Tipologia: Accordo Nazionale Quadro
Data firma: 2 settembre 1996
Validità: 02.09.1996 - 31.12.1997
Parti: Ministro dell’interno e Siulp, Sap, Siap, Fsp/Lisipo-Sodipo e Coisp
Settori: Polizia di Stato
Fonte: CGIL

Sommario:

 Titolo I - Accordo nazionale quadro
Articolo 1 - Ambito di applicazione - Validità
Titolo IX - Compiti e modalità di designazione del rappresentante per la sicurezza
Articolo 17
Schema dei servizi continuativi articolati su cinque turni settimanali
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 1
Art. 2
Art. 3 - Data delle elezioni
Art. 4 - Commissioni elettorali
Art. 5 - Seggi, liste e certificati elettorali
Art. 6 - Ubicazione dei seggi elettorali
Art. 7 - Componenti dei seggi elettorali
Art. 8 - Formazione delle liste dei candidati
Art. 9 - Adempimenti della Commissione elettorale in ordine all’esame ed alla ammissione delle candidature
Art. 10 - Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali
 Art. 11 - Arredamento della sala delle votazioni
Art. 12 - Carteggio e materiale elettorale
Art. 13 - Costituzione del seggio e apertura della votazione
Art. 14 - Votazione
Art. 15 - Voto di preferenza
Art. 16 - Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio
Art. 17 - Reclami e incidenti - Validità del voto
Art. 18 - Verbale del seggio e formazione dei plichi
Art. 19 - Adempimenti della Commissione elettorale per l’assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti
Art. 20 - Seggio vacante - Surrogazioni
Art. 21 - Propaganda elettorale
Art. 22 - Termini di scadenza
Art. 23 - Fornitura del carteggio e del materiale elettorale
Art. 24 - Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali
Art. 25
Art. 26 - Spese

Verbale di accordo Polizia di Stato

Accordo nazionale quadro tra il Ministro dell’Interno ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato Siulp, Sap, Siap, Fsp/Lisipo-Sodipo e Coisp, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e degli articoli 18, comma 3, e 25, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Roma - 2 settembre 1996

Titolo I - Accordo nazionale quadro
Articolo 1 - Ambito di applicazione - Validità
1.Il presente accordo si applica a tutto il personale della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti, ed è valido fino al 31 dicembre 1997.
2.Le disposizioni contenute nel presente accordo restano in vigore fino a quando non interverrà il nuovo accordo nazionale quadro.

Titolo IX - Compiti e modalità di designazione del rappresentante per la sicurezza
Articolo 17
1.In tutti gli uffici, reparti o istituti dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza avente autonomia gestione è eletto il rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tra gli uffici con autonomia gestionale non vano ricompresi ai fini suddetti i commissariati sezionali né gli uffici di specialità che siano istituiti presso le sedi compartimentali o zonali. Nelle sedi nelle quali più uffici con autonomia gestionale siano collocati in infrastrutture comuni, il rappresentante per la sicurezza è unico per tutti gli uffici.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è stabilito come segue:
a) un rappresentante negli uffici, reparti e istituti fino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti negli uffici, reparti e istituti da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e istituti con oltre 1000 dipendenti.
3. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento allegato al presente accordo nazionale quadro e del quale fa parte integrante e durano in carica tre anni.
4. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l’attività è considerata tempo di lavoro.
5.Il diritto d’accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto della esigenza di servizio e con le limitazioni previste dalle leggi.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al capo dell’ufficio, reparto o istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
6. La consultazione del rappresentante per la sicurezza, nei casi indicati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 686, e successive modificazioni, deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di esprimersi opinioni e formulare proposte sull’oggetto delle consultazioni.
Il verbale delle consultazioni deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza e deve essere da questi sottoscritto.
7. I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626/96 con onere a carico dell’Amministrazione e, a tal fine, utilizzano permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Il programma base di formazione avrà una durata di 38 ore e comprenderà:
- conoscenze generali sugli obblighi previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di precauzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà integrata in caso di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale.
8. Le riunioni periodiche previste dall’art. 11 comma 1, del D.Lgs. 626/96 sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso e su ordine del giorno scritto.
9. Il rappresentante per la sicurezza può essere autorizzato all’utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.

