Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 5 novembre 1997
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Basilicata
Fonte: EBNA

Sommario:

 1. Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
2. Compiti degli organismi paritetici territoriali (OPTA)
3. Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
4. Compiti del comitato paritetico regionale (CPRA)
5. I rappresentanti della sicurezza
6. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
 7. Finanziamento dell’attività di rappresentanza
8. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
9. Formazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza
10. Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
11. Formazione dei lavoratori
12. Finanziamento dell’attività formativa/informativa

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

1. Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)

Entro il 28/2/98, sono costituiti gli Organismi Paritetici (OPTA) previsti dall’art. 20 del Decreto Legislativo 626/94. L’ambito territoriale degli OPTA costituiti nella Regione Basilicata coincide con quello già definito per le sedi degli Ebab di Bacino in forza dell’Accordo Regionale 31.01.94, specificatamente: Potenza e Matera.
L’OPTA di Potenza opera presso la sede dell’Ebab, che ne curerà la segreteria. In merito al Bacino di Matera, le parti prendono atto che non è ancora stato costituito L’Ebab di Bacino. Fino alla sua costituzione le funzioni dell’OPTA si svolgeranno presso L’OPTA viene insediato tramite la sottoscrizione dell’atto di costituzione di cui al facsimile allegato n.1 L’OPTA è costituito da 6 componenti effettivi di cui 3 in rappresentanza delle OO.AA (tenuto conto delle rappresentanze territoriali già espresse negli Ebab di bacino) e 3 in rappresentanza delle OO.SS. Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato. I componenti degli OPTA potranno nominare al loro interno i Coordinatori: uno espressione delle OO.AA. e uno delle OO.SS., i quali rimangono in carica per tre anni. I coordinatori indicono le riunioni le quali, saranno valide con la presenza di almeno 4 componenti. I pronunciamenti dell’OPTA vengono assunti all’unanimità dei presenti i nominativi dei componenti degli OPTA e dei coordinatori, dovranno essere comunicati al CPRA.

2. Compiti degli organismi paritetici territoriali (OPTA)
1. Promuovono la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
Gli stessi organismi hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei Lavoratori e, eventualmente, dei datori di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli obiettivi delle formazione stessa, secondo le modalità dei punti successivi.
2. Procedono all’analisi del bilancio di utenza, sulla base dei dati fomiti dagli enti preposti e dagli osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
3. Ricevono le informazioni relative alle valutazione del rischi o all’autocertificazione, secondo i limiti e le modalità, previsti dalle normative vigenti, alle misure di prevenzione, al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al nominativo dell’addetto antincendio e pronto soccorso, nonché quelle necessarie per i momenti di consultazione. Queste informazioni sono inviate direttamente dalle imprese, oppure dalle Associazioni o da consulenti esterni alle imprese specificatamente delegati dall’impresa.
Gli obblighi, che le imprese hanno nei confronti dei Rappresentanti della Sicurezza, fermo restando quanto stabilito al 1° comma, si ritengono assolti con l’invio di una copia della valutazione dei rischi o dell’autocertificazione e di una copia della comunicazione inviata all’ASL. Qualora l’impresa modifichi o aggiorni detti documenti, copia degli stessi deve essere inviata all’OPTA.
Questa documentazione deve essere archiviata e messa a disposizione per approfondimenti, studi e ricerche, nonché per favorire la loro consultazione da parte del Rappresentante Territoriale della Sicurezza.
4. Monitorano i servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni alle imprese, nonché quelli promossi sul territorio dalle OO.AA..
5. Forniscono indicazioni alle ASL in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell’intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
6. Costituiscono l’albo territoriale del Rappresentante della Sicurezza Territoriali ed Aziendali e l’elenco dei medici competenti.
7. Individuano anche con il supporto dei CPRA, i fabbisogni e gli obiettivi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e si adoperano per l’individuazione di forme di finanziamento pubblico e private.
8. Predispongono corsi di formazione per i Rappresentanti della Sicurezza Territoriali e Aziendali, per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e per gli addetti antincendio, pronto soccorso ed evacuazione. I corsi sono affidati dagli OPTA. ad Enti scelti di comune accordo sulla base di un apposito elenco individuato dalle parti a livello regionale.
9. Certificano la qualità del materiale informativo-formativo per i lavoratori e si coordinano con le OO.AA. per la loro divulgazione presso le imprese.
10. Rappresentano la prima istanza di riferimento in merito alle eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.
11. Tutte le informazioni fornite all’OPTA. sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 03.09.96 e dal D.Lgs.vo 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall’art 9 comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.

3. Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Entro il 31/1/98 è costituito il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) previsto dal punto 2 dell’Accordo Nazionale 03.09.96. Il CPRA ha sede presso l’Ebab Regionale che ne curerà la segreteria. Il CPRA viene insediato tramite la sottoscrizione dell’atto costituzionale di cui al facsimile allegato n°. 2. Il CPRA è costituito da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle OO.AA e 6 in rappresentanza delle OO.SS.. Le parti datoriali e sindacali si impegnano a nominare rispettivamente all’interno della propria rappresentanza almeno 3 esperti tecnici della materia. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alle sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fine al compimento del mandato.
Il CPRA è anche sede di seconda istanza per eventuali controversie che non hanno trovato composizione a livello di OPTA. Il CPRA potrà avvalersi di consulenze tecniche sia interne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, sia esterne, necessarie al suo funzionamento, anche per supportare l’attività degli OPTA. L’organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione artigianale e un componente d’espressione sindacale i quali, vengono nominati nella riunione d’insediamento del CPRA I Coordinatori indicono le riunioni le quali, saranno valide con la presenza di almeno 7/12 del componenti. I pronunciamenti vengono assunti all’unanimità dei presenti. Tutti le informazioni fomite al CPRA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 03.09.96 e dal D.Lgs.vo 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall’art.9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.

4. Compiti del comitato paritetico regionale (CPRA)
1. Elaborano gli schemi e le procedure relative agli obblighi di informazione e consultazione previsti a carico delle imprese dal D. Leg.vo 626/94.
2. Promuovono, monitorano e coordinano l’attività degli Organismi Paritetici Territoriali
3. Individuano, in ambito regionale, con l’apporto sistematico degli Organismi Paritetici Territoriali e degli osservatori regionali categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario titolo interessati, le iniziative conseguenti; a tale scopo saranno effettuati specifici incontri tra il CPRA e gli organismi bilaterali di cui sopra.
4. Raccolgono ed archiviano le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione.
5. Raccolgono i nominativi dei Rappresentanti alla Sicurezza.
6. Raccolgono ed archiviano gli atti di costituzione degli OPTA. e degli altri adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione del CPNA, dovessero decidere.
7. Promuovono e programmano l’attività formativa degli OPTA. e delle rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di carattere generale del Comitato Paritetico Nazionale Artigianato.
8. Promuovono moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro.
9. Tengono contatti con gli enti istituzionali preposti per promuovere e qualificare le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le Parti a livello regionale e per favorire l’adozione ai criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza.
10. Effettuano il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale; forniscono, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi
11. Compongono eventuali controversie, non composte a livello territoriale, sottoposte dall’OPTA. o di una delle parti componenti l’OPTA. (l’intera componente datoriale o sindacale) in merito all’applicazione in ambito regionale delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.
12. Attuano tutto ciò che le parti regionali congiuntamente decidono di demandare in prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute nelle imprese.

5. I rappresentanti della sicurezza
Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alle realtà delle piccole imprese, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti sia privilegiata la figura del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza, salvaguardando comunque l’opzione del Rappresentante Aziendale regolamentata dalla contrattazione nazionale

6. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
1. Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di Categoria. I loro nominativi saranno comunicati alle OO.AA. territoriali.
2. Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, i Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate in misura adeguata al numero delle adesioni.
3. In coerenza con l’Accordo Interconfederale del 3.09.96, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite di 15 dipendenti.
4. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell’A.I. 21.07.1988
5. I rappresentanti territoriali della sicurezza qualora dipendenti delle imprese interessate non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
6. Qualora i rappresentanti sono scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l’intera durata del loro mandato, su richiesta delle OO.SS. che li hanno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso. Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l’impresa di appartenenza. Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.
7. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità. Essi durano in carica 3 anni.
8. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti, in tema di consultazione e informazione del Rappresentante per la Sicurezza, vengono assolti nella sede dell’Organismo Paritetico Territoriale, per il tramite dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alle quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro con l’invio dei documenti di cui al 2.3.
9. L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art.19 D. Leg.vo 626/94, relativo all’accesso nei luoghi di lavoro dell’impresa, si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a) Il Rappresentante Territoriale per la Sicurezza comunica per iscritto, all’Associazione datoriale cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, i nominativi delle aziende interessate alle visita;
b) L’Associazione interessata conferma, entro 7 giorni, al Rappresentante Territoriale, la propria disponibilità e comunica i nominativi dei propri referenti presenti in occasione della visita;
c) La visita deve avvenire nei successivi 7 giorni e comunque alla presenza dell’Associazione e/o del suo referente;
d) In caso di mancata conferma alla richiesta da parte dell’Associazione, il Rappresentante Territoriale può comunque procedere nel servizio di visita dell’impresa;
e) In caso di pericoli gravi ed immediati i termini complessivi della precedente procedura sono ridotti a 3 giorni.
f) Le parti a livello regionale potranno valutare modalità diverse per regolamentare l’esercizio delle attribuzioni, di cui alle lettere a) comma 1, dell’art.19 D. Leg.vo 626/94.
10. In fase transitoria e di prima applicazione del presente accordo, e fino all’avvenuta riscossione delle risorse da parte del Fondo Regionale, Cgil, Cisl, Uil indicheranno unitariamente i Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza che, pro-tempore, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i principi e le modalità stabilite dal presente accordo.

