Tipologia: Verbale di accordo
Data firma: 26 novembre 1996
Parti: Nuova Telespazio spa e Slc-Cgil, Silt-Cisl, Uilte-Uil
Settori: Servizi, TLC, Nuova Telespazio spa
Fonte: CGIL

Sommario:

 

Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6

 Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12

Verbale di accordo Nuova Telespazio spa

Il giorno 26 novembre 1996 tra la Nuova Telespazio spa e le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Silt- Cisl, Uilte-Uil
considerato che il D.Lgs. n. 626/1994 (così come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996) demanda alla contrattazione collettiva la definizione di taluni aspetti applicativi in materia di rappresentanza dei lavoratori relativamente alla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
considerato che le parti, intendono dare attuazione al suddetto rinvio per ciò che concerne la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza, in un’ottica di condivisione collaborativa;
premesso che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (qui di seguito indicati come RLS) di cui agli artt. 18 e segg.del D.Lgs. n. 626/1994 ha competenza esclusiva rispetto a tutte le tematiche in materia di ambiente, igiene e sicurezza dei processi e dei luoghi di lavoro;
considerate le caratteristiche strutturali e l’articolazione nella Nuova Telespazio spa si conviene quanto segue:

Art. 1
Ai fini del presente accordo viene identificata un’unica unità produttiva coincidente con l’intera Azienda.
Allo scopo di assicurare una rappresentanza diffusa sul territorio, si individuano nelle Stazioni Operative nella D.G. e nel Field Service e Mezzi Mobili i poli di riferimento per la determinazione del numero dei rappresentati per la sicurezza.
La D.G. ai fini del presente accordo è considerata in modo unitario e prevede 3 RLS, 3 RLS sono previsti per il Centro Spaziale del Fucino, un RLS per ogni rimanente centro operativo (Matera, Scanzano, Lario) ed un RLS per ogni area geografica del Field Service e Mezzi Mobili (Nord, Centro, Sud).
L’unità sita presso Bolzano si intende compresa nel Centro del Lario. L’unità di Cagliari si intende compresa nel Field Service e Mezzi Centro.
Le unità site presso Vicenza e Spino d’Adda si intendono comprese nel Field Service e Mezzi Mobili Nord.

Art. 2
L’elezione dei RLS avverrà contestualmente a quella delle RSU e comunque non oltre 31.12.1996.

Art. 3
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto; hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestano la propria attività nei poli di riferimento individuali all’art. 1.
Risulterà eletto il lavoratore non in prova con contratto a tempo indeterminato, che ottiene il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, dopo lo spoglio delle schede, redige il verbale dell’elezione e lo comunica senza ritardo al datore di lavoro.
La durata dell’incarico è di 3 anni.

Art. 4
Al RLS spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs. n. 626/1994, permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
In caso di sostituzione nell’incarico, il nuovo RLS avrà diritto, in luogo di quanto previsto al comma precedente, alle ore di permesso non ancora fruite dal suo predecessore.

Art. 5
Il diritto di accesso nei luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.
Il RLS comunica preventivamente le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro a PO-RIA e al sui diretto Responsabile, concordandone le modalità con il Responsabile del luogo di lavoro da visitare. Tali visite potranno svolgersi anche congiuntamente a persona che sarà incaricata dall’Azienda.

Art. 6
Il RSL in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proposte e opinioni, che saranno riportate nel verbale della consultazione.
Il RLS conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

Art. 7
Per l’esercizio dei compiti attribuiti dal D.Lgs. n. 626/1994 il RLS utilizza i mezzi aziendali di normale dotazione, ove ciò sia compatibile con le esigenze di servizio.

Art. 8
Qualora il RLS dovesse recarsi al di fuori della Sede di lavoro, per l’espletamento delle sue funzioni, ne darà preventiva comunicazione a PO-RIA e al suo diretto Responsabile e fruirà del trattamento normativo per le trasferte previsto dai contratti e accordi collettivi in essere.

Art. 9
In attuazione dell’art.19 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 626/1994, sono previste, per il periodo del mandato, 50 ore di formazione così suddivise:
a) 30 ore di formazione di base e specifica per il primo anno.
b) 10 ore di aggiornamento per ciascuno dei successivi due anni.
La suddetta formazione si svolgerà mediante permessi retribuiti da destinarsi esclusivamente a tale attività.
I costi della formazione sono a totale carico dell’Azienda.

Art. 10
Due volte l’anno l’Azienda indice la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art.11 del D.Lgs. n. 626/1994

Art. 11
In riferimento alle informazioni e documenti Aziendali ricevuti, in relazione all’espletamento della propria attività, il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto industriale.

Art. 12
Le Parti, nella condivisa opinione che la materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, sia da collocare in un contesto di superamento di logiche conflittuali, convengono di istituire un Organismo Paritetico Aziendale, che si riunirà tre volte l’anno ed al quale sono demandati i seguenti compiti:
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- promozione di iniziative per l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione Europea e di altri Enti Pubblici Nazionali e Comunitari;
- attivazione di scambi di informazioni e di valutazioni sull’applicazione delle normative afferenti la materia in oggetto;
- valutazione dell’impatto di normative Nazionali e Comunitarie;
- tenuta di un elenco Nazionale dei nominativi dei RLS
- convocazione e definizione delle date degli incontri semestrali con i RLS.
Detto Organismo è composto da 3 membri designati della’Azienda e da 3 membri designati dalle OO.SS stipulanti.
Qualora i membri componenti l’Organismo Paritetico Aziendale siano dipendenti dell’Azienda saranno considerati in servizio per quanto concerne le riunioni del suddetto Organismo; inoltre, potranno accedere alla formazione di cui all’art. 9.