Tipologia: CCNL
Data firma: 1° luglio 2013
Validità: 01.06.2013 - 30.06.2016
Parti: Confimea, Federterziario/CFC e Ugl Terziario Nazionale
Settori: Commercio-Servizi, Terziario, PMI, Ugl-CFC
Fonte: ebigen.org

Sommario:

  Validità e campo di applicazione
Art. 1 Validità
Art. 2 Interpretazione autentica del Contratto
Art. 3 Sfera di applicazione
Decorrenza e durata
Titolo I Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 4 - Livelli di contrattazione
Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Commercio e dei Servizi, in sigla ...
Art. 6 - Diritti sindacali e di associazione
Art. 7 - Distribuzione contratto
Art. 8 - Efficacia contratto
Art. 9 - Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione
Art. 10 - Composizione delle controversie individuali e collettive
Art. 11 - Patronati
Titolo II Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione e documentazione
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - I livelli
Passaggio di qualifica
Art. 15 - Mansioni del lavoratore
Art. 16 - Mansioni promiscue
Art. 17 - Passaggi di livello
Art. 18 - Indumenti da lavoro
Art. 19 - Attività stagionali
Art. 20 Lavoro a tempo determinato
Titolo III Mansioni e dettaglio livelli
Art. 21 (Declaratoria)
Titolo IV Contratto apprendistato
Art. 22 Disciplina dell’apprendistato
Art. 23 Tipologie
Art. 24 Durata
Art. 25 Proporzione numerica
Art. 26 Limite all’assunzione
Art. 27 Procedure di applicabilità.
Art. 28 Periodo di prova
Art. 29 Trattamento retributivo
Art. 30 Trattamento normativo
Art. 31 Malattia
Art. 32 Referente per l’apprendistato
Art. 33 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 34 Obblighi del datore di lavoro
Art. 35 Doveri dell’apprendista
Art. 36 Sfera di applicazione
Art. 37 Attività formativa: durata e contenuti
Art. 38 Modalità di erogazione della formazione
Art. 39 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Art. 40 Qualifica con durata fino a cinque anni
Art. 41 Conformità al contratto
Art. 42 Apprendistato in cicli stagionali.
Art. 43 Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Art. 44 Risoluzione del rapporto
Art. 45 Rimando alla normativa
Titolo V Il nuovo mercato del lavoro gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 46 Premessa.
Art. 47 Richiami normativi.
Art. 48 Lavoro a progetto
Titolo VI Lavoro intermittente o job on call o lavoro a chiamata
Art. 49 Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata)
Art. 50 Divieti
Art. 51 Forma e Comunicazione
Titolo VII Lavoro ripartito o “job sharing”
Art. 56 Lavoro ripartito
Art. 52 Indennità di Disponibilità
Art. 53 Impossibilità temporanea
Art. 54 Risarcimento
Art. 55 Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Titolo VII Lavoro ripartito o “job sharing”
Art. 56 Lavoro ripartito
Art. 57 Soglie numeriche
Art. 58 Gestione delle controversie.
Titolo VIII Lavoro accessorio
Art. 59 Lavoro Accessorio - prestazioni occasionali di tipo accessorio
Art. 60 Limite reddituale
Art. 61 Ambito applicativo
Art. 62 Adempimenti dei committenti
Titolo IX Costituzione rapporto di lavoro
Art. 63 Orario di Lavoro
Art. 64 Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 65 Riduzione dell’orario
Art. 66 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
Art. 67 - Lavoratori notturni
Art. 68 Ore non fruite
Art. 69 Personale extra e di rinforzo
Art. 70 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Titolo X Part-time
Art. 71 Lavoro parziale o part-time
Art. 72 Lavoro supplementare
Titolo XI Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 73 Flessibilità
Art. 74 Maggiorazione
Art. 75 Modalità di applicazione
Art. 76 Clausole flessibili - retribuzione
Art. 77 Clausole elastiche - retribuzione
Art. 78 Condizioni speciali
Titolo XII Lavoro straordinario
Art. 79 Lavoro straordinario
Art. 80 Criteri di computo dello straordinario
Titolo XIII Ferie, festività, riposo e permessi
Art. 81 Ferie
Art. 82 Festività
Art. 83 Riposi settimanali
Art. 84 Interruzione - soste - sospensione - riduzione d’orario - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 85 Permessi retribuiti - ROL
Titolo XIV Aspettativa, congedi diritto allo studio
Art. 86 Aspettativa
Art. 87 Congedo per matrimonio
Art. 88 Congedo per motivi familiari
Art. 89 Permessi per elezioni
Art. 90 Lavoratori Studenti
Art. 91 Diritto allo studio
Art. 92 Formazione professionale
Art. 93 Permessi per sostenere gli esami
Art. 94 Aspettativa straordinaria per formazione permanente
Titolo XV Trasferimenti e missioni
Art. 95 Missione e trasferta
Art. 96 Dettagli trasferte
Art. 97 Rimborsi capo famiglia con congiunti
Art. 98 Rimborsi
  Art. 99 Trasferimento
Art. 100 Trasporto
Titolo XVI Gravidanza e puerperio
Art. 101 Congedo di maternità e di paternità
Titolo XVII Malattie e infortuni
Art. 102 Malattia
Art. 103 Verifiche sanitarie
Art. 104 Cambio indirizzo
Art. 105 Prescrizioni mediche
Art. 106 Certificato di guarigione
Art. 107 Presenza presso domicilio
Art. 108 Periodo di comporto
Art. 109 Conservazione del posto
Art. 110 Denuncia della malattia
Art. 111 Trattamento economico
Art. 112 Trattamento economico apprendista
Art. 113 Infortunio
Art. 114 Trattamento economico infortunio
Art. 115 Trattamento economico infortunio dell’apprendista
Art. 116 Anticipazione indennità Inail
Art. 117 Infortunio o malattia professionale
Art. 118 Giornate non indennizzabili
Titolo XIII Sospensione - Anzianità - Cambio livello
Sospensione lavoro
Art. 119 Sospensione
Anzianità servizio
Art. 120 Decorrenza anzianità di servizio
Art. 121 Computo anzianità frazione annua
Art. 122 Scatti di anzianità
Passaggi qualifica
Art. 123 Mansioni promiscue - mutamento mansioni - Jolly
Art. 124 Mansioni del lavoratore
Art. 125 Modificazioni tecnologiche
Art. 126 Passaggi di livello
Titolo XIX Trattamento economico
Art. 127 Trattamento economico
Art. 128 Retribuzione di fatto
Art. 129 Retribuzione mensile
Art. 130 Quota giornaliera
Art. 131 Quota oraria
Art. 132 Paga base nazionale conglobata
Art. 133 Assorbimenti
Art. 134 Assegni familiari
Titolo XX Indennità disagio
Art. 136 Campo di applicazione
Art. 137 Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Art. 138 Indennità
Art. 139 Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 di abitanti
Art. 140 Indennità Trasporto Comuni con più di 400.000 di abitanti
Art. 141 Indennità Trasporto Comuni con più di 120.000 di abitanti
Art. 142 Indennità Trasporto Comuni con più di 15.000 di abitanti
Art. 143 Indennità sotterranei
Art. 144 Occupazione femminile
Art. 145 Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
Art. 146 Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Art. 147 Indennità mensa
Art. 148 Indennità in caso di morte
Art. 149 Indennità mezzi pubblici
Art. 150 Indennità locali rumorosi
Art. 151 Indennità valori
Art. 152 Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Titolo XXI Premio di produttività
Art. 153 - Premio di produttività
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro e provvedimenti disciplinari
Art. 154 Provvedimenti disciplinari.
Art. 155 Risoluzione rapporto di lavoro.
Art. 156 Comunicazione licenziamento
Art. 157 Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 158 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Titolo XXIII Ente Bilaterale
Art. 159 Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Commercio e dei Servizi in sigla ...
Titolo XXIV Relazioni sindacali
Art. 160 Obiettivi e Strumenti
Art. 161 Livelli di contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale
Art. 162 Interventi dell’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Commercio e Servizi - in sigla ... -
Art. 163 Raccordo sistematico degli scostamenti economici
Art. 164 Assemblea
Art. 165 Referendum
Art. 166 Delegato Provinciale
Art. 167 Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale
Art. 168 Deleghe Sindacali
Art. 169 Dirigenti sindacali
Art. 170 Permessi sindacali per i dirigenti sindacali
Titolo XXV Controversie di lavoro
Art. 171 Distribuzione contratti
Art. 172 Efficacia del Contratto
Art. 173 Controversie individuali
Art. 174 Controversie collettive (Covelco)
Art. 175 Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 176 Composizione delle controversie
Art. 177 Organismi Paritetici
Art. 178 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali.
Art. 179 Verbale di conciliazione
Art. 180 Efficacia del Contratto
Titolo XXVI Formazione professionale
Art. 181 Gestione della formazione e l’aggiornamento professionale
Art. 182 Istituzione Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
Art. 183 L’accreditamento della formazione continua
Art. 184 Aggiornamento e formazione professionale per lavoratori
Titolo XXII Fondo pensionistico complementare
Art. 185 Dichiarazione di Intenti
Art. 186 Clausola sospensiva
Titolo XXX Assistenza sanitaria integrativa
Art. 187 Assistenza sanitaria integrativa
Titolo XXIX Archivio contratti
Art. 188 Deposito contratto collettivo
Titolo XXX Decorrenza e durata
Art. 189 Decorrenza e durata
Allegati:
a) Tabelle salariali
b) Piano formazione apprendistato
c) Statuto Ente Bilaterale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese aziende del settore terziario, commercio e servizi

