Tipologia: Protocollo
Data firma: 11 aprile 2012
Validità: 31.12.2015
Parti: Banco Popolare e Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Banco Popolare
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
I principi del sistema di Relazioni Industriali del Gruppo Banco Popolare
Comitato di consultazione e monitoraggio
La Delegazione Sindacale del Gruppo Banco Popolare
Commissione paritetica di Gruppo in materia di pari opportunità
Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione
Commissione paritetica di Gruppo in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali
  Commissione paritetica in materia di Welfare
Commissione paritetica in tema di ambiente, salute, sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Assemblee del Personale
Diritti sindacali
Ambito di applicazione
Vigenza

Protocollo in materia di Relazioni Industriali del Gruppo Banco Popolare

In Verona, il giorno 11 aprile 2012, tra il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo e le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

Premesso che:
- il 30.6.2011 è stato presentato il Piano Industriale 2011-2013/2015 del Gruppo Banco Popolare (di seguito indicato, per brevità, nuovo PI) che delinea le linee guida sulle quali si fonda Passetto del Gruppo, individuando le opportunità di creazione di valore attraverso il raggiungimento di specifici obiettivi economici e di consolidamento della struttura patrimoniale;
- in coerenza con gli obiettivi definiti dal nuovo PI, il 15.7.2011 è stato presentato il progetto Grande Banca Popolare (di seguito, per sintesi, denominato GBP) che permette una semplificazione organizzativa ed il rafforzamento nel presidio commerciale dei territori di riferimento, attraverso la fusione per incorporazione nel Banco Popolare della Banca Popolare di Verona - SGSP spa, della Banca Popolare di Lodi spa, della Banca Popolare di Novara spa, della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno spa, della Banca Popolare di Cremona spa e della Banca Popolare di Crema spa;
- vista la particolare complessità del processo di integrazione previsto dal PI, le Parti hanno confermato la validità dei principi ispiratori delle Relazioni Industriali del Gruppo Banco Popolare nonché delle modalità e dei criteri di svolgimento nel convincimento che, grazie al confronto sindacale, sia possibile realizzare gli obiettivi previsti dal Piano avendo attenzione alle esigenze del Personale coinvolto;
- restano ferme le prerogative e le titolarità degli organismi sindacali aziendali per quanto previsto dalle leggi e dal CCNL tempo per tempo vigenti,
tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue.

I principi del sistema di Relazioni Industriali del Gruppo Banco Popolare
L’attuazione del PI si ispirerà a principi di correttezza delle relazioni sindacali basate sulla pari dignità, confermando con ciò i contenuti del Protocollo sullo Sviluppo Sostenibile e Compatibile del Sistema Bancario del 16.6.2004 e dei successivi accordi di Settore in materia e, in particolare, dell’accordo 24.10.2011.
Si ritiene necessario che il confronto tra il Gruppo Banco Popolare ed i Rappresentanti del Personale debba essere costantemente condotto con intenti costruttivi compiendo ogni possibile sforzo sia per pervenire ad intese atte a governare le ricadute sul Personale derivanti dai processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, sia per verificare l’effettiva applicazione delle intese medesime. Tali principi costituiscono un modello di comportamento cui si ispirano le relazioni sindacali tanto a livello di Gruppo quanto a livello aziendale.
Le Parti convengono sulla opportunità che gli incontri con le Organizzazioni Sindacali si sviluppino, anche al di fuori delle procedure contrattualmente previste, attraverso momenti di informazione, di consultazione e di confronto sui processi di riconversione e di riposizionamento strategico, sulla revisione dei processi organizzativi e sull’andamento occupazionale. Tali incontri potranno effettuarsi a livello di Gruppo o aziendale.
Coerentemente a quanto sopra affermato, fermi restando gli organismi già presenti nelle singole Aziende, il confronto a livello di Gruppo si articola attraverso la seguente struttura:
- Comitato di consultazione e monitoraggio;
- Delegazione Sindacale di Gruppo;
- Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione;
- Commissione paritetica di Gruppo in materia di pari opportunità;
- Commissione paritetica di Gruppo in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali;
- Commissione paritetica in materia di Welfare;
- Commissione paritetica in tema di ambiente, salute, sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Comitato di consultazione e monitoraggio
Al fine di dare concreta attuazione ai principi ispiratori delle Relazioni Industriali come sopra delineati, viene riconfermato un apposito Comitato dì consultazione e monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi strategici del PI e lo stato di attuazione dello stesso, nonché delle eventuali modifiche resesi necessarie.
La gestione degli incontri deve essere improntata al rispetto della riservatezza relativamente ai contenuti oggetto di esame congiunto, se riferiti a informazioni sensibili inerenti l’organizzazione e la struttura aziendale, fatti salvi i diritti di informativa sindacale.
Il Comitato, le cui riunioni si svolgono con cadenza trimestrale o su richiesta di una delle Parti, si compone di due membri per ciascuna Organizzazione Sindacale scelti nell’ambito della Delegazione Sindacale di Gruppo, anche integrati dalle Segreterie Nazionali, e da esponenti di vertice del Gruppo.

