Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, com-mercio e pari opportunità 15 marzo 2013, n. 1406/ LAVFOR/2013
Adozione delle direttive tecniche che recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 (Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni).
B.U.R. 20 marzo 2013, n. 12 – S.O. n. 12

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 "Ordinamento regionale in materia di formazione professionale";
VISTO il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17,18,19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 (Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni);
TENUTO CONTO che il punto 1 dell'Allegato A, Sezione B dell'Accordo individua i soggetti formatori e il sistema di accreditamento degli stessi attribuendo le relative funzioni alle Regioni e Province Autonome limitatamente ai soggetti di cui al medesimo punto 1, lettera f), per le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici o utilizzatrici delle attrezzature di cui al medesimo Accordo e rispettivamente lettere g) e h) per gli enti di formazione professionale già accreditati ai sensi del regolamento regionale generale in tema di accreditamento;
RAVVISATA la necessità di dare attuazione al citato Accordo Stato-Regioni recependone il contenuto per favorire la formazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro ivi prevista;
RITENUTO di recepire nelle Direttive tecniche allegate come parte integrante al presente decreto i requisiti di accreditamento di cui al citato Accordo e di ivi declinare le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento che del suo mantenimento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO di approvare le suddette Direttive tecniche e i relativi allegati;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 14 marzo 2013;
 

DECRETA

1. Sono adottate, per le motivazioni esposte in premessa, le "Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall'accordo Stato-Regioni n. 53/csr del 22 febbraio 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2012.", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 marzo 2013
 

CORTELLINO
 

Allegato

Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2012

Art. 1 oggetto e finalità

1. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 1406 del 14 marzo 2013, danno attuazione e recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 (Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni), e dettano i criteri di accreditamento dei soggetti formatori che nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia - di seguito denominata Regione - gestiscono ed erogano i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori di cui all'articolo 21, comma 1 e all'articolo 73, comma 5 del DLgs. n. 81/2008.
2. Le attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.

 

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
c) per Servizio della formazione professione si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;
d) per Accordo si intende l'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, pubblicato sul supplemento Ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo 2012;
e) per regolamento generale di accreditamento si intende il regolamento nel tempo vigente in tema di accreditamento degli enti di formazione professionale che realizzano attività formativa finanziata con contributi pubblici gestiti dalla Regione;
f) per timestamping del protocollo informatico si intende il riferimento temporale di ricezione del documento pervenuto all'Amministrazione regionale, rilevabile dalle segnature del protocollo informatico della Direzione competente.

 

Art. 3 destinatari dell'accreditamento

1. Allo scopo di gestire ed erogare i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori di cui all'articolo 21, comma 1 e all'articolo 73, comma 5 del DLgs. n. 81/2008, sono tenuti all'accreditamento
disciplinato dalle presenti Direttive tecniche i seguenti soggetti:
a) le aziende produttrici, distributrici noleggiatrici delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;
b) limitatamente al proprio personale, le aziende utilizzatrici delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;
c) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;
d) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Art. 4 durata dell'accreditamento

1. Fermo restando l'obbligo per l'ente di mantenere i requisiti prescritti dall'articolo 5, l'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche ha una durata triennale che decorre dalla data del provvedimento che concede l'accreditamento. Per i soggetti formatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), l'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche ha una durata coincidente con l'accreditamento che i medesimi enti hanno ottenuto nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento, qualora esso abbia durata inferiore ai tre anni, o scada o venga meno a qualsiasi titolo prima dello scadere del triennio relativo all'accreditamento ottenuto ai sensi delle presenti Direttive tecniche.

 

