Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 novembre 2016, n. 23146 - Requisiti soggettivo e oggettivo perchè sia l'INAIL a risarcire il lavoratore escludendo la responsabilità datoriale. Mobbing


 

 

 

Presidente Venuti – Relatore De Gregorio

 

 

Fatto

 



T.F. appellava la pronuncia in data 28 giugno 2007, con la quale il giudice del lavoro di Roma, in parziale accoglimento delle domande dell’attore, aveva condannato la convenuta PREVIRA INVEST SIM S.p.a. al pagamento in suo favore del complessivo importo di 189.979,56 Euro, a titolo di indennità supplementare da licenziamento illegittimo, e di 12.088,18 Euro, a titolo di rimborso di somme indebitamente trattenute, rigettando altresì le ulteriori richieste, ivi compresa la riconvenzionale spiegata da parte resistente.
L’appello di T.F. , quindi, riguardava soltanto le altre sue domande non accolte, laddove in via incidentale la società anch’essa impugnava, a sua volta, l’anzidetta pronuncia, per la parte in cui aveva accolto le domande dell’attore.
Con sentenza non definitiva del 9 giugno 2009 (avverso la quale non risulta essere stata in seguito proposta alcuna impugnazione, né fatta alcuna riserva in proposito) la Corte di Appello di Roma rigettava l’interposto gravame principale, limitatamente alla parte attinente alle statuizioni sul licenziamento ed alle richieste di maggiori somme a titolo d’indennità risarcitoria e d’indennità sostituiva del preavviso, premi di rendimento e ulteriori differenze retributive (conclusioni di cui ai punti B, C, e D dell’atto di appello) e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande avanzate al punto A dell’appello (risarcimento danni da preteso mobbing), disponendo a tal fine c.t.u. medico legale (così testualmente si legge nella pronuncia qui impugnata).
All’esito, pure dei relativi chiarimenti forniti dall’ausiliare la Corte capitolina con sentenza n. 6592 in data 16 luglio 2012 - 15 gennaio 2013, notificata il 5 febbraio 2003, rigettava definitivamente l’appello principale (respinge le domande avanzate al capo A delle conclusioni del ricorso in appello): risarcimento danni biologico, morale, esistenziale e all’immagine professionale per effetto della condotta, illecita ascritta alla parte datoriale (qualificata come mobbing dal T. ), per cui era stata chiesta la complessiva somma di Euro 410.000,00.
Nella sentenza non definitiva in data 9 giugno 2009 era stata riconosciuta la fondatezza della domanda sull’an, nel senso che alcuni comportamenti tenuti dalla società in epoca prossima al recesso, pur nell’ottica del venir meno del rapporto fiduciario, risultavano ingiustificatamente afflittivi nei confronti del T. e comunque contrari alla buona fede contrattuale, dunque astrattamente idonei ad arrecare un danno risarcibile.
Dalla successiva attività istruttoria, tuttavia, era emersa l’assenza di danni risarcibili.
Infatti, quanto al danno biologico, dalla c.t.u. medico legale era emerso un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti di tipo cronico, di grado moderato-severo, stimabile nell’ordine del 9%. In sede di chiarimenti l’ausiliare aveva dichiarato che la suddetta percentualizzazione (9%) era sovrapponibile a quella che sarebbe espressa in ambito Inali con riferimento alle tabelle (voce 180) di cui al dl.vo n. 38/2000 per il c. d. danno biologico.
La Corte territoriale riteneva, dunque, in base alla espletata c.t.u. che nella specie operasse quanto al danno biologico l’esonero di cui all’art. 10 d.P.R. n. 1124/65, tenuto conto della copertura assicurata al riguardo dall’art. 13 dl. vo n. 38/2000, considerando inoltre che in base alla c.t.u. la valutazione del danno biologico, così come quantificato, comprendeva (anche) l’incidenza negativa della patologia sull’esercizio delle abituali attività non lavorative del dr. T. e sulla vita di relazione di costui. Di conseguenza, il c.d. danno alla vita di relazione non era ulteriormente risarcibile.