L’anno 2013 il giorno 01 del mese di luglio in Roma: tra le parti sociali datoriali Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato [...], Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Comerciale, Turistica ed Artigiana [...] con l'assistenza della CFC, Confederazione Federterziario Confimea - Rete d'Impresa [...] e Ugl Terziario Nazionale [...], con l’assistenza del Segretario Confederale Ugl [...], si è stipulato quanto segue: il presente CCNL per i dipendenti provenienti da aziende del terziario, del commercio e dei servizi composto di:
• Premessa ed aree di applicazione
• sezioni
• articoli
• allegati
Letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti 

Validità e campo di applicazione
Art. 1 Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tutta la sua articolata disciplina è applicabile, in maniera unitaria e non parziale, per tutto il territorio nazionale ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e a tutte le altre tipologie contrattuali previste dal nuovo mercato del lavoro di cui alle norme della legge n. 30/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge n. 92/2012, adottati dalle Micro, Piccole e Medie Aziende operanti nel settore del terziario, del commercio e dei servizi, per il relativo personale dipendente, a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l’esercizio di attività nel settore Commercio, Distribuzione e Servizi nonché le attività affini e connesse al settore lavorativo disciplinato dal presente articolato. Ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le parti sociali stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore, nella micro, piccola e media impresa, in forza prima della data di stipulazione del presente CCNL, che restano a lui assegnate “ad personam” e suscettibili di futuri assorbimenti, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Art. 2 Interpretazione autentica del Contratto
Quando dovessero insorgere controversie sull’applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale o dei relativi Contratti Integrativi di secondo livello, le parti sotto scrittrici delegano all’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Commercio e dei Servizi, in sigla ..., le interpretazioni autentiche della clausola controversa. La parte interessata invierà all’ente bilaterale una richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. L’interpretazione autentica effettuata dall’ente bilaterale deve essere effettuata entro 40 giorni dal ricevimento del quesito. Il verdetto sostituisce l’eventuale clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del CCNL o del contratto integrativo.

