Categoria: 2016
Visite: 7091

Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 8 luglio 2016
Parti: For.Italy, Aic, Fagri, Assotec-Fagri, Imprenditori&Imprese e Famar-Confamar
Settori: Agroindustriale
Fonte: cnel.it


Accordo Interconfederale 8 luglio 2016 sul modello di relazioni industriali

L'anno 2016, il mese di luglio del giorno 8, tra For.Italy - Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori Italiani a cui hanno aderito Fagri, Aic, Imprenditori&Imprese, Assotec Fagri, Sistema Industria Lazio, Sistema Industria Campania, Api Calabria, Sicilia Impresa […] e qui di seguito denominata For.Italy e Confamar - Confederazione Autonoma dei Movimenti ed Associazioni di Rappresentanza dei lavoratori e dei consumatori, […] e qui di seguito denominata Confamar

Premesse generali
Premesso che in data 1 luglio 2016 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo quale intesa preliminare a tutti i successivi accordi e intese tra le stesse Parti;
Considerato che le nuove sfide sollecitano una visione comune e una convergenza di interessi tra imprenditori e lavoratori nella prospettiva dello sviluppo e consolidamento del sistema impresa;
Considerato che la contrattazione tra le parti rappresenta lo strumento principale per la piena valorizzazione del lavoro e dell'impresa.
Ritenuto di affrontare il tema delle tutele nei confronti di tutti le componenti del mondo del lavoro in una prospettiva di leale e condivisa partecipazione al processo produttivo di servizio nell'ambito di corrette relazioni industriali;
Considerato che le Parti si sono impegnate a realizzare un sistema di relazioni industriali orientato alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;
Ritenuto che le Parti hanno un interesse comune a definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Atteso che è obiettivo comune sviluppare un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
Considerato che le Parti intendono dare corso operativamente all'attivazione di strumenti bilaterali paritetici a cui affidare la gestione dei servizi inerenti le diverse problematiche dell'impresa e dei lavoratori;
Ritenuto che buone e mature relazioni sindacali possono tradursi nella identificazione di spazi condivisi di confronto e gestione delle soluzioni inerenti la vita dell'impresa e il benessere dei lavoratori.
Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue

Riconoscimento reciproco della titolarità della rappresentanza
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente quali soggetti titolari di rappresentanza a livello nazionale con cui definire un sistema di relazioni industriali capace di dare certezze ai lavoratori e alle imprese di riferimento nel rispetto delle regole concordate tra le stesse parti che garantisca l'esigibilità degli accordi.
2. Le Parti, attraverso il presente accordo, definiscono un sistema di relazioni industriali orientato alla concertazione e partecipazione fra le parti con l'obiettivo di favorire la competitività, la produttività, l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane.

Modello contrattuale di riferimento
1. Il modello di contrattazione che le parti intendono adottare si sviluppa sulla base di una struttura normativa in cui sono previsti due livelli di contrattazione entrambi di durata triennale sia per la parte economica che normativa:
■ il primo livello rappresentato dal contratto nazionale di categoria
■ il secondo livello rappresentato dal contratto di natura territoriale/aziendale di filiera, o di altra natura individuata dalle Parti firmatarie
2. Il livello contrattuale nazionale di categoria recepisce i contenuti degli accordi interconfederali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo ed ha la funzione di garantire un medesimo trattamento normativo ed economico contrattuale su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori appartenenti allo stesso settore.
3. Il livello contrattuale territoriale/aziendale o di altra natura disciplina le materie espressamente delegate dal CCNL nonché le materie espressamente delegate dalla legislazione vigente.

Modello di rappresentanza per il I e II livello di contrattazione
1. Ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori.
2. Il numero delle deleghe viene certificato dall'Inps tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale.
3. I dati così raccolti e certificati, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali da rinnovare ogni tre anni.
4. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tal fine la media tra il dato associativo (iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).
5. I Contratti collettivi di primo e secondo livello, come sopra definiti, per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo Interconfederale operanti all'interno dell'azienda, per il livello aziendale, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali elette secondo le regole interconfederali vigenti e, per il livello territoriale, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali presenti nelle aziende interessate secondo modalità definite dalle parti stipulanti.
6. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda.
7. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le rappresentanze sindacali, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle stesse rappresentanze sindacali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa.
8. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto e l'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

Strumenti bilaterali e paritetici di servizio
1. Le Parti attribuiscono al sistema della bilateralità un ruolo qualificante nella prospettiva di offrire risposte concrete per i lavoratori e per le imprese mediante la erogazione di prestazioni certe, esigibili e di qualità.
2. In particolare le Parti intendono sviluppare una bilateralità fondata sui principi di partecipazione, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza.
3. I temi di interesse delle Parti che saranno oggetto di intervento da parte degli strumenti bilaterali che agiscono con modalità paritetica riguardano: la salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro (attraverso l'organismo paritetico nazionale in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 che le parti si impegnano a costituire su una dimensione interconfederale entro 30 giorni dalla firma del presente accordo), il welfare integrativo e sostegno al reddito, conciliazione, certificazione dei contratti, validazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01, tutele e copertura responsabilità civile, analisi e studio dei temi di interesse dei lavoratori, imprenditori e imprese nell'ambito di uno specifico Osservatorio, assistenza contrattuale e lo sviluppo della contrattazione di II livello, l'apprendistato, l'interazione tra il mondo dell'istruzione, della formazione ed il mondo del lavoro (attraverso l'ente bilaterale nazionale di riferimento che le parti si impegnano a costituire su una dimensione interconfederale entro 60 giorni dalla firma del presente accordo).
4. Relativamente alle attività inerenti la Formazione permanente e continua, la Sanità Integrativa e la Previdenza complementare le Parti convengono sulla opportunità che vengano ricercate utili sinergie con altre organizzazioni al fine di realizzare una eventuale condivisione degli strumenti interconfederali e intercategoriali con indubbie economie di scala sulla base di un analisi svolta all'interno dell'osservatorio appositamente istituito nell'ambito del costituendo ente bilaterale nazionale.
5. Inoltre le stesse parti, al fine di dare risposte concrete ai lavoratori e ai datori di lavoro in una prospettiva di sviluppo della competitività e maggiore produttività, si impegnano a sottoscrivere un accordo in materia di detassazione entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

Norme finali
1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti.
2. Conseguentemente le Parti medesime si impegnano ad attenersi al presente Accordo, applicandone compiutamente le norme e a far si che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel presente Accordo Interconfederale.