Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 21 novembre 2016, n. 49224 - Caduta dalla piattaforma durante i lavori di manutenzione. Contratti di appalto e responsabilità


 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 19/10/2016

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti C.G. e R.R., con sentenza del 10.4.2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, emessa in data 7.4.2014, appellata dagli imputati, concedeva agli stessi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati; confermava nel resto con condanna al pagamento delle spese di rappresentanza delle parti civili.
Il G.M. del Tribunale di Brescia, assolti i coimputati G.E., amministratore delegato della spa, C.M., institore e direttore tecnico di stabilimento della spa, C.V., Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta appaltatrice dei lavori Similn Spa e B.A., amministratore unico di una ditta subalpattatrice (veniva assolta anche la Trafilerie G.C. s.p.a. e la S.I.M.I.N. spa dall'illecito di cui all'art. 25septies co. 3 D.lvo 8.6.2001 n. 231 mentre Z.G. aveva patteggiato la pena definendo così la sua posizione) aveva dichiarato, gli odierni ricorrenti, responsabili dei seguenti reati: capo a) del reato di cui agli artt. 590, 2° e 3° comma, 113 cod. pen. perché (...) C.G. in qualità di dirigente responsabile della manutenzione per lo stabilimento di Chiari (BS) della predetta società, R.R. in qualità di addetto al servizio di manutenzione per lo stabilimento di Chiari (BS) della medesima società, (...) cagionavano per colpa a T.F., lavoratore addetto alle attività di manutenzione e smontaggio di carpenteria pesante dipendente della SIMIN S.p.A., ed a R.G. lavoratore dipendente della AB SERVICES s.r.l. con le medesime mansioni, lesioni personali gravi consistite per R.G. in "fratture composte multiple del bacino (branca ileo ischio pubica e acetabolo dx, ala sacrale dx), frattura gran trocantere dx, frattura scomposta epifisi distale radio dx, trauma addominale con emoperitoneo, lesione capsula lobo epatico sx, ematoma retro peritoneale e surrenalico dx, contusione basale del polmone destro, anemia emorragica", con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per almeno 120 giorni, e per T.F. in "frattura S.p.A./la dx, lacerazioni polmonari dx e frattura 40 e 50 coste dx, lacerazione epatica al VI, VII, VIII segmento, fratture multiple del bacino, ematoma retro peritoneale", con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per almeno 180 giorni; in particolare, svolgendosi operazioni di manutenzione per sostituire un tratto di tubazione facente parte dell'impianto di aspirazione del reparto Fonderia presso la ditta Trafilerie G. di Chiari - in parte affidate in appalto alla SIMIN S.P.A. (incaricata di eseguire le operazioni di imbrago e di ancoraggio) ed in subappalto alla AB SERVICES SRL (sussistendo fra SIMIN e AB SERVICES un contratto di subappalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione) - per eseguire le quali veniva deciso di: imbracare e sostenere con una autogru (di proprietà della SIMIN) il tratto di tubazione da rimuovere, sbullonare il tratto delle parti di impianto adiacenti, asportare con la gru il tratto e infine posizionarne uno nuovo, T.F. e R.G., operando a bordo di una piattaforma elevabile a circa 12 mt da terra (di proprietà della G.), procedevano a forare la tubazione per inserire le funi dell'imbracatura, mentre l'autogrù veniva posizionata e messa in tiro per garantire il sostegno del carico durante lo smontaggio, il cui peso, secondo le indicazioni fornite da R.R., veniva stimato intorno a 35 quintali successivamente, verso il termine delle operazioni di smontaggio, per un cedimento delle strutture (evidentemente non adeguate al carico da sollevare, che risultava avere un peso ben superiore a quello stimato, valutato poi essere di circa 113.3 quintali), l’autogrù urtava violentemente la piattaforma e i due operatori T.F. e R.G. venivano sbalzati a terra.
