Tipologia: CCPL
Data firma: 5 ottobre 2016
Validità: dal 01.10.2016
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Caltanisetta
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Premessa
Legalità e lotta al lavoro nero
Definizioni
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 3 Elemento variabile della retribuzione EVR
Art. 4 Ferie
Art. 5 Lavori in alta montagna
Art. 6 Mense aziendali
Art. 7 Lavori in galleria
Art. 8 Trasporto
Art. 9 Indennità di disagio per attività che si svolgono nell'ambito di organici complessi industriali
Art. 10 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 11 Ente Nisseno Cassa Edile
  Art. 12 Anzianità professionale edile
Art. 13 Formazione professionale
Art. 14 Quote di adesione contrattuale
Art. 15 Fondo per i lavori usuranti e pesanti
Art. 16 Prestazioni assistenziali
Art. 17 Premialità
Art. 18 Finanziamento Formedil
Art. 19 Rimborso all’impresa per malattia, infortunio e malattia professionale
Art. 20 Appalti e subappalti
Art. 21 Commissione permanente per gli investimenti e la mobilità del lavoro
Art. 22 Rappresentante della sicurezza di ambito territoriale
Art. 23 Contratto unico di cantiere
Art. 24 Congruità
Art. 25 Validità e durata
Art. 26 Rinvio

Contratto collettivo provinciale di lavoro stipulato il 05 ottobre 2016 - Norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Per i dipendenti delle Imprese edili ed affini della Provincia di Caltanissetta avente valenza dal 1 ottobre 2016

In Caltanissetta, addì 05.10.2016, tra l’Ance Caltanissetta aderente a Confindustria Centro Sicilia […] e la Feneal-Uil […], la Filca-Cisl […], la Fillea-Cgil […]
Visto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Edili Industria stipulato in data 1 luglio 2014;
Visto l’accordo nazionale per l'interpretazione della costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile (Fnape) stipulato il 23 gennaio 2015;
Visto l’accordo nazionale sui criteri della regolamentazione della trasferta regionale stipulato il 2 febbraio 2015;
Visto l’accordo nazionale sulle modalità di contribuzione al Fondo Nazionale Anzianità professionale edile (Fnape) stipulato il 15 settembre 2015;
Visto l’accordo nazionale sull'abrogazione delle disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti di tutto il settore dell'edilizia stipulato il 22 dicembre 2015;
Visto l'accordo Accordo Territoriale Regionale per la regolamentazione della trasferta per i lavoratori delle imprese e cooperative edili della Regione Sicilia stipulato il 29 giugno 2015;
Visto i1 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Caltanissetta stipulato in data 25 settembre 2012 e s.m.i.;
Considerato che le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno presentato una piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Caltanissetta stipulato in data 25 settembre 2012;
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro che sostituisce quello stipulato in data 25 settembre 2012.

Premessa
Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro è integrativo del CCNL, si pone quale strumento per fare realizzare maggiori benefici ai lavoratori e parimenti consentire alle imprese di potere programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi salariali assolutamente predeterminati, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro nel comparto dell’edilizia nella provincia di Caltanissetta.
Le parti ribadiscono il loro fermo contrasto al lavoro nero, ad ogni forma di illegalità e alla mancanza di trasparenza.
Per l’attuazione di quanto sopra enunciato, corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e fare rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.
A tal fine l’Ance di Caltanissetta si impegna ad adoperarsi per l’osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente contratto integrativo provinciale.
Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo dell'accordo di rinnovo del CCNL stipulato in Roma il 01/07/2014, tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e la Federazione Nazionale dei Lavoratori Feneal, Filca e Fillea, da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per tutte le imprese, anche artigiane, qualunque forma giuridica esse assumano, che svolgano le lavorazioni elencate nel citato CCNL eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o di; terzi privati, e per gli impiegati ed operai loro dipendenti

Legalità e lotta al lavoro nero
Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l’impiego irregolare della mano d'opera sul territorio della provincia di Caltanissetta.
A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli enti paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall’applicazione delle norme vigenti in materia di assunzioni e di sicurezza all’interno dei cantieri edili.

Definizioni
Ai fini del presente contratto, per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Edili Industria in atto vigente come modificato dall’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Edili Industria stipulato in data 1 luglio 2014;

Art. 1 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è regolato dall'art. 5 del CCNL.
L’orario normale contrattuale di lavoro è fissato, per tutti i mesi dell’anno, in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
L'orario normale di lavoro viene ripartito su cinque giorni settimanali.
Le Imprese in relazione alle esigenze tecnico-produttive, in questa sede non interamente prevedibili, potranno variare la distribuzione settimanale delle ore lavorative su sei giorni della settimana, previa preventiva comunicazione alle RSU (rappresentanze sindacali unitarie). Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL.
Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del CCNL.
Qualora l'impresa, per esigenze tecnico produttive prolungate oltre i due mesi consecutivi, manifesti la necessità di prolungare l'orario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dovrà preventivamente concordarlo con le OO.SS. Territoriali indicando il numero dei lavoratori coinvolti ed il periodo nel quale svolgeranno l'attività lavorativa.
In tal caso in sede di consultazione aziendale potranno essere concordate ulteriori pattuizioni e maggiorazioni per le ore prestate il sabato fino ad un massimo del 30% rapportato al’8%.
Nei cantieri che si sviluppano in estensione l'orario di lavoro comprende lo spostamento dal punto di raccolta indicato dalla direzione aziendale (in parte richiamata anche dalla bozza di piattaforma art. 1 punti 3/4).
Il suddetto orario normale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia o similari, il cui orario di lavoro è regolato dall’art. 6 del CCNL.
Le parti convengono che, fermo restando che va perseguita la massima occupazione nei cantieri, ricorrendo straordinarie esigenze di prestazioni di lavoro, riferite alla sicurezza degli impianti nei siti petrolchimici, si consente di derogare al limite delle ore straordinarie previste dalle normative vigenti, provvedendo a darne comunicazione alle parti contraenti.

