Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 13 aprile 2016
Parti: Federliberi e Confamar
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1
Art. 2
  Art. 3
Art. 4

Accordo interconfederale in materia di sviluppo delle relazioni industriali

Roma 13 aprile 2016 tra Federliberi e Confamar si è stipulato il presente Accordo Interconfederale in materia di "Sviluppo delle relazioni industriali" costituito da 4 articoli.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente Accordo Interconfederale ai competenti organi istituzionale nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.
Considerato che le nuove sfide sollecitano una visione comune e una convergenza di interessi tra imprese e lavoratori.
Considerato che la contrattazione tra le parti rappresenta lo strumento principale per la piena valorizzazione del lavoro e dell'impresa.
Ritenuto che il sistema contrattuale deve tener presente le specificità delle imprese rappresentate, dei territori e dei settori in modo tale da offrire un contributo decisivo per la competitività, la produttività e la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme alimentando un clima di fiducia tra le parti quale condizione fondamentale per lo sviluppo e l'occupazione, nel rispetto delle responsabilità, dei doveri e dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Ritenuto di condividere la necessità di dare risposte in termini di servizio a tutte le componenti del mondo del lavoro - lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, prestatori d'opera, imprenditori e loro familiari-,
Ritenuto altresì di affrontare il tema delle tutele nei confronti di tutti le componenti del mondo del lavoro in una prospettiva di leale e condivisa partecipazione al processo produttivo di servizio nell'ambito di corrette relazioni industriali;
Ciò premesso e considerato le Parti concordano

Art. 1
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente quali soggetti titolari di rappresentanza con cui definire un sistema di relazioni industriali capace di dare certezze ai lavoratori e alle imprese ad esse associate nel rispetto delle regole concordate tra le stesse parti che garantisca esigibilità degli accordi.

Art. 2
1. Le Parti definiscono un sistema di relazioni industriali orientato alla concertazione e partecipazione fra le parti con l'obiettivo di favorire la competitività, la produttività, l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane.

Art. 3
1. Le Parti si impegnano a definire regole condivise tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello nelle sue diverse declinazioni per favorire la occupabilità, e la valorizzazione delle risorse umane, nonché per incentivare il conseguimento di obiettivi concordati di produttività, redditività, qualità ed efficienza, fermo restando il ruolo centrale del contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale resta affidata la certezza dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori.

Art. 4
1. Le Parti attribuiscono al sistema della bilateralità un ruolo qualificante nella prospettiva di offrire risposte concrete per i lavoratori e per le imprese mediante l'erogazione di prestazioni certe, esigibili e di qualità.