Art. 5 requisiti di accreditamento

1. Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi;
b) rispetto degli obblighi fiscali;
c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove l'azienda sia soggetta alle di-sposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
d) affidabilità morale del legale rappresentante, dei componenti dell'Organo esecutivo, del direttore dell'azienda e dei soggetti dotati di idonei poteri di firma che devono assicurare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate nell'articolo 38 del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163;
e) assicurare il rispetto del CCNL applicato al personale dipendente ;
f) disporre di idonee e adeguate risorse logistiche nel territorio della Regione e di strutture, arredi e attrezzature adeguate in rapporto all'attività formativa svolta e conformi alle normative nel tempo vigenti in materia di sicurezza, igiene e accessibilità dei luoghi di lavoro, come specificati nell'allegato 2, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;
g) disporre delle aule, delle aree, delle attrezzature, dei carichi, degli ostacoli fissi e in movimento, degli apprestamenti, degli accessori e dei dispositivi di sicurezza specificati nell'allegato 2, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con la tipologia di attrezzature, tra quelle elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;
h) ove pertinente con l'accreditamento richiesto dall'azienda, disporre di laboratori informatici adeguati per l'insegnamento e-learning, rispondenti alle caratteristiche complessivamente previste per tali ambienti dal regolamento generale di accreditamento;
i) disporre per gli eventuali insegnamenti via e-learning di cui all'allegato II dell'allegato A dell'Accordo e per l'insegnamento nel modulo giuridico-normativo e nel modulo tecnico degli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X indicati nell'Allegato A dell'Accordo di docenti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
l) disporre per l'insegnamento nei moduli pratici degli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X indicati nell'Allegato A dell'Accordo di docenti con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche. L'esperienza dei docenti dei citati moduli tecnici e pratici deve essere coerente con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;
m) per i soli soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in via aggiuntiva o in alternativa rispetto a quanto previsto alle lettere i) e I), eventuale disponibilità di docenti individuati tra il proprio personale interno, in possesso dei requisiti prescritti alle medesime lettere i) e I);
n) disporre presso la sede legale dell'azienda, se situata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ovvero presso la sede oggetto di accreditamento, di un archivio aggiornato dei curriculum vitae (CV) dei docenti di cui alle lettere i), l) e - ove pertinente - m). L'archivio si ritiene aggiornato, ove nello stesso siano presenti i CV dei docenti predisposti su format europeo, datati e sottoscritti in originale dalla risorsa interessata e corredati di una fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità del docente di riferimento. I CV devono essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della realizzazione del corso in cui il docente è impiegato. Dal CV di ciascuna risorsa deve emergere chiaramente l'esperienza specifica richiesta ai sensi delle presenti Direttive tecniche,
o) disporre di una casella di posta elettronica certificata.
2. Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) devono dimostrare di disporre di un'esperienza documentata almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con la domanda dagli stessi presentata. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei cinque anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9. Tale esperienza documentata deve consistere in almeno 720 ore di attività formativa realizzata nel corso dei trentasei mesi di esperienza complessiva richiesta, con l'erogazione di almeno 120 ore per ciascun semestre del triennio considerato. Le ore relative ai corsi individuali o erogati in modalità e-learning sono computate al 5jo (cinque per cento). Si considerano realizzate le attività formative che alla data della presentazione della domanda di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9 risultino concluse con lo svolgimento delle verifiche finali previste dall'Accordo.
3. Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) devono dimostrare di disporre di un'esperienza documentata di almeno sei anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, all'articolo 8 o all'articolo 9, nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9. Tale esperienza documentata deve consistere in almeno 1.440 ore di attività formativa realizzata nel corso dei settantadue mesi di esperienza complessiva richiesta, con l'erogazione di almeno 120 ore per ciascun semestre dei cinque anni considerati. Le ore relative ai corsi individuali o erogati in modalità e-learning sono computate al 5% (cinque per cento). Si considerano realizzate le attività formative che alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9 risultino concluse con lo svolgimento delle prove finali previste dall'Accordo.
4. Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), devono, inoltre, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) disporre delle aule, delle aree, delle attrezzature, dei carichi, degli ostacoli fissi e in movimento, degli apprestamenti, degli accessori e dei dispositivi di sicurezza specificati nell'allegato 2, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con la tipologia di attrezzature, tra quelle elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;
c) ove pertinente con l'accreditamento richiesto dall'ente, disporre di laboratori informatici adeguati per l'insegnamento e-learning, accreditati a sua titolarità ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
d) disporre per gli eventuali insegnamenti via e-learning di cui all'allegato II dell'Allegato A dell'Accordo e per l'insegnamento nel modulo giuridico-normativo e nel modulo tecnico degli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X indicati nell'Allegato A dell'Accordo di docenti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
e) disporre per l'insegnamento nei moduli pratici degli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X indicati nell'Allegato A dell'Accordo di docenti con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche. L'esperienza dei docenti dei citati moduli tecnici e pratici deve essere coerente con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;
f) disporre presso la sede legale dell'ente, se presente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ovvero presso la sede oggetto di accreditamento, di un archivio aggiornato dei curriculum vitae (CV) dei docenti di cui alle lettere d) ed e). L'archivio si ritiene aggiornato, ove nello stesso siano presenti i CV dei docenti predisposti su format europeo, datati e sottoscritti in originale dalla risorsa interessata e corredati di una fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità del docente di riferimento. I CV devono essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della realizzazione del corso in cui il docente è impiegato. Dal CV di ciascuna risorsa deve emergere chiaramente l'esperienza specifica richiesta ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
g) disporre di una casella di posta elettronica certificata.