Tenuto conto, inoltre, delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio (pagine 30 e 31), relativamente al danno alla professionalità ed all’immagine, la Corte di Appello riteneva non provata, ancorché in via presuntiva, l’esistenza di tali nocumenti. Infatti, il recesso era stato intimato per il solo venir meno del rapporto fiduciario, senza l’addebito di alcuna illecita condotta, sicché nemmeno poteva considerarsi ingiurioso. Quanto poi al preteso demansionamento, lo stesso si era protratto per un arco temporale alquanto limitato (da marzo al luglio 2004, allorché furono revocate le procure, mentre l’attore era stato poi assente dal lavoro dal 21 luglio sino al recesso del 13-09-2004), sicché era inverosimile che tale demansionamento avesse potuto arrecare alcun serio pregiudizio alla professionalità. Né l’appellante aveva chiarito le chance di lavoro perse e neppure quali fossero stati i successivi sviluppi di carriera; né alcunché era dato conoscere sui successivi sviluppi di carriera lavorativa del T. .
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.F. con atto notificato come da relata di partenza 5 aprile 2013 con cinque motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 13 dl.vo n. 38/2000 nonché 10 D.P.R. n. 1124/65, riguardo al danno biologico ed al danno biologico c.d. differenziale (360 n. 3 c.p.c.), visto che il c.t.u. aveva operato la sua valutazione in base alla circolare INAIL n. 71/2003, con riferimento alle tabelle di cui al dl.vo n. 38/2000. Con la circolare n. 71/2003 l’INAIL aveva proposto per analogia una valutazione variabile dal 6 al 15 % in caso di accertato disturbo dell’adattamento, rispettivamente di grado moderato o severo.
La circolare INAIL n. 71/03 era stata, però, annullata dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 5454 del 4 luglio 2005, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1576/17 marzo 2009, avendo escluso che patologie derivanti da mobbing possano assurgere al rango di malattie professionali tabellate, poiché il mobbing non può essere considerato in via automatica come una malattia professionale, in quanto tale indennizzabile dall’INAIL, dovendo essere sempre provata la causa di lavoro.
Pertanto, secondo il ricorrente T. , nella specie non ricorrevano i presupposti per l’intervento dell’assicurazione obbligatoria, non versandosi in caso di malattia tabellata, ovvero di patologia contratta a seguito di lavorazioni rientranti in quelle valutate dal legislatore a rischio specifico, donde l’errore della Corte di Appello, che aveva escluso il danno biologico, applicando alla patologia da cui era affetto esso attore la percentuale prevista dall’Inail per le malattie professionali tabellate, sebbene il mobbing non potesse considerarsi come una malattia professionale, come tale indennizzabile dall’Istituto.
Dunque, vi era stata anche errata applicazione dei succitati art. 13 e 10, con riferimento all’indennizzo previsto per le malattie tabellate, in relazione ad una patologia conseguente a mobbing accertato del datore di lavoro, risarcibile ex art. 2059 c.c..
Con il secondo motivo, poi, il ricorrente ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 13 dl.vo n. 38/2000 e 10 t.u. n. 1124/65, riguardo al danno biologico nelle componenti di danno alla c.d. vita di relazione e alla capacità lavorativa (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare, aveva errato la Corte laddove aveva ritenuto, richiamando la c.t.u., che il danno alla vita di relazione era stato già compreso nell’ambito del danno non patrimoniale stimato dal c.t.u., però con riferimento a quello biologico, laddove la liquidazione dell’INAIL è limitata alla lesione dell’integrità psicofisica, senza considerare altre voci di danno esistenziale, alla vita di relazione ed al danno morale.
Erano stati, inoltre, violati gli artt. 2059 c.c. ed il principio d’integrale risarcimento del danno, mentre si era fatto erroneo riferimento all’indennizzo Inail.
Il terzo motivo riguarda la omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno morale - art. 360 n. 4 c.p.c..
Con il quarto motivo, concernente il danno alla professionalità, parte ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. V n. 5, richiamando quanto precisato nelle NOTE AUTORIZZATE depositate per l’udienza del 30 gennaio 2012. Infine, con il quinto mezzo d’impugnazione, inerente al demansionamento e al danno alla professionalità, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), criticando il ragionamento seguito dalla Corte territoriale in base alla suddetta limitata durata, nonché citando giurisprudenza varia e facendo ancora riferimento al mobbing.
PREVIRA INVEST SIM S.p.a. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso, eccependone anche l’inammissibilità.
Le parti, infine, hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

