Tipologia: CCPL
Data firma: 19 settembre 2016
Validità: 31.12.2020
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Trentino
Fonte: uil.it

Sommario:

  Malattia
Anticipo Inail
Flessibilità di orario
Permessi aggiuntivi
Indennità integrativa provinciale
Premio di risultato (PdR)
  Detassazione
Durata e scadenza
Allegati
Tabelle retributive
Verbale di accordo per l’attuazione del premio di risultato 2016

Addì 19 settembre 2016, presso la sede dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, in via Brennero182, tra l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento […] e la Fiom-Cgil del Trentino […], la Fim-Cisl del Trentino […], la Uilm-Uil del Trentino […], si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere nella Provincia Autonoma di Trento per le imprese Artigiane e Piccole Imprese delle categorie di cui alla sfera di applicazione del CCNL “Per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e dalle imprese Odontotecniche” (di seguito, in breve, “CCNL Area Meccanica”).

Flessibilità di orario
Al fine di semplificare l’attivazione dello strumento della flessibilità dell’orario di lavoro di cui altari. 19 del “CCNL Area Meccanica”, nelle aziende della Provincia di Trento le intese obbligatorie previste dal CCNL stesso s’intendono raggiunte attraverso l’applicazione del presente accordo. La presente normativa è resa obbligatoria a far data dal 1 gennaio 2017.
Viene istituita una Commissione paritetica composta da 3 componenti per parte datoriale e 3 per parte sindacale, con lo scopo di monitorare le richieste di utilizzo della flessibilità.
Le aziende che intendano utilizzare la flessibilità devono inviare alla Commissione di cui al precedente capoverso una comunicazione entro 8 giorni dall’avvio della modifica dell'orario di lavoro. La commissione può chiedere ulteriori informazioni all’azienda per l'attuazione del presente articolo In un apposito incontro di cui verrà redatto, da parte della Commissione e dell'Azienda, apposito verbale. La comunicazione è inviata con il modulo allegato al presente Accordo.
La flessibilità è applicata secondo i seguenti criteri:
- Lo strumento ha carattere collettivo (per azienda o reparti, o gruppi di lavoratori aventi la medesima mansione) e si applica per un periodo di 12 mesi dalla data di attivazione;
- i lavoratori coinvolti nel regime di flessibilità possono superare attraverso ore “in plus” il normale orario contrattuale sino ad un limite massimo di 50 ore annue di prestazione aggiuntiva per singolo lavoratore, calcolate nell’arco dei 12 mesi successivi all'attivazione della flessibilità. Rimangono fermi i limiti giornalieri e settimanali per il lavoro straordinario previsti dal vigente CCNL; le ore “in plus” saranno recuperate in periodi diversi attraverso prestazioni “in minus”, ossia riducendo temporaneamente l'orario di lavoro settimanale;
- è consentita l’attivazione della flessibilità anche in negativo, vale a dire riducendo temporaneamente l’orario di lavoro settimanale (ore “in minus”) e recuperando successivamente tali ore attraverso ore “in plus”; in tal caso, il limite massimo delle ore “in minus” non può comunque superare complessivamente le 62,5 ore nell'arco dei 12 mesi successivi all’attivazione della flessibilità;
- le ore da prestare “in plus” e le riduzioni d'orario da effettuare “in minus” sono obbligatorie e sono comunicate ai lavoratori con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario; le ore “In minus” saranno, di norma, effettuate a giornate intere;
- le ore “in plus” e le ore “in minus’’ vengono registrate in un apposito “Conto orario individuale” ed evidenziate sul cedolino paga del singolo lavoratore;
- le parti concordano che le ore “in plus”, con le relative maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario, notturno e festivo, vengano smonetizzate e accantonate nel “Conto orario individuale” con l'aliquota forfettaria di maggiorazione del 25%. Pertanto al lavoratore nulla verrà retribuito in aggiunta a) normale retribuzione per le ore “in plus” prestate nei periodi di utilizzo della flessibilità;
- allo stesso modo, per le ore “in minus” nessuna trattenuta sulla retribuzione sarà effettuai dall’azienda;
- qualora al termine dei 12 mesi dall’attivazione della flessibilità il lavoratore non avesse recuperato il saldo positivo delle ore accantonate nel “Conto orario individuale”, tali ore, nelle quali è già ricompresa la smonetizzazione forfettaria de! 25% di maggiorazione, saranno retribuite con la prima mensilità utile; in alternativa e su richiesta del lavoratore le ore residue nel “Conto orario individuale” potranno essere tramutate in permessi.
- qualora, al contrario, al termine dei 12 mesi dall’attivazione della flessibilità il lavoratore non avesse recuperato il saldo negativo del “Conto orario individuale”, il Conto stesso sarà azzerato a carico dell'azienda; l'eventuale negativo del “Conto orario individuale”, allo stesso modo, non comporterà nessuna trattenuta da parte dell'azienda in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo intervenuto.
Le parti espressamente concordano che nei periodi di eventuale utilizzo del regime di “flessibilità” così normato l'azienda non potrà utilizzare alcuno strumento di sostegno al reddito (FSBA, Cassa in deroga, etc.).

Durata e scadenza
[…]
Le parti concordano altresì di incontrarsi entro il primo semestre del 2018 allo scopo di monitorare e valutare il presente accordo, in particolar modo la parte relativa alla “Flessibilità”