Art. 3 Sfera di applicazione
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione differenti macro settori merceologici a titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario, della distribuzione, dei servizi.
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:
• Dettaglio/ingrosso tradizionale
• Distribuzione moderna e organizzata
• Importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
• Ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore “servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
• ICT 
• Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
• Ausiliari dei servizi.
Attività di vendita
• commercio all’ingrosso, al minuto, al chiuso, all’aperto di generi alimentari;
• commercio all’ingrosso, al dettaglio, al chiuso, all’aperto di generi non alimentari;
• supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
• importatori e torrefazione di caffè;
• commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata; di pollame, uova, selvaggina e affini; commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
• commercio all’ingrosso ed al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;
• articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie,
• terraglie, vetrerie e cristallerie;
• giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell1 artigianato;
• case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e tabacchi;
• oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
• librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali;
• cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
• apparecchi elettronici ed elettrodomestici;
• autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
• gestori di impianti di distribuzione di carburante; imprese di riscaldamento;
• commercio all’ingrosso ed al dettaglio di articoli per l’edilizia;
• aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico- farmaceutici;
• rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
• prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
commercio all’ingrosso dì formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
• commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
• commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei
• mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
• commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino);
per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
• le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche ripide la loro vendita;
• le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche
• tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
• le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
• commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
• commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
• aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
• commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
• commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
• produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
Merci d’uso e prodotti industriali
• tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature;
• pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
• lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese; pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria
• e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
• articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
• lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
• articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
• giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
• oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
• francobolli per collezione;
• mobili, mobili e macchine per ufficio;
• macchine per cucire;
• ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti,
• per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
• aziende distributrici di carburante metano compresso per auto trazione;
• carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
• imprese di riscaldamento;
• laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
• tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
• prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
• agenti e rappresentanti di commercio;
• stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
• fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
• compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
• aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
Attività di servizio
• mediatori pubblici e privati; commissionari;
• fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
• compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
• agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
• imprese portuali di controllo.
• imprese di leasing; recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di audiovisivi;
• telemarketing, call center, televendite; e allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione
• tecnica e controllo qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità; agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite; agenzie fotografiche; uffici, residence; società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali; uffici cambi extrabancari; servizi fiduciari; buying office; agenzie di brokeraggio; attività dì garanzia collettiva fidi; aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; agenzie di operazioni doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi; vendita di multiproprietà; autoscuole; agenzie di servizi matrimoniali; agenzie di scommesse; servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
• servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, importazione dati e fotocopiatura;
• altri servizi alle persone.
Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
• imprese di leasing;
• recupero crediti, factoring;
• servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
• noleggio e vendita di audiovisivi;
• servizi di revisione contabile, auditing;
• servizi di gestione e amministrazione del personale;
• servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
• ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
• consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
• agenzie di relazioni pubbliche;
• agenzie di informazioni commerciali;
• servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
• società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
• società di carte di credito;
• agenzie investigative
• agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
• agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
• agenzie di intermediazione;
• agenzie di ricerca e selezione del personale;
• agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
• controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
• attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
• altri servizi alle persone.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa alcuna parziale applicazione o deroga dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Tenuto conto che il presente CCNL disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree innovazione, consulenza, informatica, ogni eventuale situazione produttiva di innovazione generasse nuove attività e/o figure professionali verrà integrata mediante valutazione e codificazione in ambito ente bilaterale.
Classificazione settore ICT
In considerazione delle caratteristiche del settore dell’Information and Communication Technology e, in particolare:
• della continua evoluzione delle tecnologie,
• dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali,
• degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ICT,
anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono assolutamente fondarsi su approcci innovativi.
Principali aree di attività delle aziende ICT:
• Auditing/Test
• Telecomunicazioni/Reti
• Web
• Informatica
Nota a verbale
I profili professionali connotati come ICT, nelle Aziende ICT, saranno oggetto di approfondimento e verifica da parte della Commissione Tecnica permanente attivata presso l’Ente bilaterale per la classificazione delle figure professionali generate dalle innovazioni tecnologiche e produttive in evoluzione. La Commissione adotterà criteri di riferimento per consentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsa ICT all’interno dell’organigramma di una impresa ICT valutandone la validità nel tempo.
Le figure saranno individuate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

Titolo I Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 4 - Livelli di contrattazione

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli:
- contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore;
- contrattazione di 2° livello rappresentata dal contratto regionale, provinciale, zonale e aziendale.
Contrattazione di 1° livello
La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che deve basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL.
[...]
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
a) costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGC);
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Contrattazione di 2° livello
Livello regionale, provinciale, zonale, aziendale

La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA, e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte.
In caso di imprese che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione di 2° livello riguarderà istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
[...]
Non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
[...]
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate le seguenti materie:
[...]
d) articolazione e strutturazione dell’orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non, ai fini dell’applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell’anno o in fasi multiperiodali;
e) organizzazione delle ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale dì adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 92 del 18/7/2012 e dal T.U. Apprendistato.
g) programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell’impresa;
i) casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili;
j) gestione delle crisi aziendali;
[...]
1) banca ore;
m) la sottoscrizione dei cosiddetti, “contratti di prossimità”, potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti “contratti di prossimità” potranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall’Associazione Datoriale Territoriale, dall’Organizzazione Territoriale, dall’Azienda e dalla RSA aziendale;
n) istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno
Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati, e comunque in tutti quelli specificati dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011:
• Il superamento di situazioni di crisi;
• Lo sviluppo economico e occupazionale;
• L’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività;
• Le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi.
Potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL.
Tali intese saranno definite tramite il supporto dell’Associazione imprenditoriale territoriale o direttamente a livello aziendale.
Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.
Istituti per la produttività
Le Parti convengono che l’applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
• lavoro straordinario
• lavoro supplementare
• compensi per clausole elastiche e flessibili
• lavoro a turno
• lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
• lavoro notturno
• premi variabili di rendimento
• ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa.
Pertanto qualora i suddetti istituti vengano richiamati, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefìci di cui all’art. 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
Inoltre potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1. turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148;
5. contratti a termine;
6. contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati.
7. tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9. azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per Ì genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10. modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
11. quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
12. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
L’elemento della produttività viene comunque tenuto in considerazione fra le Parti sotto gli aspetti economici previsti dal presente contratto.
13. Le Parti hanno concordato di favorire una flessibilità nella retribuzione favorendo le voci variabili rispetto ad ima quota di salario base garantito, offrendo così la possibilità di concorrere ai positivi risultati di bilancio conseguiti.
14. problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
[...] in caso di mancato accordo a livello aziendale e/o al sorgere di controversie sull’interpretazione del presente CCNL, la trattativa verrà demandata al livello nazionale.

Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Commercio e dei Servizi, in sigla ...
Le Parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, concordano di aderire all’Ente Bilaterale Nazionale ... già costituito e, comunque, esteso anche al settore terziario,
commercio e servizi e rinviano ad una Commissione Paritetica di tre componenti che, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL, formulerà alle Parti stesse un apposito regolamento applicativo di convergenza in detto ente, che avrà le seguenti finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l’occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un fondo dì previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche, sotto forma dì rendita e di formazione di capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e
datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l’erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Commercio e dei Servizi, in sigla dovrà dotarsi di una
commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’... provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L’... promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
L’... provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
di legge quali l’articolo 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e quelle di cui all’art. 76 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, legge n. 183/2010, legge 92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
Compito dell’... è quello di garantire una serie di prestazioni quali, tra le altre, l’integrazione del reddito per i periodi di non lavoro, l’attività di formazione, di aggiornamento e la riqualificazione professionale nonché l’integrazione di particolari prestazioni sociali quali la malattia, l’infortunio, la maternità, borse di studio ed integrazione per prestazioni sanitarie. L’Ente, inoltre, provvederà al coordinamento della contrattazione aziendale di ogni Regione di competenza, nonché delle procedure di certificazione.
L’... , inoltre, provvederà alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, destinati a quelle aziende
attualmente non coperte dalla normativa in materia d’integrazione salariale, siano queste ordinarie che straordinarie.
Per quanto concerne la certificazione dei contratti, ove si verificassero delle controversie in materia, le parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione innanzi alla commissione che ha certificato il contratto oggetto di controversia.
In merito all’apprendistato sarà rimessa all’Ente Bilaterale Nazionale del terziario, commercio e servizi in sigla ... l’eventuale approvazione dei piani formativi individuali (PFI) allegati e facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso di esito positivo, l’Ente Bilaterale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.
[...]

Art. 6 - Diritti sindacali e di associazione
Le imprese con più di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, riconosceranno ai componenti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative stabilite dalla legge n. 300/1970.
Le imprese con meno di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, garantiranno:
ai lavoratori 10 ore annue retribuite per partecipazione alle assemblee;
alle RSA, delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, 20 ore annue per partecipazione alle riunioni sindacali ed alle contrattazioni aziendali.
Ulteriori e più favorevoli condizioni possono essere stabilite a livello aziendale.
I lavoratori, per le ore sopra elencate, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Detto rimborso viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei con tributi previdenziali e assistenziali ai sensi della legge n. 402/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le ore di permesso sindacale dovranno essere usufruite nell’ambito dell’orario di lavoro, mentre le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dell’orario stesso, in considerazione delle necessità organizzative aziendali.
In applicazione a quanto disposto dalla legge n. 300/1970, l’assemblea si svolgerà al di fuori dell’azienda, oppure, in presenza di locali idonei e previo accordo tra azienda ed RSA, potrà svolgersi all’interno.
La RSA è titolato ad incontrarsi con l’azienda per discutere le problematiche relative a:
• distribuzione del CCNL;
• indumenti di lavoro;
• programmazione dei periodi di ferie;
• eventuale funzionamento della mensa aziendale;
• problematiche che insorgano all’interno dell’azienda e che abbiano ricadute sui lavoratori non contemplate nella contrattazione di 2° livello.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, verrà preferibilmente scelto tra gli iscritti al sindacato e/o tra i membri della RSA. Nelle aziende fino a 15 unità, invece, il RLS verrà indicato all’interno dell’azienda stessa o individuato, anche per più aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
[...]

Art. 7 - Distribuzione contratto
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS ed agli Enti previdenziali e assistenziali interessati. Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni dipendente copia del presente CCNL e ad affiggerlo nell’apposita bacheca.

Art. 8 - Efficacia contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e hanno efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro aderenti al contratto stesso, dei lavoratori e sono obbligatorie per le Organizzazioni stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione eventualmente pattuita con parti diverse da quelle in questa sede stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle Parti contraenti.

Art. 9 - Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione
Verrà costituita una Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGC) per ogni Regione, con sede presso l’Ente Bilaterale Nazionale ... , composta da n. 3 membri di cui 1 nominato dalle Organizzazioni Sindacali Datoriali e 1 nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti il presente CCNL, mentre l’ultimo componente, avente la funzione di presiedere i lavori della Commissione, verrà nominato direttamente dall’Ente Bilaterale.
La Commissione ha i seguenti compiti:
• esaminare e risolvere le controversie inerenti l’interpretazione e l’applicazione del presente CCNL e della contrattazione di 2° livello, ivi compresi i “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 della legge 148/2011;
• tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede dì conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale;
• intervenire e fissare l’ammontare dell’elemento economico “premio di produzione” in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di 2° livello;
• verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva applicazione nelle aziende, tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine all’attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
• esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
• esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
• verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale anche ai fini del PFI, come previsto dal presente CCNL;
• definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.
Al fine di agevolare e garantire la costituzione ed il buon funzionamento delle Commissioni regionali verrà costituita una apposita Commissione Nazionale di coordinamento.