Con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione sugli infortuni del lavoro, e segnatamente:
(C.M.), C.G. nella violazione dei seguenti articoli di legge: - art 18 comma 3 bis del Dlgs n.81 del 2008 in quanto omettevano di esercitare la dovuta sorveglianza nei confronti delle imprese a cui risultavano essere stati affidati i lavori di manutenzione della condotta sopra descritti, al fine di assicurare la conduzione in sicurezza degli stessi;
R.R.  e (Z.G. per il quale si è proceduto separatamente) nella violazione dei seguenti articoli di legge:
- art. 19 cc. I lett. b) ed f) del Dlgs n.81 del 2008 in quanto decidevano di procedere alle operazioni di manutenzione sopradescritte senza fornire agli operatori adeguate informazioni sui rischi cui venivano esposti omettendo di individuare e segnalare al datore di lavoro le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
Fatto aggravato per aver cagionato le lesioni personali gravi di cui sopra e perché commesso con le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Fatto commesso in Chiari (BS) il 14/8/2009

 


C.G. e R.R., venivano condannati, ritenuto il concorso formale, ciascuno alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa; con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile INAIL e delle persone offese, assegnando una provvisionale di € 360.589,02 ed € 76.553,74 all'INAIL per i danni da prestazioni previdenziali erogate in favore di T.F. e R.G. e di € 200.000 al T.F. e 50.000 al R.G..
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con unico atto, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia, C.G. e R.R. , deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova quanto alla ritenuta responsabilità degli imputati per, il reato di lesioni colpose aggravate (art. 606 comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 590, II e III comma, 113 c.p.).
I ricorrenti deducono l'esistenza del vizio di travisamento della prova ed una palese illogicità della decisione.
Le motivazione della sentenza impugnate consisterebbero nella mera riproposizione delle motivazioni del provvedimento di primo grado, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione o facendolo in modo lacunoso e frammentario e contrastante con le risultanze processuali.
I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto l'esistenza di difetti di programmazione e progettazione della complessa attività di manutenzione svolta presso le Trafilerie G.C. SpA, riconducibile anche alla direzione del servizio manutenzione di tale azienda. Gli stessi, però, ci si duole, avrebbero completamene ignorato la cospicua documentazione difensiva relativa all'assolvimento degli obblighi informativi e di coordinamento gravanti sul committente nei contratti di appalto, nonché ai numerosi lavori di manutenzione svolti negli anni dall'appaltatrice Simin presso la G., comportanti spesso la movimentazione di manufatti anche più grandi e pesanti della tubazione per la cui rimozione si verificava l'infortunio. In dispregio della vigente normativa si sarebbe data centralità e rilevanza al ruolo che C.G. e R.R., alle dipendenze della G., avrebbero avuto nella preparazione e esecuzione dell'attività di manutenzione che causava l'incidente.
Si lamenta che la ritenuta responsabilità sia stata fondata sul contenuto del contratto aperto del 12.6.2009, giudicato dal difensore ricorrente insufficiente a determinare il trasferimento degli obblighi di sicurezza in capo all'appaltatore, in quanto non faceva specifico riferimento al lavoro specifico, ignorando completamente quanto dichiarato dal teste F., impiegato de SIMIN, che dichiarava che l'intervento rientrava in tale ordine aperto.
Ancora, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che l'impiego, nelle operazioni, della piattaforma di proprietà della G. fosse indice del suo ruolo nella vicenda, tralasciando che la piattaforma non aveva avuto la minima incidenza rispetto all'evento. Infine, si sarebbe strumentalizzata l'espressione, contenuta nell'ordine del 12.6.2009, che i lavori da eseguire sarebbero stati quelli impartiti dal responsabile della manutenzione (C.G.); mentre in realtà la locuzione utilizzata stava solo a significare che la G. doveva indicare i lavori da svolgere, mentre la progettazione e determinazione nelle modalità di intervento era rimesso alla Simin, come in ogni contratto di appalto.
Pertanto, secondo il difensore ricorrente, da un lato si sarebbe omesso di valutare le allegazioni difensive e dall'altro si sarebbero travisate le risultanze delle deposizioni dei testi al fine di attribuire un ruolo attivo nel sinistro al preposto R.R.. In particolare viene segnalata la difformità di quanto dichiarato dal T.F. rispetto a quanto affermato in sentenza sulle stesse dichiarazioni.
Vengono infine richiamate ed evidenziate quelle che sono ritenute importantissime deposizioni testimoniali, del tutto trascurate, come quella del V., al fine della comprensione dei rapporti e della cooperazione tra la due società.
b. Erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis e 133 • c.p.). In relazione all'art. 62 bis c.p. anche mancanza di motivazione (art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.).
I ricorrenti lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo, quasi da omicidio e non da lesioni.