 

Art. 6 dimostrazione e accertamento dei requisiti di accreditamento

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) è accertato dal Servizio competente mediante le verifiche previste dalla Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 2011.
2. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, da ciascuno dei componenti l'Organo esecutivo, dal direttore dell'azienda e da ciascuna persona dotata di idonei poteri di firma in ordine ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 1, attestante che il dichiarante non si trova in alcuna delle cause di esclusione indicate nell'articolo 38 del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta l'applicazione al proprio personale dipendente del CCNL di riferimento.
4. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e g) e - ove pertinente - lettera h) - sono dimostrati mediante la presentazione di un'apposita asseverazione resa da un esperto che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall'azienda interessata e ispezione in sede, la rispondenza dei requisiti posseduti dall'azienda medesima alle previsioni delle presenti Direttive tecniche. L'asseverazione va presentata utilizzando esclusivamente l'apposito Modello di cui all'allegato 3, parte integrante delle presenti Direttive tecniche e deve essere corredata di una planimetria delle aree oggetto di accreditamento (files in formato .pdf). La planimetria dei locali certificata con timbro e firma di un tecnico abilitato deve indicare per ogni locale (aula generica/aula informatica, laboratorio esterno o interno, ufficio):
a) l'identificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;
b) il tipo di utilizzo (aula, aula informatica, laboratorio, ufficio, mensa...)
c) la superficie;
d) l'altezza;
e) la capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri definiti dalle presenti Direttive tecniche).
La planimetria deve, altresì indicare le vie di esodo, i punti di raccolta, la segnaletica per la sicurezza, l'ubicazione, il tipo e il numero delle attrezzature e degli impianti di estinzione, i numeri telefonici utili e la reperibilità dei responsabili.
5. L'asseverazione di cui al comma 4 contiene anche le seguenti dichiarazioni rese dell'esperto ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000:
a) di non essere dipendente dell'azienda interessata, di non avere in essere col soggetto formatore rap-porti di collaborazione - escluso quello correlato all'asseverazione stessa - e di non avere rapporti di coniugio o parentela né di affinità con il suo legale rappresentate, con i componenti del suo Organo esecutivo, con i soggetti dotati di idonei poteri di firma, con il suo direttore o con il responsabile ammi-nistrativo dell'azienda;
b) di essere in possesso di laurea in architettura o in ingegneria, abilitazione all'esercizio libero professio-nale e iscrizione al competente albo provinciale;
c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e accessibilità.
6. La presentazione dell'asseverazione di cui al comma 4 esclude la necessità per la Regione di procedere alla verifica in loco delle strutture oggetto di accreditamento cui l'asseverazione si riferisce. E in ogni caso salva la facoltà del Servizio competente di effettuare in qualunque momento ispezioni in loco per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i), I) e n) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda interessata attestante il fatto che l'azienda medesima, ai fini dell'accreditamento e del suo mantenimento:
a) relativamente agli insegnamenti via e-learning di cui all'allegato II dell'Allegato A dell'Accordo e relativamente ai moduli giuridico-normativi e ai moduli tecnici previsti negli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X dell'Allegato A dell'Accordo si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro maturata in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti l'avvio dei corsi previsti dall'Accordo;
b) per gli insegnamenti dei moduli pratici previsti nei medesimi allegati dell'Accordo citati alla lettera a) si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza professionale pratica, documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti l'avvio dei corsi previsti dall'Accordo.
c) si impegna a mantenere nella sede, che sarà appositamente indicata secondo le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche, un archivio aggiornato dei CV dei docenti impiegati, in possesso dei prescritti requisiti.
8. Per i soli soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in via aggiuntiva o in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 7, il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda interessata attestante il fatto che l'azienda medesima, ai fini dell'accreditamento e del suo mantenimento si impegna ad avvalersi esclusivamente dei docenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 e di docenti individuati tra il proprio personale interno, in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 5, comma 1, lettere i) e l), in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali l'azienda chiede di essere accreditata.
9. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 2 e, rispettivamente, articolo 5, comma 3, è accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti, ovvero, nel caso l'ente abbia maturato la prevista esperienza erogando attività formativa privata non registrata nel database regionale dedicato alla formazione professionale, anche mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal suo legale rappresentante attestante l'esperienza medesima, così come prescritta dalle presenti Direttive tecniche.
10. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), è accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti.
11. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e - ove pertinente - lettera c) è dimostrato mediante la presentazione di un'apposita asseverazione resa da un esperto che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall'ente interessato e ispezione in sede, la rispondenza alle previsioni delle presenti Direttive tecniche dei requisiti posseduti dall'ente medesimo. L'asseverazione va presentata utilizzando esclusivamente l'apposito Modello di cui all'allegato 3, parte integrante delle presenti Direttive tecniche e deve essere corredata di una planimetria delle aree oggetto di accreditamento (files in formato .pdf). La planimetria dei locali certificata con timbro e firma di un tecnico abilitato deve indicare per ogni locale (aula generica/aula informatica, laboratorio esterno o interno, ufficio):
a) l'identificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;
b) il tipo di utilizzo (aula, aula informatica, laboratorio, ufficio, mensa...)
c) la superficie;
d) l'altezza;
e) la capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri definiti dalle presenti Direttive tecniche).
La planimetria deve, altresì indicare le vie di esodo, i punti di raccolta, la segnaletica per la sicurezza, l'ubicazione, il tipo e il numero delle attrezzature e degli impianti di estinzione, i numeri telefonici utili e la reperibilità dei responsabili.
12. L'asseverazione di cui al comma il contiene anche le seguenti dichiarazioni rese dell'esperto ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000:
a) di non essere dipendente dell'azienda interessata, di non avere in essere col soggetto formatore rap-porti di collaborazione - escluso quello correlato all'asseverazione stessa - e di non avere rapporti di coniugio o parentela né di affinità con il suo legale rappresentate, con i componenti del suo Organo esecutivo, con i soggetti dotati di idonei poteri di firma, con il suo direttore o con il responsabile amministrativo dell'azienda;
b) di essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio libero professionale e iscrizione al competente albo provinciale;
c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e accessibilità.
13. La presentazione dell'asseverazione di cui al comma il esclude la necessità per la Regione di pro-cedere alla verifica in loco delle strutture oggetto di accreditamento cui l'asseverazione si riferisce. E in ogni caso salva la facoltà del Servizio competente di effettuare in qualunque momento ispezioni in loco per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
14. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettere d), e) e f) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente interessato attestante il fatto che l'ente medesimo, ai fini dell'accreditamento e del suo mantenimento:
a) relativamente agli insegnamenti via e-learning di cui all'allegato II dell'Allegato A dell'Accordo e relativamente ai moduli giuridico-normativi e ai moduli tecnici previsti negli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X dell'Allegato A dell'Accordo si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro maturata in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti l'avvio dei corsi previsti dall'Accordo;
b) per gli insegnamenti dei moduli pratici previsti nei medesimi allegati dell'Accordo citati alla lettera a) si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza professionale pratica, documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti l'avvio dei corsi previsti dall'Accordo;
c) si impegna a mantenere nella sede, che sarà appositamente indicata secondo le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche, un archivio aggiornato dei CV dei docenti impiegati, in possesso dei prescritti requisiti.