Art. 10 - Composizione delle controversie individuali e collettive
Le Parti stipulanti, al fine di raffreddare e contenere ogni possibile controversia, individuale o collettiva relativa all’applicazione del presente CCNL, decidono congiuntamente che per i propri iscritti e/o aderenti, a seguito dell’innovazione introdotta dalla legge n. 183/2010, si è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, a prescindere o meno della certificazione del contratto e secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative ai licenziamenti individuali e/o collettivi, di cui alle leggi n. 604/1966, n. 108/1990 n, 223/1991e successive modificazioni ed integrazioni, non derivanti da provvedimenti disciplinari di cui all’art. 7 legge n. 300/1970, devono essere ugualmente esperiti i tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate alla competente DTL ai sensi della legge n. 533/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. La parte, sia essa lavoratore che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta, la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e Fora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo II Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art.12 - Assunzione e documentazione

[...]
Per l’assunzione, inoltre, sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
• libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[...]
L’apprendista, all’atto dell’assunzione, dovrà produrre il titolo di studio in copia e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti, anche tramite curriculum vitae debitamente sottoscritto. [...] Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del personale sanitario di fiducia dell’azienda per l’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui sono destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al dipendente a norma del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
[...]
Nota a verbale
Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dell’ordinamento nazionale, entro e non oltre 60 giorni si riuniranno presso la sede dell5 Ente Bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali. Altresì le parti stabiliscono che se entro 90 giorni dall’avvio dei negoziati non si dovesse arrivare ad un accordo, la normativa verrà recepita come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.

Passaggio di qualifica
Art. 18 - Indumenti da lavoro

L’azienda richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività lavorative, di indossare indumenti ed oggetti di vestiario forniti dalla stessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale. Per quanto riguarda l’utilizzo di specifici indumenti da lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell’espletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 sostitutivo del D.Lgs. n. ex 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19 - Attività stagionali
Ferma restando la primaria necessità di perseguire un’occupazione stabile, qualora l’azienda svolga attività stagionali, motivate da picchi di produttività legati a particolari periodi dell’anno, purché di durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, dovrà richiedere alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, la sottoscrizione di apposito accordo aziendale al fine di disciplinare le particolari problematiche derivanti dalle peculiarità delle prestazioni.

Art. 20 Lavoro a tempo determinato
Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate secondo le modalità ed i termini dettati dal D.Lgs. del 06.09.2001, n. 368 e dalla L. 30/2003, del DLgs n. 276/03, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge n. 92/2012.
[...]
5) nei limiti del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito della stessa unità produttiva, è inoltre possibile assumere con contratto a tempo determinato, anche senza motivazione, nei seguenti casi:
- avvio di nuove attività;
- lancio di un prodotto e/o dì un servizio innovativo;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- rinnovo e/o proroga di una commessa esistente;
- altre ipotesi potranno essere previste e concordate in sede aziendale;
5) le aziende che operano essenzialmente nel campo degli appalti, sia pubblici che privati, considerata la temporaneità della prestazione, possono assumere i lavoratori da impiegare in detti appalti con contratto a termine, con la seguente motivazione: “assunto per tutta la durata dell’appalto concesso dal committente, con scadenza prevista il...
6) il termine è altresì giustificato dai lavori di carattere stagionale e nelle altre ipotesi previste e concordate a livello aziendale;
[...]
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Titolo IV Contratto apprendistato
Art. 22 Disciplina dell’apprendistato

Le parti, constatata la revisione della disciplina legale dell’apprendistato, che ha l’obiettivo di dare un forte contenuto formativo a tutta la riforma dell’intero istituto, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro per agevolare e incrementare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti assegnano all’Ente Bilaterale il ruolo fondamentale per il monitoraggio delle attività formative, dei contenuti e delle relative competenze, in particolare è rimessa all’Ente Bilaterale l’approvazione del piano formativo del giovane apprendista che si intende assumere.

Art. 23 Tipologie
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 24 Durata
1) La Riforma Fornero ha introdotto una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni del contratto di apprendistato.
2) Il limite di durata minima non si applica agli apprendisti stagionali, per i quali - unico caso- è possibile frammentare il contratto sulla base di tanti micro-rapporti di durata anche inferiore, in un arco temporale molto ampio che viene stabilito in 48 mesi.
3) Il contratto di apprendistato potrà essere stipulato per acquisire la professionalità propria dei Evelli dal 2° al 6°.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

Inquadramento finale Durata mesi
Livello 2 48mesi
Livello 3 48mesi
Livello 4 36 mesi
Livello 5 36 mesi
Livello 6 24mesi

Art. 25 Proporzione numerica
È ammessa l’assunzione di apprendisti nella misura di 1 apprendista per ogni maestranza qualificata e/o specializzata per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti.
Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9 il rapporto è di 3 apprendisti per ogni 2 maestranze specializzate e/o qualificate.
È confermata la possibilità di assumere fino a 3 apprendisti per le aziende che hanno meno di 3 lavoratori qualificati.

Art. 27 Procedure di applicabilità.
a) apprendistato professionalizzante o contratto dì mestiere
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, previste dalle norme contrattuali nazionali del terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità il rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
b) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale - apprendistato di alta formazione e ricerca
Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 1, D.lgs. n. 167/2011, l’inoltro del piano formativo previsto al punto a) del presente articolo sarà effettuato al fine di verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo di tale tipologie contrattuali.

Art. 29 Trattamento retributivo
[...]
È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 30 Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
I lavoratori apprendisti avranno diritto al godimento di ore di permesso nella misura di gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della Legge 5 marzo 1977, n.. 54, e del DPR 28 dicembre 1985, n. 792.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
I permessi non fruiti entro Tanno di maturazione decadranno con conseguente diritto del lavoratore al loro pagamento, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione a tempo pieno, fermo restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle a e b.

Art. 32 Referente per l’apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e dalle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 33 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno.

Art. 34 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottomi né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 19, 20, 21.

Art. 35 Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto collettivo e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 36 Sfera di applicazione
L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all’acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell’ambito della presente disciplina contrattuale per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali di cui ai punti n. 21) 23) e 24), art. 14 del presente contratto collettivo.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

Art. 37 Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale ed al livello d’inquadramento che l’apprendista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissato dall’art. 24.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle Tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico - pratica dell’apprendista, vengono indicate nella Tabella A e B le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Art. 38 Modalità di erogazione della formazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti e-learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e attraverso strumenti di tele affiancamento o video-comunicazione da server remoto.
Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

Art. 39 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

Art. 40 Qualifica con durata fino a cinque anni
In coerenza con quanto indicato dal Ministero Del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai tre anni, le parti individuano nella tabella B le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 60 mesi.

