Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 1° gennaio 1998 (vigenza)
Validità: 01.01.1998-31.12.2001
Parti: Sezione Provinciale Costruttori Edili-Unione Industriali e FLC (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil)
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pescara
Fonte: cassaedilepescara.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sistema di informazioni su occupazione ed investimenti
Art. 2 - Osservatorio Provinciale
Art. 3 - Rapporti con gli enti e le pubbliche istituzioni
Art. 4 - Appalti e subappalti
Art. 5 - Delegato di impresa
Art. 6 - Servizi di cantiere
Art. 7 - Enti Paritetici
Art. 8 - Scuola Edile
Art. 9 - Indennità territoriale di settore
Art. 10 - Elemento economico territoriale
  Art. 11 - Trasferta
Art. 13 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Art. 14 - Spese di trasporto
Art. 15 - Mensa
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Condizioni di miglior favore
Art. 18 - Validità e durata
Protocollo di intesa
Ente Scuola Edile
Comitato Paritetico Territoriale
Ape - Apes
Impegno delle parti

Contratto integrativo provinciale al CCNL del 5.07.1995 per i lavoratori edili ed affini della provincia di Pescara (in vigore dal 1 Gennaio 1998)

La Sezione Provinciale Costruttori Edili dell’Unione Industriali di Pescara […] e la Federazione Lavoratori delle Costruzioni - FLC di Pescara, costituita dalla Fillea/Cgil, Filca/Cisl, Feneal/Uil […], visto l’Accordo interconfederale del 23 Luglio 1993, il CCNL del 5 Luglio 1995 ed in particolare l’art. 39 dello stesso, gli accordi nazionali 11.06.1997 e 03.07.1997, nonché l’accordo del 17 Febbraio 1998 sottoscritto dalle stesse parti viene stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro integrativo del CCNL 5.07.95 da valere per tutto il territorio della Provincia di Pescara per tutte le imprese edili e per i lavoratori da esse dipendenti (lavoratori edili ed affini e lavoratori addetti ai cantieri in estensione quali autostrade, armamento ferroviario, superstrade, strade a scorrimento veloce, strade di interesse nazionale e provinciale).

Premessa
Le parti, analizzata la situazione congiunturale del comparto delle costruzioni nell’ambito della Provincia di Pescara, si impegnano concordemente ad attivare le più opportune iniziative per conseguire la piena operatività delle imprese del settore e favorire così la crescita dell’occupazione in edilizia.
Obiettivi prioritari dell’impegno congiuntamente assunto per una ripresa del settore nell’ambito di una concreta politica di sviluppo sono:
- decisa iniziativa di lotta al lavoro nero in tutte le forme ed in ogni ambito di mercato in cui esso possa manifestarsi nella Provincia, favorendo così nel contempo la leale concorrenza tra le imprese;
- favorire la crescita occupazionale attraverso l’individuazione e l’utilizzo di ogni forma consentita per lo sviluppo della dinamica di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- Stimolare i processi di modernizzazione e di reingegnerizzazione della Pubblica Amministrazione per giungere nell’immediato a significative semplificazioni procedurali in rapporto alle domande ed alle esigenze delle imprese;
- controllare con puntualità la gestione dei flussi finanziari provenienti da risorse pubbliche locali sotto il profilo della trasparenza dell’impiego e della efficacia complessiva dell’investimento.
- adottare misure formative ed informative riguardo la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, per favorire il pieno rispetto di tutte le prescrizioni normative e deontologiche di settore.

Art. 1 - Sistema di informazioni su occupazione ed investimenti
Le parti concordano di incontrarsi due volte all’anno con l’impegno di realizzare una politica di rilancio e sviluppo che punti:
• alla lotta al lavoro nero in tutte le sue forme;
• favorire lo sviluppo produttivo ed occupazionale;
• favorire la piena diffusione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale;
• valorizzare gli Enti Paritetici quali strumenti di politiche del settore.
Il sistema di informazione sarà articolato in relazione alle seguenti materie.
a) urbanistica ed edilizia;
b) opere infrastrutturali.

