Tipologia: CCNL
Data firma: 18 giugno 2014
Validità: 01.07.2014 - 31.06.2017
Parti: Federterziario, Confimea/CFC e Ugl Sanità
Settori: Sanità privata
Fonte: ebigen.org

Sommario:

  Premessa
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2 - Disposizioni generali.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Art. 4 - livelli di contrattazione
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.
Titolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assunzione.
Art. 7 - Documenti di assunzione.
Art. 8 - Visite mediche.
Art. 9 - Periodo di prova.
Art. 10 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.
Art. 11 - Cumulo delle mansioni.
Art. 12 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Titolo III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 13 - Orario di lavoro.
Art. 14 - Lavoro notturno.
Art. 15 - Banca delle ore.
Art. 16 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 17 - Contratti di inserimento
Art. 18 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 19 - Somministrazione di lavoro.
Art. 20 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato.
Art. 21 - Telelavoro.
Art. 22 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Art. 23 - Riposo settimanale
Art. 24 - Festività
Art. 25 - Ferie
Art. 26 - Permessi straordinari.
Art. 27 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 28 - Tutela dei dipendenti con disabilità.
Art. 29 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale.
Art. 30 - ECM (Educazione continua in medicina)
Art. 31 - Diritto allo studio.
Art. 32 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio. Titolo IV - Nuova contrattualizzazione
Art. 33 - Contratti per fasce di età e per genere
Art. 34 - Apprendistato
Art. 35 - Promozione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Titolo V - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 36 - Comportamento in servizio
Art. 37 - Ritardi e assenze.
Art. 38 - Permessi - Recuperi.
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari.
Titolo VI - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 40 - Trattamento economico di malattia e infortunio.
Art. 41 - Assicurazioni e infortuni sul lavoro.
Art. 42 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
Titolo VII - Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 43 - Il sistema di classificazione del personale.
Art. 44 - Norma generale d'inquadramento.
Art. 45 - Norma di qualificazione e progressione professionale.
  Art. 46 - Passaggio di posizione o di categoria.
Art. 47 - Retribuzione.
Art. 48 - Posizioni economiche a regime.
Art. 49 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
Art. 50 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione
Art. 51 - Una tantum.
Art. 52 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR)
Art. 53 - Indennità integrativa speciale (contingenza)
Art. 54 - Indennità di Anzianità "ad personam"
Art. 55 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore.
Art. 56 - Paga giornaliera e oraria.
Art. 57 - Lavoro supplementare e straordinario.
Art. 58 - Pronta disponibilità.
Art. 59 - Indennità.
Art. 60 - Indennità di funzione di coordinamento.
Art. 61 - Indennità specifiche.
Art. 62 - Indennità professionali.
Art. 63 - Premio di incentivazione.
Art. 64 - Tredicesima mensilità.
Art. 65 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga.
Art. 66 -Vitto e alloggio.
Art. 67 - Abiti di servizio.
Art. 68 - Attività sociali, culturali, ricreative.
Titolo VIII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 69 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 70 - Preavviso.
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 72 - Previdenza complementare.
Art. 73 - Indennità in caso di decesso.
Art. 74 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro.
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 75 - Rappresentanze sindacali
Art. 76 - Assemblea
Art. 77 - Permessi per cariche sindacali
Art. 78 - Aspettativa sindacale.
Art. 79 - Contributi sindacali.
Titolo X - Commissionale nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 80 - Disciplina generale
Titolo XI - Fondo interprofessionale
Art. 81 - Fondo Interprofessionale - Fonditalia
Titolo XII - Ente bilaterale
Art. 82 - Ente Nazionale Bilaterale Settore Sanità, in sigla FormaSicuro Sanità
Titolo XIII Disposizioni finali
Art. 83 - Disposizioni generali
Art. 84 - Contributi di assistenza contrattuale per la CFC
Art. 85 - Contributi di assistenza contrattuale per la Ugl Sanità
Art. 86 - Divieto di riproduzione
Art. 87 - Protocollo d'intesa
Art. 88 - Disposizioni transitorie
Art. 89 - Decorrenza e durata del contratto
Allegati
Allegato A - Tabelle economiche
Allegato C - Protocollo di accordo tra Ugl Sanità e CFC

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private

Il giorno 18.06.2014, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 19.04.2014 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni: Per la parte datoriale: Federterziario, Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, del lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […], Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato […], con l'assistenza della CFC, Confederazione di Associazioni di Imprese - Confederazione FederTerziario Confimea […], Per la parte sindacale: Ugl Sanità […] si è siglato il CCNL che regola il rapporto del Personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed-assistenziali private.