Art. 41 Conformità al contratto
Al fine di prevenire l’alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l’apprendista, con l’assistenza delle Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all’Ente Bilaterale Nazionale il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo, d’intesa con le competenti amministrazioni regionali,
possono altresì concordare di affidare all’ente bilaterale la verifica della conformità
dell’addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere; a condizione che questo non abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.

Art. 42 Apprendistato in cicli stagionali.
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 36 mesi consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.

Art. 43 Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati.
[...]

Art. 45 Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto, le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono dì delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza triennale all’Ente Bilaterale

Titolo V Il nuovo mercato del lavoro gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 46 Premessa.

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla “Legge Biagi” (D.lgs. n. 276/2003) ad oggi debitamente integrati dalla “Riforma Fornero” (Legge del 18. 07. 2012 n. 92) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa ed una migliore capacità occupazionale dei lavoratori inoccupati e disoccupati. Le singole tipologie negoziali, disciplinate negli articoli che seguono, rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele, frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 47 Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato Legge 18.07.2012 n. 92, e precedentemente dal D.Lgs. 276/2003 D.Lgs. n. 124/2004, Legge n. 192/2012, in particolare:
• per il lavoro intermittente: lavoro intermittente o “job on call” - lavoro a chiamata;
• per il lavoro ripartito o “job sharing”;
• per il lavoro accessorio o prestazioni occasionali di tipo accessorio;

Art. 48 Lavoro a progetto
È definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinato dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Titolo VI Lavoro intermittente o job on call o lavoro a chiamata
Art. 49 Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata)

Il contratto di lavoro intermittente, introdotto dal D.lgs. n. 276/2003, così come modificato dalla Legge n. 92/2012,è conosciuto anche come “job on call” o “lavoro a chiamata”.
Nel contratto di lavoro intermittente, il dipendente non effettua la prestazione lavorativa con continuità, ma si pone a disposizione del datore di lavoro, che può utilizzarlo quando ne ha effettivamente bisogno (lavoro a chiamata), nel rispetto di un periodo minimo di preavviso di 48 ore.
Si tratta di un lavoro intermittente che si verifica a determinate condizioni espressamente contrattualizzate. Dette condizioni prevedono requisiti oggettivi e soggettivi, tra cui:
- ai sensi dell’art. 1, lettera a), della Legge n. 92/2012, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
- il ricorso al contratto a chiamata è consentito, indipendentemente dall’età, nei seguenti casi:
• fine settimana (da intendersi dalle ore 8:00 del giorno di venerdì alle ore 24:00 del giorno della domenica), ferie estive, vacanze natalizie e pasquali, festività nazionali.
• per sostituire lavoratori assenti per cause impreviste;
• nelle ipotesi di commesse straordinarie, eventi e fattispecie di natura analoga di breve durata e anche ricorrenti;
• attività promozionali, sorveglianza, servizi a congressi, meeting e manifestazioni;
• per altre fattispecie previste e concordate a livello aziendale;
Il lavoro intermittente è una speciale tipologia di “contratto di lavoro” che può essere stipulato:
1) con, obbligo di risposta alla chiamata (con riconoscimento di un ‘indennità di disponibilità’) [...]
2) senza obbligo di risposta (nessuna indennità).
In tutti i casi il contratto può essere stipulato anche a termine. Non si applicano le macro causali previste dalla disciplina del contratto a termine [...]
Lo stesso lavoratore può stipulare:
- più contratti di lavoro intermittente con più imprese
- un contratto di lavoro intermittente in contemporanea con altre tipologie contrattuali.
Il contratto intermittente o a chiamata fa sempre riferimento alla disciplina del presente contratto particolarmente in merito al rispetto dell’orario di lavoro e alla disponibilità.

Art. 50 Divieti
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietata:
[...]
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
[...]

Art. 51 Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato “ad substantiam” e “ad probationem” dei seguenti elementi:
“ indicazione delle ipotesi oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
- indicazione della durata;
- luogo e modalità della disponibilità;
[...]
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
- indennità di disponibilità, ove prevista;
- indicazione delle modalità di rilevazione della prestazione;
- indicazione delle forme e modalità in base alle quali il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione, specificando nel contratto sia le modalità con cui avverrà la chiamata da parte del datore di lavoro sia le modalità di conferma da parte del lavoratore
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e delle indennità di disponibilità
- le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività svolta.
Non è necessario specificare nel contratto, né l’orario né la collocazione temporale della prestazione lavorativa né, ancora, le modalità con cui si devono alternare i periodi di lavoro e i periodi di non lavoro.
La comunicazione dell’assunzione — comunicazione obbligatoria — CO — deve avvenire entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto. L’iscrizione nel libro unico — LUL - deve avvenire come per la generalità dei lavoratori.
Le parti hanno studiato e predisposto un contratto a chiamata tipo allegato B al presente contratto.

Art. 55 Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Per i lavori ad intermittenza o a chiamata per tutti gli istituti contrattuali non trattati nel presente Capo II Titolo VII, si applica quanto previsto per gli altri lavoratori subordinati di pari categoria.

Titolo VII Lavoro ripartito o “job sharing”
Art. 56 Lavoro ripartito

Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL a livello territoriale, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° giugno all’Ente Bilaterale.

Art. 57 Soglie numeriche
I lavoratori somministrati dalle Agenzie di somministrazione ad un’impresa aderente al presente CCNL, qualora impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

(Lavoratori dipendenti) (contratti flessibili)
Da 0 a 5 4
Da 6 a 10 7
Da 11 a 20 11
Da 21 a 35 16
Da 35 a 50 26
Per ogni scaglione di 100 ulteriori 15

Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti articoli, è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all’atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all’atto dell’attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Art. 58 Gestione delle controversie.
In caso di controversie aventi ad oggetto Ì contenuti o l’applicazione del presente CCNL, le Parti, in conformità ad uno spirito bilaterale, dovranno attenersi alla procedura di seguito indicata:
1. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita presso lo stesso. In caso di mancato accordo, le parti potranno rivolgersi alla DTL dove ha la sede l’impresa, secondo le procedure di legge;
3. per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte del lavoratore della copia degli atti della vertenza all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di analisi statistica e valutazione giurisprudenziale.