7. Finanziamento dell’attività di rappresentanza

In conformità a quanto previsto dall’Accordo Nazionale 03/09/1996, le imprese, nell’ambito delle quali si è optato per il RLS territoriale, accantoneranno in un Fondo Regionale la quota di L.10.000 annue per dipendente, di cui L.8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e L.2.000 destinate quale concorso al finanziamento dell’attività formativa/informativa e per programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante per la sicurezza e l’OPTA.
Il versamento è da effettuarsi sulla base del personale in forza al 30 Novembre. I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Novembre da presentare a Dicembre, l’importo del contributo preceduto dalla dicitura “Contr. Ass. Contr” e dal codice “W150”. Il versamento sarà effettuato entro il 20 Dicembre, data di scadenza del DM10. Sono esclusi dal versamento le imprese del settore edile. Sono esclusi dal versamento i lavoratori in periodo di prova, in servizio militare, in aspettativa non retribuita, in assenza per malattia oltre il periodo di conservazione del posto di lavoro, a domicilio e i lavoratori stagionali.
Per i lavoratori con contratto part-time il contributo è dovuto in misura intera. Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l’assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le assunzioni. Per imprese di nuova costituzione si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di personale dipendente. Ai fini della gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata, nell’ambito del Fondo Regionale per La Rappresentanza Sindacale di cui all’A.I 21.07.1988, gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. Viene costituita all’interno dei F.S.R.-626 una Commissione paritetica di controllo composta da 6 componenti di cui 3 espressi dalle OO.AA. e 3 dalle OO.SS. avente il compito di verificare il flusso del versamenti e la loro destinazione. Il Fondo Regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i 2 bacini territoriali. Il Fondo Regionale contabilizzerà le quote per bacino territoriale e per settore merceologico. Le parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e comunque, la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati ed ai soggetti interessati. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale. L’erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla formazione che sarà comunicata congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie. In presenza del rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell’organismo paritetico territoriale, per il tramite dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alle quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

8. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
1. Nelle imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dal lavoratori al loro interno.
2. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi. Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all’OPTA per il tramite dell’Associazione di appartenenza, il nominativo eletto. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva. La durata dell’incarico è di 3 anni.
3. Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a livello regionale su iniziativa delle OO.SS. in assenza di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo. Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un’intesa relativa alle rappresentanze sindacali aziendali per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
4. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D. Leg.vo 626/94 al Rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzativo dell’impresa. Non vengono imputate al monte-ore le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art.19 del D. Leg.vo 626/94, lettere b) e), d), g), i), l). Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
5. In applicazione dell’art.19, comma 1, lettere e) e f) del D. Leg.vo 626/94, al rappresentante verranno fomite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.4, comma 2, custodito presso l’azienda ai sensi dell’art.4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale. Laddove il D. Leg.vo 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.6. In applicazione all’art.11 del D. Leg.vo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzioni in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

9. Formazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza
Il Comitato Paritetico Regionale predispone i programmi formativi e le necessità finanziarie in relazione ai fabbisogni formativi richiesti dagli OPTA e secondo le indicazioni fomite dal CPNA.

10. Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto alle formazione prevista all’art. 19, comma 1 lett g) del D. Leg.vo 626/94. La formazione dei Rappresentanti per la Sicurezza i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma di base di 32 ore; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. La formazione del Rappresentante Aziendale per la Sicurezza è altresì garantita, ove richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA. e/o dai CPRA Le Parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di partecipazione ai suddetti corsi dei Rappresentanti Aziendali per la Sicurezza

11. Formazione dei lavoratori
I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai CPRA Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli OPTA, nel promuovere l’adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio. Gli organismi paritetici possono predisporre programmi formativi anche per i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.

12. Finanziamento dell’attività formativa/informativa
Al finanziamento dell’attività formativa/informativa si provvederà:
- attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico così come stabilito dall’Accordo Nazionale del 03.09.1996;
- tramite quote di rimborso versate da parte delle imprese per la formazione del rappresentante interno;
- con quote destinate a tale titolo da parte del Fondo Sostegno al Reddito in base a specifici Accordi Sindacali Regionali.
Le parti provvederanno alla costituzione del Fondo per la Formazione al fine di garantire la gestione delle risorse in coerenza con quanto previsto dal presente Accordo.