Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 9 maggio 1997
Parti: Cna, Confartigianato, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Umbria
Fonte: EBNA

Sommario:

 Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
 Accordo di attuazione del D.Lgs.vo n.626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n.242/96 ai sensi dell’A.I. 3/9/96
Allegato 1
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Allegato 2
Organismo paritetico territoriale (OPTA)

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Cna, Confartigianato, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Premessa
Di fronte alla crisi economica, produttiva e occupazionale che ha investito in termini strutturali l’Umbria, il settore dell’artigianato può rappresentare una nuova frontiera dello sviluppo in questa regione se, partendo dalla valorizzazione delle vocazioni forti dei territori, si individueranno precise linee di intervento che ne qualifichino le politiche produttive. In questo contesto l’accordo nazionale per il lavoro e gli strumenti di programmazione negoziata debbono rappresentare per il settore l’occasione attraverso la quale realizzare quelle relazioni di sistema, necessarie a proiettarlo in una dimensione produttiva all’altezza dei mercati sempre più difficili da aggredire. In sostanza aree artigianali che integrano funzioni produttive, attività di servizi banche dati, servizi bancari e finanziari, trasporti e comunicazioni, possono essere il fattore localizzativo ed allo stesso tempo l’occasione di grandi progetti comuni tra le piccole e piccolissime imprese. Tutto questo presuppone una ridefinizione delle politiche del credito a vantaggio degli investitori più “deboli” e un rilancio delle politiche formative indirizzate alla individuazione di nuove professionalità e specializzazioni nonché un monitoraggio del settore che, oltre a cogliere tempestivamente le turbolenze del mercato e le problematiche complessive, consolidino le politiche di prospettiva.
Allo stesso modo la istituzione del fondo regionale per il lavoro e la attuazione del piano regionale per il lavoro può divenire l’occasione per un’iniziativa comune delle OO.SS. dei lavoratori e delle Associazioni delle imprese artigiane tesa a presentare provetti che valorizzino il grande patrimonio di questo settore. In questo quadro le parti concordano sulla necessità di individuare specifiche iniziative e strumentazioni atte a contrastare quei fenomeni di illegalità (usura, caporalato, lavoro nero) che possono destabilizzare e compromettere il tessuto economico regionale. Le Confederazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dell’Umbria concordano sulla piena stabilizzazione dei rapporti tra le parti attraverso un approfondito confronto su tutti gli aspetti riguardanti la moderna organizzazione e la coerente armonizzazione dei sistemi e dei livelli contrattuali, le politiche per l’occupazione, gli incentivi per lo sviluppo della specificità artigiana, gli ammortizzatori sociali, l’attivazione e la gestione degli strumenti e il confronto con le istituzioni.
a) Una politica concertata di interventi sui settori che soffrono di crisi strutturali;
al fine di trovare i giusti correttivi che consentono a imprenditori e lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro, riconoscendo che determinate tipologie di interventi dell’Ente Bilaterale possono a questo fine essere di supporto, ma vanno ricercate soluzioni strutturali concordate;
b) Un rapporto congiunto verso l’Ente Regione che, fuori da logiche puramente assistenziali, sappia mantenere costante l’attenzione del pubblico verso i settori produttivi e di servizio della nostra Regione, al fine di trovare le soluzioni più idonee ai fenomeni degenerativi avendo ben presente che un investimento nell’imprenditorialità diffusa è un investimento sul tessuto sociale umbro;
e) La ricerca di un rapporto contrattuale che sappia cogliere le opportunità positive che si presentano. Su tale punto le Parti concordano sulla necessità di darsi strumenti per monitorare l’andamento dello sviluppo produttivo ed occupazionale del settore. In questo quadro si riafferma che il 2° livello di contrattazione è quello regionale.
Tutto ciò premesso le parti concordano sul seguente articolato:

Art. 1
Attraverso l’intesa in ordine agli argomenti definiti nel presente accordo, le Parti intendono dare maggiora rilevanza al ruolo dell’Ebrau confermando ad esso la funzione di soggetto strumentale utile a dare concretezza ed operatività alle volontà contrattuali espresse dalle Parti Sociali nel comune e condiviso obiettivo di dare sostegno e prestazioni all’Artigianato in Umbria. Le Parti stipulanti si danno atto del fatto che nell’ambito della Regione Umbria, l’Ebrau dovrà provvedere a dare effettiva integrale attuazione all’Accordo Nazionale del 3 settembre 1996 applicativo del D.Lgs. 626/94. La costituzione dell’Ebrau è stata il frutto delle considerazioni sull’importanza della gestione congiunta delle problematiche del Comparto, con l’obiettivo di riqualificare e sostenere lo sviluppo delle Imprese Artigiane nel rispetto e nella tutela dei diritti del lavoratori. Si rende inoltre necessario riconfermare il ruolo dell’Ebrau, rafforzare il suo intervento nell’Artigianato e ridefinire l’autonomia dell’Ente nella gestione degli ambiti che gli vengono assegnati dagli accordi sindacali. I programmi di attività riguardanti tutti i fondi saranno approvati dall’Assemblea. Il Comitato di Gestione attuerà annualmente, in sede di formazione del Bilancio Preventivo, i programmi di attività comprendente le forme e le modalità degli interventi da effettuarsi nell’ambito delle scelte, degli indirizzi e obiettivi stabiliti dalla contrattazione. Il Comitato di Gestione mediante i regolamenti dei Fondi, finanzia annualmente i progetti riguardanti le finalità dell’Ente secondo le priorità concordate fra le Parti. Per quanto riguarda la ritenuta da effettuare al lavoratore, si ritiene di doverla sopprimere per mancanza di richieste di intervento e per la difficoltà della gestione contabile del Fondo stesso. Le quote fino ad oggi versate saranno accantonate per 12 mesi dalla data del presente Accordo in attesa di richieste di intervento.
Successivamente il Comitato di Gestione deciderà il loro utilizzo (ferma restando la finalità dell’assistenza ai lavoratori). In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 21/4/97 e della circolare INPS del 13/2/97 le aziende, che non hanno ancora aderito all’Ebrau e versato i contributi al Fondo Sostegno al reddito e a quello per la rappresentanza sindacale, potranno effettuare i versamenti entro il 31 dicembre 1997 sommando tutte le quote previste dagli accordi precedenti con la maggiorazione degli interessi pari al tasso del 5% in sanatoria del periodo relativo agli anni: Fondo Sostegno al Reddito 1988 - 1997; Fondo Rappresentanza Sindacale 1990-1997, secondo gli accordi vigenti in materia. Dopo tale data, i casi particolari saranno esaminati e deliberati dal Comitato di Gestione, per coloro che verseranno entro il 31/12/1998 con una maggiorazione forfettaria stabilita dal comitato stesso pari al tasso legale vigente maggiorato di 5 punti.

Art. 2
Nell’ambito della gestione del Fondo Relazioni Sindacali, si conviene di attribuire al relativo Comitato Tecnico, istituito presso l’Ebrau oltre alla gestione operativa del Fondo stesso, anche la promozione e l’informazione degli interventi, unitamente alla gestione degli accordi sindacali previsti per le prestazioni dell’Ebrau; gestirà anche il Fondo costituito per l’attuazione degli accordi per l’attuazione del D.Lgs. 626/94 e per l’agibilità delle rappresentanze Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST)