Schema dei servizi continuativi articolati su cinque turni settimanali
[omissis]

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti per la sicurezza di cui all’art. 18 del D.L. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 1
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è il seguente:
a) un rappresentante negli uffici, reparti e istituti sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti negli uffici, reparti ed istituti da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e istituti con oltre 1000 dipendenti.
2. I rappresentanti per la sicurezza durano in carica tre anni.

Art. 2
1. Sono elettori ed eleggibili dei rappresentanti per la sicurezza presso ciascun ufficio, reparto o istituto, tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ivi in servizio alla data della elezione.
2. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo:
a) gli allievi Agenti, gli allievi Ispettori, gli allievi Vice Commissari e gli aspiranti. Commissari in prova;
b) gli allievi Operatori tecnici, gli allievi revisori tecnici, gli allievi vice periti tecnici;
c) coloro che alla data della elezione siano sospesi dal servizio anche cautelarmente, ovvero in aspettativa per motivi di famiglia.
3. Sono esclusi dall’elettorato passivo gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato componenti delle Commissioni elettorali costituite presso ciascun Ufficio reparto o istituto.

Art. 3 - Data delle elezioni
Le elezioni sono indette con decreto ministeriale da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale del Personale" almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.
Le elezioni hanno luogo in una giornata festiva, le votazioni relative proseguono fino alle ore 22 dello stesso.

Art. 4 - Commissioni elettorali
1.Il responsabile di ciascun ufficio reparto o istituto nomina una commissione elettorale.
2. La commissione elettorale di cui al comma 1 è presieduta da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale o direttiva ed è composta da cinque membri scelti con i seguenti criteri:
a) uno tra gli appartenenti al ruolo dei commissari o ruoli equiparati della Polizia di Stato;
b) uno tra gli appartenenti al ruolo degli ispettori o ruoli equiparati della Polizia di Stato;
c) uno tra gli appartenenti al ruolo sovrintendenti o ruoli equiparati della Polizia di Stato;
d) due tra gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti o ruoli equiparati della Polizia di Stato.
Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti per esercitare l’elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.
Alla prima convocazione della commissione provvede il Presidente che nomina il segretario.
Per ciascuna seduta della Commissione il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti e già designati.
La commissione elettorale provvede agli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art. 5 - Seggi, liste e certificati elettorali
Presso gli uffici, reparti o istituti è istituito un seggio elettorale quando vi sia in servizio un numero di elettori non superiore a 500.
Per gli uffici, reparti o istituti presso i quali siano in servizio più di 500 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in più seggi elettorali.
La determinazione del numero dei seggi da istituire l’assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede per ciascun seggio alla compilazione, in duplice esemplare di una lista degli elettori assegnati al seggio.
La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per l’attestazione dell’avvenuta votazione.
Un esemplare della lista deve essere affisso all’apposito albo o spazio dell’ufficio o reparto sede di seggio a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli interessi di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità o qualifica.
Il reclamo deve essere presentato entro i tre giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente alla commissione elettorale, la quale, entro il 6° giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.
L’altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione.
Entro il quinto giorno precedente la data della votazione, a ciascun elettore viene consegnato, a cura dell’ufficio di appartenenza, un certificato elettorale, come da allegato modello M, nel quale, oltre le generalità e la qualifica, è indicato il seggio cui l’elettore è assegnato.

Art. 6 - Ubicazione dei seggi elettorali
La votazione deve avvenire nei locali scelti dalla commissione elettorale.
Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale provvede al reperimento di altri locali.
La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori, con avviso della commissione elettorale, da affiggersi presso l’ufficio o reparto sede di seggio.

