Tipologia: CCPL
Data firma: 24 maggio 2007
Validità: 24.05.2007-31.12.2010
Parti: Ance e FLC (Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil)
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pescara
Fonte: cassaedilepescara.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (EFSEP)
Art. 2 Cassa Edile
Art. 3 Norma premiale
Art. 4 Omogeneizzazione prestazioni a livello regionale
Art. 5 Quote di servizio sindacale
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Ferie
Art. 8 Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Art. 9 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
  Art. 10 Elemento economico territoriale
Art. 11 Indennità di mensa operai e impiegati
Art. 12 Contributo spese di trasporto
Art. 13 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 14 Indennità di alta montagna
Art. 15 Trasferta
Art. 16 Premio di professionalità
Art. 17 Delegato d’impresa
Art. 18 Validità e durata
Art. 19 Esclusiva di stampa
Art. 20

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori del settore edilizia industria ed affini della provincia di Pescara integrativo al CCNL del 20 maggio 2004

Pescara, 24 maggio 2007, presso la sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di Pescara, tra l’Ance Pescara - Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali […], la Federazione Lavoratori delle Costruzioni - FLC provinciale di Pescara, […] Filca/Cisl […], Fillea/Cgil […], Feneal/Uil, visti
1. l’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
2. il CCNL del 20 maggio 2004 e in particolare l’art. 38 dello stesso;
3. l’accordo nazionale Ance - FLC del 29 gennaio 2002;
4. il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135;
5. l’accordo Ance - FLC del 23 marzo 2006;

Premesso che: Ance Pescara e FLC, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell’edilizia.
Le parti si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo che abbia come obiettivi e cardini i seguenti punti:
• lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
• favorire la crescita occupazionale;
• favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
• esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi;
• sensibilizzare i committenti, pubblici e privati a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;
• favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi, attraverso l’Ente per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia (EFSEP) di cui all’art. 1.
si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del CCNL del 20.05.2004, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Pescara e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 3 Norma premiale
È istituito un premio di regolarità in favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Pescara che nell’esercizio precedente abbiano rispettato tutte le condizioni che saranno stabilite in base ad un apposito regolamento da definirsi dalle parti costituenti entro il 30 settembre 2007.
Il premio consiste nella riduzione dei contributi obbligatori da versare alla Cassa Edile, nella misura che sarà deliberata annualmente dal Comitato di Gestione in funzione dell’andamento del conto economico della Cassa e nel rispetto del regolamento sopra richiamato.

Art. 6 Orario di lavoro
Per i lavoratori dell’edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi in 5 giorni, con il sabato interamente libero.
Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell’arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla RSU o in mancanza alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l’orario di lavoro viene ripartito in 6 giorni dietro accordo con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell’8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.
Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all’art. 5 del CCNL del 20 maggio 2004.
Le parti si riservano di sottoscrivere entro il 31 luglio 2007 un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell’orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto del vigente CCNL.

Art. 8 Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, istituiti ai sensi dell’art. 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 23 luglio 2003, saranno definite con apposito regolamento da sottoscrivere entro il 30 giugno 2007.
Il contributo a carico delle imprese ai fini del comma precedente è confermato nello 0,30% di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17 CCNL.
Le riserve giacenti del fondo RLST saranno destinate alle attività ed al funzionamento delle stesse.

Art. 11 Indennità di mensa operai e impiegati
Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l’impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).
[…]
Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l’obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.
Ove per comprovati motivi non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal 1 giugno 2007, sarà corrisposta una indennità sostitutiva […]

Art. 14 Indennità di alta montagna
(da verificare a livello regionale)
In riferimento a quanto stabilito dall’art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità calcolate su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore:
a) oltre i m. 1.100 13% per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.
Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 20-05-2004 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 17 Delegato d’impresa
Nelle Imprese che occupano più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell’art. 103 del CCNL 20 maggio 2004, i lavoratori potranno eleggere un delegato d’impresa.