Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 29 luglio 2016, n. 206
Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.
G.U. 17 novembre 2016, n. 269

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;
Visto l'articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15;
Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Visto l'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6 maggio 1929, n. 43;
Viste le circolari del Ministero della marina mercantile 9 settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
Visto, in particolare, l'articolo 14 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante la disciplina del servizio di salvataggio in piscina e alla relativa abilitazione di assistente ai bagnanti;
Viste le note del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto protocollo 32772 del 16 marzo 2016 e 51581 del 2 maggio 2016;
Visto il parere del Ministero dell'interno protocollo 0008488 del 10 maggio 2016;
Visto il parere del Ministero della salute protocollo 1540 del 7 marzo 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 23 giugno 2016;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 luglio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 28854 del 22 luglio 2016) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. DAGL 7794 P- del 27 luglio 2016;

 

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, si intende per:
a) «soggetti autorizzati dallo Stato»: i soggetti in possesso di autorizzazione statale alla data di entrata in vigore del presente decreto e ogni altro soggetto autorizzato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) «assistente bagnante in acque interne e piscine»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine;
c) «assistente bagnante marittimo»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.

 

Art. 3
Formazione professionale

1. L'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è riservata a:
a) soggetti autorizzati dallo Stato;
b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. L'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è riservata ai soggetti autorizzati dallo Stato.

 

Art. 4
Requisiti e procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche possono ottenere l'autorizzazione per svolgere le attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo.
2. La domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, è sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
3. L'autorizzazione è rilasciata al richiedente che deve possedere i seguenti requisiti:
a) età minima di anni ventuno;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) per i corsi di assistente bagnante in acque interne e piscine: abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine, rilasciata da almeno due anni;
d) per i corsi di assistente bagnante marittimo: abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo, rilasciata da almeno due anni;
e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
g) non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante nell'ultimo quinquennio;
h) adeguata capacità finanziaria;
i) disponibilità di locali in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene per la sede dell'attività;
l) avere la disponibilità di una unità da diporto a remi conforme alle disposizioni vigenti;
m) adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, ai sensi dell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto;
n) allenatori tecnici di nuoto e nuoto per salvamento in possesso di abilitazione, in qualità di istruttori;
o) medici di una struttura pubblica dell'area di medicina e chirurgia d'urgenza o dell'area di anestesia e rianimazione appartenente ai servizi di emergenza territoriale, nonché di una figura professionale del Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica del servizio sanitario nazionale, in qualità di istruttori.
4. Per le persone giuridiche, i requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) devono essere posseduti dal legale rappresentante. Nel caso in cui l'autorizzazione è rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere posseduti dal socio amministratore.
5. Nel caso in cui vi sono più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, i requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti da ognuno di questi.
6. La domanda per svolgere l'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano.
7. La domanda per svolgere l'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
8. Gli Uffici riceventi verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda è dichiarata inammissibile.
9. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente o del suo legale rappresentante e ha una validità di anni dieci dalla data di rilascio ed è rinnovata ad istanza di parte con il procedimento di cui al presente articolo.
10. Nel caso in cui sono accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano intimano, mediante atto formale, ad eliminare le irregolarità entro un termine non inferiore a quindici giorni.
11. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) il soggetto autorizzato non ottempera alle disposizioni date dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto o dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonostante l'atto di cui al comma 10;
b) il soggetto autorizzato utilizza per le lezioni personale non abilitato e non previsto dal presente decreto.
12. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui:
a) il soggetto autorizzato perde la capacità finanziaria e i requisiti morali;
b) il soggetto autorizzato perde la disponibilità dei locali o dell'unità da diporto adibita alla esercitazione o l'attrezzatura tecnica e didattica;
c) sono stati adottati almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio;
d) il soggetto autorizzato non ottempera al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 11.
13. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione e' ritirata per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa o per espressa rinuncia degli aventi diritto.

