Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 28 novembre 1996
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Emilia-Romagna
Fonte: EBNA

Sommario:

 Premessa
Allegati
All. 1 - Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
All. 2 - Organismo paritetico territoriale (OPTA)
All. 3 - Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (CPRA)
All. 4 - Regolamentazione per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (OPTA)
 
All. 5 - Regolamentazione per il funzionamento del rappresentanti del lavoratori alla sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96
• A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL)

• B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL)

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Visto
— l’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96

convengono
1. Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (All. 1 - atto di costituzione).
1.1 II CPRA ha sede presso L’Eber, che ne curerà la segreteria tecnica.
1.2 L’Organismo regionale è paritetico. I componenti sono espressi in numero di 1 da ogni parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.
1.3 La carica del componenti del CPRA ha durata quadriennale.
2. Di definire l’ambito territoriale per La costituzione degli Organismi paritetici. Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed autorizzazione a livello regionale.
2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2 - atto di costituzione).
2.2 L’Organismo territoriale è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica presso l’Eber entro la data indicata al punto 2.1. La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti territoriali.
La carica dei componenti dell’OPTA ha durata quadriennale
2.3 il funzionamento dell’attività degli organismi territoriali verrà garantito con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito con interventi comuni. Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione operativa degli organismi.
3 Di definire le modalità di accantonamento della quota in carico alle imprese.
3.1 La quota è pari a Lit. 10.000 per ciascun dipendente, di cui Lit. 8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e Lit. 2.000 per la funzionalità e la segreteria tecnica del CPRA. Le imprese non artigiane o operanti in settori dei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9196, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.
Ogni impresa tenuta al versamento entro il 20 gennaio di ogni anno presso il Fondo Relazioni Sindacali con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno.
3.2 In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
3.3 Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoranti a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).
Per i lavoratori con contratto part-time il contributo è dovuto in misura intera.
3.4 Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano nell’attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza.
3.5 Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.
4. Di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.Lgs. n.626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, sia attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico. Le parti, sulla base del programmi formativi riferiti ai rappresentanti territoriali alla sicurezza, concordano di finanziarli sulla base delle esigenze individuate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito interventi comuni.
5. Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione del comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno dell’azienda.
6. L’accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, Cna, Casa, Claai e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo. L’accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.
Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti del numero di dipendenti previsto dalla norma.
Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tramite l’Ente Bilaterale.

Allegati
All. 1
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)

1. E costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito chiamato CPRA. Il CPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
1.1 Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
- promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli organismi paritetici territoriali;
- individuare in ambito regionale, con l’apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell’osservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti;
- raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
- raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
- promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
- fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi;
- comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte dall’OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.
1.2 Il CPRA è composto da 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
1.3 Il Comitato è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’Organismo regionale e restano in carico per un biennio.

All. 2
Organismo paritetico territoriale (OPTA)

1. È Costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo l’Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.
1.1 Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro. Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede di CPRA.
1.2 L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.3 L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti applicativo del decreto legislativo n. 626/94; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.
1.4 L’OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.5 L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio prevenzione e protezione, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.
1.6 L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 19, Decreto Leg.vo n. 626/94, avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti
1.7 L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
1.8 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
1.9 Le parti infine concordano, per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione al comma 6.3, che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA. La data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante sindacale alla sicurezza.
2. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione di tali servizi.
2.1 Ne caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali l’Organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e la qualificazione di tale servizio.
2.2 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all’Organismo paritetico direttamente o attraverso l’associazione territoriale di appartenenza.
2.3 L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente Accordo.
2.4 L’OPTA è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali (1 per singola Organizzazione).
2.5 L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA

All. 3
Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (CPRA)
1. Per il funzionamento del CPRA si utilizza una parte (L. 2.000) delle L.10.000 per dipendente versate dalle imprese ai sensi del punti 4.11 e 4.12 dell’A.I. 3/9/96.
2. Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’A.I. 3/9/96, le risorse per Il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall’A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L. 19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre. Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I.3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Viene costituita all’interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L. 7.500 per la rappresentanza sindacale, L. 1.500 per le attività comuni, L. 8.000 per i RLST, L. 2.000 per il CPRA).
3. Compiti del CPRA:
L’organismo promuove e coordina l’attività degli OPTA, predisponendo anche modalità omogenee di funzionamento degli stessi. Ha funzioni di individuazione dei fabbisogni in materia di sicurezza del lavoro e di definizione di proposte di iniziativa, con il contributo degli OPTA e degli Osservatori regionali di categoria contrattualmente previsti. Il CPRA promuove e programma l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza dei lavoratori e degli artigiani, predisponendo a tal fine moduli formativi adeguati e specifici per ogni figura di rappresentanza. Il CPRA predispone il necessario materiale di informazione e formazione per gli OPTA, i RLS, i lavoratori e le imprese. Il CPRA realizza in rapporto con i poteri pubblici preposti alla sicurezza (Regione ed altri Enti istituzionali) al fine di definire criteri omogenei di intervento nel settore, compresa l’attività di vigilanza. Il CPRA raccoglie, archivia e divulga le esperienze territoriali ed aziendali su sicurezza e prevenzione; esercita un monitoraggio sullo stato di applicazione della 626 e degli accordi applicativi previsti. Il CPRA costituisce un archivio con gli atti costitutivi degli OPTA e gli elenchi nominativi dei componenti degli OPTA e dei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori e dei responsabili alla sicurezza delle imprese. Il CPRA infine svolge un ruolo di composizione delle controversie ad esso sottoposte dagli OPTA congiuntamente o singolarmente da una delle parti sindacale o artigiana presenti nell’OPTA.
4. L’organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati nella riunione d’insediamento del CPRA e restano in carica per un biennio.