La Delegazione Sindacale del Gruppo Banco Popolare
Alla Delegazione Sindacale di Gruppo competono l’insieme delle attività di; informazione;
- consultazione;
- contrattazione;
- verifica applicativa;
connesse ai processi riorganizzativi previsti dal citato PI, laddove tali processi coinvolgano più Aziende del Gruppo.
Ferme restando le prerogative negoziali della Delegazione Sindacale di Gruppo definite dalle vigenti disposizioni contrattuali, il confronto sui processi di riorganizzazione e ristrutturazione dovrà riguardare, sulla base di dati disaggregati, le motivazioni delle operazioni e:
1. nella fase di informazione preventiva
- le conseguenze sugli organici; gli interventi formativi;
- i processi di mobilità professionale e territoriale anche infragruppo; le ricadute sulla partecipazione ai sistemi incentivanti aziendali;
le ricadute sui sistemi di valutazione e sviluppo professionale;
2. nella fase di verifica applicativa
- l’attuazione dei processi; l'interpretazione delle regole concordate.
La Delegazione Sindacale di Gruppo verifica l’attuazione degli accordi definiti per la gestione delle ricadute del PI e lo stato di avanzamento dei progetti inerenti al Piano stesso.
La Delegazione valuta, altresì, le ricadute sul Personale rinvenienti dall’attuazione del Piano che, in ambito territoriale, coinvolgono una pluralità di Aziende; in tal caso le riunioni si svolgono con il coinvolgimento diretto delle rappresentanze aziendali interessate presso gli ambiti territoriali coinvolti e con due esponenti della Delegazione Sindacale di Gruppo per ciascuna organizzazione, nonché con le competenti strutture delle Risorse Umane, aziendali e/o di Gruppo.
La Delegazione svolge, inoltre, la funzione di intervento per la soluzione di controversie sull’applicazione delle nonne pattuite che coinvolgono una pluralità di Aziende; nell’ambito degli incontri programmati, ovvero su iniziativa di una delle Parti, vengono esaminate le violazioni lamentate e ricercate ipotesi di soluzione delle stesse.
La Delegazione Sindacale di Gruppo viene costituita in coerenza con le disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica i nominativi dei componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo alle rispettive Aziende di appartenenza e alla Capogruppo.
La Delegazione Sindacale di Gruppo può operare rotazioni e/o sostituzioni dei propri componenti, anche al fine di garantire un’idonea rappresentanza del Personale delle strutture o delle Società di volta in volta coinvolte nella fase attuativa del PI. In considerazione della necessità di garantire continuità al confronto e di evitare incrementi degli oneri aziendali, la composizione della Delegazione sarà stabile con riferimento alle riunioni convocate su più giornate consecutive ed aventi ad oggetto il medesimo tema. Le eventuali variazioni avverranno, comunque, nel rispetto del principio della parità di costo.
I componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo, nell’esercizio delle attività e delle loro prerogative, rappresentano a pieno titolo la Delegazione di appartenenza.

Commissione paritetica di Gruppo in materia di pari opportunità
Allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della vigente legislazione in materia di pari opportunità e di valorizzare le risorse del lavoro femminile, viene riconfermata una apposita Commissione paritetica.
Tale Commissione, che si riunisce con cadenza trimestrale o su richiesta di una delle Parti, svolge le attività di ricerca, analisi e studio previste dalla legge n. 125 del 1991 e successive integrazioni e modificazioni e delle vigenti disposizioni del CCNL. Inoltre, elabora e promuove l’adozione di misure idonee a rimuovere eventuali ostacoli alle pari opportunità e, ove occorra, trasferisce le proprie proposte all’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 8 del citato CCNL.
La Commissione, è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Nell’ambito della Commissione viene individuato un Presidente concordato tra le Parti. Viene confermato il Regolamento vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione
Con l’intento di effettuare un confronto in merito alle iniziative formative da realizzare nell’ambito di Gruppo viene riconfermato, in coerenza con le vigenti disposizioni del CCNL in materia, l’Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione.
L’Organismo, è composto da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale. Nell’ambito dell’Organismo viene individuato un Presidente concordato tra le Parti e viene confermato il Regolamento vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Tale Organismo, che si riunisce con cadenza trimestrale o su richiesta di una delle Parti, svolge attività di analisi, ricerca, verifica e proposta in tema di iniziative formative e relative condizioni inerenti la fruizione, specie se riferite ad interventi volti alla riconversione e riqualificazione professionale.