 

Art. 5
Abilitazioni

1. Il Capo del compartimento marittimo competente rilascia l'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche nei laghi, previo superamento della prova pratica di voga per finalità di salvamento di cui all'articolo 9, comma 3.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi.
4. Le abilitazioni sono conseguite al termine di un corso di formazione professionale istituito dai soggetti di cui all'articolo 3 e con il superamento dell'esame di cui all'articolo 9.

 

Art. 6
Corsi di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico.
2. L'impegno orario complessivo che deve essere riservato all'attività formativa del corso è minimo di cento ore. Il corso è suddiviso in un modulo teorico di venti ore, un modulo pratico di cinquanta ore e un tirocinio di trenta ore presso piscine, centri di formazione o stabilimenti balneari. Il tirocinio per il rilascio della abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine è diretto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il tirocinio per il rilascio della abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo è diretto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Il corso prevede prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, è prevista una prova finale teorica e pratica.
4. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine prevede le seguenti materie:
a) nozioni fondamentali in materia di responsabilità dell'assistente bagnante;
b) nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine;
c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare sulla base del programma di formazione riguardante l'uso del defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la normativa vigente;
d) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
e) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
f) tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento;
g) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;
h) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualità delle acque di balneazione.
5. Il corso di formazione per assistente bagnante marittimo prevede le seguenti materie:
a) nozioni fondamentali in materia di responsabilità dell'assistente bagnante;
b) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con riferimento all'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo;
c) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;
d) nozioni fondamentali sulle correnti marine;
e) nozioni fondamentali sui fondali marini;
f) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare sulla base del programma di formazione riguardante l'uso del defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la normativa vigente;
g) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
h) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
i) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalità di salvamento;
l) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;
m) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualità delle acque di balneazione.
6. I corsi di formazione possono essere svolti in lingua francese e tedesca o in altra lingua parlata, secondo le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto approva i programmi dei corsi di formazione professionale presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvano i programmi dei corsi di formazione professionale presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
9. La domanda per l'approvazione dei corsi di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine è presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano.
10. La domanda per l'approvazione dei corsi di formazione professione per assistente bagnante marittimo è presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
11. Gli Uffici riceventi verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda è dichiarata inammissibile.
12. Il provvedimento di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 9 e 10 è rilasciato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente o del suo legale rappresentante e ha una validità di anni cinque dalla data di rilascio della stessa.
13. L'autorizzazione è rinnovata ad istanza di parte con il procedimento di cui al presente articolo.

 

Art. 7
Requisiti di ammissione ai corsi di formazione professionale

1. Per essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 6 occorrono i seguenti requisiti:
a) età compresa tra il diciottesimo e il cinquantesimo anno di età;
b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) possesso del certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di salvamento in acque interne, piscine e marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 3, allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni;
d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

 

Art. 8
Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni

1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e di assistente bagnante marittimo presso le Capitanerie di porto è costituita, con decreto del Capo del compartimento marittimo competente, una commissione composta da quattro membri:
a) un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a tenente di vascello, con funzioni di presidente;
b) un medico di una struttura pubblica dell'area di medicina e chirurgia d'urgenza o dell'area di anestesia e rianimazione appartenente ai servizi di emergenza territoriale, docente del corso;
c) una figura professionale del Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica del servizio sanitario nazionale, docente del corso;
d) un allenatore tecnico di nuoto e nuoto per salvamento in possesso di abilitazione, istruttore del corso.
2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3.
3. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
4. La commissione:
a) provvede in merito all'ammissione dei candidati a sostenere l'esame di cui all'articolo 9, previa verifica per ogni candidato del possesso di apposito certificato di regolare frequenza del corso e di superamento della prova finale di cui all'articolo 6, rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 3;
b) provvede alla pubblicazione sui siti istituzionali e all'affissione delle date di esame presso le Capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi competenti almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla fissazione della prima prova teorica.