 

Art. 7 domanda e procedura di accreditamento

1. La domanda di accreditamento, in regola con le norme in materia di imposta bollo, va presentata alla Direzione competente esclusivamente sull'apposito Formulario tramite il servizio on line disponibile all'indirizzo internetwww.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
2. Per accedere al servizio on line gli organismi devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito, secondo le procedure indicate al medesimo indirizzo internet di cui al comma 1.
3. La registrazione a sistema deve essere effettuata tramite un dispositivo che certifichi l'identità del richiedente e un indirizzo e-mail personale valido, utilizzando una smart card standard CNS (Carta Regionale dei Servizi o Carta Nazionale di Servizi) o una business key.
4. I termini istruttori del procedimento di accreditamento, decorrono dalla data di presentazione del Formulario tramite il servizio on line di cui al comma 1, quali risultano dal timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato automaticamente dal servizio di cui al comma 1 al momento dell'invio della domanda di accreditamento. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
5. Sono causa di inammissibilità della domanda:
a) il mancato utilizzo del Formulario on line appositamente predisposto dalla Direzione competente;
b) la mancata completa compilazione in ogni sua parte del Formulario on line di cui alla lettera a);
c) il mancato accesso al servizio di cui al comma 1 tramite l'uso di smart card standard CNS da parte del rappresentante legale dell'ente o da parte di persona dotata di idonei poteri di firma per la formazione professionale.
6. La procedura di accreditamento si conclude nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti a eventuali sospensioni di cui al comma 8.
7. La procedura di cui al comma 6 si sviluppa attraverso la verifica di ammissibilità della domanda, la verifica sulla documentazione, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
8. In tutte le fasi di verifica, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del Servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni - non prorogabili - decorrenti dal giorno successivo a quello dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente intervengono con l'utilizzo del Formulario di cui al comma 1.
9. L'accertamento in fase istruttoria del possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accoglimento della domanda e l'accreditamento dell'organismo ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
10. Nel caso l'istruttoria sulla domanda di cui al comma 1 dia esito parzialmente positivo, la domanda è accolta limitatamente ai requisiti che risultano posseduti, in coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche.
11. Nel caso l'istruttoria sulla domanda di cui al comma 1 dia esito negativo, la domanda è rigettata.
12. Ai fini delle verifiche trovano applicazione le previsioni dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005.
13.1 soggetti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche sono inseriti in un apposito elenco disponibile nel sito della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di rinnovo dell'accreditamento di cui all'articolo 8 e alla domanda di aggiornamento di cui all'articolo 9.
15. Il Servizio competente procede alle verifiche documentali previste dal presente articolo direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi rispetto ai soggetti accreditati. Le verifiche inerenti gli spazi interni ed esterni, le attrezzature, la presenza dei dispositivi di protezione individuali e la qualità dell'intervento formativo si svolgono successivamente alla concessione dell'accreditamento mediante gli Organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie regionali competenti per territorio. In occasione di tali verifiche devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'azienda o dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui al comma 1.

