Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 16 novembre 2016
Validità: 01.07.2016 - 31.12.2019
Parti: Confindustria Ceramica e Filctem-Cgil, Femca-Csil, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Ceramica, Piastrelle, ecc.
Fonte: filctemcgil.it


Ipotesi di accordo

Il giorno 16 novembre 2016, presso la sede di Confìndustria in Roma tra Confindustria Ceramica e le Organizzazioni Sindacali Filctem - Cgil, Femca- Csil, Uiltec-Uil, è stata stipulata la presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 18/03/2014 per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres.
La presente Ipotesi di Accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a comunicare a Confindustria Ceramica l’avvenuta approvazione entro il 16/01/2017.
L’efficacia della presente Ipotesi di Accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all’avvenuta comunicazione di approvazione sopra citata.
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ipotesi di Accordo, le Parti rinviano ai contenuti del CCNL 18 marzo 2014, che saranno oggetto di aggiornamento e semplificazione in relazione alle norme di legge medio tempore intervenute.

• Al Capitolo I - Parte I - “Relazioni industriati a livello nazionale e territoriale" il paragrafo “Gruppi industriali ed imprese con più di 150 dipendenti’ viene modificato in “Gruppi industriali ed imprese con più di 100 dipendenti”, con conseguente applicazione delle previsioni normative ivi previste alle imprese con più di 100 dipendenti, in ragione di quanto sopra, viene consensualmente abrogato l’ultimo periodo del paragrafo, di seguito riportato: “Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 150 le informazioni di cui sopra verranno fornite annualmente per iscritto alla Filctem- Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil e alla RSU tramite l’Associazione territoriale competente
• Con riferimento agli addetti all’industria delle imprese produttrici di gres ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti (si veda Capitolo I - Parte IX - “ Welfare di settore” - “A) Previdenza Complementare” - le Parti concordano che a decorrere dal 1 luglio 2018 l’ammontare dell’aliquota di contributo a Foncer per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel CCNL 18 marzo 2014 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,2 %, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
• Con riferimento agli addetti all’industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13 marzo 2008 dal contratto collettivo per gli addetti all’industria chimica (si veda Capitolo VII - Parte IX - “Welfare di settore” – “Previdenza Complementare”) - le Parti concordano che a decorrere dal 1 luglio 2019 l’ammontare dell’aliquota di contributo a Foncer per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel CCNL 18 marzo 2014 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,1 %, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
• Al Capitolo I - Parte IX - " Welfare di settore” - “B) Assistenza Sanitaria Integrativa” le Parti convengono di inserire la seguente “Dichiarazione delle Parti stipulanti": “Nell'Intento di promuovere una maggiore adesione da parte dei lavoratori all'assistenza sanitaria integrativa, le Parti convengono di istituire una apposita commissione che, in accordo con il Fasie, riveda le prestazioni sanitarie ad oggi erogabili nell'opzione Standard, fermo restando il contributo annuo contrattualmente previsto. Tale revisione dovrà essere effettuata entro il termine di vigenza del presente rinnovo”,
• Al Capitolo II “Struttura e normative generali” - Art. 11 “Decorrenza e durata” le Parti concordano di modificare l’attuale formulazione come segue: “Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1° luglio 2016 e sarà valido sino al 31 dicembre 2019”.
• Al Capitolo IV “Normative camuffi dei rapporto di lavoro” - Art. 37 “Trattamento in caso di malattia e infortunio sul lavoro" le Parti convengono che il periodo “non saranno tenuti in considerazione, in caso di patologie oncologiche, i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di periodo pari al 50% del periodo di comporto spettante” sia sostituito dal seguente: “Ai fini del raggiungimento dei termini di conservazione dei posto di cui sopra: a) non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero fino ad un massimo di 60 giorni complessivi di calendario; b) non saranno tenuti in considerazione, in caso di patologie oncologiche, i giorni di assenza per malattia, anche non/continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalia struttura pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di periodo pari al 100% del periodo di comporto spettante".
• Con riferimento agli addetti all’industria delle imprese produttrici di gres ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti, al Capitolo IV “Normative comuni del rapporto di lavoro" le Parti espressamente convengono l’abrogazione con effetto dal 1 gennaio 2017 dell’Art. 47 “Trattamento diplomati e laureati”
• Con riferimento agli addetti all'industria delle imprese produttrici di gres ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti, al Capitolo Vi “Classificazione e retribuzione" - Art. 65 “Minimi e indennità di posizione organizzativa" le Parti concordano i minimi contrattuali mensili indicati nelle Tabelle A e B “Piastrelle” e “Materiali Refrattari”.
• Con riferimento agli addetti all’industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13 marzo 2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'Industria chimica, al Capitolo VII - Art. 65 “Minimi e indennità di posizione organizzativa” le Parti concordano i minimi contrattuali mensili indicati nella tabella C “Ceramica Sanitaria e Stoviglieria

Tabelle aumenti [...]