Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49622 - Responsabilità dei titolari di un'azienda agricola per infortunio mortale di un operaio durante la semina con la trattrice. Terreno scosceso e assenza del cuneo bloccaruote


Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 12/10/2016

 

 

 

Gli imputati hanno disatteso il dovere di assicurarsi in ordine all'osservanza, da parte dei dipendenti, della normativa antinfortunistica, dovere derivante dalla loro posizione di garanzia (in specie dal generale dovere datoriale di prendere le misure necessarie in ordine al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dì cui all'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 626/1994: disposizione la cui violazione é contestata in rubrica).
Sul piano del nesso eziologico, é di tutta evidenza che l'evento mortale si verificò in dipendenza della violazione della suddetta norma prevenzionistica e dei connessi obblighi datoriali (in specie quello di impedire che il V.M. utilizzasse la trattrice in condizioni di pericolo), così come é evidente che il mancato innesto della marcia da parte dela vittima, pur sicuramente qualificabile come imprudente o negligente, non fu certo l'unico e decisivo elemento causalmente rilevante ai fini del sinistro, atteso che in ogni caso il lavoratore era stato assegnato dai ricorrenti a eseguire i lavori di semina in condizioni di pericolo derivanti dalla necessità di operare in un pendio come quello ove avvenne il sinistro, con evidente rischio (poi concretizzatosi) che la trattrice si ribaltasse e in assenza di dispositivi posti a corredo della macchina e che erano per l'appunto finalizzati a impedire tale categoria di accadimenti. 
La tesi difensiva in ordine all'imprevedibilità di quanto accaduto e all'estensibilità, al comportamento della vittima, della nozione di abnormità interruttiva dei nesso causale non può trovare accoglimento.


 

Fatto

 

 

 