 

Art. 8 rinnovo dell'accreditamento

1. Durante i 90 giorni antecedenti la scadenza dell'accreditamento di cui all'articolo 7 o dell'accreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo, l'ente può presentare una domanda di rinnovo dell'accreditamento già ottenuto, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, dimostrando il mantenimento dei requisiti previsti dalle presenti Direttive tecniche sull'apposito Formulario di cui all'articolo 7, comma 1. I termini del procedimento di verifica decorrono dal giorno della ricezione del Formulario tramite il servizio on line di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Nell'ambito della domanda di rinnovo di cui al comma 1, l'azienda o l'ente possono chiedere delle variazioni dell'accreditamento in precedenza ottenuto. In tale caso essi devono dimostrare di possedere i requisiti prescritti dalle presenti Direttive tecniche in coerenza con la domanda di rinnovo presentata.
3. Ove la domanda di rinnovo di cui al comma 1 sia presentata in termini, l'accreditamento già ottenuto si intende prorogato fino al completamento dell'istruttoria per il rinnovo dell'accreditamento stesso.
4. Il disposto del comma 3 non trova applicazione nel caso i soggetti formatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) non siano più accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
5. Alla domanda di rinnovo dell'accreditamento si applicano, per quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 7, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15.
6. Nel caso l'istruttoria sulla domanda di rinnovo di cui al comma 1 dia esito negativo, la domanda è rigettata e il Servizio competente accerta l'intervenuta decadenza dell'organismo dall'accreditamento già ottenuto. Tale decadenza opera dalla data del provvedimento del suo accertamento.

 

Art. 9 aggiornamento e mantenimento dell'accreditamento

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, il soggetto accreditato ai sensi delle presenti Direttive tecniche deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi, presentando un'apposita domanda di aggiornamento
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto accreditato utilizza l'apposito Formulario di cui all'articolo 7, comma 1. I termini del procedimento di verifica decorrono dal giorno della ricezione del Formulario tramite il servizio on line di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le stesse procedure di cui all'articolo
7. Terminate le verifiche il Servizio competente determina le nuove caratteristiche dell'accreditamento dell'ente o dell'azienda in rapporto alla nuova situazione intervenuta.
4. È facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche. Le verifiche possono intervenire anche presso le sedi dell'azienda o dell'ente per il tramite degli Organi di vigilanza delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti e integrazioni dei documenti presentati dall'azienda o dall'ente ai fini dell'accreditamento.
5. In occasione delle verifiche preso le sedi delle aziende o dell'ente devono essere disponibili per gli Organi di vigilanza delle Aziende sanitarie di cui al comma 4 i documenti utilizzati a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 7, di rinnovo di cui all'articolo sedi aggiornamento di cui al comma 1.
6. Le verifiche di cui ai commi 4 e 5 rilevano anche al fine del mantenimento dell'accreditamento e al fine della sospensione, della revoca o dell'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento di cui all'articolo 10.

 

Art. 10 sospensione, decadenza e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è sospeso nel caso di sospensione dell'accreditamento complessivamente ottenuto dai soggetti medesimi ai sensi del regolamento generale di accreditamento, o nel caso di sospensione dell'accreditamento ottenuto dagli stessi nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente), ai sensi del medesimo regolamento generale di accreditamento.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera nei confronti dell'ente sino a quando viene meno la sospensione allo stesso comminata ai sensi del regolamento generale di accreditamento. Ove la sospensione ai sensi del regolamento generale di accreditamento intervenga in corso di istruttoria sulla domanda di accreditamento presentata ai sensi delle presenti Direttive tecniche, i termini istruttori restano sospesi sino allo scadere della sospensione disposta ai sensi del richiamato regolamento generale di accreditamento.
3.1 soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), decadono dall'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche nel caso di decadenza dall'accreditamento complessivamente ottenuto dai soggetti medesimi o nel caso di decadenza dall'accreditamento ottenuto dagli stessi nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
4. 1'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), è revocato ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, articolo 20, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti di accreditamento indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h);
b) utilizzo per più di tre volte nel triennio di accreditamento di docenti privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) e l).
5. L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è revocato ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, articolo 20, nei seguenti casi:
a) revoca dell'accreditamento complessivamente ottenuto o dell'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) perdita di uno o più dei requisiti di accreditamento indicati all'articolo 5, comma 4, lettera b) e c);
c) utilizzo per più di tre volte nel triennio di accreditamento di docenti privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) ed e).