Sul punto la corte di appello fornirebbe le stesse considerazioni del provvedimento di primo grado, facendo riferimento solo alla gravità del danno e omettendo la valutazione delle risultanze documentali, dalle quali emergeva la sensibilità delle G. verso le problematiche attinenti la sicurezza dei lavoratori, tanto da ridurre negli anni considerevolmente il numero degli infortuni come dichiarato dal teste V..
La sentenza sarebbe pertanto incorsa in violazione di legge, attraverso l'errata valutazione dei parametri ci cui all'art. 133 cod. pen.; mentre per quanto riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stata omessa ogni motivazione.
Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
In data 3.10.2016 è stata depositata memoria ex art. 611 cod. proc. pen. nell'interesse della parte civile T.F., a firma del difensore di fiducia, con cui, rispondendo ai singoli profili di doglianza proposti dal C.G. e dal R.R., si chiede dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il proposto ricorso, con regolamentazione delle spese del giudizio.

 

 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Il difensore ricorrente incentra il suo ricorso su un assunto vizio motivazionale sub specie di travisamento della prova.
Occorre, perciò, ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
3. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla l. 20.2.2006 n. 46. 
Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (la totale riferibilità dei lavori alla società appaltatrice), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" , che si invoca nel presente ricorso, che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'Interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ribadirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. 
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il difensore ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità.
I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto del materiale probatorio acquisito e offerto una corretta valutazione, in particolare, della portata del contratto del 12/6/2009, assolutamente inidoneo per dei lavori straordinari a così alto rischio, per i quali occorreva evidentemente una delega specifica che non c'è stata.
Preliminarmente la Corte territoriale riporta le caratteristiche del tratto di tubazione in sostituzione, per come riportate nella consulenza tecnica dell'ingegner B., proprio per evidenziare che non si trattava di una banale ed ordinaria attività manutentiva, come quelle che la Simin svolgeva ogni anno per la committenza. Ciò in quanto la stessa aveva ad oggetto una condotta presente in loco da ventanni, ed era dunque evidente che gli addetti della società appaltatrice nulla sapevano né delle condizioni della tubatura, né del suo contenuto, né delle modalità con le quali eseguire l'intera operazione.
I giudici del gravame del merito confutano argomentatamente le doglianze difensive -oggi riproposte- in merito alla parte motivazionale della sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente un difetto di programmazione del lavoro. In particolare, si evidenzia nella motivazione del provvedimento impugnato che il fatto che l'operazione sia stata effettuata in difetto di qualsivoglia programmazione e progettazione è un dato che emerge da tutti testimoni e da tutti i documenti acquisiti in atti. I giudici bresciani richiamano e fanno proprio, legittimamente trattandosi di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il rilievo del giudice di prime cure secondo cui nessuna specifica documentazione era stata acquisita sull'attività coinvolta nel sinistro, a differenza che per altri lavori, pur in passato svolti per conto di Trafilerie G.. Viene posto in rilievo anche come dai documenti e dalle testimonianze acquisite sia stato possibile appurare che, se deve ritenersi fosse stata pacificamente prevista, da parte della committente, la sostituzione della condotta, posata in opera una ventina di anni addietro, in virtù del fatto che, presso l'insediamento produttivo, una settimana prima, era stata depositata la conduttura nuova, altrettanto pacificamente sia emerso che nessun cenno dello smontaggio e del riposizionamento della struttura era stato fatto alla Simin.
Sul punto viene dato atto che è "muto" il contratto "aperto" (ordine n. 1616 del 12 giugno 2009) e che in alcun atto diverso -sia esso un programma proveniente dalla Direzione del Servizio di manutenzione delle Trafilerie, sia esso un mero appunto sull'esecuzione dei lavori - vi è traccia del conferimento di un incarico di tal fatta e della necessità di predisporre un progetto o un programma delle operazioni, correttamente definite "ad alto rischio" dal primo giudice.
5. Del lavoro da eseguirsi - dà ancora atto il provvedimento impugnato- vennero incaricati da Z.G. (e R.R.) oralmente il giorno precedente l'infortunio T.F. e R.G., che compirono le operazioni preliminari, raggiungendo la condotta utilizzando quella stessa piattaforma, fornita nell'occasione dalla Trafilerie G. S.p.A., che sarebbe stata da loro utilizzata anche il giorno successivo e dalla quale sarebbero stati scaraventati al suolo. Peraltro, all'Interno del documento concernente gli oneri e doveri dell'appaltatore, viene ricordato essere scritto (pagina 2) che "in caso di parziale o di totale esecuzione dei lavori in appalto sull'unità produttiva della committente, all'assuntore potrà, occasionalmente, essere concesso l'uso temporaneo di macchine o impianti di proprietà della committente fermo restando il principio che esso dovrà avvenire dopo formale richiesta d'uso da parte dell'assuntore stesso conseguente autorizzazione da parte dei responsabili della committente."
