Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 15 del 25 ottobre 2016

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

 

Oggetto

Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.

 

Soggetto interpellante

Regione Lazio.

 

Quesito

Se i medici di continuità assistenziale abbiano o meno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria.

 

Risposta

La Commissione afferma che, come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro” rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

E' pertanto necessario, ai fini dell'espressione di un parere della Commissione, esaminare le fattispecie concrete per qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: artt. 2, 12, 18, 20, 21 e 25; Interpello n. 5/2016.

 

Note

La sorveglianza sanitaria è normata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli artt. 18, 20, 21 e 25.