1. La Corte d'appello di Potenza, in data 27 febbraio 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera in data 7 ottobre 2013 con la quale Gi. e G. C. erano stati condannati alla pena di giustizia e alle correlative statuizioni civili, con pena interamente condonata, in relazione al delitto loro ascritto ex artt. 113 e 589 cod.pen., in danno del dipendente V.M., reato commesso il 24 dicembre 2005.
1.1. Ai due imputati, nella loro qualità di titolari di un'azienda agricola, nonché di datore di lavoro e di proprietario di una trattrice agricola, é contestato di non avere assicurato il perfetto funzionamento del motorino d'avviamento della trattrice, utilizzata dal V.M. in un lavoro di semina di terreni scoscesi ed acclisi, e di avere omesso di dotare il suddetto mezzo della staffa di bloccaggio (o cuneo bloccaruote) prescritta dalle istruzioni d'uso della macchina, in violazione dell'art. 35 del D. Lgs. 626/1994; il giorno dell'evento, il V.M., che stava eseguendo operazioni di semina su un terreno di proprietà degli imputati, posizionava la trattrice su una porzione di detto terreno caratterizzata da forte pendenza, con freno a mano e marcia disinserita, ma senza poter fare uso del dispositivo bloccaruote e, una volta sceso dal mezzo, che retrocedeva a causa della mancata tenuta del freno a mano e del terreno reso viscido dalle piogge dei giorni precedenti, egli veniva investito mortalmente dalla trattrice.
1.2. La Corte territoriale, riconosciuta la posizione di garanzia in capo ai due Imputati e ribadito il nesso causale fra l'Investimento del V.M. e il suo decesso, evidenzia che il cedimento del freno a mano del trattore, il cui stato d'efficienza era perfetto, era dovuto alla forte pendenza del terreno, al peso della seminatrice agganciata alla macchina e al fatto che non era stata innestata la marcia; ma la presenza del cuneo bloccaruote, prosegue la Corte potentina, avrebbe impedito o quanto meno rallentato di molto la caduta della trattrice, consentendo al V.M. di evitare l'investimento; inoltre, contrariamente a quanto asserito dagli imputati appellanti, la seminatrice non era stata posizionata con le braccia sollevatrici abbassate, altrimenti ciò avrebbe svolto un'azione frenante sul mezzo. Oltre a ciò il Collegio lucano rileva che non era stato adeguatamente valutato il rischio poi concretizzatosi, e che il documento di valutazione del rischio non risultava sufficiente ed adeguato perché non conteneva la valutazione dei rischi connessi all'attività di semina nelle condizioni in cui avvenne l'incidente: secondo il Collegio d'appello tale aspetto, pur non espressamente contestato, può valutarsi come colpa generica, e in ogni caso le parti hanno potuto interloquire in proposito. Prosegue la Corte di merito precisando che il comportamento dei V.M., benché imprudente, non fu abnorme e quindi non interruppe il nesso causale fra la condotta omissiva contestata e l'evento mortale.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono G. e G. C., con unico atto firmato dal loro difensore di fiducia e articolato in un unico, ampio motivo; con esso i ricorrenti denunciano violazione di legge in riferimento all'art. 41, comma 2, cod.pen.: in particolare, nel motivo in esame, si deduce che anche il lavoratore é titolare di una posizione di garanzia in tema di lavoro, e che anche il suo comportamento imprudente, se abnorme, vale a interrompere il nesso di causalità tra la condotta negligente del datore di lavoro e l'evento lesivo a danno del dipendente; gli esponenti evidenziano altresì che non può farsi carico alla posizione datoriale di un continuo monitoraggio del lavoratore a fini prevenzionistici. Inoltre, proseguono i ricorrenti, la nozione di "abnormità" sì é estesa fino a ricomprendere comportamenti connessi con lo svolgimento delle mansioni lavorative, ma esulanti dalla prevedibilità da parte del datore di lavoro. Venendo al caso di specie, i ricorrenti evidenziano in particolare l'inutilità del cuneo bloccaruote (un cuneo di ferro lungo circa 30 centimetri), che quand'anche fosse stato usato non avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, specie nelle condizioni del terreno su cui quest'ultimo avvenne. L'unica causa dell'incidente, concludono gli esponenti, é costituita dall'avventata manovra del V.M., il quale scese dal trattore lasciando la portiera aperta, il motore acceso, il solo freno a mano innestato e andandosi a infilare tra il trattore e la seminatrice.
3. All'odierna udienza, il difensore delle parti civili ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento.
2. La Corte di merito evidenzia plurimi elementi che depongono per la sicura riferibilità ai ricorrenti non solo della posizione di garanzia in relazione all'esecuzione delle mansioni da parte del V.M., ma altresì di circostanze che rendono evidente la prevedibilità, da parte del medesimi, delle condizioni di rischio in cui il loro dipendente si sarebbe venuto a operare.
2.1. Sotto il primo profilo, é ius receptum che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli é costituito garante dell'Incolumità fisica dei prestatori di lavoro (principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 5 del 25/11/1998, dep. 1999, Loparco, Rv. 212577, e più recentemente ribadito, ex multis, da Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263200).
2.2. Venendo al secondo profilo, emerge in atti che il lavoro cui era stato adibito il V.M. era quello di procedere alla semina di un terreno di proprietà degli imputati, che all'uopo gli avevano affidato la trattrice; come accuratamente evidenziato dalla Corte territoriale (pag. 7 sentenza), nel giudizio di merito é emerso - soprattutto attraverso la deposizione del consulente tecnico del Pubblico ministero, Ing. A. - che la dotazione della trattrice comprendeva anche due cunei bloccaruote, il cui utilizzo era prescritto dai manuale d'uso del macchinario, e che l'impiego di detti dispositivi avrebbe impedito, o quanto meno apprezzabilmente ritardato, lo scivolamento della macchina e avrebbe perciò consentito al V.M. di spostarsi dalla sua traiettoria e di non esserne travolto. La stessa dotazione della trattrice, comprensiva dei cunei bloccaruote, rendeva ex se evidente e prevedibile la possibilità che, in determinate condizioni d'uso, la trattrice potesse scivolare o ribaltarsi se non adeguatamente bloccata nelle ruote. Perciò era sicuramente noto, o comunque conoscibile dagli odierni ricorrenti, il pericolo di siffatti accadimenti, che si é concretizzato a causa della forte pendenza presente nel terreno, atteso che il mezzo é risultato in perfetta efficienza.
2.3. Perciò gli odierni ricorrenti hanno disatteso il dovere di assicurarsi in ordine all'osservanza, da parte dei dipendenti, della normativa antinfortunistica, dovere derivante dalla loro posizione di garanzia (in specie dal generale dovere datoriale di prendere le misure necessarie in ordine al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dì cui all'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 626/1994: disposizione la cui violazione é contestata in rubrica).
3. Sul piano del nesso eziologico, poi, é di tutta evidenza che l'evento mortale si verificò in dipendenza della violazione della suddetta norma prevenzionistica e dei connessi obblighi datoriali sopra richiamati (in specie quello di impedire che il V.M. utilizzasse la trattrice in condizioni di pericolo), così come é evidente che il mancato innesto della marcia da parte del V.M., pur sicuramente qualificabile come imprudente o negligente, non fu certo l'unico e decisivo elemento causalmente rilevante ai finì del sinistro, atteso che in ogni caso il lavoratore era stato assegnato dai ricorrenti a eseguire i lavori di semina in condizioni di pericolo derivanti dalla necessità di operare in un pendio come quello ove avvenne il sinistro, con evidente rischio (poi concretizzatosi) che la trattrice si ribaltasse e in assenza di dispositivi posti a corredo della macchina e che erano per l'appunto finalizzati a impedire tale categoria di accadimenti. 
3.1. La tesi difensiva in ordine all'imprevedibilità di quanto accaduto e all'estensibilità, al comportamento del V.M., della nozione di abnormità interruttiva dei nesso causale non può trovare accoglimento; così che non ha pregio l'assunto difensivo in base al quale anche l'uso del cuneo bloccaruote non avrebbe impedito l'evento: assunto che risulta sviluppato senza alcuno specifico riferimento alle acquisizioni probatorie e teso nell'essenziale a proporre una mera rivalutazione alternativa delle prove inammissibile in questa sede di legittimità.
Sta di fatto che il dispositivo sopra citato era prescritto dal manuale d'uso della trattrice, proprio in funzione del rischio di possibili cedimenti o scivolamenti del macchinario in luoghi scoscesi; che nonostante ciò i due odierni ricorrenti affidarono il macchinario al V.M. senza mettergli a disposizione il cuneo; e che la Corte di merito ha debitamente e congruamente argomentato sulla rilevanza causale di tale condotta omissiva, determinante dell'evento, concludendo che, ove le norme prevenzionistiche richiamate in rubrica fossero state convenientemente rispettate, l'evento non si sarebbe verificato.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese in favore delle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.