Art. 2 - Osservatorio Provinciale
Le parti concordano sulla necessità di istituire un Osservatorio sull’andamento del settore […]
L’Osservatorio sarà costituito presso la Cassa Edile ed opererà in raccordo con gli osservatori presenti in ambito regionale e nazionale
Entro il 30 Settembre 1998 saranno definiti gli aspetti operativi.

Art. 3 - Rapporti con gli enti e le pubbliche istituzioni
Le parti confermano la volontà di:
1. richiamare l’attenzione delle stazioni appaltanti al fine di verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle Imprese esecutrici, in particolare nei casi di aggiudicazione di pubblici appalti con ribassi ritenuti eccessivi in relazione ai prezzi di mercato;
2. favorire la collaborazione degli enti paritetici con gli enti ed i committenti pubblici, affinché, anche in accordo con i preposti alla vigilanza, si crei un sistema operativo di controllo e garanzia della legalità e del rispetto delle condizioni di concorrenza tra le imprese.

Art. 4 - Appalti e subappalti
Per l’impiego della mano d’opera negli appalti e nei subappalti, le parti richiamano le norme di cui agli artt. 14 e 15 del vigente CCNL.
Le imprese sono impegnate a perseguire, per quanto possibile, il rientro all’interno delle proprie capacità produttive delle lavorazioni tipicamente edili, normalmente appaltate e subappaltate a terzi, prevedendo a tale scopo, l’inserimento di mano d’opera aggiuntiva, soprattutto giovanile.
Qualora le lavorazioni tipicamente edili non possano essere eseguite all’interno dell’impresa per motivi da essa indipendenti (come: carenza di capacità professionale, indisponibilità di lavoratori, tempi tecnici) le imprese sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni contrattuali richiamate al 1° comma del presente articolo.
L’impresa appaltante è tenuta a comunicare alle RSU-RSA, alle Organizzazioni Territoriali di categoria ed alla Cassa Edile la denominazione dell’impresa subappaltatrice con l’indicazione delle opere subappaltate, la durata presumibile di lavori ed il numero dei lavoratori che verranno occupati , nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia , nonché a trasmettere la dichiarazione dell’impresa stessa di adesione al CCNL ed agli accordi integrativi provinciali, ivi compreso il versamento alla Cassa Edile locale.
Al fine di conseguire il pieno rispetto della disciplina sull’impiego della mano d’opera negli appalti e subappalti, le parti promuoveranno appositi incontri.

Art. 5 - Delegato di impresa
Nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell’art. 101 del CCNL 05.07.1995, i lavoratori potranno eleggere un delegato d’impresa.
Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi per far uscire il settore dell’edilizia dalla crisi strutturale che lo investe. A tal fine le parti si danno atto della necessità, nel rispetto dei ruoli reciproci, di un impegno qualificato congiunto per confrontarsi con le Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni in relazione alle politiche del territorio, alla gestione degli strumenti di pianificazione, agli investimenti e agli appalti.
Le parti si impegnano ed incrementare positivi rapporti con gli enti locali contribuendo a promuovere l’introduzione di nuove tecnologie atte a favorire la riduzione dei tempi di costruzione e dei costi di produzione, attesa la disponibilità degli Imprenditori Edili ad attuare programmi di investimento nonché a promuovere e realizzare interventi adeguati nell’ambito degli obiettivi dichiarati, utilizzando al meglio le nuove tecniche produttive.

Art. 6 - Servizi di cantiere
Fermo restando quanto previsto in materia dall’art. 87 del CCNL 05.07.1995, le imprese sono tenute ad istituire in tutti i cantieri servizi igienici funzionanti con acqua corrente, un locale ad uso refettorio, nonché un ambiente idoneo ad uso spogliatoio munito di armadietti.

