Tipologia: CIA
Data firma: 3 luglio 2012
Validità: 03.07.2012 - 31.12.2013
Parti: Assicoop Firenze e Fisac Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Assicoop Firenze
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  I. Parte generale e normativa
Art. 1 Durata e sfera di applicazione
Art. 2 Incontro annuale di informazione generale
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Part time
Art. 5 Permessi
II. Parte economica
Art. 6 Missioni
Art. 7 Trasferimenti definitivi
Art. 9 Mensa
Art. 10 Premio Aziendale Variabile (PAV)
  Art. 11 Premio Aziendale di Produzione (PAP)
III. Parte assicurativa

Art. 12 - Polizza infortuni
Art. 13 - Polizza kasko
Art. 14 - Polizze individuali
Art. 15 - Previdenza integrativa
Art. 16 - Società controllate
IV. Parte personale inquadrato nella parte seconda CCNL (produttori di agenzia)
Art. 16 - Rimborso spese ai produttori d'agenzia
Art. 17 - Compensi provvigionali al produttori d'agenzia

Contratto Integrativo Aziendale Assicoop Firenze spa

Il giorno 3 luglio 2012, in Firenze, tra Assicoop Firenze spa […] e Fisac Cgil […] si è convenuto di stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale.
Il presente accordo entrerà definitivamente in vigore a condizione che venga approvato rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione di Assicoop Firenze spa e dall'Assemblea dei Lavoratori.

I. Parte generale e normativa
Art. 1 Durata e sfera di applicazione

Il presente contratto integrativo aziendale sostituisce integralmente quello stipulato il 23 dicembre 2009, ha decorrenza dalla data di stipula salvo quanto diversamente previsto nei vari articoli e avrà scadenza il 31 dicembre 2013.
Tale contratto si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza e salvo diverse disposizioni derivanti da Leggi o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente non dirigente di Assicoop Firenze spa.
Per i dipendenti che si trovano nel periodo di prova, previsto dall'art. 6 del CCNL, il contratto si applicherà al termine di detto periodo, senza che sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, ed il periodo di prova sarà computato a tutti gli effetti.

Art. 2 Incontro annuale di informazione generale
L'incontro annuale, previsto all'art. 3 del CCNL, sarà effettuato entro il mese di maggio di ogni esercizio e, comunque, dopo l’Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Le informazioni riguarderanno:
• Politiche ed obiettivi aziendali
• Budget aziendale
• Bilancio aziendale
• Rapporti tecnici
• Partecipazioni in altre imprese
• investimenti tecnologici
• Piani formativi
• Occupazione - Organici - Apprendisti
• Qualità del servizio
• Progetti di modifica alla struttura organizzativa e/o all'organizzazione del lavoro
• Appalto
• Lavoro straordinario

Art. 3 Orario di lavoro
L'orario di lavoro settimanale è di 38 ore, distribuito dal lunedì al venerdì nel seguente modo:
• Lunedì 9.00/13.00 14.15/18.30
• Martedì 9.00/13.00 14.15/18.30
• Mercoledì 9.00/13.00 14.15/18.30
• Giovedì 9.00/13.00 14.15/18.30
• Venerdì 9.00/14.00 ---

Art. 4 Part time
Le Parti ritengono, come indicato all'art. 18 del vigente CCNL, che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra esigenze aziendali ed esigenze dei lavoratori.
La richiesta di Part Time da parte del lavoratore dovrà essere inoltrata per iscritto. Successivamente l'azienda, valutando gli aspetti e le ricadute funzionali - organizzative, ne stabilirà l'eventuale concessione e durata.
Il lavoratore che accede al Part Time potrà optare su un orario di lavoro con un monte ore settimanale di 20 o 25 ore, purché compatibile con le esigenze organizzative e funzionali aziendali.

III. Parte assicurativa
Art. 12 - Polizza infortuni

I dipendenti beneficiano di una copertura assicurativa infortuni professionali ed extra, prestata dalla polizza che l'azienda stipula a proprie spese […]