Nella sentenza impugnata viene anche ricordato che il difensore di Simin S.p.A. ha depositato documentazione, a titolo esemplificativo, di alcuni ordini trasmessi dalle Trafilerie G.C. a Simin in periodi vari, a conferma di come fosse sempre stato previsto che Trafilerie G. indicasse con assoluta precisione sia i giorni nei quali effettuare le attività manutentive, sia i macchinari che Simin doveva mettere a disposizione.
E stato dunque coerentemente ritenuto pacificamente provato che nessuna progettazione della prevista operazione era stata compiuta dal servizio di manutenzione delle Trafilerie G. S.p.A., seppure l'ordine di effettuare il lavoro non potesse che provenire direttamente dalla committenza, e che nessuna comunicazione scritta fu data alla appaltatrice, seppure nella missiva del 12 giugno 2009 dall'appaltante all'appaltatore fosse ribadito che: "i lavori che dovranno essere eseguiti saranno quelli impartiti dai responsabile della manutenzione signor C.G. .
6. La Corte territoriale, lungi dal limitarsi a recepirla acriticamente, ha dato conto motivatamente di condividere l'affermazione del primo giudice secondo la quale l'attività da svolgere esigeva, trattandosi dei lavori ad alto rischio e del tutto straordinari, rispetto alla ordinaria e programmata attività di manutenzione "estiva", un piano di progetto, la cui redazione per tempo era ben possibile tenuto conto che già una settimana prima dell'affidamento verbale dell'incarico agli operai della appaltatrice e della subappaltatrice, era arrivata nello stabilimento di Chiari la nuova tubazione che andava installata previa rimozione di quella obsoleta. In alternativa, si sarebbe comunque resa necessaria una riunione di coordinamento tra i vertici del reparto di manutenzione della committente e i vertici dell'appaltatrice per verificare la natura dell'incarico e le caratteristiche del lavoro con la delineazione di linee guida in tema di procedura da utilizzare, macchinari necessari, numero di personale che doveva essere coinvolto, valutazione dei rischi, attività tutte completamente pretermesse.
Coerente appare, pertanto, la conclusione che spettasse al responsabile della manutenzione C.G. attivarsi in tal senso, e predisporre la precisa organizzazione e progettazione delle modalità operative e che certamente spettava alla committente segnalare alla ditta appaltatrice le reali condizioni della condotta.
Viene dato atto in sentenza che la difesa Simin ha allegato, tra l'altro, un documento interno di Trafilerie G., intitolato: "gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento fumi" dal quale emerge che il SMN - servizio di manutenzione interno - e dunque C.G. e tutta la scala gerarchica a lui sottoposta, "è responsabile del controllo e della manutenzione di tutti gli impianti abbattimento fumi..." e che "SMN registra sul modulo "scheda di manutenzione" tutti i controlli effettuati..." moduli compilati vengono consegnati ad RSA che ne verifica il contenuto e le archivia". Emerge, dunque, che la tubatura in questione, facente parte dell'impianto di abbattimento fumi era (o doveva essere) oggetto di controllo costante ad opera del servizio interno di manutenzione delle Trafilerie G. S.p.A..
I giudici di appello correttamente evidenziano sul punto che si tratta, del resto, di un compito imprescindibile poiché il sistema comprende gli strumenti di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri all'interno dell'ambiente di lavoro ed in atmosfera, monitoraggio fondamentale per le Trafilerie G., stabilimento, che per la tipologia di produzione era ed è costantemente e attentamente monitorato dei servizi pubblici ambientali (ARPA) oltre che attentamente seguito dalle associazioni ambientalistiche locali. Il servizio di manutenzione interno, perciò, attesa la specifica delega in materia, non poteva certamente ignorare le condizioni interne della condotta, e, nello specifico, la presenza di polveri di abbattimento fumi in maniera massiccia (e sul punto viene ricordato essersi accertato, in sede di art. 360 c.p.p.2, che la tubatura in questione la cui sezione è di 1,40 m. x 1.40 m. e la lunghezza è di 11 metri fosse colma fino a quasi ad un terzo della altezza di polveri derivanti dall'abbattimento fumi) .