Art. 7 - Componenti dei seggi elettorali
In ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali è designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario, tutti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e in possesso dei requisiti per esercitare l’elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.
Il vice presidente coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale entro il settimo giorno antecedente la data della votazione. Dell’avvenuta nomina la commissione dà comunicazione scritta agli interessati entro il giorno successivo.
Questi ultimi sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa.
Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori in servizio nell’ufficio sede del seggio.
L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.
Ove alcuni nominati non possano assolvere per gravi e giustificate ragioni l’incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale perché questa possa subito provvedere alla loro surrogazione.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalità previste dal presente articolo, assume la presidenza, il quale viene a sua volta sostituito, nelle funzioni di scrutatore, con le modalità di cui al secondo comma del successivo articolo (17).

Art. 8 - Formazione delle liste dei candidati
Le liste dei candidati possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali tramite le rispettive segreterie provinciali.
Ciascuna lista, che può essere contraddistinta da un simbolo deve comprendere un numero di candidati:
a) non inferiore a due e non superiore a quattro per l’elezione del rappresentante della sicurezza in uffici, reparti o istituti sino a 200 dipendenti;
b) non inferiore a tre e non superiore a 6 per l’elezione dei rappresentanti della sicurezza in uffici, reparti o istituti da 201 a 1000 dipendenti;
c) non inferiore a 6 e non superiore a 10 per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza in uffici, reparti o istituti oltre i 1000 dipendenti.
Di tutti i candidati devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, ufficio o reparto di appartenenza e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine di presentazione.
Qualora siano necessari più fogli per la sottoscrizione delle liste, ciascun foglio deve contenere l’elenco di tutti i candidati con le indicazioni previste dal precedente terzo comma.
Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, né può presentarne alcuna.
Con la lista deve essere presentata:
a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal capo dell’ufficio;
b) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale, autorizzati anche a designare, per ciascun seggio, non più di due rappresentanti di lista:
uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra gli elettori dell’Ufficio.
La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da un componente la segreteria provinciale dell’organizzazione sindacale interessata, alla commissione elettorale, nelle ore di ufficio dal trentacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio, l’ufficio o reparto in cui presta servizio, ai fini di eventuali notificazioni.
Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando data ed oneri della presentazione.

Art. 9 - Adempimenti della Commissione elettorale in ordine all’esame ed alla ammissione delle candidature
La Commissione elettorale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:
a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
b) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma, lettera a), del presente articolo 8;
c) depenna i candidati che risultano compresi in più liste;
d) dichiara l’inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti alle lettere b) e c), la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore a quello indicato, all’art. 8, comma 2;
e) depenna i nomi dei candidati eccedenti il numero indicato dall’art. 8, comma 2;
f) assegna a ciascuna lista, secondo l’ordine di ammissione, un numero progressivo che viene riportato, nell’apposito spazio, sulle schede di votazione, con l’eventuale simbolo presentato;
g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti.
Alle operazioni di cui al precedente comma può assistere il rappresentante effettivo o il supplente di ciascuna lista che può prendere cognizione delle determinazioni della commissione.
La commissione torna a riunirsi entro il giorno successivo, per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed accettare nuovi documenti, e deliberare seduta stante.
La commissione elettorale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:
1) fa stampare le liste dei candidati con il numero e l’eventuale simbolo presentato che le contraddistinguono, in un unico manifesto, secondo l’ordine di ammissione delle medesime;
2) provvede ad affiggere copia del manifesto a decorrere dal decimo giorno antecedente la votazione, in appositi albi o spazi degli uffici e reparti; due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun seggio elettorale;
3) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.
Le schede di votazione, di carta non trasparente, debbono avere le caratteristiche degli allegati modelli A e B.
Accanto al numero e all’eventuale simbolo che contraddistinguono ciascuna lista debbono essere tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere per i candidati nell’ambito della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 10 - Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali
La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto dai rappresentanti indicati alla lettera d) dell’art. 8.
Le designazioni potranno essere presentate entro il secondo giorno precedente le elezioni alla commissione elettorale circoscrizionale, che ne curerà la consegna ai presidenti di seggi insieme con il carteggio e con gli oggetti di cui all’art. 16, ovvero direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell’inizio della votazione.

