Interpello n. 15 del 25 ottobre 2016 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note |
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Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale. |
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Regione Lazio. |
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Se i medici di continuità assistenziale abbiano o meno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria. |
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La Commissione afferma che, come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro” rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008. E' pertanto necessario, ai fini dell'espressione di un parere della Commissione, esaminare le fattispecie concrete per qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro. |
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D.lgs. n. 81/2008: artt. 2, 12, 18, 20, 21 e 25; Interpello n. 5/2016. |
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La sorveglianza sanitaria è normata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli artt. 18, 20, 21 e 25. |