Nessuna valutazione dei rischi è stata, invece, compiuta dalla committenza, che ha di fatto indirizzato tutte le attività e che comunque non ha fornito alla appaltatrice i dati necessari e imprescindibili per compiere una siffatta valutazione, per giunta neppure rivolgendosi ai pari grado nelle gerarchie, incaricando dei semplici preposti e degli operai al compimento della attività.
7. La sentenza impugnata dà logicamente rilievo anche alla circostanza che la G. aveva messo a disposizione del personale della ditta appaltatrice la piattaforma sulla quale si trovavano gli operai (piattaforma che, per le sue caratteristiche, era stata collocata immediatamente a ridosso della tubatura, con l'evidente esposizione degli operai a rischio di caduta da un'altezza rilevantissima, in caso di investimento della stessa ad opera del carico che si sarebbe dovuto movimentare e che, secondo il consulente tecnico della difesa T.F., era inadeguata poiché, appunto, collocava gli operai e la stessa macchina troppo in prossimità della zona di lavoro e di possibile caduta del manufatto). E il tutto avveniva sotto lo sguardo del preposto alla manutenzione della committente, che ha cercato di giustificare la sua presenza sul posto solo per recintare l'area, circostanza che - viene ancora una volta evidenziato nel provvedimento impugnato- non emerge da alcuna delle dichiarazioni dei testimoni, ed è anzi platealmente smentita da costoro che riconducono a questi gli ordini sulle attività da svolgere sia nella giornata dei 13 agosto sia nella giornata successiva quando si verificava l'infortunio (per tutti viene ricordato il teste R., ossia l'operatore che quella mattina giungeva presso il piazzale delle Trafilerie G. per svolgere un'attività del tutto diversa -rimozione delle pese presenti sul piazzale - e che veniva invece indirizzato da Z.G. nel corridoio all'aperto esistente tra due fabbricati dello stabilimento, ove era presente R.R., per agganciare le catene (anche queste fornite dalla G.) alla gru, catene che sarebbero servite a tenere sollevata la tubatura nel momento in cui questa fosse stata sganciata su entrambi i lati per poi movimentarla e posizionarla a terra).
Il provvedimento impugnato dà conto in maniera articolata di come non corrisponde al vero quanto affermato dalla difesa ed oggi ribadito secondo cui T.F. avrebbe smentito il R. laddove questi aveva affermato di avere ricevuto le informazioni circa le condizioni dell'Interno della condotta dal R.R., evidenziandosi invece come l'infortunato sia stato perfettamente in grado di ricostruire quanto avvenuto il giorno precedente, ma ha ribadito di non avere ricordo alcuno di quanto accaduto il giorno dell'infortunio, a causa del grave trauma patito. In ogni caso viene anche ricordato come il teste, con riferimento agli accadimenti del giorno precedente all'infortunio, abbia ricordato perfettamente che, quando aveva praticato i fori alla tubatura per agganciare le imbragature, si era accorto che questa era piena "di polvere di piombo, all'incirca fino alla metà" ed abbia più volte ribadito che Z.G. e R.R. erano a conoscenza della presenza delle polveri (cfr. p. 52 della sua deposizione) confermando altresì (p. 54 e 56) che presso lo stabilimento era sempre presente personale della G. che dava le direttive sui lavori; nel caso specifico, egli aveva ricevuto le direttive sul lavoro da compiere da Z.G. e da R.R..
E stata dunque logicamente e congruamente motivata la sussistenza dei profili di colpa contestati e del nesso causale con l'evento.
8. Quanto allo specifico profilo di colpa contestato al C.G. cui, in virtù delle specifiche indicazioni della committente, spettava individuare ogni attività manutentiva da svolgere indicandola all'appaltatrice, lo stesso è stato altrettanto logicamente ritenuto sussistente sul provato presupposto che egli fece ciò senza fornire alcuna specifica indicazione sul lavoro da svolgere, sui rischi connessi e sulle procedure da attuare (ovvero avendo omesso di richiedere e poi valutare le procedure che l'appaltatrice avrebbe adottato per compiere l'attività).