Commissione paritetica di Gruppo in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali
Le Parti, tenuto conto dei contenuti del “Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario” del 16.6.2004 e degli ulteriori accordi di Settore esistenti in materia, condividono l’opportunità di confermare una Commissione a livello di Gruppo in materia di “sviluppo sostenibile e politiche commerciali”.
Tale Commissione, che si riunisce con cadenza trimestrale o su richiesta di una delle Parti, analizza le eventuali situazioni di comportamenti non coerenti con il citato Protocollo e con gli accordi aziendali vigenti nel Gruppo in materia, analizza le soluzioni adottate e formula eventuali proposte di azioni finalizzate alla prevenzione di situazioni di criticità e sviluppa, altresì, un confronto tecnico in merito alla Compliance e ai regolamenti interni (es: Codice Etico, Antiriciclaggio).
La Commissione è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Nell’ambito della Commissione viene individuato un Presidente concordato fra le Parti. Viene confermato il Regolamento vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Commissione paritetica in materia di Welfare
Ferme restando le prerogative degli organi di governo e delle fonti istitutive delle diverse forme assistenziali e previdenziali presenti nel Gruppo, viene costituita una Commissione bilaterale in materia di Welfare con l’intento di agevolare l’analisi tecnica ed il confronto politico in merito ai temi ed alle iniziative di interesse comune.
La Commissione esaminerà, altresì, le ipotesi di semplificazione delle diverse forme assistenziali e previdenziali.
La Commissione è composta da tre dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale, con la possibilità di avvicendamento in ragione della specifica competenza.
Nell’ambito della Commissione viene individuato un Presidente concordato fra le Parti e viene definito un Regolamento.

Commissione paritetica in tema di ambiente, salute, sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le Parti condividono l’opportunità di confermare una Commissione a livello di Gruppo in materia di ambiente, salute, sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La Commissione svolge, altresì, attività di analisi e studio elaborando proposte in materia di condizioni igienico ambientali e sicurezza.
La Commissione, che si riunisce con cadenza trimestrale o su richiesta di una delle Parti, è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Nell’ambito della Commissione viene individuato un Presidente concordato fra le Parti. Viene confermato il Regolamento vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le competenti strutture della Direzione Risorse Umane costituiscono il naturale livello di interlocuzione e riferimento delle Organizzazioni Sindacali aziendali per l’analisi degli interventi volti a conciliare il rispetto delle esigenze dei lavoratori con gli obiettivi di crescita aziendale, anche nella prospettiva di prevenire possibili situazioni di criticità gestionale.

Assemblee del Personale
Ferma la normativa in materia di cui all’art. 20 della legge 300 del 20.5.1970 e all’Accordo Nazionale del 7.7.2010, viene riconosciuta la possibilità a tutti i lavoratori delle unità produttive che occupano meno dì n. 5 dipendenti, di partecipare alle assemblee regolarmente indette nelle ore pomeridiane presso Punita produttiva più vicina e, ciò, nel limite massimo di 5 ore annue. Per queste ipotesi, viene prevista la possibilità di indire assemblee anche per raggruppamenti dì unità produttive territorialmente contigue

Diritti sindacali
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e dell’esercizio dei diritti sindacali, il Personale distaccato collettivamente viene computato tra il Personale delle Società distaccanti.

Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica alla gestione dei processi riguardanti la realizzazione delle fasi attuative del PI citato in premessa e successive eventuali modificazioni dello stesso.
Per ciò che riguarda eventuali intese applicative dell’accordo Abi 7.7.2010, nonché la gestione delle relazioni e delle strutture sindacali aziendali si rimanda alle sedi specifiche.

Vigenza
Il presente accordo scadrà il 31.12.2015, salvo proroga.