 

 

Diritto

 



Il ricorso nei seguenti limiti appare ritualmente formulato, nonché fondato, sicché va accolto per quanto di ragione.
Nel disattendere le varie eccezioni preliminari opposte in rito dalla controricorrente, a parte quanto si dirà per ciò che attiene al vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., basti qui soltanto dire che non è applicabile nella specie ratione temporis la preclusione da c.d. doppia conforme ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c. (articolo inserito dall’art. 54, co. 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), atteso che tale nuova disposizione processuale, per espressa previsione dell’art. 54, co. 2, d.l. cit., "si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (avvenuta il 12 agosto 2012). Nel caso di specie, invece, l’appello de quo è stato proposto con ricorso depositato il sette dicembre 2007 (r.g. 11077/07 Corte di Appello Roma).
Ciò premesso, quanto al primo motivo, indipendentemente dalle pur pregevoli e condivisibili argomentazioni dalle riportate decisioni del giudice amministrativo, soprattutto con riferimento alle acute puntualizzazioni fatte dal Consiglio di Stato con la citata sentenza di appello, relativamente all’impugnata, quindi annullata, circolare dell’INAIL, nelle specie non è applicabile l’esonero di cui all’art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione al campo di operatività di detta assicurazione obbligatoria in base alle specifiche previsioni contenute dall’art. 1 dello stesso testo unico.
L’art. 10, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 1124/65 stabilisce che l’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Orbene, questa Corte già con sentenza n. 2176 del 22-2-89/16.03.1990 ha avuto modo di affermare che ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, la cui applicabilità esclude, ai sensi dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che ricorra, oltre al requisito soggettivo di cui all’art. 4 dello stesso d.P.R., anche il requisito oggettivo della prestazione, da parte del lavoratore, di attività protetta ai sensi del precedente art. 1 (cfr. per altro verso anche Cass. lav. n. 20142 del 23/09/2010, secondo cui l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall’assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano causalmente ricollegabili alla nocività dell’ambiente di lavoro, viene in rilievo l’art. 2087 cod. civ., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato. Anche tale responsabilità datoriale non è, peraltro, configurabile ove il nesso causale tra l’uso di una sostanza e la patologia professionale non fosse configurabile allo stato delle conoscenze scientifiche dell’epoca, sicché non poteva essere prospettata l’adozione di adeguate misure precauzionali. In senso conforme, Cass. lav. n. 8204 del 23/05/2003, nonché n. 4721 del 09/05/1998).
Dunque, nel caso di specie l’esonero di cui all’art. 10 del T.U. non può operare, per difetto soprattutto del requisito oggettivo, come visto anch’esso indispensabile a norma del citato art. 1, poiché il T. svolgeva attività di direttore generale nell’ambito della società d’intermediazione mobiliare, convenuta - attuale controricorrente, sicché non si vede come possano venire in rilievo le specifiche attività contemplate dallo stesso art. 1.
Nei sensi di cui sopra, pertanto, appare fondato il primo motivo di ricorso, laddove l’impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto, invero senza alcun approfondimento sul punto, che l’esonero da responsabilità di cui al citato art. 10 operi oggettivamente, a prescindere dalla condotta concretamente posta in essere dall’assicurato, quindi senza in alcun modo considerare il necessario presupposto di cui all’art. 1 dello stesso T.U..
Parimenti, di conseguenza è fondato anche l’anzidetto secondo motivo, posto inoltre che l’indubbia unitarietà del danno c.d. non patrimoniale nel comprendere anche quello biologico o alla salute non esclude di per sé altri pregiudizi attinenti alla sfera personale meritevoli di tutela (cfr. tra l’altro Cass. n. 4043 del 19/02/2013, secondo cui il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all’interno della quale le distinzioni tradizionali - come quella tra danno morale e danno biologico - possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi. V. altresì Cass. lav. n. 687 del 15/01/2014, che, nell’affermare la necessità della complessiva liquidazione del danno non patrimoniale, e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno - i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione - tuttavia, confermando l’unitarietà del danno non patrimoniale medesimo, come categoria, ha poi rilevato come le tradizionali sottocategorie, del "danno biologico" e del "danno morale", continuino a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del nocumento risarcibile).
Pertanto, va accolto anche il secondo motivo, peraltro limitatamente alla c.d. vita di relazione, mentre quanto alla capacità di lavoro si rinvia più specificamente all’esame degli ultimi due motivi.
Le considerazioni che precedono ben possono valere anche in ordine al III motivo, che appare altresì fondato per il denunciato error in procedendo di mancata pronuncia circa il vantato diritto al risarcimento pure del danno morale, in senso lato, che, peraltro, come è noto ormai, può risultare giuridicamente rilevante senza necessariamente dipendere dalla commissione di reati (cfr. Cass. III civ. n. 4053 del 19/02/2009: il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo - e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato- ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen.. Conforme Cass. sez. un. civ. n. 26972 - 11/11/2008), laddove sul punto nella sentenza qui impugnata manca in effetti apposita decisione, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Diversamente, per contro, va detto in relazione al IV ed al V motivo, le cui censure, stante la connessione delle questioni, possono essere trattate congiuntamente.