Art. 7 - Enti Paritetici
Le parti si danno atto del ruolo fondamentale assegnato agli Enti Paritetici per il perseguimento degli obiettivi contrattuali e del presente accordo.
È impegno delle parti istituire una funzione di monitoraggio costante dell’andamento degli Enti, del loro funzionamento e dell’efficacia della loro azione in relazione agli scopi definiti nei rispettivi statuti.
È altresì impegni comune effettuare verifiche anche con scadenza periodica sui bilanci degli Enti al fine di disporre di un quadro di insieme ed anche individuare possibili rimodulazioni o riduzioni degli oneri contributivi a carico di imprese e lavoratori.

Art. 8 - Scuola Edile
Le parti, riconoscendo la collocazione centrale dell’Ente Scuola Edile nel sistema regionale delle istruzioni preposte alle politiche dell’occupazione, intendono favorirne la piena occupazione e il suo operativo collocamento con l’Osservatorio regionale e provinciale, l’Agenzia e la Commissione Regionale per l’Impiego e le nuove articolazioni locali dei servizi per il Lavoro, impegnandosi ad incrementare gli apporti provenienti dai servizi e dalle strutture della Cassa Edile (informazioni - banche dati) per consentire all’Ente di svolgere opportune attività di rilevamento dei fabbisogni e di orientamento professionale.
È intendimento delle parti proseguire nell’attuazione delle disposizioni contrattuali e nello sviluppo degli obiettivi negoziali individuati ai vari livelli.
L’azione di sviluppo delle potenzialità formative dell’Ente Scuola Edile deve essere pertanto realizzata in riferimento a quanto disposto nell’art. 5 dello statuto del FORMEDIL della Regione Abruzzo, costituito nel Novembre 1996 in base ad accordo tra le Associazioni dei Costruttori (Ance) e le Organizzazioni dei lavoratori (FLC) delle quattro province. In particolare, è obiettivo qualificante e prevalente promuovere a breve termine tutti gli atti e le iniziative opportune a realizzare la costituzione dell’Ente Scuola Edile della Regione Abruzzo quale unico ente paritetico di formazione professionale del settore.
Le aziende del settore sono impegnate, nel limite degli obblighi e delle garanzie previste dalla normativa di settore, a concorrere alla realizzazione di periodi di formazione pratica (stage) direttamente in cantiere sotto la direzione tecnico-didattica della Scuola Edile, nonché a valutare la possibilità di assunzione degli stessi allievi, in caso di conseguimento della qualifica al termine dei corsi.
Le aziende si impegnano inoltre a privilegiare le strutture della Scuola in relazione ai periodi formativi connessi alle assunzioni con Contratto di formazione - lavoro ed alla formazione sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro di cui alle leggi vigenti.

Art. 13 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Con riferimento all’art. 89 comma 5 del CCNL 5 Luglio 1995, le parti concordano di regolamentare l’istituto del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza in ambito provinciale.
Pertanto vengono istituiti i Rappresentanti territoriali di lavoratori per la sicurezza (RLST), in numero di 3 per l’intera Provincia, designati rispettivamente dalle singole OO.SS. firmatarie del presente accordo.
I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLST), si raccorderanno al CPT per quanto riguarda programmi, modalità e tempi di attività di istituto e saranno finanziati attraverso il contributo delle imprese al CPT.

Art. 15 - Mensa
Nei cantieri della durata minima di 12 mesi, con un minimo di 20 unità lavorative occupate, comprendente sia operai che impiegati, a richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori l’impresa deve provvedere alla somministrazione del pasto caldo mediante allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni.
[…]
Nei cantieri edili installati con continuità negli stabilimenti industriali fissi si prescinde sia dal numero dei lavoratori occupati nella impresa edile che dalla durata dei lavori.
In tutti i casi non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, darà corrisposta a partire dall’1.01.1998 una indennità sostitutiva giornaliera […]
Per talune specifiche lavorazioni in estensione (linee elettriche, reti telefoniche, acquedotti, fognature ed assimilabili) possono essere consentite somministrazioni di pasto caldo nei limiti indicati nel precedente comma 2 indipendentemente dal numero dei lavoratori di ciascun cantiere dell’impresa.

Art. 17 - Condizioni di miglior favore
Per tutto quanto non contrasta con il presente contratto valgono le norme degli accordi integrativi precedenti.