Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 21 settembre 2016
Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
G.U. del 25 novembre 2016, n. 276

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente «Disposizioni in campo ambientale»;
Vista la circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, con il quale è stato adottato il «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il quale, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001, è stato adottato il «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142;
Visto l'art. 56 recante «Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto», della legge 28 dicembre 2015, n. 221 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»), che prevede l'istituzione di un fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente;
Visto il comma 7 del citato art. 56, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia disciplinato il funzionamento del fondo nonché i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;
Visto il comma 8 del citato art. 56, con il quale si stabilisce che agli oneri derivanti dal funzionamento del fondo, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il Protocollo d'intesa «Programma di interventi concernenti la mappatura, la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica dall'amianto negli edifici scolastici» sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 31 maggio 2016;
 

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, di seguito Fondo, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Il Fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi.
3. Il presente decreto disciplina le modalità di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorità assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.

 

Art. 2
Procedura di accesso al finanziamento

1. Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento dell'attività dell'ente.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d'anno. La domanda può contenere interventi in una o più unità locali comprese nel territorio di competenza.
3. Salva diversa previsione del bando, le domande dovranno essere trasmesse all'ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dal bando medesimo.

 

Art. 3
Interventi finanziabili

1. Può essere finanziata con il Fondo esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.
3. Non sono ammessi più finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi.
4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.
5. L'intervento presentato dovrà essere necessariamente essere corredato da:
a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
b. le modalità di intervento di bonifica proposto;
c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
d. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.
6. Il bando, su base annuale, potrà individuare eventuali ulteriori requisiti e modalità di partecipazione.

 

Art. 4
Criteri di priorità

1. A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di istruttoria condotta avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disporrà una graduatoria, su base annuale, delle richieste ammesse al contributo determinata sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati, riferiti agli interventi oggetto di progettazione:
i. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
ii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
iii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo;
iv. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.
La sussistenza del requisito di cui al punto i. costituisce titolo preferenziale nella valutazione delle richieste.
2. Sarà considerata, nelle modalità previste dal bando su base annuale, anche la presenza di attestazioni di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario, secondo il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.
Tali attestazioni dovranno essere supportate da perizia asseverata prodotta da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine professionale.
3. Il bando potrà determinare ulteriori criteri di differenziazione nonché di priorità, determinandone il relativo punteggio utile ai fini dell'ammissione in graduatoria.

 

Art. 5
Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e fino all'esaurimento delle relative disponibilità, tramite bando del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, in qualità di ente erogante.
2. Il contributo è erogato con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell'inclusione dell'intervento nella graduatoria approvata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto ed è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali il contributo è accordato.
3. La liquidazione del finanziamento è accordato nelle seguenti modalità;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'ammissione;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'approvazione del progetto definitivo;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

 

Art. 6
Interventi esclusi e spese non ammissibili

1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:
a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
b) Spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
c) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.
2. Il bando, su base annuale, potrà individuare ulteriori tipologie di interventi da ritenersi non finanziabili o spese non ammissibili.

 

Art. 7
Cause di revoca dei finanziamenti

1. I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno essere revocati dell'ente erogante:
a) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
b) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall'ente erogante;
c) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi ammessi al finanziamento;
d) qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;
e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto del vantaggio economico.
2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione all'ente erogante del contributo già parzialmente o totalmente erogato.
3. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero.
4. Il bando, su base annuale, potrà prevedere ulteriori ipotesi di revoca del finanziamento.

 

Art. 8
Ispezioni e controlli

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà disporre in qualsiasi momento, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Aziende sanitarie locali e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, la correttezza delle procedure e la conformità delle dichiarazioni prodotte.
Il presento decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2016

Il Ministro: Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3633