Ed invero, quanto al preteso omesso esame decisivo in ordine al danno alla professionalità, la doglianza per come formulata appare inammissibile, alla stregua di quanto previsto dall’art. 360 co. I n. 5 c.p.c., secondo l’attuale vigente testo, ratione temporis applicabile, così come sostituito dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, norma che per espressa previsione dell’art. 54, co. 3, d.l. cit.: "si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (avvenuta il 12 agosto 2012)".
Orbene, posto che nella specie è applicabile il nuovo testo della suddetta disposizione processuale, trattandosi di sentenza pubblicata mediante deposito il 15 gennaio 2013, va ricordato che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti (Cass. lav. n. 21439 del 21/10/2015).
In particolare, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. civ. sez. 6 - 3, n. 12928 del 09/06/2014. V. altresì Cass. sez. un. n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Inoltre, le Sezioni unite - con la stessa pronuncia n. 8053/14 - hanno precisato che il novellato art. 360, primo comma, n. 5, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Di conseguenza, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, dello stesso codice di rito, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Parimenti, secondo Cass. Sez. 6 - L, n. 2498 del 10/02/2015, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).
Nel caso qui in esame, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio rilevante ai sensi del citato art. 360 n. 5, tenuto conto di quanto motivatamente accertato ed apprezzato dalla Corte di merito con la sentenza impugnata in ordine ai fatti di causa, soprattutto laddove richiamava la c.t.u. secondo cui non era ipotizzabile una ripercussione sulla capacità di svolgere incarichi confacenti ed anche di elevata professionalità....
Inoltre, la Corte di merito, nel richiamare, quanto alla domanda di risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine, le deduzioni di parte attrice a gg. 30 e 31 del ricorso introduttivo del giudizio (esclusione dalle riunioni dove si trattavano questioni e si assumevano decisioni su materie che il direttore generale avrebbe dovuto trattare... assenza di spiegazioni o l’aver fatto conoscere che il rapporto di era risolto con un licenziamento senza preavviso aveva generato inevitabili commenti, perplessità e sospetti sull’operato del ricorrente, con possibili preclusioni di attività e dì incarichi vari), ha affermato che le circostanze dedotte, ancorché eventualmente provate, non erano tali da poter indurre a ritenere dimostrata, sebbene in via presuntiva, l’esistenza del lamentato danno.
Quanto, poi, alla pretesa violazione dell’art. 2103 c.c., di cui al V motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., la Corte capitolina, premesso che il recesso non poteva considerarsi ingiurioso per il solo fatto dell’essere stato motivato con il venir meno del rapporto fiduciario, pur senza l’addebito di alcun aspecifica condotta al dirigente generale; rilevato altresì che non era stata fornita alcuna prova della pretesa pubblicità del licenziamento nella comunità finanziaria di appartenenza (non rilevando di per sé la mera dovuta comunicazione alla Banca d’Italia in data 12-09-04); riteneva che tali circostanze non potevano comportare pregiudizio per i successivi sviluppi di carriera. Inoltre, tenuto conto del ristretto arco temporale da marzo a luglio 2004, secondo la Corte territoriale era inverosimile che il demansionamento, protrattosi per appena quattro mesi, avesse arrecato serio pregiudizio alla professionalità. Né l’appellante aveva chiarito quali fossero state le chance perdute e neppure quali fossero stati i successivi sviluppi della sua carriera. Pertanto, richiamata la giurisprudenza secondo la quale la prova del danno alla professionalità da demansionamento può essere fornita anche in via presuntiva, la Corte d’Appello ha osservato che nella specie uno dei parametri di valutazione più importanti, ossia la nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione, non era stato allegato, poiché nulla era dato sapere circa i successivi sviluppi di carriera del T. , mentre anche la limitata durata del demansionamento deponeva in senso sfavorevole al lavoratore.
Né possono rilevare i successivi chiarimenti di cui alle note autorizzate depositate per l’udienza del 30 gennaio 20012, tenuto conto della mera portata illustrativa delle stesse.
Le anzidette valutazioni sono, dunque, incensurabili in questa sede di legittimità, non ravvisandosi, per quanto accertato in punto di fatto dal competente giudice di merito, alcuna violazione dell’art. 2103 (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 19778 del 19/09/2014, secondo cui in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Conforme id. n. 4652 del 26/02/2009.
Cfr. inoltre Cass. lav. n. 1327 del 26/01/2015: in tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell’esistenza di un pregiudizio -di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile- provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.
Cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 6572 del 24/03/2006, secondo cui in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 19785 del 17/09/2010: il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale. Conformi Cass. lav. n. 4712 del 23/03/2012, n. 6797 del 19/03/2013).
Pertanto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai suddetti primi tre motivi di ricorso, respinti il quarto ed il quinto, con conseguente rinvio al giudice di merito per l’ulteriore corso di legge in ordine alle conseguenti decisioni sulle ulteriori pretese risarcitorie di parte attrice, tenuto conto degli enunciati principi di diritto, previ ulteriori eventuali accertamenti istruttori ritenuti necessari.
Il giudice di rinvio, infine, provvederà, all’esito definitivo, anche sule spese di questo giudizio di legittimità.

 

 

P.Q.M.

 



la Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, e rigetta il quarto nonché il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, quindi, anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.