 

Art. 11 disposizioni finali

1. Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive tecniche possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'azienda o dell'ente interessato.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive tecniche, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale di accreditamento, tenuto conto delle statuizioni dell'Accordo.
3. In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente e i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare la firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
4. Gli allegati delle presenti Direttive tecniche sono aggiornati con decreto del Direttore centrale nel tempo competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
5.1 rinvii alle disposizioni normative richiamate nelle presenti Direttive tecniche e nei loro allegati parti integranti si intendono effettuati al testo nel tempo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

 

Art. 12 entrata in vigore

1. Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto direttoriale che le adotta.

 

Allegato 1
Elenco attrezzature di lavoro
(per le descrizioni di dettaglio si rinvia all'Accordo Stato -Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, allegato A, lettera A) punto 1.1)

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili con o senza stabilizzatori;
b) Gru a torre;
c) Gru mobile;
d) Gru per autocarro;
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1) Carrelli semoventi a braccio telescopico;
2) Carrelli industriali semoventi;
3) Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
f) Trattori agricoli e forestali;
g) Macchine movimento terra:
1) Escavatori idraulici;
2) Escavatori a fune;
3) Pale caricatrici frontali;
4) Teme;
5) Autoribaltabile a cingoli;
h) Pompa per calcestruzzo.
 

Allegato 2
Aree, strutture e attrezzature

1. Prima parte - modulo giuridico normativo e modulo tecnico
Requisiti logistici generali per le attività connesse al modulo giuridico amministrativo, al modulo tecnico e alla prova di valutazione intermedia
Tutti gli spazi oggetto di accreditamento devono essere ubicati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Descrizione dei requisiti degli ambienti e delle strutture (sedi);
a) UFFICI: deve essere garantita una cubatura per persona di non meno di io me e una superficie minima di 4,5 mq/persona. I limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. L'ufficio o gli uffici possono essere ubicati anche in stabili diversi da quelli individuati per le aule o i laboratori interni/esterni.
b) AULE: area interna, adibita alla formazione teorica specifica, nonché alla valutazione intermedia, di verifica, dei corsi di formazione per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi; avente altezza minima di 3,0 m. e una superficie minima di 2,0 mq/persona oltre a un'area aggiunta di
4.0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un'aula con altezza inferiore a 3,0 m., ma comunque superiore a 2,7 m., si possono compensare i volumi con una superficie minima di 2,2 mq/persona, oltre a un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i
2. mq/persona, oltre a un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria. L'aula o le aule possono anche essere ubicati in stabili diversi da quelli individuati per gli uffici o i laboratori interni/ esterni.
c) AULA INFORMATICA PER INTERVENTI IN MODALITÀ E-LEARNIG (solo quando l'azienda o l'ente chiedano l'accreditamento per erogare la formazione con tale modalità): l'aula informatica deve essere ade-guata all'insegnamento e-learning e coerente per dimensioni e dotazioni con i parametri dettati dal regolamento generale di accreditamento;
d) SERVIZI IGIENICI: ogni piano deve essere dotato di almeno un bagno per sesso (con indicazioni ben evidenti) ogni 50 allievi potenziali; i servizi igienici devono inoltre:
1) essere dotati di antibagno;
2) garantire l'accessibilità per i disabili in almeno uno dei bagni (con tutti gli accessori previsti);
2. Seconda parte - modulo pratico
Requisiti logistici per le attività connesse ai moduli pratici e alla prova pratica di verifica finale nei corsi di formazione
Tutti gli spazi oggetto di accreditamento devono essere ubicati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
 

2.1. PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON O SENZA STABILIZZATORI
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)