Art. 11 - Arredamento della sala delle votazioni
Ciascun locale destinato alla votazione deve avere una sola porta d’ingresso aperta e deve essere diviso in due settori da un tramezzo o transennamento con un’apertura centrale destinata al passaggio.
Nel settore riservato all’ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare.
Nel settore riservato alla votazione devono essere disposte non più di tre cabine che assicurino la segretezza del voto.
A ciascun seggio è assegnata una cassettina destinata a custodire le schede da consegnare agli elettori e un’urna destinata a contenere le schede votate.
Alla fornitura del materiale provvede, in tempo utile, ciascun ufficio, reparto o istituto.

Art. 12 - Carteggio e materiale elettorale
La commissione elettorale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione, prima dell’insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente dell’Ufficio elettorale di sezione:
a) il plico sigillato contenente il timbro dell’ufficio;
b) la lista degli elettori del seggio;
c) due copie del manifesto di cui all’art. 10, quinto comma, che devono essere affisse nella sala della votazione;
d) un pacco di schede con indicazione, sugli involucri, del numero delle schede contenute;
e) un congruo numero di matite indelebili, le urne, le cassette e quanto altro occorra per le operazioni del seggio e la votazione.

Art. 13 - Costituzione del seggio e apertura della votazione
Alle ore sette del giorno per il quale sono indette le elezioni, il presidente, o in sua assenza lo scrutatore che a norma dell’ultimo comma del precedente articolo 7, assume le funzioni di presidente, costituisce l’ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.
Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti.
Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti.
Costituito l’ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti la conformità dell’arredamento della sala a quanto stabilito dal precedente articolo 1 e l’avvenuta ricezione del carteggio e del materiale elettorale di cui al precedente articolo 13 trasmessi dalla Commissione elettorale circoscrizionale.
Il presidente firma per l’autenticità le schede destinate alla votazione apponendovi sul retro il timbro dell’ufficio. Le schede autenticate vengono poste nelle cassette di cui all’articolo 13.
Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore nove.
Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire senza interruzione fino alle ore venti.
Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.
Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi compresa quella di spoglio delle schede.
La disciplina dell’adunanza spetta al presidente.
Non è consentita la presenza nel seggio di personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o del personale medesimo che non goda dell’elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.

Art. 14 - Votazione
Gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la tessera personale di riconoscimento o altro documento con fotografia rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
Riconosciuta l’indennità dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta la scheda e la consegna all’elettore unitamente alla matita.
L’elettore si reca nella cabina riservata alla votazione per esprimere il voto tracciando su ciascuna delle schede, con la matita, un segno sul numero o sull’eventuale simbolo che contraddistinguono la lista da lui prescelta, o, comunque, nell’apposito spazio che li contiene.
Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall’art. 16.
L’elettore deve, poi, piegare la scheda.
Compiuta l’operazione di voto, l’elettore ha votato firmando nella corrispondenza colonna della lista e riportando, in altra colonna, gli estremi del documento esibito.
Le schede prive di timbro o della firma del presidente non sono poste nelle urne rispettive e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.
Se l’elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, è l’elettore non è più ammesso al voto.
Se l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o resa riconoscibile, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un’altra, restituendo però quella deteriorata o resa riconoscibile.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la scheda consegnata all’elettore con altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, autenticate e vidimate con il timbro del seggio. Della consegna dell’ulteriore scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell’elettore.
Le schede di cui ai precedenti commi ottavo, nono e decimo sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico indicato al n. 1) del terzo comma del successivo articolo 26.

Art. 15 - Voto di preferenza
L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore:
- a 1 negli uffici, reparti o istituti sino ai 200 dipendenti
- a 3 negli uffici, reparti o istituti da 201 a 1000 dipendenti
- a 6 negli uffici, reparti o istituti oltre 1000 dipendenti.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguere da ogni altro candidato della stessa lista.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero dell’eventuale simbolo che contraddistinguono la lista votata, il nome ed il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno. L’indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
L’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nell’ambito della lista votata.
Se l’elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio a fianco del numero e dell’eventuale simbolo che contraddistinguono la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono il numero e l’eventuale simbolo.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell’attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

Art. 16 - Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio
Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 20 si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.
Per lo spoglio, che deve procedere senza interruzione, il presidente inizia ad estrarre le schede, proclama il voto di lista ed ogni preferenza assegnata e ne dà lettura ad alta voce.
Gli scrutatori ed il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate.
Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, certificandolo a verbale.