 

Art. 9
Esame per il rilascio delle abilitazioni

1. I soggetti interessati alle abilitazioni presentano alla commissione di esame domanda di iscrizione agli esami.
2. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente bagnante è pubblico e consiste in una prova teorica orale e in una prova pratica davanti alla commissione. È ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L'esame è concluso con esito positivo, nel caso in cui il candidato ha superato entrambe le prove.
3. L'esame teorico orale accerta la conoscenza delle materie previste dall'articolo 6. La prova pratica accerta il possesso della capacità e abilità relative alle:
a) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalità di salvamento;
b) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare.
4. L'esame può essere svolto in lingua francese e tedesca o in altra lingua parlata, secondo le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine non è prevista la prova pratica di voga per finalità di salvamento.
6. Per ciascuna sessione d'esame, la commissione predispone apposito verbale di cui all'allegato III, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame è aperto, sia per l'esame teorico sia per la prova pratica, dall'appello nominale dei candidati. All'appello segue l'identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.
7. L'esito delle prove di esame è annotato dal segretario nel verbale di esame. Il verbale di esame, redatto in triplice esemplare, è firmato dalla commissione. I verbali sono conservati presso la Capitaneria di porto. Il verbale di esame è inviato alla Regione competente per territorio.
8. Il Capo del compartimento marittimo competente, ricevuto il verbale di esame di cui al comma 7, rilascia ai soggetti interessati le abilitazioni previste all'articolo 5, secondo le istruzioni predisposte dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Art. 10
Mantenimento dell'idoneità fisica

1. L'assistente bagnante ha l'obbligo di rinnovare annualmente il certificato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 3, allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni.

 

Art. 11
Monitoraggio

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, cura con cadenza annuale, a decorrere dal 30 settembre 2017, il controllo e il monitoraggio del presente decreto.

 

Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. È abrogato il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6 maggio 1929, n. 43 e le circolari del Ministero della marina mercantile 9 settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200.
3. A coloro che hanno conseguito, in base alle disposizioni previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino, il brevetto di assistente bagnanti, il brevetto di salvamento acquatico, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato, valido per le acque interne e le piscine, compete l'abilitazione di assistente bagnante in acque interne e piscine.
4. A coloro che hanno conseguito, in base alle disposizioni previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino, il brevetto di assistente bagnanti, il brevetto di salvamento acquatico, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato, valido per il mare, compete l'abilitazione di assistente bagnante marittimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3696


 

Allegato I
(articolo 4, comma 2)

Contenuto della domanda di cui all'articolo 4, comma 2
a) dati fiscali del richiedente;
b) dati anagrafici del richiedente persona fisica o ditta individuale; dati anagrafici di tutti i soci in caso di società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice, del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni;
c) data e luogo di nascita del richiedente;
d) residenza;
e) cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea);
f) diploma di scuola secondaria di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
g) cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
h) denominazione della persona giuridica o dell'ente;
i) statuto o dall'atto costitutivo, dai quali risulta la finalità di formazione degli assistenti bagnante;
l) sede principale ed eventuali sedi locali;
m) tipologie di abilitazione per cui si intendono svolgere i corsi.
Documentazione allegata alla domanda di cui all'articolo 4, comma 2
a) copia conforme dell'atto costitutivo registrato e copia conforme dello statuto ed eventuali successive modificazioni;
b) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
c) tariffario dei costi di formazione e di addestramento;
d) gli orari di svolgimento delle attività di formazione.

 

Allegato II
(articolo 4, comma 3)

Arredamento, attrezzatura tecnica e materiale didattico di cui all'articolo 4, comma 3

Arredamento
a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, ai sensi della normativa vigente.
Attrezzatura tecnica minima e materiale didattico minimo
a) sagole galleggianti;
b) un binocolo;
c) un paio di pinne;
d) rullo con cinture o bretelle;
e) un megafono;
f) un rescue can;
g) bandiere di colore bianco e rosso e giallo;
h) salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
i) bombole di ossigeno secondo normativa vigente;
l) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
m) un pallone ambu e altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
n) un tiralingua e apribocca;
o) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
p) ogni altra attrezzatura ricompresa nelle dotazioni di salvamento previste dalle ordinanze di sicurezza balneare e dalle ordinanze balneari vigenti sul territorio nazionale.
 

 

Allegato III
(articolo 9, comma 6)