Art. 5 Lavori in alta montagna
Con riferimento all’art. 23 del CCNL, l’indennità per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 5% da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 dello stesso CCNL.
L’indennità di cui sopra non va corrisposta agli operai che risiedono nella stessa zona nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Art. 6 Mense aziendali
Nel richiamare l’art. 88 del CCNL, nelle condizioni ivi descritte e con i limiti appresso specificati, le imprese appronteranno le strutture necessarie per fare consumare ai propri dipendenti un pasto caldo in cantiere.
Il cantiere deve avere una durata minima di 12 mesi ed un numero di lavoratori a carattere continuativo di 40 unità. La richiesta per l’istituzione del pasto caldo deve essere sottoscritta da almeno la metà dei lavoratori e vincola nominativamente i richiedenti e quanti altri si associno espressamente per tutto il periodo di erogazione del pasto caldo. La realizzabilità, le modalità applicative e la suddetta richiesta vanno definite tra le parti a livello di cantiere ed entro un mese dall’inizio del verificarsi delle condizioni di cui sopra.
Qualora nelle vicinanze del cantiere fosse esistente e funzionante una mensa consortile, i lavoratori usufruiranno del servizio per la consumazione di un pasto caldo a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel cantiere.
[…] Qualora la consumazione del pasto caldo non sia realizzabile o non sussistano i limiti sopra descritti, e la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, l'impresa dovrà corrispondere ai lavoratori un'indennità sostitutiva fissata in € 2,80 per ogni giorno di lavoro effettivo.
[…]
Le imprese sono sollevate da ogni responsabilità per eventuali ed occasionali disservizi concernenti la somministrazione del pasto caldo non imputabili alla propria volontà e comunque detti disservizi non devono comportare modifiche all’orario di lavoro.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 48 del CCNL.

Art. 7 Lavori in galleria
Con riferimento all’art. 20 gruppo B) del CCNL qualora dovessero essere eseguiti lavori in galleria nel territorio della provincia di Caltanissetta, al personale addetto alle lavorazioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato gruppo B), saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%;
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaci o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 26%;
c) Per il personale addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%;
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un km dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di un ulteriore indennità non superiore al 20%
Fatti salvi diversi accordi aziendali già in essere.

Art. 9 Indennità di disagio per attività che si svolgono nell'ambito di organici complessi industriali
Per attività che si svolgono nell'ambito di organici complessi industriali, attualmente in esercizio e ad alta concentrazione industriale, e loro immediate adiacenze, le parti confermano la concessione di una indennità di disagio di € 1,03 (euro uno/03) giornaliere con ripartizione oraria pro-capite.
[…]

Art. 11 Ente Nisseno Cassa Edile
Ordinamento
L’Ente Nisseno Cassa Edile, costituito in Caltanissetta il 22 marzo 1962, è regolato dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.
Contributo Cassa Edile […]
Istituzione della borsa del lavoro dell’Industria delle Costruzioni
[…]
Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di rivedere la misura del contributo Cassa Edile qualora questo dovesse rivelarsi non proporzionato a far fronte ai compiti istituzionali dell’Ente, sempre che ne sia documentata l’effettiva esigenza da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 Appalti e subappalti
Ferme restando le norme di legge che regolano la materia, nel confermare integralmente la normativa dell’art. 14 del CCNL, si allega al presente contratto provinciale lo schema di comunicazione (allegati A e B) che le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute ad inviare agli organismi ed enti indicati dal citato art. 14 CCNL e secondo le modalità da questo stabilite.

Art. 22 Rappresentante della sicurezza di ambito territoriale
Il contributo a carico delle imprese da versare per la copertura del costo del RLSP (Rappresentante della Sicurezza di ambito territoriale), di cui all’art. 87 del CCNL, è dello 0,05% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del vigente CCNL maggiorati del 23,45%.
Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile

Art. 23 Contratto unico di cantiere
Al fine di contrastare il fenomeno dell’utilizzo di diversi CCNL, anche per le stesse tipologie di lavorazioni, all’interno dei cantieri edili presenti sul nostro territorio, si propone di istituire nella provincia di Caltanissetta il contratto unico di cantiere.

Art. 24 Congruità
Si chiede l’istituzione di un osservatorio presso la cassa edile che attraverso l’utilizzo dei dati elaborati fra gli enti bilaterali e le stazioni appaltanti, possa determinare la reale incidenza della manodopera per ogni singolo appalto, gli accantonamenti presso l’Ente Nisseno Cassa Edile e l’applicazione contrattuale di settore.