Art. 17 - Reclami e incidenti - Validità del voto
Il presidente, udito il parere degli scrutatori pronuncia in via definitiva, facendolo risultare da verbale, sugli incidenti e sui verbali sollevati circa la validità dei voti.
La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.
Sono nulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati modelli A e B o non portano il timbro richiesto dall’art. 13, ovvero la firma del presidente;
2) presentano scritture o segni o piegature tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 18 - Verbale del seggio e formazione dei plichi
Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto verbale in duplice esemplare.
Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
a) della composizione del seggio;
b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;
c) del numero dei voti ottenuti per ognuno degli organi collegiali da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
d) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi ottavo, nono e decimo del presente art. 18, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti i voti contestati;
e) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.
Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutto il carteggio relativo alle operazioni del seggio, nonché, in plichi separati:
1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati, tutte distinte per organo collegiale;
2) le schede valide;
3) la lista della votazione con i certificati elettorali.
Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente della commissione elettorale.

Art. 19 - Adempimenti della Commissione elettorale per l’assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti
La Commissione elettorale, appena in possesso dei verbali dei seggi procede all’esame dei verbali stessi.
Provvede, poi, allo scrutinio delle elezioni, in presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti.
Lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di ciascun candidato nelle varie circoscrizioni.
Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e degli scrutatori li portano su appositi prospetti.
Ultimata la suddetta operazione, la Commissione determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero corrispondente a quello dei candidati da eleggere quali titolari e quindi divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente suddetto. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei posti spettante alla lista stessa.
I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso che anche tra queste ultime si verifichi la parità, vengono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità dell’anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica tenendo conto dell’ordine e del ruolo.
Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, si dichiarano eletti i candidati che nella lista hanno riportato il maggior numero di voti preferenziali.
Negli uffici, reparti o istituti sino a 200 dipendenti l’unico posto sarà attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e si dichiara eletto il candidato che in quella lista ha riportato il maggior numero di voti preferenziali.
La Commissione redige, quindi, il verbale delle elezioni, che dovrà essere firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti.
Il verbale delle Commissioni elettorali, quelli dei singoli seggi ed i relativi atti e documenti sono depositati nell’ufficio al quale l’elezione si riferisce.
La nomina degli eletti a rappresentanti per la sicurezza, è fatta con provvedimento del capo dell’ufficio, reparto o istituto.
Gli eletti che vengono trasferiti, che cessano dal servizio o che sono puniti con la sanzione dalla sospensione dal servizio decadono dall’ufficio e sono sostituiti secondo le norme di cui al seguente articolo.
Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio o che si trovino in aspettativa per qualsiasi causa vengono sospesi per lo stesso periodo di tempo dall’ufficio e sono sostituiti secondo quanto previsto dall’art. 22.

Art. 20 - Seggio vacante - Surrogazioni
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto nell’ordine accertato dalla Commissione elettorale.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare l’assegnazione di tale seggio secondo le modalità previste al comma precedente, il seggio stesso è attribuito al candidato con la più alta cifra individuale compreso nella graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati appartenenti alle liste che non hanno ottenuto seggi.

Art. 21 - Propaganda elettorale
I capi degli uffici e reparti centrali e periferici assegnano, a ciascuna lista ammessa, uno spazio o albo, all’interno degli uffici stessi, per l’affissione di scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa, di propaganda elettorale.
Gli spazi o albi devono essere contigui e di uguale dimensioni e caratteristiche per tutte le liste.

Art. 22 - Termini di scadenza
I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Art. 23 - Fornitura del carteggio e del materiale elettorale
Sarà cura del capo di ciascun ufficio, reparto o istituto la fornitura del carteggio e del materiale inerente alle elezioni.

Art. 24 - Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali
Il personale impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Le prestazioni rese oltre l’orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

Art. 25
Gli stampati previsti nei precedenti articoli devono avere le caratteristiche di cui agli allegati modelli che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 26 - Spese
Le spese occorrenti per le elezioni previste dal presente decreto sono a carico dei capitoli di bilancio amministrati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.