Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 novembre 2016, n. 23533 - Due infortuni alle mani: rapporto tra infortunio e malattia e tra qualificazione giuridica e modificazione della causa petendi


La qualificazione dell'infermità del lavoratore, come malattia professionale, anziché come infortunio professionale, non preclude, in nessun caso, al giudice, di conoscere e decidere la domanda proposta in giudizio dal lavoratore in relazione all'una o all'altra tipologia di evento assicurato, in conseguenza della visione unitaria del diritto alla prestazione, per come concepita all'interno del T.U. 1124/65.

 

Tutte le volte in cui rimangono fermi i fatti costitutivi della tutela - da identificarsi essenzialmente nell'allegazione della sintomatologia accusata - non viene a configurarsi alcun mutamento di domanda, né extrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. Posto che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita appunto dal quadro sintomatico allegato in ricorso, in relazione al quale va esercitato il potere qualificatorio del giudice, il cui unico limite consiste , com'è noto, nel rispetto dei fatti esposti dalle parti.



Presidente D’Antonio – Relatore Riverso

 

 

Fatto

 



Con la sentenza n. 689/2010 la Corte d'Appello di Potenza accoglieva l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Melfi che, sulla scorta di ctu, accertata la sussistenza di due infortuni sul lavoro subiti da R. A. il 23.7.1999 alla mano destra ed il 17.7.2001 alla mano sinistra, aveva condannato l'INAIL al pagamento in favore dell'istante della rendita per inabilità permanente nella misura del 13%. A fondamento della decisione di riforma la Corte sosteneva invece che, in base alla nuova ctu espletata in appello, dovesse escludersi la genesi infortunistica del quadro patologico in questione il quale configurava piuttosto una malattia effetto di micro traumi continui ad eziologia professionale; che pertanto la domanda azionata non potesse accogliersi non essendo consentito modificare la causa petendi con violazione dell'art.112 c.p.c. e produzione del vizio di ultrapetizione; ciò in quanto non era possibile trasformare un infortunio in malattia professionale, senza che fosse stata presentata a monte un'apposita domanda ed un normale iter amministrativo. Avverso detta sentenza la R. A. propone ricorso, illustrato da memoria, affidando le proprie censure a due motivi con i quali chiede la cassazione della sentenza. Resiste INAIL con controricorso.

 

 

Diritto

 



1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,52 e 53 T.U. 1124/1965, con riferimento agli artt. 112, 99, 100, 115, 116, 437 c.p.c. ( art. 360, n.3 c.p.c.)in quanto il lavoratore non ha alcun onere di presentare una apposita domanda amministrativa onde ottenere la tutela assicurativa né di qualificare gli eventi con riferimento alle specifiche tutele previste dal TU 1124/1965 essendo compito dei giudice qualificare gli stessi eventi.
2. Con il secondo motivo il ricorso censura violazione e falsa applicazione degli artt. 112 , 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento agli artt. 2,3,52 e 53 T.U. 1124/1965, con riferimento agli artt. 112, 99, 100, 115, 116, 437 c.p.c e art. 360 n. 4 c.p.c. essendosi il giudice limitato a considerare la pretesa avanzata esclusivamente sotto il profilo letterale senza valutare il contenuto della stessa.


3. I due motivi, da valutarsi unitariamente per la connessione logica e giuridica che li correla, sono fondati.
La qualificazione dell'infermità del lavoratore, come malattia professionale, anziché come infortunio professionale, non preclude infatti, in nessun caso, al giudice, di conoscere e decidere la domanda proposta in giudizio dal lavoratore in relazione all'una o all'altra tipologia di evento assicurato, in conseguenza della visione unitaria del diritto alla prestazione, per come concepita all'interno del T.U. 1124/65.
4. Il principio è stato di recente riaffermato da questa Corte (Sez. 6 L, Ordinanza n. 5004 del 14/03/2016) in relazione alla qualificazione della malattia professionale ed alla possibilità di riconoscere sia in sede amministrativa che giudiziaria la prestazione assicurativa per una malattia professionale non coincidente con quella denunciata.
5. Tanto in ossequio ai precedenti di questa Corte, coerenti con un risalente orientamento nel quale si rileva come a carico dell'assicurato sia posto il solo onere di specificare i sintomi della patologia (Cass. 19 giugno 1999 n. 6175) "essendo il giudice vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, e non dalla loro definizione medica".
6. Sul versante processuale, anche al di fuori della materia assicurativa, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18711 del 30/08/2006 ) non ha mancato poi di precisare che l'accertamento della natura dell'infermità denunciata costituisce mera riqualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio dalla parte, e non investe una vera e propria modifica dei fatti costitutivi della domanda.
7. Il principio va ora affermato in termini più estesi nel rapporto tra infortunio e malattia professionale (su cui pure non manca un precedente in punto di questa Corte con la sentenza n. 16138 del 21/12/2001): talchè, tutte le volte in cui rimangono fermi i fatti costitutivi della tutela - da identificarsi essenzialmente nell'allegazione della sintomatologia accusata - non viene a configurarsi alcun mutamento di domanda, né extrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. Posto che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita appunto dal quadro sintomatico allegato in ricorso, in relazione al quale va esercitato il potere qualificatorio del giudice, il cui unico limite consiste , com'è noto, nel rispetto dei fatti esposti dalle parti (Cass. Sez Un. 1099/1998, Evangelista).
8. Nel caso di specie alcuna modifica dei fatti essenziali si era verificata ove si consideri pure che, come risulta senza contestazioni nella causa, in sede amministrativa l'INAIL aveva conosciuto i fatti qualificandoli come infortuni (con erogazione dell'indennità di temporanea, salvo che per un periodo in relazione al quale l'inabilità temporanea era stata imputata dall'Istituto a malattia comune). Nel corso del primo giudizio il ctu aveva mantenuto ferma la qualificazione delle patologie denunciate come infortunio; mentre in appello un secondo ctu ha sostenuto che esse fossero piuttosto effetto di microtraumi subiti sul lavoro.
9. La sentenza non si è attenuta ai sopra esposti principi e va quindi cassta. Rimosso l'ostacolo opposto dai giudici di appello, non resta che procedere all'esame della domanda, compito questo al quale provvederà il giudice di rinvio - individuato in dispositivo - il quale liquiderà anche le spese del presente giudizio.

 

 

P.Q.M.
 

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.