Premessa
Le Confederazioni Federterziario e Confimea, con l'assistenza della Confederazione di Associazioni di Imprese, - Confederazione FederTerziario Confimea, in sigla "CFC", ed in rappresentanza dei prestatori di lavoro subordinato la Ugl Sanità, nella loro reciproca sfera d 'interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale medico e non medico da struttura sanitarie, socio sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali, personale operante in area riabilitativa extra ospedaliera (estensiva e di mantenimento), Istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lunga degenza post acuta ove siano presenti in prevalenza attività extra ospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali, Centri dialisi, Riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti), centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta) considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivise e di promozione sociale a vantaggio dei rispettivi associati.

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

Personale non medico da struttura sanitarie, socio sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali, personale operante in area riabilitativa extra ospedaliera (estensiva e di mantenimento), Istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lunga degenza post acuta ove siano presenti in prevalenza attività extra ospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali, Centri dialisi, Riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti), centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).

Art. 2 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.
I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'azienda da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Art. 4 - Livelli di contrattazione
Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Contrattazione di secondo livello
Gli accordi a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art. 8 legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13-8-11 n. 138, dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, e dal presente CCNL. Gli accordi al precedente comma saranno adottati dalle scuole esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall'Associazione Datoriale Territoriale, dall'Organizzazione Sindacale Territoriale, dall'Azienda, e dalla RSA aziendale.

Titolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 7 - Documenti di assunzione.

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da Organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;

Art. 8 - Visite mediche
L'Amministrazione potrà accertare l'idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima della assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli Organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e dal D.lgs. n. 230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.

Art. 12 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'Ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

Titolo III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 13 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il 1° trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75.
La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 57.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di 12 mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dalla esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede.
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 57 del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.

Art. 14 - Lavoro notturno.
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, alla introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.lgs. 8.4.03 n. 66 e successive modificazioni.
Gli artt. 12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale.
Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.

Art. 15 - Banca delle ore.
La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo 2 ore e, quando saranno richieste a copertura dell'intera o per più giornate lavorative, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno retribuite, su specifica richiesta del dipendente, entro il mese successivo. Ulteriori articolazioni dell'istituto e la verifica dell'andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale.

Art. 16 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time).
[…]
Si conviene, che a titolo indicativo, la percentuale dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non dovrà superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico. Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 75.
[…]

Art. 18 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
[…]
L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
[…]
- presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.
[…]
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.

Art. 19 - Somministrazione di lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all'Interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta e indiretta al paziente.
Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così avviandosi anche a negativi vuoti di organico.
Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dalla inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti.
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.

Art. 20 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato.
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti a tempo determinato (così come considerati all'ultimo comma dell'art. 18) non potranno superare complessiva e la percentuale massima del 40% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionali paritetici per verificare la possibilità di consolidare il 3% dei rapporti di lavoro nell’ambito della suddetta percentuale del 40%.

Art. 21 - Telelavoro.
1) Definizione.
Il telelavoro, così come regolamentato dall'Accordo interconfederale 9.6.04, consiste nell'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2) Prestazione lavorativa.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
(a) volontarietà delle parti;
(b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
(c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
(d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
(e) applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla RSA o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3) Postazione di lavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 CC e ss. - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare nei più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4) Collegamenti telefonici. […]
5) Arredi.

Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6) Orario.
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2 ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7) Comunicazione, informazione.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nella organizzazione.
8) Riunioni e convocazioni aziendali.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico- organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al punto 6.
9) Diritti sindacali.
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
10) Controlli a distanza. […]
11) Sicurezza
.
Il lavoratore sarà comunque informato (in collaborazione con gli Organismi Paritetici Provinciali) sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.lgs. n. 81/2008) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza della Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12) Riservatezza […]

Art. 23 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto a 1 giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 25- Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Art. 26 - Permessi straordinari.
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:
[…]
3) Congedi per i genitori.
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. 26.3.01 n. 151.
[…]
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 5.2.92 n. 104, la lavoratrice madre ed il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall'art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/01.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il periodo 'ante partum', qualora no fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il 1° anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all'art. 37, D.lgs. n. 151/01. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dall'art. 40, D.lgs. n. 151/01. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 37 possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre. Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, le assenze per malattie del bambino di cui all'art. 49, D.lgs. n. 151/01.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, la Direzione aziendale provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psico-fisico.
Tutti i permessi dei recedenti punti dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
[…]

Art. 27 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
(a) concessione di una aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Art. 28 - Tutela dei dipendenti con disabilità.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una Struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
(a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Titolo IV - Nuova contrattualizzazione
Art. 34 - Apprendistato

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per l'acquisizione e qualificazione professionale o quale strumento d'inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.
Per ciò che concerne la disciplina generale si rinvia alla normativa vigente (T.U. dell'apprendistato D.Lgs. n. 167/2011 così come novellato dalla L. n. 92/2012).

Art. 35- Promozione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, orientato a premiare sempre di più le realtà imprenditoriali connotate da alta professionalità, è obbiettivo comune delle Parti privilegiare, nell'ambito del settore di appartenenza, l'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, quale tipologia contrattuale privilegiata per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti si impegnano entro 120 giorni dalla stipula del presente CCNL a prevedere la regolamentazione della formazione in azienda in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale.
La formazione di carattere professionalizzante o di mestiere potrà essere svolta dal datore di lavoro in collaborazione con l'Ente Bilaterale, tale formazione avrà luogo anche in orari diversi dalla normale attività di lavoro ed anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e in modalità e-learning per quanto consentito dalla normativa in vigore.

