Tipologia: Accordo Interconfederale
Data firma: 27 settembre 1999
Validità: Triennale
Parti: Lvh/Apa, Cna/Shv e Asgb, Cgil/Agb, Cisl/Sgb, Uil/Sgk
Settori: Artigianato*, Prov. Autonoma Bolzano
Fonte: EBNA
Note*: L'Edilizia è esclusa dal campo di applicazione dell'Accordo

Sommario:

 Premessa
1. Modalità di costituzione dell’Organismo Paritetico Territoriale OPTA
2. Funzionamento dell’Organismo Paritetico Territoriale OPTA
 3. Risorse Finanziarie
Note verbali

Accordo Interconfederale tra Lvh/Apa, Cna/Shv e Asgb, Cgil/Agb, Cisl/Sgb, Uil/Sgk

Premesso
che le parti firmatarie del presente accordo intendono dare attuazione nel territorio della provincia di Bolzano a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 (Art. 18;19;20) come modificato dal D.Lgs. 242/96; all’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/0 96; al verbale di intesa tra OO.AA. e OO.SS. di data 27.7.1998 e 25.8.1998 presso l’Ufficio del Lavoro si concorda quanto segue:

1. Modalità di costituzione dell’Organismo Paritetico Territoriale OPTA
1.1 E costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei Datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo l’Organismo Paritetico Territoriale Artigiano, di seguito chiamato OPTA, ai sensi dell’art. 20, decreto legislativo n. 626/94, il quale assorbe in toto le competenze previste al punto 2 dell’Accordo Nazionale (Comitato Paritetico Regionale Artigiano) sottoscritto in data 3.9.1996.
1.2 L’ambito territoriale di competenza dell’OPTA è quello del bacino della Provincia Autonoma di Bolzano che coincide con il suo territorio
1.3 L’OPTA ha sede presso l’Ente Bilaterale Artigiano della Provincia Autonoma di Bolzano, che ne cura la segreteria.
1.4 L’OPTA e composto da 4 membri, espressi dalle Associazioni dei Datori di lavoro e da 4 membri espressi dalle Organizzazioni Sindacali.
Uno dei membri nominato dalle Associazioni territoriali dei Datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente, su votazione dei OO.AA. Uno del membri nominato dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazioni di queste, la funzione di Vicepresidente.
1.5 Le parti possono far coincidere i Rappresentanti dell’OPTA con quelli nominati dall’Ente Bilaterale Artigiano della Provincia Automa di Bolzano. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
1.6 È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione del propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tale caso i rappresentati nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato.

2. Funzionamento dell’Organismo Paritetico Territoriale OPTA
2.1 L’OPTA è coordinato congiuntamente da un componente di espressione dell’OO.AA. e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali.
2.2 L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo dei decreto legislativo n.626/94; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, effettua il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane, siano esse di espressione Datoriale o del Lavoratori, o da Enti Pubblici.
2.3 L’OPTA si adopererà al fine di promuovere iniziative di orientamento formativo per la tutela della salute e della prevenzione, individua i fabbisogni e programma gli obbiettivi della formazione. Può procedere inoltre all’analisi del bacino di utenza, con riferimento alle tipologie aziendali, all’analisi del dati infortunistici e delle malattie professionali.
2.4 Programma l’attività formativa dell’Organismo delle rappresentanze alla sicurezza (RLS), siano esse aziendali che territoriali.
2.5 Assume le opportune iniziative verso gli enti preposti per ricercare forme di sostegno economico finalizzate ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza. In particolare quelli concordati in ambito provinciale.
2.6 Può fornire gli orientamenti applicativi, anche sulla base delle indicazioni del CPNA (Comitato Paritetico Nazionale Artigianato).
2.7 Tutte le informazioni fomite all’OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 03.09.1996 e dal DL. 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3 (i componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni). Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo
2.8 L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) comma 1, dell’art.19, Decreto Leg.vo. n.626/94 (il rappresentante per la sicurezza accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni) avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o conferisce mandato.
A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
2.9 L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. L’accesso all’impresa dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni, il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
2.10 Fermi restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 5 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza del lavoratori.
2.11 Per i servizi esterni promossi dalle Organizzazioni Artigiane territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione di tali servizi.
2.12 Per le aziende con i servizi esterni non promossi dalle Associazioni territoriali, l’Organismo Paritetico riscontra la conformità del contenuto delle comunicazioni e la qualificazione di tale servizio. Le aziende con il servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all’Organismo Paritetico attraverso l’Associazione territoriale di appartenenza.
2.13 L’OPTA potrà avvalersi di consulenze tecniche sia interne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, sia esterne, necessarie al suo funzionamento, anche per il supporto dell’attività dell’OPTA stesso.
2.14 L’OPTA e la prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente Accordo.

3. Risorse Finanziarie
3.1 In conformità a quanto previsto dall’Accordo applicativo del Decreto Legislativo n.626/94 di data 3/9/96 le imprese artigiane nelle quali sia stato optato per il Rappresentante Aziendale Territoriale, accantoneranno in un fondo apposito istituito presso l’Ente Bilaterale Artigiano, la quota di Lire 10.000 - annua per dipendente, di cui Lire 8.000, per l’attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Lire 2.000 destinate quale concorso al finanziamento dell’OPTA stesso.
3.2 L’Ente Bilaterale tramite i suoi componenti - ha il compito di gestire il flusso dei versamenti e la loro destinazione.
Di norma, il presente Accordo, viene applicato alle imprese con personale dipendente assunto a tempo indeterminato. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti non verranno computati i lavoratori assunti a tempo determinato, gli apprendisti, il personale assunto con contratto formazione lavoro e/o a domicilio. Il presente accordo non é applicabile al settore edile.
Il presente accordo ha decorrenza dalla sua sottoscrizione per la durata di anni 3 (tre) e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno se non disdettato da una delle parti sei mesi prima della scadenza.
Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente al fine di verificare-armonizzare eventuali insorgenze nell’applicazione dell’accordo stesso.

Note verbali
Le parti concordano che le risorse di cui al punto 3.1, per tutta la durata dell’accordo stesso, saranno sostenute interamente dal Fondo Sostegno al Reddito ed alla Professionalità, per tutti quei lavoratori risultanti al 30.06 di ogni anno presso imprese che al loro interno non superano le quindici unità e risultino in regola con il versamento annuale al Fondo stesso.
Con la firma del presente accordo, le parti si danno atto che ogni eventuale inadempienza antecedente alla sottoscrizione della presente intesa, sia dichiarata nulla per tutte le aziende artigiane e/o considerate tali da leggi Provinciali vigenti nella Provincia Autonoma di Bolzano.