Titolo VIII Lavoro accessorio
Art. 59 Lavoro Accessorio - prestazioni occasionali di tipo accessorio

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro (artt. 70-73 D.Lgs. 276/2003).

Art. 62 Adempimenti dei committenti
[...] per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Titolo IX Costituzione rapporto di lavoro
Art. 63 Orario di Lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in sei giorni lavorativi.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici
Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite di 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.
L’attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente gestione dei fattori produttivi.
L’ente bilaterale ha il compito di predisporre un nastro di orari multi - periodale per i vari settori di adesioni del terziario.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
La durata massima dell’orario di lavoro, pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, in relazione all’art. 3, RD 10.9.23 n. 1955.
Il lavoro svolto nella giornata di domenica, darà diritto ad una maggiorazione pari al 10 per cento per ogni ora lavorata. L’orario di lavoro sarà esposto nei locali dell’azienda.

Art. 64 Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.

Art. 66 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione aziendale, come pure i turni di riposo settimanale e dei congedi a conguaglio, nonché i turni di servizio, tenendo conto delle esigenze dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti.
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Per il personale di sala, ricevimento e portineria la fascia oraria giornaliera è di 14 ore e di 12 ore per il restante personale.

Art. 67 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino.
[...]
L’orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie giornaliere.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, RD 10.9.23 n. 1955 e successive modificazioni e integrazioni.
Il periodo minimo dì riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3, legge 22.2.34 n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento.
Le condizioni di cui al comma precedente s’intendono realizzate anche mediante l’applicazione degli orari plurisettimanali da stabilirsi nella contrattazione di secondo livello e/o nei contratti integrativi.
Qualora l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui al presente contratto.
Specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile possono essere definiti dai contratti integrativi.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10, D.lgs. n. 532/99.

Art. 68 Ore non fruite
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali, non vengono retribuite ma riversate nel “monte ore” e danno diritto al recupero obbligatorio.
Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato:
- dal 6° al 10° mese successivo all’accantonamento con accordo tra azienda e lavoratore;
- dall’11° al 24° mese successivo all’accantonamento il recupero può essere stabilito dal lavoratore previo preavviso al datore di lavoro.
Trascorso il suddetto termine, sarà il datore di lavoro, nei sei mesi successivi, a fissare il recupero previo accordo con il lavoratore.
In mancanza di accordo il datore di lavoro provvederà unilateralmente nei sei mesi successivi al termine suddetto.
Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 69 Personale extra e di rinforzo
Ai sensi del comma 3° dell’articolo 23 della Legge n. 56/1987 e leggi segg. è consentita l’assunzione diretta dei lavoratori extra per periodi non superiori a tre giorni e nei seguenti casi:
- banchetti;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico quali: meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi ed eventi similari.
[...]

Art. 70 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario settimanale per i soci lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 48 ore.
Sono considerati lavoratori discontinui le seguenti figure professionali:
- interpreti addetti al ricevimento;
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- personale addetto a mansioni di semplice attesa;
- portieri;
- autisti;
- uscieri ed inservienti;
- addetti al carico e scarico;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione.
- per i lavoratori, di ogni qualifica e mansione, impiegati nelle aziende di distribuzione e commercializzazione carburanti l’orario settimanale sarà di 45 ore;

Titolo XII Lavoro straordinario
Art. 79 Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario.
[...]
Il ricorso a prestazioni lavorative supplementari e straordinarie deve esser contenuto, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate e riportate nel libro unico del lavoro.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in relazione a:
a) casi di esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore;
c) casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione dei beni e dei servizi;
d) eventi particolari, quali mostre, fiere, serate a tema, feste cittadine, eventi di moda e/o di promozione turistica;
e) allestimento di servizi per eventi particolari, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 24, sostituito dall’art. 2 comma 10, legge 24 dicembre 1993 n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
[...]
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può, in nessun caso, considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro ordinario e straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 80 Criteri di computo dello straordinario
[...]
Inoltre, nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui all’articolo precedente al punto 2, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media dell’orario di lavoro.

Titolo XIII Ferie, festività, riposo e permessi
Art. 81 Ferie

[...]
Le ferie non sono di norma frazionabili, sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile, sono monetizzabili e devono essere normalmente godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore.
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue, fino alle quattro settimane, saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
[...]
Per ragioni di servizio particolari, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e altresì, il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro che per tornare eventualmente nel luogo di ferie.
[...]
Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[...]

Art. 83 Riposi settimanali
Ogni sette giorni di lavoro il lavoratore ha diritto di un riposo consecutivo di almeno 24 ore, solitamente coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni - fanno eccezione le seguenti casistiche:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di ima squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al servizio o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all’anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
b) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività;
c) attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 84 Interruzione - soste - sospensione - riduzione d’orario - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Riposo Giornaliero - Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale di 40 ore, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nell’orario di lavoro giornaliero non è compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a 2 ore.
Pause - Quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire al recupero delle energie psico-fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 10 minuti, fino a 2 ore.
Pausa pasto - La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz’ora ad un massimo dì due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.
Soste - Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
[...]
Recuperi - Il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le OO.SS. stipulanti il presente contratto, è consentito purché i conseguenti prolungamenti d’orario non eccedano il limite massimo di un’ora al giorno e siano disciplinati da un accordo tra le parti.

Titolo XVI Gravidanza e puerperio
Art. 101 Congedo di maternità e di paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio a titolo di “congedo di maternità” la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[...]
1. Congedo parentale [...]
2. Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]
3. Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Normativa
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XVII Malattie e infortuni
Art. 106 Certificato di guarigione

Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentali di cui alla legge 30.4.62 n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Art. 113 Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore infortunato ha l’obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro su qualsiasi infortunio, anche per gli infortuni di lieve entità.
Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail ed all’autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato invio e dal ritardo stesso.
L’assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti.
Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’Inail.

Titolo XIII Sospensione - Anzianità - Cambio livello
Passaggi qualifica
Art. 123 Mansioni promiscue - mutamento mansioni - Jolly

[...]
Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti a cui non venga assegnata una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell’intero ciclo di attività.
[...]