Titolo V - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari.

[...]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Amministrazione:
(1) richiamo verbale;
(2) richiamo scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
(4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
(a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 37, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
(c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
(d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
(f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
(g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
(k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
(l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
(m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
[…];
(o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
[...]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
(a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
(c) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di 1 anno dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
(e) introduzione di persone estranee nella azienda senza regolare permesso;
(f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
[…]
(m) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
(n) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;
(o) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo potranno dar luogo all'adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.

Titolo VI - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 40 -Trattamento economico di malattia e infortunio.

[…]
L'infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall'Inail, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
[…]
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di "day hospital" e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.

Art. 41 - Assicurazioni e infortuni sul lavoro.
L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 42 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
4. La tutela della salute e l'ambiente di lavoro, nonché la formazione sarà demandato all'Ente bilaterale.
5. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. è istituita a livello di singola azienda la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
6. Per l'espletamento delle funzioni dei rappresentanti per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto e comunque non oltre le 12 (dodici) ore annue.

Titolo VII - Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 57 - Lavoro supplementare e straordinario.

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 6 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
[…]
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 24 o nelle giornate programmate con riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Amministrazione della Struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste dall'art. 15 della banca delle ore.

Art. 58 - Pronta disponibilità.
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 24 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso […].
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese.

Art. 59 - Indennità.
Al lavoratore, ove ne ricorrano requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
a) Indennità di rischio da radiazioni.
Al personale classificato di categoria A da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. 17.3.95 n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari ad € 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
b) Indennità di profilassi antitubercolare.
Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa e uguale per tutti di € 0,16 giornalieri lorde nei modi prescritti dalla legge 9.4.53 n. 310 e successive modificazioni;
c) Indennità per servizio notturno e festivo. […]
d) Altre indennità.

(1) Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su 3 turni, compete un'indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di € 4,50 giornalieri.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei 3 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
(2) Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di €4,13 giornaliere.
(3) L'indennità prevista al punto 2 della presente lett. d), maggiorata di € 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
(4) Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di € 1,03.
[…]
6) Indennità per l'assistenza domiciliare.
Al fine di migliorare l'assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psicofisici e ai malati terminali, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio- assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera
[…]

Art. 66 - Vitto e alloggio.
[…]
È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non devono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 67 - Abiti di servizio.
[…] Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere fomiti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 75 - Rappresentanze sindacali

1. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie RSU e dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA.
2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU e/o dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
[…]

Art. 76 - Assemblea
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 300/70, i dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU e/o RSA e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
2. Le aziende dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'articolo 25 dello statuto dei lavoratori.
3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 75.
4. Della convocazione della riunione deve essere data notizia alla propria Organizzazione aziendale tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente
6. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

Titolo XII - Ente Bilaterale
Art. 82 - Ente Nazionale Bilaterale Settore Sanità, in sigla FormaSicuro Sanità

È impegno delle parti l'istituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale Settore Sanità, in sigla FormaSicuro Sanità cui sono demandati i compiti richiamati dai singoli articoli del presente contratto.
Le parti dovranno formulare lo statuto dell'Ente bilaterale e farsi carico degli adempimenti necessari al suo riconoscimento, nonché determinare in apposito accordo le quote associative di competenza dei singoli lavoratori e delle singole imprese od organizzazioni aderenti.
L'Ente Nazionale Bilaterale Settore Chimico aderisce al Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro denominato FormaSicuro.
Il sistema nazionale FormaSicuro è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, nell'organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. Gli Enti FormaSicuro sono pertanto organismi paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuitegli dai CCNL e dagli Accordi Interconfederali sottoscritti tra le Parti.
[…]
Le Parti Sociali concordano e si impegnano affinché, in ogni Organismo Paritetico Territoriale costituito, le tematiche proprie del settore Sanità siano rappresentate e gestite.
Le parti nel rispondere all'esigenza di indirizzare la ricerca universitaria su temi di interesse delle PMI chimiche, nonché l'opportunità di sviluppare, in coordinamento con le università, iniziative finalizzate alla formazione di ricercatori anche interni all'azienda, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione di processo e di prodotto, interverranno tramite l'Ente di cui al presente articolo, a tutti i livelli per favorire la nascita e lo sviluppo di centri di ricerca e di analisi delle sostanze ai fini della loro registrazione. Inoltre per approfondire le modalità applicative del nuovo regolamento sulle sostanze e preparati chimici (REACH) al fine di facilitare le imprese nella gestione dell'impatto che l'applicazione di tale normativa ha sulla loro competitività.
[…]

Titolo XIII Disposizioni finali
Art. 83 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.