Art. 3
Ribadendo la validità dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 21 luglio 1988 e dei successivi accordi, compresi quelli regionali, e i CCNL incluso dal 10 gennaio 1997 quello delle pulizie Artigiane, gli ambiti di interventi del Fondo Sostegno al Reddito si possono individuare per le seguenti tipologie:
a) nei confronti dei lavoratori, anche al fine di tutelarne le professionalità, il reddito e l’occupazione, vanno privilegiate le sospensioni dal lavoro per crisi congiunturale o ristrutturazione/innovazione tecnologica e per essi si garantisce un intervento a parziale copertura del salario, proporzionalmente alle disponibilità delle risorse da stabilirsi anno per anno;
b) nei casi di stipula di Contratti di Solidarietà nei termini delle Leggi vigenti;
c) nei confronti degli Artigiani e dei loro dipendenti, con assegno di sostegno allo studio, contributi per interventi di ortodonzia e protesi in genere, con indennità aggiuntive fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per maternità, malattia e infortunio quando il relativo trattamento non fosse integrato per specifiche norme contrattuali a carico del datore di lavoro;
d) nei confronti delle Aziende finanziando le spese di formazione e informazione previste dalla D.Lgs. 626/94 ai lavoratori, ai loro Rappresentanti per la Sicurezza, finanziando la formazione agli Organismi paritetici, agli imprenditori, e ai Responsabili dell’Azienda per la Sicurezza;
e) per promuovere ed agevolare l’assistenza sanitaria aziendale per quanto riguarda la sicurezza dell’ambiente (visite mediche, controlli di igiene ambientale);
f) per la ricerca e promozione dell’innovazione e diffusione delle tecnologie e della qualità, certificazione e tutela dei marchi delle produzioni nazionali e/o regionali;
g) per problemi connessi a calamità naturali nei limiti di quanto preventivamente stabilito anno per anno per tale tipo di intervento;
h) nei confronti del progetti annuali che prevedono finanziamenti ad occupazione aggiuntiva, rispetto alla media dei 6 mesi precedenti alla domanda.
Azioni positive sia alle titolari che alle dipendenti. Sostegno allo studio sia per titolari che per dipendenti con riferimento anche a quanto in merito previsto dai CCNL di Categoria. Per quanto riguarda la formazione e gli incentivi all’occupazione, si possono favorire progetti di sostegno co-finanziati anche da istituzioni (Fondo Sociale Europeo, Regione, Provincie, Camere di Commercio, Ebrau) purché siano concertati e condivisi fra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Art. 4
Si darà applicazione all’Accordo Intercategoriale Nazionale in materia di gestione dei Contratti di Formazione Lavoro, alla luce della trasformazione in Legge del Patto Nazionale per il Lavoro relativamente alla parte riguardante i C.F.L., l’Apprendistato e gli Stage. Le Parti si impegnano inoltre ad attuare, attraverso l’Ebrau, il Progetto Nazionale già approvato di una attività finalizzata alla costituzione della Banca Dati per la ricognizione, il censimento e l’analisi dei fabbisogni formativi nel settore, nonché dell’orientamento, della promozione e progettazione di attività formative finalizzate alla prima occupazione, alla riqualificazione, alla formazione continua e al D.Lgs. 626/94. Per quanto riguarda la gestione di dette attività formative, le Parti si impegnano a definire, su progetti specifici, soluzioni che consentano una gestione congiunta anche attraverso appositi accordi fra Enti Formativi anche di emanazione delle Parti Sociali. Le parti, in deroga a quanto previsto dal precedente regolamento, convengono di procedere ad una sanatoria fino al 31.12.97 per quelle imprese che abbiano presentato domanda di prestazione di sostegno al reddito oltre i 30 giorni dall’avvenuta sospensione e/o evento.

Art. 5
Relativamente alle agibilità sindacali. le parti concordano sulla piena applicazione dei CCNL

Accordo di attuazione del D.Lgs.vo n.626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n.242/96 ai sensi dell’A.I. 3/9/96