Attività pratica: Moduli pratici specifici per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore), per le PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore) e per le PLE che possono operare con stabilizzatori e senza stabilizzatori (6 ore)
a) LABORATORIO: area esterna o interna ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di P.L.E. (piattaforma di lavoro elevabile). L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o di strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro (PLE) comprensiva degli eventuali stabilizzatori, deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato III all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla PLE e dagli stabilizzatori, se presenti. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento dell'attrezzo non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi. Inoltre, tale laboratorio può essere interno o esterno:
se esterno: l'area deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) dell'attrezzo, se interno: l'altezza del laboratorio deve essere tale da garantire un franco di sicurezza di m. 4 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del piano della piattaforma (cestello) della PLE considerata nella posizione di massima estensione. Inoltre, deve essere presente un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) dell'attrezzo da lavoro in questione.
Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato III all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. In particolare, deve essere dotato di una posizione di lavoro in quota per la manovra di accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro stessa. Devono essere presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
b) Le P.L.E. con o senza stabilizzatori devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di una PLE per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutte le PLE in dotazione ai corsi di formazione devono essere dotate di comandi atti a consentire all'Istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, le esercitazioni e le valutazioni. Le PLE possono essere equipaggiate con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche, di addestramento e di valutazione; in tal caso il documento di valutazione dei rischi deve chiaramente dimostrare che l'uso dei dispositivi riduce il rischio di incidente durante le attività. Tutte le PLE devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
c) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato II dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, cordino di trattenuta, occhiali.
 

2.2. GRU PER AUTOCARRI
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)

Attività pratica: Modulo Pratico (8 ore)
a) LABORATORIO: area esterna o interna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarri. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro, deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato IV all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dall'attrezzatura. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso; di un tanto deve essere tenuto conto nel Documento di valutazione dei rischi. Inoltre detto laboratorio può essere interno o esterno:
se esterno: l'area deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non individuati già nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario, se interno: l'altezza del laboratorio deve essere tale da garantire un franco di sicurezza di m. 4,00 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del braccio della gru considerato nella posizione di massimo sbraccio. Inoltre, deve essere presente un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario da lavoro in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato IV all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/ CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare di una postazione per lo sbarco in quota del carico, della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari
alle finalità del corso.
c) Le Gru per autocarro devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di una Gru per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutte le "Gru per autocarro" in dotazione ai corsi di formazione devono essere dotate di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, le esercitazioni e le valutazioni. Tutte le Gru per autocarro devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali.
 

2.3. GRU A TORRE
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)

Attività pratica: Moduli Pratici Specifici per Gru con rotazione in basso (4 ore), Gru con rotazione in alto (4 ore), Gru sia con rotazione in basso che con rotazione in alto (6 ore)
a) LABORATORIO: area esterna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quelli individuati per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro, deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) compatibili con i carichi trasmessi dalla struttura al terreno e tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato V all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla Gru a torre. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso; inoltre, l'area di manovra del braccio deve sempre essere contenuta all'interno del laboratorio. Il laboratorio esclusivamente esterno deve essere opportunamente delimitato da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non individuati già nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato V all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare di una postazione per lo sbarco in quota del carico, della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) Le Gru a torre con rotazione in basso o con rotazione in alto devono essere in numero adeguato all'en-tità del corso di formazione e nel rapporto minimo di una Gru per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutte le Gru in dotazione ai corsi di formazione devono essere fomite di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutte le "Gru a torre" devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di adde-stramento e di valutazione (di cui all'allegato IV dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, cordino di trattenuta, occhiali.
 

2.4. CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)

Attività pratica: Moduli Pratici Specifici per carrelli industriali semoventi (4 ore), carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore), carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore), oppure carrelli industriali semoventi e carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)
a) LABORATORIO: area esterna o interna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché
alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato VI all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dai macchinari. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso; di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi. Inoltre detto laboratorio può essere interno o esterno:
se esterno: l'area deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario, se interno: l'altezza del laboratorio deve essere tale da garantire un franco di sicurezza di m. 4,00 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del braccio della gru, considerando il macchinario nella posizione di massimo sbraccio. Inoltre deve prevedersi un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) il macchinario in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato VI all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare di una postazione per la manovra di accostamento del carrello e lo sbarco in quota del carico. Devono, inoltre, essere presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) I carrelli industriali semoventi e/o carrelli semoventi a bracci telescopici e/o carrelli elevatori telescopici rotativi devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di un attrezzo per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere forniti di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutti i macchinari "carrelli elevatori con conducente a bordo" devono essere conformi alle normative di seguito elencate : DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato II dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, occhiali.
 

2.5. GRU MOBILI
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)

Corso base: Modulo Pratico Specifico per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (7 ore)
Modulo aggiuntivo al Corso base: Modulo Pratico Specifico per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (4 ore)
a) LABORATORIO: area esterna o interna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di Gru mobili. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro (Gru mobili) deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste per il corso base sia al punto 1.3 che al punto 1.4 dell'allegato VII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, e inoltre sia al punto 2.2 che al punto 2.4 del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni relative a gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla gru mobile. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso e di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi. Il laboratorio esterno deve essere
opportunamente delimitato da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre previste per il corso base sia al punto 1.3 che al punto 1.4 dell'allegato VII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, e inoltre sia al punto 2.2 che al punto 2.4 del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni relative a gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile. In particolare deve prevedersi una postazione per la manovra di accostamento e sbarco in quota del carico. Devono essere presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) Le Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso, per il corso base, e le gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile, per il modulo aggiuntivo, devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di un macchinario per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutte le Gru mobili in dotazione ai corsi di formazione devono essere fomite di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutte le gru mobili devono essere conformi alle normative di seguito elencate: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di adde-stramento e di valutazione (di cui all'allegato II dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, occhiali.
 