L'addebito di omessa sorveglianza nei confronti delle imprese cui era stato affidato il lavoro di manutenzione della condotta è stato ritenuto provato essendo stato ritenuto indubitabile che, proprio per la gerarchizzazione delle strutture presenti nella Trafilerie G., l'ordine di svolgimento di detta operazione sia pervenuto al R.R. dal C.G., dato che era noto: 1) che la nuova tubature era presente nel cantiere; 2) che la presenza della gru era programmata nella giornata dell'infortunio. Coerentemente non è stato attribuito alcun rilievo al fatto che C.G., presente nell'azienda il giorno dell'infortunio, fosse impegnato in altro genere di lavoro in altra zona dello stabilimento, poiché l'obbligo che su di lui gravava, nella qualità indicata nel capo di imputazione, era quello di programmare l'intervento, valutarne rischi e dare le opportune direttive affinché lo stesso fosse svolto secondo procedure tese ad assicurare la sicurezza dei lavoratori.
Quanto al R.R., i giudici del gravame del merito hanno ritenuto la sua penale responsabilità palese, in adesione alle motivazioni della sentenza di primo grado, confutando decisamente la tesi difensiva, mutuata dalla deposizione dell'imputato, secondo cui R.R. (che non può negare di aver dato informazioni in merito al peso della struttura che avrebbe dovuto essere agganciata alle funi e movimentata con la gru condotta dal R.) fornì quelle informazioni noncon riferimento alla condotta che doveva essere rimossa ma a quella nuova. Non si vede perché l'imputato -evidenzia la Corte d'appello- dovesse fornire una informazione che nessuno gli aveva richiesto. Viene, perciò, logicamente ritenuto pacifico che la richiesta del R. si riferisse alla condotta che stava per essere definitivamente rimossa dalla sede, che, nel punto in cui era già stata svincolata dalla struttura fissa, aveva manifestato la presenza di materiale depositato all’interno. Né evidentemente è stato ritenuto possibile che il R.R., proprio perché la condotta apparteneva alla committente, era posizionata da vent'anni, e la sua manutenzione era affidata al reparto cui apparteneva, affermare di avere ignorato o di avere ritenuto che la condotta al suo interno fosse vuota. Evidenzia, infatti, ancora il provvedimento impugnato, che alla Trafilerie G., infatti, non poteva essere sconosciuto, in considerazione di quanto sopra già segnalato in ordine ai compiti del servizio manutenzione interno sull'impianto di abbattimento fumi, lo stato della condotta e la presenza all'interno della stessa di una stratificazione di polveri di abbattimento fumi frutto di una, quantomeno disinvolta, attività di pulitura della condotta stessa nel corso degli anni.
Sul punto, la sentenza impugnata, sottolinea, peraltro, come, del resto, non vada trascurato che il teste V., nel corso della sua deposizione ha confermato che le informazioni sulle condizioni della condotta e sulla presenza di residui venissero "date dal preposto delle Trafilerie al preposto della ditta appaltatrice". E peraltro, come detto in precedenza, nell'ordine n. 1616 del 12 giugno 2009 si individuano una serie di lavori stabilendo altresì che questi sarebbero effettuati "secondo le istruzioni fornite dal nostro responsabile fonderia responsabile manutenzione ai vostri responsabili cantieri', mentre nel caso di specie non solo nessuna istruzione era stata fornita, ma addirittura l'unica fornita era stata fuorviale.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il difensore ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
9. Infondato appare, infine, anche il profilo di doglianza attinente la dosimetria della pena.
Nel provvedimento impugnato, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, si evidenzia, infatti, che la circostanza che i due operai non abbiano patito conseguenze più gravi è stata dovuta esclusivamente ad un caso, essendo costoro precipitati da un'altezza di 12 metri unitamente alla piattaforma che veniva investita dalla condotta in fase di oscillazione e si valutano la gravità della colpa e le gravissime conseguenze patite da due operai, esposti senza criterio alcuno ad un rischio elevatissimo. E, in ragione di tali elementi, i giudici del gravame del merito hanno ritenuto che la pena inflitta non potesse essere in alcun modo attenuata "dovendosi ritenere il trattamento sanzionatorio appena sufficiente a fronte della gravità del danno e del grado della colpa".
La pronuncia impugnata, dunque, appare in linea con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, infatti, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui, come nel caso che ci occupa, risulti congruamente motivata.
10. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege , la condanna dei ricorrenti al pa-gamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali delle parti civili per questo giudizio di legittimità, liquidate -per ciascuna di esse- come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali delle parti civili T.F. e R.G. per questo giudizio di legittimità, liquidate -per ciascuna di esse - in euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2016