Visto
l’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96

Convengono
1. Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (All. 1 - atto di costituzione).
1.1 Il CPRA ha sede presso l’Ebrau che ne curerà la segreteria tecnica.
1.2 L’Organismo regionale è paritetico. I componenti sono espressi dalle parti sociali. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.
1.3 La carica dei componenti del CPRA ha durata triennale.
2. Di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli Organismi paritetici.
Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed autorizzazione a livello regionale, previo accordo tra le parti.
2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2- atto di costituzione).
2.2 L’Organismo territoriale è composto da non più di 8 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni artigiane e dalle Organizzazioni sindacali. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica presso l’Ebrau entro la data indicata al punto 2.1.
La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti territoriali. La carica dei componenti dell’OPTA ha durata triennale.
2.3 il funzionamento dell’attività degli organismi territoriali verrà garantito con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Relazioni sindacali, come previsto al punto 3.1.
Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione operativa degli organismi.
3. Di definire le modalità, di accantonamento della quota in carico alle imprese.
3.1 La quota è pari a L.20.000 per ciascun dipendente, di cui L.10.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e L.10.000 per la funzionalità e la segreteria tecnica della gestione del Fondo per la formazione iniziale e gli aggiornamenti periodici dei rappresentanti stessi. Per quanto riguarda la quota relativa all’anno 1996 si conviene che la stessa sarà gestita congiuntamente in relazione alle esigenze della prima fase di attuazione della L.626/94. Ogni impresa con meno di 15 dipendenti è tenuta al versamento entro il 20 dicembre di ogni anno al Fondo Relazioni Sindacali con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno.
3.2 In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contrasto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti, di cui sopra.
3.3 Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoranti a domicilio ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a, della L. 18/4/62 n. 280 – lavoratori stagionali) in sostituzione dei lavoratori per i quali è dovuto il contributo, salvo modifiche ed integrazioni introdotte dalla legislazione futura in materia di lavoro.
Per i lavoratori con contratto part-time il contributo è dovuto secondo le norme del Regolamento dell’Ebrau.
3.4 Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano nell’attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza.
3.5 Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.
4. Di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.Lgs. n.626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, sia attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico. Le parti, sulla base dei programmi formativi riferiti ai rappresentanti territoriali e aziendali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle esigenze individuate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Relazioni Sindacali.
5. Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione del comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno dell’azienda.
6. L’accordo si applica a tutte le aziende artigiane e alle piccole-medie imprese di cui all’accordo del 03 settembre 1996 salvo che quelle del settore dell’edilizia.

Allegato 1
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
1. È costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito chiamato CPRA. Il CPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
1.1 Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
- promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli organismi paritetici territoriali;
- individuare in ambito regionale, con l’apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell’osservatorio regionale, i fabbisogni al fine di proporre le iniziative conseguenti;
- raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
- raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
- promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e qualificare le azioni anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l’adozione di criteri omogenei di intervento, comprese l’attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
- fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi;
- comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte dall’OPTA da una delle parti componenti l’OPTA;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.
1.2 il CPRA è composto da 8 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni artigiane e dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori.
1.3 il Comitato è coordinato da un componente che viene nominato unitariamente dalle organizzazioni artigiane e dalle OO.SS., nella prima riunione utile per l’insediamento dell’Organismo regionale e resta in carica per un triennio.

Allegato 2
Organismo paritetico territoriale (OPTA)

1 È costituito in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, l’Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.
1.1 Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori, per la sicurezza dei lavoratori e dei datori di lavoro. Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede di CPRA.
1.2 L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base. dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.3 L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo del decreto legislativo n.626/94; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati fomiti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.
1.4 L’OPTA, inoltre può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento del compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.5 L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio prevenzione e protezione, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.
1.6 L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 19, Decreto Leg.vo n.626/94, avviene ala presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
1.7 L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
1.8 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
1.9 le parti infine concordano. per le imprese di cui al punto 6 A.I.3/9/96, in applicazione al comma 6.3, che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg. alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante sindacale alla sicurezza.
2 Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione di tali servizi.
2.1 Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali, l’Organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e la qualificazione di tale servizio.
2.2 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all’Organismo paritetico direttamente o attraverso l’associazione territoriale di appartenenza.
2.3 L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente Accordo.
2.4 L’OPTA è composto da non più di 8 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali (uno per singola organizzazione).
2.5 L’Organismo è coordinato unitariamente da un componente di Organizzazioni Artigiane e OO.SS., che viene nominato nella prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e resta in carica per un triennio.