pregiudicare l'integrità psico-fisica; l'imprenditore è esonerato da responsabilità soltanto nel caso in cui il comportamento del dipendente o di colui che viene a trovarsi, in ragione della sua attività lavorativa, nell'area di rischio, sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile (e non anche nel caso in cui l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni).
Con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che presenti efficacia interruttivo del rapporto causale esistente tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'evento lesivo soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, sentenza n. 14440 del 5.03.2009, Rv. 243881). In tale senso è abnorme soltanto la condotta del dipendente infortunato che esuli dai limiti di attribuzione proprie del segmento di lavoro ad esso attribuito, non insistendo nell'area di rischio della lavorazione svolta.
Orbene, per il caso che occupa il Collegio, condivide l'argomentazione dei giudici di merito secondo cui era senz'altro prevedibile che qualche lavoratore, presente sul luogo dell'incidente stradale nell'esplicazione della propria attività lavorativa, per negligenza, per distrazione o altro, si fosse venuto a trovare nell'area di rischio determinata dal carico dell'automezzo sinistrato, fidando, per altro, nella efficienza della struttura del carro attrezzi, mai immaginando che si potesse spezzare il cavo con cui veniva tirato l'automezzo incidentato sul carro stesso.
In ogni caso, quand'anche sussista una condotta colposa del lavoratore, questa non potrà comunque spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti destinatari di obblighi di di sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, sentenza n. 12115 del 3.05.1999, Rv. 214999), in quanto le disposizioni prevenzionistiche hanno la funzione primaria di eliminare o, almeno, ridurre i rischi per l'incolumità fisica del lavoratore intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell'attività di impresa, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro.
Il ricorrente, tenta, ma inutilmente, per altro ricadendo nella rappresentazione di una diversa ricostruzione del fatto, di colpevolizzare il C.R. che, sebbene si fosse trovato sul posto per svolgere il suo lavoro, non si sarebbe mai dovuto trovare nella zona ove sostava il carro attrezzi in quanto non necessitava di essere pulita dai detriti lasciati dall'incidente stradale di poco prima. Così facendo vuol evidenziare che la persona offesa non doveva accedere all'area di rischio e che, se lo ha fatto, imputet sibi.
L'argomentare è inaccettabile alla luce delle considerazioni su svolte.
Né miglior sorte ha l'ulteriore tentativo del ricorrente di far ricadere sul datore di lavoro del C.R., l'esclusiva responsabilità dell'infortunio per avere omesso di informare e formare il suo dipendente in riferimento al rischio costituito dallo svolgere la propria attività lavorativa nella zona di operatività del carro attrezzi. Se sussistente tale condotta omissiva è da ritenersi, comunque, causa concorrente e certamente non esclusiva, rispetto al comportamento dell'imputato, di produzione dell'evento, restando ferma la incontrovertibile colpa del medesimo nel non aver sostituito il cavo dell'argano del carro attrezzi sicuramente usurato e, prevedibilmente, pronto a spezzarsi se sottoposto a forte trazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all'udienza del 12 maggio 2016