Art. 124 Mansioni del lavoratore
[...]
Il lavoratore per esigenze tecniche organizzative, produttive e sostitutive può essere chiamato a svolgere mansioni diverse dalle proprie attività ordinarie e da quelle previste al proprio livello purché non siano previste condizioni peggiorative.
[...]

Art. 125 Modificazioni tecnologiche
Ferma restando la validità per i casi individuali, il cambio di mansioni trova diversa applicazione nel caso dell’azienda che utilizzando i futuri miglioramenti di hardware e/o software, ed a seguito di evidente, rilevante ed innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei tre mesi dell’avvio delle nuove procedure lavorative, l’azienda potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale.
La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendale, si ricorrerà alla commissione Paritetica nazionale di cui ai successivi articoli.
La presente fattispecie è consentita solo per quelle mansioni che oggi non trovano corrispondenza nella classificazione di cui all’articolo 51 e segg. e solo se le mansioni di partenza dei lavoratori cesseranno di esistere tra il personale interessato dalle innovazioni.

Titolo XX Indennità disagio
Art. 136 Campo di applicazione

Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutte le aziende che occupino più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
Le indennità saranno pagate per dodici mensilità o pro rata in caso di frazioni utili di mese.
I lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternità, sospensione disciplinare non hanno diritto a percepire le indennità.

Art. 137 Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui al presente titolo.
L’Ente Bilaterale Nazionale assiste le parti nella realizzazione di tali contratti.

Art. 138 Indennità
Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al lavoratore dipendente al verificarsi di determinati eventi: trasporto, mensa, disagio location, in caso di morte, mezzi pubblici, locali rumorosi, valori, vestiario,

Art. 143 Indennità sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di 3.00 (tre) Euro.

Art. 144 Occupazione femminile
Le parti si incontreranno periodicamente al fine di realizzare azioni positive favore dell’occupazione femminile. Sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto, in misura paritetica, da membri in rappresentanza delle Parti firmatarie del presente CCNL la cui sede operativa sarà presso 1’Ente Bilaterale Nazionale

Art. 145 Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
I lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 146 Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 147 Indennità mensa
Le aziende che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cd. “ticket restaurant” pari a 5,30 (cinque, trenta) Euro giornalieri.

Art. 150 Indennità locali rumorosi
I lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno siano attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a 1.50 (uno, cinquanta) Euro.

Titolo XXIII Ente Bilaterale
Art. 159 Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Commercio e dei Servizi in sigla ...

Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all’Ente Bilaterale Nazionale
L’... provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l’Art. 1, co. 1175 e 1176, L.27/12/2006, n. 296 e seguenti.
L’... già costituito dovrà rispondere per i rimandi di cui al presente CCNL alle seguenti finalità:
- sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali, sviluppo del commercio;
- adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione, incrementare l’occupazione;
- sostenere iniziative di sviluppo, di informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare corsi di formazione professionali;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine di adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
- istituire la Commissione Paritetica Nazionale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d’apprendistato, i contratti e progetti di formazione e lavoro, certificare i contratti di lavoro, d’appalto e sub-appalto;
- per la conciliazioni di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;
- esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[...]
- istituire un comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
Gli Organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’... provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L’... promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.

Titolo XXIV Relazioni sindacali
Art. 160 Obiettivi e Strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle OODD datoriali e delle OOSS sindacali, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
Disciplina dei livelli di contrattazione.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva di I livello: si svolge in ambito territoriale nazionale;
b. contrattazione con partecipazione territoriale di II livello: si articolerà nella sede regionale, provinciale e aziendale;
c. contrattazione a livello aziendale con la partecipazione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo;
d. interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all’art. 2: intervento dell’Ente Bilaterale Paritetico;

Art. 161 Livelli di contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso: a. contrattazione di I livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
- contrattazione di 2° livello rappresentata dal contratto regionale, provinciale, zonale e aziendale.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal CCNL, mediante la sottoscrizione dei cosiddetti, “contratti di prossimità”; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti “contratti di prossimità” potranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall’Associazione Datoriale Territoriale, d all’Organizzazione Territoriale, dall’Azienda e dalla RSA aziendale. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quelli specificati dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro; emersione lavoro irregolare; incrementi di competitività e salari; gestione di crisi ed occupazionali; investimenti ed avvio di nuove attività, nelle seguenti materie:
- impianti audio-visivi e introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti ed i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell’orario di lavoro; e le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le Co.Co. a progetto e le partite iva, la trasformazione e convenzione dei contratti di lavoro, e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ed il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Art. 162 Interventi dell’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Commercio e Servizi - in sigla ... - nella contrattazione aziendale
L’..., per la vigenza del presente contratto, coordinerà e gestirà gli accordi tra l’azienda e i lavoratori, avallandone i contenuti sia normativi che economici.
[...]

Art. 164 Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell’assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea e a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 166 Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DS1).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all’esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell’art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[...]

Titolo XXV Controversie di lavoro
Art. 172 Efficacia del Contratto

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro che fanno richiesta di adesione all’Ente Bilaterale Nazionale di cui al presente CCNL.
[...]

Art. 173 Controversie individuali
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro e lavoratore, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
[...]

Art. 174 Controversie collettive (Covelco)
Le controversie di carattere collettivo attinenti l’applicazione o l’interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Art. 175 Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, con sede presso 1’... , composta, in misura paritetica, da membri nominati dalie Parti firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[...]
d) verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all’attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente: il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Art. 176 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all’applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione e anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati due copie del verbale saranno inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
Il lavoratore dipendente interessato alla definizione della controversia, è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritto.
La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l’incontro tra le parti deve avvenir entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Art. 177 Organismi Paritetici
Le Parti firmatarie del presente CCNL, promuoveranno l’utilizzo e, se necessario, la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- Formazione professionale;
- Formazione Continua;

Art. 180 Efficacia del Contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro che fanno richiesta di adesione all’Ente Bilaterale Nazionale ..., di cui al presente CCNL.
[...]