All. 4
Regolamentazione per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (OPTA)
1. Il Fondo interviene a garanzia del funzionamento dell’attività degli organismi territoriali cosi come previsto dal punto 1.3 dell’accordo Interconfederale nazionale 3/9/96.
2. Le risorse necessarie verranno impegnate dal Fondo Sostegno al Reddito per interventi comuni, cosi come previsto dal punto 2.3 dell’accordo Interconfederale regionale 28/11/96.
3. Compiti dell’OPTA:
l’organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa e li verifica in sede di CPRA. L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’ analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali. L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane. L’OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell’intero arco del compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione. L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni del medici competenti effettuate dalle imprese.
L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall’accordo 3/9/96.
4. L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e restano in carica per un biennio.
5. II Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni al fine di garantire la funzionalità degli organismi territoriali cosi come previsto al punto 1, stanzierà ogni anno un importo per la voce specifica di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio.
6. Gli stanziamenti verranno suddivisi, per l’anno 1997, in tre parti uguali finalizzate rispettivamente al funzionamento della struttura tecnica fornita dall’Eber e ai 2 coordinatori previsti dal punto 2.5 dell’accordo Interconfederale regionale 28/11/96 (all. 2 Organismo paritetico territoriale).
7. Per l’anno 1997 le suddivisioni delle risorse per singolo bacino verranno effettuate sulla base delle imprese artigiane con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell’Eber.
8. Il Comitato di Gestione verifica, nel corso dell’anno, la funzionalità delle strutture territoriali e l’eventuale compatibilità delle risorse impegnate.

All. 5
Regolamentazione per il funzionamento del rappresentanti del lavoratori alla sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96
A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL)

1. Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappresentanti Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (di seguito denominati RLST), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell’A.I. 3/9/96, intendendosi per queste ultime sia le Organizzazioni confederali, che le rispettive Federazioni di Categoria. I rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.
2. Concorrono al finanziamento del RLST le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza. Il finanziamento, ai sensi del punto 4.11 A.I. 3/9196, risulta pari a L. 10.000 annue per dipendente. Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’A.I. 319/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall’A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L. 19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre. Viene costituita all’interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L. 7.500 per la rappresentanza sindacale, L. 1.500 per le attività comuni, L. 8.000 per i RLST, L. 2.000 per il CPRA).
3. Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l’assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base dei lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le assunzioni. Per “imprese di nuova costituzione” si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di personale dipendente. I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di assunzione, l’importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura “Contr. Ass. Contr.” e dal codice ‘W 150”. II versamento verrà effettuato entro il 20 del mese successivo, data di scadenza del DM10. Le imprese tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia agli adempimenti relativi all’Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, potranno sommare gli importi a favore del Fondo e effettuare un unico versamento.
4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista per i RLST, derivano dall’utilizzo di una parte (L. 8.000) delle L. 10.000 a dipendente, versate dalle imprese ai sensi del punto 4.11 dell’A.I. 3/9/96.
5. I RLST, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti dall’A.I. 2 1/7/88.
6. I RLST, qualora siano lavoratori, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
7. I RSL sono consultati (sulle materie previste dalla 626) nella sede dell’OPTA, tramite l’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore di lavoro.
8. L’accesso ai luoghi di lavoro del RLS avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indicare una o più persone delegate all’accesso ai luoghi di lavoro assieme al RLST. Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta l’Associazione a cui l’impresa interessata è iscritta o ha dato mandato deve confermare la propria disponibilità e l’accesso all’impresa dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni. Il RLST procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma. I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.
9. Il RLST esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri (previsto dall’art. 19 comma c e seguenti della 626) presso la sede dell’OPTA. Le aziende pertanto devono inviare presso la sede degli OPTA le autocertificazioni o i risultati finali delle valutazioni del rischio, anche tramite i servizi di prevenzione.
10. Qualora i RLST siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l’intera durata del loro mandato, con richiesta avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati; al lavoratore RLST viene garantita la conservazione del posto.
11. I RLST restano in carica per 3 anni.
12. Per lo svolgimento dell’attività ai RLST sono riconosciute le risorse accantonate provvisoriamente presso il Fondo Relazioni Sindacali che provvederà alla ripartizione degli accantonamenti per gli ambiti territoriali individuati sulla base della documentazione che, congiuntamente, le OO.SS. presenteranno.
Successivamente verrà istituito un Fondo regionale specifico gestito pariteticamente per svolgere i compiti di cui sopra.

B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL)
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all’azienda (di seguito denominato RLSA) è eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSU, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.
2. Le OO.SS. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante aziendale alla sicurezza.
3. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
4. Per l’elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
5. Il datore di lavoro comunica all’OPTA il nominativo del RLSA eletto.
6. Il RLSA resta in carica per 3 anni.
7. Al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Il RLSA deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l’utilizzo del permesso.
Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti all’art. 19 della 626 lettere b, c, d, g, i, l.
8. Per l’espletamento del proprio incarico l’azienda dovrà fornire al RLSA le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tale notizie il RLSA è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (art. 19 della 626 comma 1 lettere e ed f). Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
9. Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall’art. 11 comma 1 della 626 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio con significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.