2.6. TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)

Attività pratica: Moduli Pratici Specifici per Trattori a ruote (5 ore), Trattori a cingoli (5 ore)
a) LABORATORIO: area esterna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici
o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere data evidenza nel documento sulla valutazione dei rischi.
L'area esterna deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le tecniche pratiche previste sia al punto 3.1 per i trattori a ruote e/o al punto 3.2 per i trattori a cingoli, sia al punto 4 dell'allegato VIII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) I trattori agricoli o forestali devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di un macchinario per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere fomiti di sedile passeggero e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutti
1 trattori agricoli o forestali devono essere conformi alle normative di seguito elencate: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di adde-stramento e di valutazione (di cui all'allegato II dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: indumenti protettivi da contatto (antiparassitari); elementi otoprotettivi; elementi protettivi per le vie respiratorie, scarpe antinfortunistiche, occhiali.
 

2.7. ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)

Attività pratica: Moduli Pratici Specifici per escavatori idraulici (6 ore), escavatori a fune (6 ore), caricatori frontali (6 ore), terne (6 ore), autoribaltabili a cingoli (6 ore), per escavatari idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)
a) LABORATORIO: area esterna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre previste al punto 3.1 per gli escavatori idraulici, al punto 3.2 per gli escavatori a fune, al punto 3.3 per i caricatori frontali, al punto 3.4 per le terne, al punto 3.5 per gli autoribaltabili a cingoli, al punto 3.6 per gli escavatori idraulici, caricatori frontali e teme e per quelle previste al punto 4 dell'allegato IX all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi.
L'area esterna deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione. Inoltre, deve essere presente un idoneo spazio per l'organizzazione dell'area di sbancamento, scavo o lavoro (scaricamento; spargimento, con l'identificazione delle zone cieche e critiche per la manovra) e dei sistemi di accesso; deve essere presente un'idonea area asfaltata per la simulazione del trasporto a pieno carico e un idoneo spazio per il parcheggio e rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione, nonché un idoneo spazio per la pratica di sollevamento del macchinario su carrellone di trasporto (attrezzatura "in situ").
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le tecniche pratiche previste al punto 3.1 per gli escavatori idraulici, al punto 3.2 per gli escavatori a fune, al punto 3.3 per i caricatori frontali, al punto 3.4 per le teme, al punto 3.5 per gli autoribaltabili a cingoli, al punto 3.6 per gli escavatori idraulici, caricatori frontali e teme e per quelle previste al punto 4 dell'allegato IX all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare per lo scavo, sbancamento, movimentazione, riempimento, spostamento in pendenza, livellamento, caricamento, scaricamento, spargimento, aggancio con attrezzature speciali; di segnaletica stradale da predisporre su strade pubbliche; dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al loro utilizzo.
c) Gli escavatori, le pale caricatrici frontali, le teme e gli autoribaltabili a cingoli devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di un attrezzo per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere forniti di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutti gli escavatori, le pale caricatrici frontali, le teme e gli autoribaltabili a cingoli devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti : DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: elementi otoprotettivi, scarpe e casco antinfortunistiche occhiali.
 

2.8. POMPE PER CALCESTRUZZO
(rif. Allegato I e X dell'Accordo stato regioni del 22/02/2012)

Attività pratica: Modulo Pratico Specifico (7 ore)
a) LABORATORIO: area esterna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio del macchinario deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato X all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dai macchinari. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi.
L'area esterna deve essere opportunamente delimitata da recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non individuati già nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario. Inoltre deve essere presente un idoneo spazio per i controlli preliminari alla partenza, per l'organizzazione delle operazioni preliminari allo scarico e per quelle di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio); deve essere altresì presente un idoneo spazio per la pulizia ordinaria del macchinario (lavaggio) e la manutenzione, nonché un idoneo spazio per il parcheggio e rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato X all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare per le operazioni preliminari allo scarico, di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio), di pulizia ordinaria del macchinario (lavaggio) e di manutenzione. Devono essere presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) Le pompe per calcestruzzo devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di una pompa per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere forniti di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutte le pompe per calcestruzzo devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, elementi otoprottetivi, occhiali.

Allegati